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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Si deposita motivazione della sentenza pronunciata mediante lettura del solo dispositivo all'udienza del 9 gennaio 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5003/2023 R.G.L.
promossa da:
(CF: ) e da Parte_1 C.F._1 Pt_2
(già ) (C.F. e P.IVA:
[...] Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. ALESSANDRO CESTARI, elettivamente P.IVA_1
domiciliati in Torino, corso Re Umberto 45, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, ora
[...] Controparte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dai Dott.ri ANTONELLA
[...] P.IVA_2
DE MARTE, SUSANNA DI NINO, ANNARITA FRIZZI LAURA GRASSO, ROBERTO
QUARANTA, elettivamente domiciliato in Torino, via CP_3
Arcivescovado n. 9, presso la sede dell'Ente
1 CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI DELE PARTI come da verbale
MOTIVI DELA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 22 l. 689/1981, art. 6 dlvo 150/2011, e la società Controparte_4
dallo stesso rappresentata, ovvero la hanno allegato: Parte_2
- che la già , società che svolge lavori Parte_2 Controparte_5
di edilizia, era raggiunta, nel corso del 2019, da accesso dell' di Controparte_1
Torino presso un cantiere edile sito in IA, ove la società stava prestando la propria opera;
- che in tale contesto era accertata la presenza sul cantiere di e di CP_6 [...]
imprenditori individuali (artigiani), che stavano operando proprio su incarico CP_7
della occupandosi di provvedere al disarmo e smontaggio delle armature in Parte_3
legno e ferro delle porzioni in cemento armato dell'immobile in costruzione;
- che i due artigiani stavano collaborando con la solo in occasione dei lavori Parte_3
sul cantiere di IA, peraltro in modo discontinuo, e coordinando la propria opera con quella della stessa ma anche della IA Costruzioni srl, e della Parte_3 CP_8
[...
che parimenti operavano nel cantiere;
essendo tale coordinamento necessario, vista la necessità di rispettare il cronoprogramma della realizzazione dell'immobile;
- che i due artigiani lavoravano presso il cantiere in piena autonomia, adoperando i pochi mezzi strumentali necessari di loro proprietà, senza diritto di esclusiva con la Parte_3
(gli stessi eseguivano, nel medesimo periodo, lavori anche per soggetti terzi), percependo
2 compensi non legati a quantificazione oraria;
- che ciò nonostante l' notificava alla verbale unico di CP_1 Parte_3
accertamento, con il quale contestava una serie di inadempimenti in materia di lavoro, e quindi di conseguenti violazioni commesse tra il 2018 ed il 2019, riqualificando il rapporto contrattuale esistente con il e con il come rapporto di lavoro subordinato;
CP_6 CP_7
- che in conseguenza di tale verbale di accertamento era poi notificata al
[...]
, legale rappresentante di ordinanza ingiunzione n. Parte_1 Parte_2
2298/2023, con il quale era intimato il pagamento di sanzioni amministrative per complessivi euro 3.814,90.
Il e la , hanno quindi presentato opposizione avverso tale Pt_1 Parte_4
ordinanza ingiunzione, per i seguenti motivi:
- difetto di motivazione;
nell'ordinanza non vi sarebbe compiuta indicazione degli elementi di fatto acquisiti e valutati, delle norme violate e degli elementi di prova;
vi sarebbe stata poi violazione dell'art. 7 dello Statuto dei contribuenti (l. 212/2000);
- violazione del principio di difesa e del contraddittorio;
in particolare, la parte non sarebbe stata edotta della possibilità di farsi assistere, nella fase amministrativa, da professionista abilitato;
- infondatezza delle sanzioni nel merito;
esse si basano, come detto, sulla riqualificazione del rapporto già esistito con il e con il come rapporto di lavoro CP_6 CP_7
subordinato; ma in realtà questi erano imprenditori di natura artigiana, indipendenti ed autonomi, semplicemente incaricati di dare ausilio alla el cantiere di IA;
Pt_3
Con irrilevanti risultano quindi le considerazioni, espresse dall' , in merito al preteso regime di mono-committenza con la società (insussistente, in realtà); il ed il CP_6 CP_7
operavano con autonoma organizzazione di mezzi, seppur contenuta (in ragione delle dimensioni delle loro imprese), e con rischio proprio, in assenza di potere direttivo/gerarchico esercitato da in assenza di orario di lavoro etero-imposto, in Pt_3
3 assenza di retribuzione oraria fissa;
difettano quindi, nelle due fattispecie, i caratteri tipici della subordinazione.
Il e la hanno quindi chiesto l'annullamento dell'ordinanza Pt_1 Parte_2
ingiunzione, nonché “degli atti ad essa presupposti e conseguenti”.
