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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/10/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 417 /2023 R.G.
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 22 ottobre 2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al n. 417/2023 R.G. Tribunale di AT, promossa
DA
, nata a [...] il [...], , nata Parte_1 Parte_2
a san IE AT (ME) il 02/09/1945, nato a [...] Parte_3
l'8/08/1952, , nata a [...] il [...], Parte_4 Pt_5
, nata a [...] il [...], , nato a
[...] Parte_6
AT (ME) il 19.07.1982, elett.te dom.ti in AT, alla Via Giorgio Ambrosoli N.
4, presso lo studio dell'Avv. CARMELINA VIRZÌ, dalla quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
- ATTORI
CONTRO
, nata il [...], di e CP_1 Controparte_2 Per_1
di , nato il [...], di e di CP_1 CP_3 Per_1
, nata il [...], di e CP_1 CP_4 CP_2
, nato il [...], nonché gli altri possibili eredi di Persona_2
, nato il [...], , nato il CP_5 CP_6
23/06/1905, , nato il [...], , Controparte_7 CP_8
nata il [...], , nata il [...], Parte_3 [...]
, nato il [...], , nato il [...], CP_2 Parte_3
1 nato il [...], , nata il CP_9 Persona_2
22/02/1915, , nata il [...] CP_10
- CONVENUTI CONTUMACI
Avente ad oggetto: Usucapione.
E' comparso l'avv. Carmelina Virzì per la parte attrice la quale precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di casua.
Il procuratore di parte attrice, quindi, discute oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, regolarmente notificato per pubblici proclami, , Parte_1
, , , premettendo di aver esercitato Parte_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6
sul fondo sito nel comune di Gioiosa Marea, identificato nel catasto terreni al foglio 10, part. 519, are ca 50,28 corrispondente a mq 5028, il possesso ininterrotto come proprietari per oltre 40 anni, hanno adìto il Tribunale di AT,
hanno chiesto il riconoscimento dell'acquisto della proprietà del bene per usucapione.
In particolare, gli attori hanno esposto di possedere il fondo secondo la seguente ripartizione: , , e nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
2 misura di mq 3913 circa, mentre e nella misura Parte_5 Parte_6
di mq 1115 circa.
I convenuti, attuali proprietari del fondo, nonostante la regolarità della notifica ex art 150 c.p.c., non si sono costituiti e devono pertanto essere dichiarati contumaci.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale e prodotto il certificato ipotecario speciale delle trascrizioni a favore e contro e iscrizioni a favore e contro i soggetti intestatari del bene e il bene stesso, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.10.2025 e da qui la presente sentenza a verbale.
La domanda è fondata e va accolta.
In virtù del disposto ex art. 1158 “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti
reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso
continuato per venti anni”.
Il possesso utile ai fini dell'usucapione deve essere, oltre che non violento né
clandestino, continuo e non interrotto per venti anni.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, inoltre, “Ai fini della prova degli
elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la
fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non
esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere,
occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del
diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di
presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento
di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero
complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare
3 l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui
tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del
proprietario.” (Cass. Civ., n. 6123/2020).
Nel caso di specie, secondo le dichiarazioni concordi dei testimoni
[...]
e (escussi all'udienza del 22.05.2025), gli odierni Tes_1 Testimone_2
attori hanno esercitato un possesso esclusivo, uti domini, sul terreno per cui è
causa per il tempo necessario a maturare l'acquisto per usucapione.
Oltre, poi, a coltivare il fondo e provvedere alla sua manutenzione/pulizia,
stando a quanto riferito da “la maggior parte del terreno la Testimone_1
curavano loro, mentre un'altra parte la curavano e . Non so Pt_5 Per_3
distinguere bene le porzioni, so che c'erano dei paletti e delle pietre che
definivano le due porzioni di terreno, una era più grande e la puliva , Pt_1 Pt_4
marito di e , mentre quella parte più piccola la cura era Per_4 Pt_4 Pt_3
effettuata da e ”. Pt_5 Per_3
In senso conforme, la teste ha dichiarato: il terreno è delimitato Testimone_2
da paletti, conosco bene il terreno di ed anna perché andavo con loro sullo Pt_1
stesso e mi dicevano che c'erano porzioni che appartenevano ai loro diretti
parenti un pezzetto in particolare era di e . non so Pt_3 Parte_2 Per_5
quanto era in metri quadri il terreno di e , mi è stato indicato Pt_5 Per_3
dai era un terreno delimitato, era grande, non so dire se era più grande Pt_3
di quello di e delle sue sorelle”. Pt_4
La divisione del fondo tra i compossessori può essere considerata atto idoneo a manifestare l'animus possidendi anche nei confronti degli eventuali proprietari,
in quanto modalità d'esercizio particolarmente significativa dei poteri del proprietario.