Si è costituito in giudizio l' di Torino,
contro
-deducendo ed eccependo: CP_10
- il difetto di legittimazione attiva della l'ordinanza ingiunzione è stata infatti Parte_2
emessa solo nei confronti del quale trasgressore – persona fisica;
parimenti, la Pt_1
società difetta di interesse ad agire;
- l'infondatezza dei motivi di opposizione relativi al difetto di motivazione (anche in ragione della non applicabilità alla fattispecie delle norme dello Statuto del contribuente)
ed alla pretesa violazione del principio di difesa;
- la fondatezza della pretesa sanzionatoria;
i due lavoratori trovati nel cantiere di IA
a collaborare con la ovvero il e il sono qualificabili non come Pt_3 CP_6 CP_7
imprenditori-lavoratori autonomi, ma come veri e propri lavoratori subordinati;
gli stessi infatti non hanno che prestato le proprie energie lavorative nel cantiere, senza obbligazione di risultato, in relazione a lavori di edilizia per di più generici, in regime di sostanziale mono-committenza con la società (del tutto recessive sono le prestazioni lavorative rese a soggetti terzi, nel medesimo periodo), e senza una sostanziale struttura organizzativa propria (i due avevano a disposizione dei minuti attrezzi di lavoro, utilizzando in prevalenza attrezzi forniti loro nel cantiere); i due lavoratori hanno anche riferito, in sede amministrativa, di rispettare orari di lavoro etero-imposti e le direttive della er Pt_3
l'esecuzione della propria opera;
per di più, uno dei due (il aveva già lavorato CP_7
quale dipendente per la ditta individuale del nel 2006, ed entrambi, tempo dopo Pt_1
l'accesso ispettivo, sono stati assunti dalla ome dipendenti. Pt_3
Con L' di Torino ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
In corso di causa è stata svolta attività istruttoria orale.
4 2. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all è fondata, e la Parte_2
natura dirimente di tanto rende superfluo l'esame dell'eccezione relativa al difetto di interesse ad agire.
Infatti:
- pacifico è che l'ordinanza n. 2298/2023 è stata emessa e notificata nei confronti del ricorrente personalmente, quale trasgressore – persona fisica, e non quale Pt_1
rappresentante legale della società da lui amministrata, ovvero della parte obbligata in solido al pagamento delle sanzioni;
- ne consegue che, non essendo destinataria del provvedimento, ed in particolare delle sanzioni amministrative ivi contemplate, la società non ha legittimazione per impugnare l'ordinanza ingiunzione;
- né rileva che nel ricorso sia stato richiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione e degli altri provvedimenti presupposti e conseguenti (e tra i conseguenti, secondo quanto sostenuto in sede di discussione dalla difesa dei ricorrenti, rientrerebbe anche l'ordinanza poi emessa nei confronti della società); infatti, il procedimento di opposizione ha ad oggetto, come si osserverà anche infra, non il provvedimento, il rapporto di credito tra Ente
irrogante le sanzioni e soggetto sanzionato, non rilevando quindi l'eventuale connessione tra provvedimenti presupposti o presupponenti;
a ciò aggiungasi che comunque l'eventuale ordinanza ingiunzione emessa contro la società ha, per i medesimi motivi, natura autonoma, essendovi solo natura solidale delle obbligazioni (rappresentate dalle sanzioni)
con quelle in capo al trasgressore - persona fisica;
- al limite la vrebbe potuto spiegare intervento adesivo dipendente rispetto alla Pt_3
posizione processuale dell'opponente ma ha invece impugnato in via principale Pt_1
l'ordinanza, unitamente al trasgressore.
Deve quindi essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva.
3. Il motivo di opposizione relativo al preteso difetto di motivazione è infondato, sulla base
5 delle seguenti considerazioni:
- l'ordinanza-ingiunzione non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente motivazione succinta, purchè
dia atto delle ragioni di fatto della decisione, le quali possono anche essere desunte per
relationem dall'atto di contestazione della violazione (Cass. ord. n. 16316/2020);
- in tema di opposizione ad ordinanza – ingiunzione, i vizi di motivazione non comportano la nullità del provvedimento, in quanto il giudizio di opposizione ha ad oggetto il rapporto
(di credito, derivante dall'applicazione di sanzioni) e non l'atto, con conseguente cognizione piena del giudice (Cass. n. 12503/2018; conforme, Cass. SSUU n. 1786/2010);
- in ogni caso, parte ricorrente ( , si intende) ha ben illustrato le Parte_1
proprie contestazioni ed eccezioni sul merito dell'ordinanza, elemento che rende evidente l'insussistenza del vizio denunciato (diversamente, in ricorso non sarebbero state svolte diverse pagine di deduzioni in merito all'insussistenza dei presupposti per il rilievo delle violazioni).
4. Anche il motivo di opposizione con il quale è stata denunciata la violazione delle norme della l. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente) è infondato e deve essere rigettato.
Ha osservato la Suprema Corte che tale testo normativo, come le restanti norme dell'ordinamento tributario, è applicabile solo se espressamente richiamato e nei limiti di tale richiamo (v. Cass. ord. n. 10372/2018, Cass. ord. n. 19377/2011). Nel caso di specie,
non risulta alcun richiamo operato dalla l. 689/1981 a norme dell'ordinamento tributario,
costituendo tale testo normativo un corpus autonomo, né, tantomeno, risultano richiami specifici alla l. 212/2000.
5. Si può quindi passare al motivo di opposizione riguardante il merito della vicenda.
La tesi dell'Ispettorato del Lavoro, sulla quale sono state irrogate le sanzioni qui opposte,
può così sintetizzarsi:
- il ed il sebbene formalmente imprenditori individuali, risultavano, CP_7 CP_6
6 all'epoca dell'accesso ispettivo, privi di reale organizzazione autonoma, ed addirittura avevano iniziato l'attività imprenditoriale da poco tempo;
- i due erano infatti privi di strumenti e di attrezzatura specifici per l'esecuzione dei lavori,
avevano a disposizione solo piccola minuteria e per il resto utilizzavano strumenti messi a loro disposizione dalla svolgevano poi attività generica relativa a lavori in Pt_3
muratura, prestando quindi solo le proprie energie lavorative, all'interno non di ciclo autonomo a loro affidato, ma in ciclo produttivo riferibile alla e quindi Pt_3
nell'organizzazione aziendale;
in particolare, nell'ambito del necessario rispetto di un crono-programma dei lavori da eseguire;
- i due lavoravano con orario prefissato all'interno del cantiere;
- i due svolgevano attività, in quel periodo, in regime di sostanziale mono-committenza,
lavorando quasi esclusivamente per la Parte_3
Da ultimo, vi è la circostanza dell'assunzione quale dipendente del a far data dal CP_7
novembre del 2019, e l'analoga assunzione del avvenuta invece nel corso del 2020. CP_6
Ne è quindi conseguita la riqualificazione dei rapporti contrattuali come di lavoro subordinato e l'applicazione delle sanzioni indicate nell'ordinanza opposta.
Si deve quindi osservare, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che:
- “Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato, la volontà
espressa dai contraenti nella stipula negoziale non assurge ad elemento decisivo, qualora
alla medesima volontà le parti non si siano attenute, se risulta che nello svolgimento del
rapporto questo si sia concretizzato nel senso della subordinazione. In merito alla verifica
di tale situazione l'assoggettamento alle altrui direttive rappresenta l'elemento tipico al
quale bisogna riferirsi. Qualora, tuttavia, tale elemento non sia agevolmente apprezzabile
e valutabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento ad altri
criteri sussidiari di supporto quali la collaborazione sistematica e non occasionale,
l'osservanza di orari predeterminati, il versamento - a cadenze fisse - della retribuzione
7 (quali che siano le modalità di calcolo), il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto
organizzativo e per le finalità dell'impresa, nonché l'assenza in capo al lavoratore di una
sia pur minima struttura imprenditoriale, di rischio economico e dei risultati da
conseguire” (Cass. n. 11711/1998);
- “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato deve considerarsi che
i requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato consistono nell'assoggettamento
del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro -
potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili
anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e
controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore
nell'organizzazione aziendale del beneficiario della prestazione, mentre altri elementi,
come l'obbligo di un orario e l'incidenza del rischio economico dell'attività lavorativa,
hanno carattere sussidiario e sono utilizzabili, ai fini della qualificazione del rapporto
come autonomo o subordinato, specialmente quando nella fattispecie concreta non
emergano elementi univoci a favore dell'una o dell'altra soluzione” (Cass. n. 5464/1998);
in senso analogo la successiva Cass. n. 4500/2007, secondo la quale: “Elemento
indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo,
rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di
soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce
alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al
loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri
elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un
determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della
prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività
imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali
- lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini
8 della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati
globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia
agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano
sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della
subordinazione nei precisati termini neanche il "nomen iuris" che al rapporto di lavoro sia
dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione"), il quale, pur costituendo un
elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove
l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del
rapporto medesimo”;
- “Ove le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere
la natura subordinata di un rapporto di lavoro, è possibile pervenire ad una diversa
qualificazione di esso, soltanto se si dimostra in concreto l'elemento della subordinazione,
intesa come vincolo di natura personale, che assoggetta il prestatore di lavoro al potere
direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, che si deve estrinsecare nella
specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni
assunte dal prestatore medesimo;
subordinazione che deve essere in fatto provata nello
svolgimento del rapporto di lavoro” (Cass. n. 12926/1999); “Ai fini della distinzione tra
rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al
concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad
indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere
generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel
rapporto libero professionale - ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed
intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita
nell'organizzazione aziendale” (Cass. n. 29646/2018);
- “In relazione alla configurabilità, da un lato, di una nozione giuridica di subordinazione
nella prestazione di lavoro (che dà rilievo alla messa a disposizione da parte del lavoratore
9 delle proprie energie a favore del datore di lavoro, con l'assoggettamento al suo potere
direttivo e disciplinare), e, dall'altro, di elementi sintomatici della situazione di
subordinazione (quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a
cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di
controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto
organizzativo aziendale all'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della
struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un
vincolo di orario, l'assenza di rischio economico), il giudizio relativo alla qualificazione
di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo ha carattere sintetico (nel senso
che, rilevati alcuni indici significativi, li valuta nel loro assieme, in relazione alle
peculiarità del caso concreto) e integra un giudizio di fatto censurabile, in sede di
legittimità, solo per ciò che riguarda sia la individuazione dei caratteri identificativi del
lavoro subordinato, mentre è insindacabile, se sorretta da motivazione adeguata ed
immune da vizi logici e giuridici, la scelta degli elementi di fatto cui attribuire, da soli o in
varia combinazione tra loro, rilevanza qualificatoria sia la riconduzione o meno degli
stessi allo schema contrattuale del lavoro subordinato” (Cass. n. 11502/2000; conformi,
Cass. n. 8407/2001, Cass. n. 9019/2001);
- “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto
di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere
organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione
della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi,
quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la
forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva,
possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere
sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto
previsto dalle stesse” (Cass. n. 5645/2009);
10 - “In caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro,
qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito
della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo,
organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini
specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo
sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della
domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte
(nella specie, di associazione in partecipazione), dovendosi escludere che il mancato
accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della
subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici
elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una
diversa tipologia di rapporto” (Cass. n. 2728/2010);
- “La qualificazione del rapporto di lavoro, operata dalle parti, come contratto di
collaborazione coordinata e continuativa non assume rilievo dirimente in presenza di
elementi fattuali - quali la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e
continuativo, il carattere delle mansioni, nonché il collegamento tecnico organizzativo e
produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali - che costituiscono indici
rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, anche se svolto per un arco
temporale esiguo” (Cass. n. 7024/2015);
- “l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato
consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e
disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente
compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In
particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella
organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in
suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al
11 potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal
risultato dell'attività (opus)” (così tra le tante Cass, 23324/2021);
- “il concetto di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. non postula necessariamente una
continuità giornaliera della prestazione lavorativa, potendo le parti esprimere una volontà,
anche con comportamenti di fatto concludenti, di svolgimento del rapporto con modalità
che prevedano una prestazione scadenzata con tempi alternati o diversamente articolati
rispetto alla prestazione giornaliera o anche con messa in disponibilità del lavoratore a
richiesta del datore di lavoro” e tale “modalità temporale di svolgimento della prestazione,
ove sussistente, non esclude quindi l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, sia
pure con diversi effetti sulla regolamentazione del corrispettivo spettante anche con
riguardo agli istituti indiretti, dovendo tale corrispettivo essere parametrato alle giornate
effettivamente lavorate, in assenza di diversa regolamentazione contrattuale delle parti”
(Cass. n. 23056/2017);
- il concetto di eterodirezione è reso con particolare chiarezza nella sentenza Cass. n.