4 Risultano, pertanto, pacifiche sia la circostanza che il terreno in questione è da oltre un ventennio nell'esclusiva disponibilità degli attori, che lo possiedono e gestiscono come se ne fossero i pieni proprietari, sia la circostanza che lo stesso fondo è stato ripartito tra gli stessi nella misura, rispettivamente indicata in citazione, di mq 3913 circa nella disponibilità di , , Parte_1 Parte_2
e e di mq 1115 circa nella disponibilità di Parte_3 Parte_4 Pt_5
e .
[...] Parte_6
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di AT, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, nei confronti di ,
[...] Parte_6 CP_1
di e di , di Controparte_2 Per_1 CP_1 CP_3
e di , di e , Per_1 CP_1 CP_4 CP_2 Persona_2
nonché gli altri possibili eredi di , , CP_5 CP_6
, , Controparte_7 CP_8 Parte_3 [...]
, , CP_2 Parte_3 CP_9 Per_2
, ,
[...] CP_10
1) dichiara la contumacia dei convenuti;
2) dichiara che , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
per circa mq 3913, nonchè e , per circa mq 1115, Parte_5 Parte_6
sono proprietari, per maturata usucapione, del fondo sito nel comune di Gioiosa
Marea, identificato nel catasto terreni al foglio 10, part. 519, are ca 50,28
corrispondente a mq 5028;
5 3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
4) condanna i convenuti al pagamento, in favore di parte attrice, di € 264,00
per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella
6
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 22 ottobre 2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al n. 417/2023 R.G. Tribunale di AT, promossa
DA
, nata a [...] il [...], , nata Parte_1 Parte_2
a san IE AT (ME) il 02/09/1945, nato a [...] Parte_3
l'8/08/1952, , nata a [...] il [...], Parte_4 Pt_5
, nata a [...] il [...], , nato a
[...] Parte_6
AT (ME) il 19.07.1982, elett.te dom.ti in AT, alla Via Giorgio Ambrosoli N.
4, presso lo studio dell'Avv. CARMELINA VIRZÌ, dalla quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
- ATTORI
CONTRO
, nata il [...], di e CP_1 Controparte_2 Per_1
di , nato il [...], di e di CP_1 CP_3 Per_1
, nata il [...], di e CP_1 CP_4 CP_2
, nato il [...], nonché gli altri possibili eredi di Persona_2
, nato il [...], , nato il CP_5 CP_6
23/06/1905, , nato il [...], , Controparte_7 CP_8
nata il [...], , nata il [...], Parte_3 [...]
, nato il [...], , nato il [...], CP_2 Parte_3
1 nato il [...], , nata il CP_9 Persona_2
22/02/1915, , nata il [...] CP_10
- CONVENUTI CONTUMACI
Avente ad oggetto: Usucapione.
E' comparso l'avv. Carmelina Virzì per la parte attrice la quale precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di casua.
Il procuratore di parte attrice, quindi, discute oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, regolarmente notificato per pubblici proclami, , Parte_1
, , , premettendo di aver esercitato Parte_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Parte_6
sul fondo sito nel comune di Gioiosa Marea, identificato nel catasto terreni al foglio 10, part. 519, are ca 50,28 corrispondente a mq 5028, il possesso ininterrotto come proprietari per oltre 40 anni, hanno adìto il Tribunale di AT,
hanno chiesto il riconoscimento dell'acquisto della proprietà del bene per usucapione.
In particolare, gli attori hanno esposto di possedere il fondo secondo la seguente ripartizione: , , e nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
2 misura di mq 3913 circa, mentre e nella misura Parte_5 Parte_6
di mq 1115 circa.