9343/2005, secondo cui “L'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare
e di controllo, esercitato dal datore (…), si risolve in una predisposizione;
il datore
predispone, in una misura maggiore o minore (a seconda del livello più o meno elevato
del lavoro), i luoghi, i tempi e le modalità della prestazione (che è pertanto eterodiretta);
e l'oggetto della prestazione in tal modo predisposta si risolve nelle operae (lavoro, nel
senso puro del termine, in quanto svincolato da interna ragione e finalità”)”;
- ha messo in evidenza la Corte Costituzionale nella sentenza n. 30/1996 che la condizione del lavoratore subordinato è caratterizzata da una doppia alienità: la “alienità – nel senso
di destinazione esclusiva ad altri – del risultato per il cui conseguimento la prestazione di
lavoro è utilizzata” e la “alienità dell'organizzazione produttiva in cui la prestazione si
inserisce (c.d. etero-organizzazione)”; essa, infatti, realizza “l'incorporazione della
prestazione di lavoro in una organizzazione produttiva sulla quale il lavoratore non ha
12 alcun potere di controllo, essendo costituita per uno scopo in ordine al quale egli non ha
alcun interesse (individuale) giuridicamente tutelato»;
- in merito, deve ancora rammentarsi che “l'elemento che contraddistingue il rapporto di
lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di
parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con
conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione
aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente
sussidiaria e non decisiva” (così, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 22/01/2021,
n.1400);
- quanto al potere disciplinare, è pacifico in giurisprudenza che il suo esercizio è sicuro indice di subordinazione, mentre il mancato esercizio dello stesso non dimostra affatto la sua insussistenza, in quanto “L'esistenza d'un potenziale potere disciplinare (come mera
preventiva sussistenza d'un codice di comportamento e del potere della relativa
applicazione datoriale) non è parte del parametro normativo della subordinazione: la
relativa assenza non la esclude” e il fatto in sé che, nello storico svolgimento di un rapporto, un potere disciplinare non sia stato esercitato “non costituendo negazione della
subordinazione, resta irrilevante” (così Cass. n. 9343/2005), è stato poi sottolineato che
“ove le modalità della prestazione siano standardizzate, e la prestazione, nell'ambito d'un
rapporto di breve durata, sia soggetta a continui controlli e diretti interventi di correzione,
il potere disciplinare …. nella realtà ha limitato spazio di concreta presenza” (così Cass.
n. 9343/2005);
- quanto alle concrete modalità di attuazione del rapporto subordinato con riferimento alla dimensione temporale e della continuità, ha osservato Cass. n. 9343/2005 che “È
irrilevante, ai fini della subordinazione, che il singolo lavoratore sia libero di accettare o
13 non accettare l'offerta, di presentarsi o non presentarsi al lavoro e senza necessità di
giustificazione, nonché, con il preventivo consenso del datore di lavoro, di farsi sostituire
da altri, atteso che il singolo rapporto (con riferimento, nella specie, a sportellisti presso
un'agenzia ippica) può anche instaurarsi volta per volta, anche giorno per giorno, sulla
base dell'accettazione della prestazione data dal lavoratore ed in funzione del suo effettivo
svolgimento, e la preventiva sostituibilità incide sull'individuazione del lavoratore quale
parte del singolo specifico contingente rapporto, restando la subordinazione riferita a
colui che del rapporto è effettivamente soggetto, svolgendo la prestazione e percependo la
retribuzione”;
- “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto
di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere
organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione
della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi,
quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la
forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva,
possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere
sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto
previsto dalle stesse” (Cass. n. 5645/2009); in senso sostanzialmente analogo Cass. n.
9256/2009, secondo la quale: “In tema di distinzione tra lavoro subordinato e lavoro
autonomo, l'esistenza del vincolo di subordinazione va valutata dal giudice di merito - il
cui accertamento è censurabile in sede di legittimità quanto all'individuazione dei criteri
generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre si sottrae al sindacato, se sorretta
da motivazione adeguata e immune da vizi logici, la valutazione delle risultanze
processuali - avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al
modo della sua attuazione, fermo restando che, ove l'assoggettamento del lavoratore alle
direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni,
14 occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della
collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario
predeterminato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del
coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro,
dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che,
privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi
probatori della subordinazione”.
Alla luce dei principi di diritto sopra emarginati, si può, in via di prima approssimazione,
osservare che:
- elementi essenziali da riscontrare per determinare il regime di subordinazione sono non solo l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione di impresa altrui, ma anche l'etero-
direzione delle prestazioni, da esercitarsi mediante direttive, e l'esercizio del potere disciplinare;
- nel caso che “l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente
apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni”, si può fare poi ricorso ad indici secondari quali l'assenza, in capo al lavoratore, di autonoma struttura organizzativa, la continuità delle prestazioni, l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, il coordinamento dell'attività del lavoratore con l'assetto organizzativo dell'imprenditore, il versamento di retribuzione fissa periodica;
ma non con riferimento “atomistico” agli stessi, ma in base ad una valutazione complessiva.
Già si può osservare, con riferimento al caso in esame, che l'organo ispettivo abbia preso soprattutto in considerazione gli indici secondari da ultimo citati, senza aver prima esplorato la sussistenza degli indici primari;
in particolare, non si è fatto cenno alcuno, nel verbale di contestazione della violazione (doc. 2 ricorrenti) al riscontro di precisi elementi relativi all'esercizio di potere direttivo sulle prestazioni del e del di CP_6 CP_7
controllo sulle stesse, e tantomeno di esercizio di potere disciplinare da parte della GI.DE.
15 sui due lavoratori.
Si deve ancora osservare che l'elemento della mono-committenza (la quale, in realtà,
secondo quanto rappresentato anche da parte convenuta, è solo una netta prevalenza della committenza da parte di , se può rilevare per denotare la continuità delle Pt_3
prestazioni del e del non risulta in sé decisivo;
come non risulta decisivo CP_6 CP_7
il suo contrario, ovvero che, secondo quanto dedotto dal in realtà i due Pt_1
lavoratori/imprenditori individuali avrebbero svolto, nel periodo oggetto di contestazione,
anche lavori per soggetti terzi, in quanto, come si è visto, ben può aversi rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da interruzioni e “riprese”, purchè nell'esecuzione dell'attività
per conto dell'imprenditore, lo si ribadisce, vi sia esercizio di potere direttivo di questi.
Non risulta poi dirimente, in sé, il carattere più o meno semplice o “generico” delle mansioni prestate, dovendosi invece riscontrare se esse siano inserite nell'organizzazione imprenditoriale del committente in regime di assoggettamento al potere di direttivo di quest'ultimo, lo si ribadisce, perché possa parlarsi di subordinazione.
Ciò posto, si rileva che nella sede dell'istruttoria amministrativa, l' ha raccolto CP_1
le seguenti dichiarazioni del , del e del Parte_1 CP_6 CP_7
“ ha aperto la sua ditta da poco, non ha ancora strumenti suoi (a parte la borsa CP_6
con la minuteria) e lavora con la nostra sega circolare, la bolla etc... lavora CP_7
con la sua minuteria e poi usa la nostra sega circolare […] Successivamente al contratto
con IA [la prima appaltatrice/intestataria del cantiere, ovvero la IA Costruzioni srl]
abbiamo affidato una parte dei lavori di carpenteria/cemento armato a due artigiani che
collaborano con noi […] io stavo spianando il solaio con il mio socio , che da sotto CP_11
registrava i puntelli. Anche e HJ stavano registrando i puntelli…” CP_6
(dichiarazioni doc. 4 convenuto); Pt_1
“non ho strumenti di lavoro miei, uso gli strumenti del cantiere […] Lavoro in questo
cantiere da circa 2 mesi a tempo pieno e in questo periodo non seguo altri cantieri perché
16 sono occupato dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Se mi uscisse un lavoretto in questo periodo
dovrei chiedere a loro l'autorizzazione per andare” (dichiarazione doc. 5 CP_7
convenuto); “per ora ho comprato solo il martello ma non ho altri strumenti di proprietà
della CR Edil Gli altri strumenti (tenaglie, bolla, sega circolare, etc) che mi servono per
Con svolgere il lavoro in questo cantiere mi vengono prestati da EL […] in questo cantiere
faccio quello che mi dice GI.DE perché i cantiere è loro” (dichiarazioni doc. 6 CP_6
convenuto).
Gli elementi di maggior rilievo di tali dichiarazioni, vista la “secondarietà” dell'elemento della mancanza, in capo ai lavoratori, di autonoma organizzazione di impresa, è l'apparente sottoposizione al potere direttivo della peraltro espressa in modo molto sintetico, Pt_3
nella fase amministrativa, da parte dei due lavoratori, e (“Se mi uscisse un CP_6 CP_7
lavoretto in questo periodo dovrei chiedere a loro l'autorizzazione per andare”; “in questo
cantiere faccio quello che mi dice GI.DE perché i cantiere è loro”).
Occorre quindi esaminare quanto riferito dallo stesso e dallo stesso in sede CP_6 CP_7
di escussione testimoniale (infatti, la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese da terzi informati dei fatti, in sede ispettiva, non è coperta dall'effetto di veridicità sino a querela di falso, secondo Cass. n. 12386/2006, ex multis, ma essa è liberamente valutabile in giudizio in concorso con altri elementi probatori, secondo, ex multis, Cass. n. 14965/2012;
ragione per la quale, in difetto di elementi probatori da valutare unitamente alle dichiarazioni rese agli ispettori, i due sono stati sentiti quali testi).