I convenuti, attuali proprietari del fondo, nonostante la regolarità della notifica ex art 150 c.p.c., non si sono costituiti e devono pertanto essere dichiarati contumaci.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale e prodotto il certificato ipotecario speciale delle trascrizioni a favore e contro e iscrizioni a favore e contro i soggetti intestatari del bene e il bene stesso, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.10.2025 e da qui la presente sentenza a verbale.
La domanda è fondata e va accolta.
In virtù del disposto ex art. 1158 “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti
reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso
continuato per venti anni”.
Il possesso utile ai fini dell'usucapione deve essere, oltre che non violento né
clandestino, continuo e non interrotto per venti anni.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, inoltre, “Ai fini della prova degli
elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la
fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non
esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere,
occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del
diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di
presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento
di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero
complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare
3 l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui
tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del
proprietario.” (Cass. Civ., n. 6123/2020).
Nel caso di specie, secondo le dichiarazioni concordi dei testimoni
[...]
e (escussi all'udienza del 22.05.2025), gli odierni Tes_1 Testimone_2
attori hanno esercitato un possesso esclusivo, uti domini, sul terreno per cui è
causa per il tempo necessario a maturare l'acquisto per usucapione.
Oltre, poi, a coltivare il fondo e provvedere alla sua manutenzione/pulizia,
stando a quanto riferito da “la maggior parte del terreno la Testimone_1
curavano loro, mentre un'altra parte la curavano e . Non so Pt_5 Per_3
distinguere bene le porzioni, so che c'erano dei paletti e delle pietre che
definivano le due porzioni di terreno, una era più grande e la puliva , Pt_1 Pt_4
marito di e , mentre quella parte più piccola la cura era Per_4 Pt_4 Pt_3
effettuata da e ”. Pt_5 Per_3
In senso conforme, la teste ha dichiarato: il terreno è delimitato Testimone_2
da paletti, conosco bene il terreno di ed anna perché andavo con loro sullo Pt_1
stesso e mi dicevano che c'erano porzioni che appartenevano ai loro diretti
parenti un pezzetto in particolare era di e . non so Pt_3 Parte_2 Per_5
quanto era in metri quadri il terreno di e , mi è stato indicato Pt_5 Per_3
dai era un terreno delimitato, era grande, non so dire se era più grande Pt_3
di quello di e delle sue sorelle”. Pt_4
La divisione del fondo tra i compossessori può essere considerata atto idoneo a manifestare l'animus possidendi anche nei confronti degli eventuali proprietari,
in quanto modalità d'esercizio particolarmente significativa dei poteri del proprietario.
4 Risultano, pertanto, pacifiche sia la circostanza che il terreno in questione è da oltre un ventennio nell'esclusiva disponibilità degli attori, che lo possiedono e gestiscono come se ne fossero i pieni proprietari, sia la circostanza che lo stesso fondo è stato ripartito tra gli stessi nella misura, rispettivamente indicata in citazione, di mq 3913 circa nella disponibilità di , , Parte_1 Parte_2
e e di mq 1115 circa nella disponibilità di Parte_3 Parte_4 Pt_5
e .
[...] Parte_6
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di AT, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, nei confronti di ,
[...] Parte_6 CP_1
di e di , di Controparte_2 Per_1 CP_1 CP_3
e di , di e , Per_1 CP_1 CP_4 CP_2 Persona_2
nonché gli altri possibili eredi di , , CP_5 CP_6
, , Controparte_7 CP_8 Parte_3 [...]
, , CP_2 Parte_3 CP_9 Per_2
, ,
[...] CP_10
1) dichiara la contumacia dei convenuti;
2) dichiara che , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
per circa mq 3913, nonchè e , per circa mq 1115, Parte_5 Parte_6
sono proprietari, per maturata usucapione, del fondo sito nel comune di Gioiosa
Marea, identificato nel catasto terreni al foglio 10, part. 519, are ca 50,28
corrispondente a mq 5028;
5 3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
4) condanna i convenuti al pagamento, in favore di parte attrice, di € 264,00
per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella
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