Il ha quindi dichiarato di avere prestato la propria attività, previa presentazione da CP_6
parte della per conto della IA Costruzioni SpA, che era la società “titolare” Pt_3
del cantiere di IA, presso il quale è stato effettuato l'accesso ispettivo (anche se in realtà vi è in atti una “lettera di incarico” riferibile direttamente alla dell'aprile Parte_3
del 2019; v. doc. 27 di parte convenuta;
pare che il teste abbia fatto confusione sulla titolarità della committenza); prestando poi attività di carpenteria in ausilio alla squadra di
17 lavoro della per il 70% circa del tempo complessivo. Per il “Il cantiere Pt_3 CP_6
era diretto dal personale della IA Costruzioni srl, era tale personale a dettare i tempi
del cantiere, e decideva che cosa dovevamo fare giorno per giorno”; laddove l'organizzazione operativa del lavoro del teste era discussa con la (dovendo Pt_3
cooperare il con tale società, come si è detto): “Con il personale della poi CP_6 Pt_3
ci mettevamo d'accordo in concreto su come dividerci i compiti per il lavoro da svolgere.
Per metterci d'accordo intendo che la suddivisione dei compiti e delle mansioni era da me
discussa con il ed il discutevamo quindi tendenzialmente alla pari Pt_1 Parte_3
sul da farsi, ma a volte erano loro a dirmi direttamente che cosa dovevo fare durante
l'armatura”. In buona sostanza, emerge da tale parte della deposizione che la GI.DE.
indicava il fabbisogno di lavoro concreto in alcune occasioni, ma non vi sono ulteriori elementi, sin qui, per parlare di vero e proprio assoggettamento al potere direttivo della società, se no l'indicazione da parte della di lavorazioni specifiche, che pare Pt_3
essere elemento rivelatore di direttiva del datore, e quindi di subordinazione.
Quanto alla strumentazione utilizzata, il ha precisato che: “per la non CP_6 Parte_5
serve tendenzialmente un gran numero di strumenti di lavoro, il martello è essenziale, poi
se occorre tagliare il legname si usa motosega e sega circolare;
al limite anche la livella;
le tenaglie possono essere usate, ma io magari le portavo sul cantiere, ma non le usavo
mai, in quanto utili per il lavoro dei ferraioli, che non era da me svolto, come spiegavo.
Altri strumenti oltre quelli menzionati non li ho utilizzati”.
Per quanto l'attività concretamente svolta nel cantiere, il ha poi dichiarato: “Io CP_6
nella primavera del 2019 avevo aperto la partita iva da poco, per cui avevo la
strumentazione minima (martello, borsa dei chiodi, metro, matita, e null'altro), per il resto
usavo strumentazione o della IA Costruzioni o della per altra strumentazione Pt_3
intendo ovviamente la gru, il generatore di elettricità, la motosega, la sega circolare a
banco; tale ultima strumentazione nel giro di un mese l'avrò usata due settimane
18 complessivamente; il taglio del legname per esempio è un compito che si deve svolgere
spesso per i lavori di carpenteria.
La sega circolare era della la motosega non ricordo a chi appartenesse”. Pt_3
Da questa parte della deposizione emerge che effettivamente il teste non aveva in dotazione tutta la strumentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di carpenteria, ma che spesso doveva usare quella rinvenuta nel cantiere, che poteva essere anche della Pt_3
(id est, la sega circolare per il taglio della legna, non potendosi affermare che la motosega fosse invece della , ma anche della stessa committente IA Costruzioni. Tale Pt_3
elemento, se può essere un primo indizio dell'inserimento del teste nell'organizzazione della e dell'alienità dei mezzi produttivi da lui utilizzati, con offerta delle sole Pt_3
energie lavorative, non è però sufficiente per affermare in modo univoco che vi sia stata prestazione di lavoro in regime di subordinazione (pare di comprendersi che nell'attività
del cantiere in discorso vi fosse una messa a disposizione degli strumenti di lavoro
“promiscua”, in considerazione della tipologia di situazione di fatto in esame;
il ha CP_6
infatti dichiarato ancora: “Per la mia esperienza posso dire che è normale che sui cantieri
determinati strumenti di lavoro, ad es. la motosega e la sega circolare, siano condivisi tra
il personale che ivi lavora, anche se appartenente a diverse ditte”), dovendosi ancora verificare se vi siano altri elementi a corroborare una simile ipotesi.
Quanto al cronoprogramma delle opere, elemento utilizzato dal personale ispettivo per sostenere la tesi del mero inserimento delle prestazioni lavorative del e CP_6
dell' nell'organizzazione della GI.DE., il teste in esame ha dichiarato: “la IA Per_1
Costruzioni ci dava il cronoprogramma dei lavori e che ci coordinavamo per lo
svolgimento con tale società, e poi ci siamo anche coordinati con la in quanto CP_8
era l'impresa dei c.d. ferraioli e quindi anche con loro occorreva coordinarsi per le
tempistiche […] sapevo che il lavoro doveva essere finito entro determinato tempo, in
quanto si attendeva l'arrivo della [società delegata all'esecuzione della parte in CP_8
19 acciaio delle armature]”. Ora, tale porzione della deposizione del smentisce la tesi CP_6
del personale ispettivo, in quanto a dettare la scansione delle tempistiche lavorative era la
IA Costruzioni, e non la ragione per la quale, al limite, il potere direttivo Pt_3
della prestazione lavorativa era esercitato dalla prima società (elemento però non qui in esame).
Quanto al contenuto delle prestazioni del questi ha dichiarato che non gli erano CP_6
state fornite dalla ma di averle quale bagaglio personale, in quanto il teste ha Pt_3
riferito: “conoscevo il lavoro e le sue fasi in quanto avevo già lavorato per un'altra ditta
di carpenteria anni prima, per circa un anno/ un anno e mezzo”.
In merito all'organizzazione del tempo di lavoro all'interno della giornata ed al regime delle presenze e delle assenze, si è già detto che tali elementi non risultano dirimenti per affermare o smentire l'esistenza di subordinazione del lavoratore;
deve però osservarsi che,
a livello meramente logico, in assenza di altri elementi univoci che depongano per la sottoposizione all'altrui potere direttivo, la libera organizzazione lasciata in capo al lavoratore pare confliggente, appunto, con la sottoposizione da ultimo citata. Il ha CP_6
però dichiarato, in tema di tempistiche del lavoro: “L'orario di lavoro era deciso dalla
IA Costruzioni srl;
la società aveva deciso l'orario di apertura del cantiere alle
7.30/8.00 di mattina e poi chiudeva i cancelli alle 12.00; riapriva alle 13.00, finita la pausa
pranzo, e chiudeva di nuovo alle 17.00. Chi lavorava nel cantiere era tenuto a rispettare
tali orari in quanto non vi era altrimenti possibilità di lavorare a cancelli chiusi […]
preciso che la gestione del tempo di lavoro durante la giornata, ad es. le pause, era da me
decisa, avvisavo la ed il personale della IA Costruzioni per correttezza, in Pt_3
quanto decidevo io di farlo […]”. Infine, il non ha dichiarato di aver dovuto CP_6
richiedere autorizzazioni per la propria assenza dal cantiere, nei giorni (peraltro pochi) nei quali ha lavorato per altri clienti.
Come si diceva, pur non essendo dirimente l'aspetto dell'organizzazione delle tempistiche
20 di lavoro (al netto dell'organizzazione imposta dal crono-programma della IA
Costruzioni), la tendenziale libertà del teste in relazione a tale profilo pare stridere con l'idea di lavoro etero-organizzato.
Infine, nulla è emerso in merito all'eventuale assoggettamento del al potere CP_6
disciplinare della GI.DE., non avendo parte convenuta allegato o offerto prova su tale elemento.
Le dichiarazioni del risultano sostanzialmente analoghe a quelle appena CP_7
esaminate.
Questi, in merito all'organizzazione del lavoro, ha riferito di avere lavorato direttamente su committenza della (e tanto è confermato dal doc. 29 di parte convenuta;
v. Pt_3
lettera di incarico , provvedendo a “regolazione dei puntelli, all'armatura del CP_7
solaio, ed al disarmo ed alla pulizia”. Quanto alla cooperazione con il personale della società committente, il teste ha riferito: “Per i lavori di armatura lavoravo in un gruppo di
tre persone, ad es. c'era personale di c'ero io e . Finita la prima Pt_3 CP_6
parte dell'armatura, poi la sistemazione dei puntali la facevo anche da solo. Poi vi era da
mettere “in bolla” la sponda (ovvero il perimetro) del solaio, tale lavoro l'ho fatto da solo,
l'ho fatto io personalmente.
Il disarmo del solaio poi lo abbiamo fatto in gruppo, una volta disarmato il solaio, la
pulizia e la rimozione dei chiodi l'ho fatta da solo […] Stimo che il lavoro da me svolto in
gruppo sia stato pari al 60% del totale, il resto l'ho svolto in autonomia, da solo”. Vi è
anche in questo caso un primo indizio che depone per la sussistenza di subordinazione,
posto che il Delishaj, come si è visto, ha dichiarato di avere svolto la maggior parte del lavoro nel gruppo della e quindi in situazione di inserimento nell'etero- Pt_3
organizzazione di questa. Ma il ha proseguito, in merito alle condizioni concrete CP_7
di svolgimento della sua attività: “Sul cantiere quando eseguivo il lavoro in gruppo mi
venivano date direttive sul lavoro da fare da parte della o direttamente da parte Pt_3
21 della IA Costruzioni srl;
per direttive intendo che arrivato sul cantiere mi veniva
spiegato che cosa c'era da fare per quel giorno di lavoro.
Il lavoro in gruppo comportava lo svolgimento ovviamente del medesimo lavoro coordinato
tra più persone”.
In buona sostanza, vi era coordinamento con la forza lavoro della e vi era anche Pt_3
indicazione (non solo da parte di ma anche da parte della IA Costruzioni) Pt_3
delle prestazioni da rendere per la giornata, il che appare poco coerente con la semplice indicazione di direttive generali da parte del soggetto committente, e quindi con lavoro latamente definibile come autonomo.
Nel caso concreto, però, difettano ulteriori elementi, rispetto a quelli appena emarginati,
per ritenere che vi sia piena prova della sussistenza di subordinazione.
Infatti, quanto all'utilizzo della strumentazione di lavoro sul cantiere (elemento che nella tesi del personale ispettivo sarebbe ulteriore indice di inserimento delle prestazioni in struttura etero-organizzata), il ha dichiarato: “Io avevo di mio in cantiere una CP_7
borsa con un martello, la “bolla”, la squadra, poi si usava l'attrezzatura che si trovava in
cantiere, ovvero la sega circolare;
quest'ultima era della mi è capitato di usare Pt_3
anche materiale di IA Costruzioni, come la livella al laser ed il legname.
Nel mio periodo presso il cantiere di IA (6 mesi nel complesso, mi pare) la sega
circolare l'avrò usata un mese circa nel complesso. Quando si lavorava sull'armatura del
solaio il 50% del tempo si usava la sega circolare. L'uso di tale sega era condiviso in
cantiere anche il personale della IA Costruzioni srl usava tale strumento”.
Si conferma quindi che l'utilizzo promiscuo degli strumenti sul cantiere fosse abitudine ordinaria, anche per gli operai della IA Costruzioni, e risulta quindi oggettivamente arduo valorizzare tale elemento come elemento, appunto, di inserimento nell'altrui sistema di organizzazione di impresa.
Quanto alla gestione dei tempi di lavoro, si deve ribadire quanto già osservato sulla natura
22 non dirimente di tale elemento;
ma comunque il sul punto, ha reso dichiarazioni CP_7
non dissimili da quelle del “Sul cantiere di IA era la IA Costruzioni srl CP_6
che decideva gli orari di lavoro;
tale società apriva e chiudeva i cancelli. L'orario di lavoro
(dalle 8.00 alle 17.00, con un'ora di pausa dalle 12.00 alle 13.00) era determinato dalla
committente IA […] Le tempistiche del lavoro ci erano date dalla IA Costruzioni,
che ci avvertiva su quando dovevamo terminare determinate lavorazioni, in ragione della
chiamata in cantiere di altre ditte che dovevano svolgere altre fasi. Poteva capitare che
qualcuno della dicesse a me e al quando dovevamo finire determinate Pt_3 CP_6
lavorazioni Le tempistiche del lavoro ci erano date dalla IA Costruzioni, che ci
avvertiva su quando dovevamo terminare determinate lavorazioni, in ragione della
chiamata in cantiere di altre ditte che dovevano svolgere altre fasi. Poteva capitare che
qualcuno della dicesse a me e al quando dovevamo finire determinate Pt_3 CP_6
lavorazioni […] Quando dovevo essere assente dal cantiere non chiedevo autorizzazioni
ad alcuno, ma solo avvisavo prima la per correttezza più che altro […] Se Parte_2
dovevo prendere una pausa o se dovevo comunque sospendere il lavoro durante la giornata
non dovevo chiedere il permesso ad alcuno;
comunicavo però tanto alla GIDE, più che
altro per correttezza […] se dovevo lasciare il cantiere prima della chiusura, avvertivo,
per correttezza, il personale della GIDE”.
In buona sostanza:
- è confermato che il crono-programma, il quale, come si è rilevato in precedenza, è uno degli elementi fondanti la tesi dell'etero-organizzazione delle prestazioni lavorative,
nell'economia dell'accertamento delle violazioni, era determinato non dalla Parte_3
ma dalla IA Costruzioni;
- è confermato che gli orari di lavoro erano etero-diretti dalla IA Costruzioni, e non dalla e comunque nell'ottica di una generale organizzazione del cantiere, non Pt_3
delle prestazioni dei due testi;
23 - è confermato che la gestione delle presenze e delle assenze e dei ritmi di lavoro non era demandato alla ma lasciato al potere decisionale del il quale non Parte_3 CP_7
doveva chiedere autorizzazioni di sorta alla società del ma soltanto la avvertiva Pt_1
per una corretta gestione del lavoro;
come si è già osservato, tanto stona con una contestualizzazione dell'opera lavorativa in regime di lavoro subordinato.
Occorre poi esaminare l'ulteriore elemento della retribuzione delle prestazioni lavorative del e dell' in quanto anche questo è indice “sussidiario” della sussistenza CP_6 Per_1
di subordinazione. L'esame delle fatture emesse dai due imprenditori/lavoratori (doc. 10,
16 e 29 di parte convenuta) rivela che gli importi maturati nei confronti della Parte_3
sono piuttosto variabili nel tempo, andando da importi piuttosto modesti (anche inferiori ad euro 500,00) ad importi piuttosto apprezzabili (sopra i 2.000,00 euro, in alcuni casi,
relativi all' pari anche a 3.000,00 euro). Non è noto come tali fatturazioni siano Per_1
state calcolate, se con riferimento al mero tempo unitario di lavoro (e quindi con parametro tendenzialmente “fisso”, variabile solo in relazione alle ore prestate) o con riferimento ad altro parametro. Pertanto, anche tale elemento risulta inutilizzabile per la verifica della subordinazione.
In conclusione, non vi sono sufficienti elementi per affermare in modo univoco la sussistenza del regime di subordinazione, con riferimento alle prestazioni rese dal CP_6
e dal presso il cantiere di IA, tra il 2018 ed il 2019; ne consegue CP_7
l'annullamento delle sanzioni oggetto dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
6. In punto spese di lite, occorre osservare che:
- la risulta soccombente in relazione al suo difetto di legittimazione attiva, Parte_2
ragione per la quale deve essere condannata alla rifusione delle spese in favore di parte convenuta;
- il risulta invece vittorioso nei confronti di parte convenuta;
ma deve osservarsi Pt_1
che tale esito di causa è dipeso in massima parte dalla discordanza (che peraltro pare
24 fisiologica) tra le dichiarazioni rese dal e dal agli organi ispettivi e le CP_6 CP_7
dichiarazioni rese dagli stessi in sede di escussione testimoniale, e comunque per insufficienza degli elementi probatori, e non perché sia stata smentita in modo positivo la tesi dell' (anzi, si è sopra rilevato che quantomeno le modalità concrete di lavoro CP_1
dei due testi, inseriti nel gruppo della per la maggior parte del tempo passato Parte_3
presso il cantiere di IA, era un primo, rilevante, indice di subordinazione, però non confermato da altri elementi); tanto impone la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- Dichiara il difetto di legittimazione attiva di Parte_2
- Annulla l'ordinanza ingiunzione n. 1298/2023;
- Visto l'art. 91 c.p.c. e l'art. 9 co w dlvo 149/2015, condanna alla rifusione Parte_2
delle spese di lite nei confronti di Controparte_1
di Torino;
spese liquidate in complessivi euro 2.041,60;
[...]
- Visto l'art. 92 c.p.c., compensa le spese processuali tra Controparte_1
e .
[...] Parte_1
Vista la complessità della controversia, si fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.
Torino, 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
25