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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3463 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2057/2024
vertente tra
Pt_1
DI IE IA IU)
Parte appellante-appellata incidentale contro
Controparte_1
O)
Parte appellata-appellante incidentale
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1458/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 7.2.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma ha respinto - per intervenuta decadenza ex art. 47 co 3 DPR n. 639/1970 - il ricorso proposto da il 20.1.2023, volto a sentir Controparte_1 annullare il provvedimento dell' del 14.11.2022 che negava il diritto di esso ricorrente alla Pt_1 liquidazione delle differenze a titolo di TFR (€ 2.846,51) e crediti diversi (per € 1.096,30), per un totale di €. 3.942,81. Il giudice ha altresì respinto la domanda riconvenzionale proposta dall'Ente per la restituzione della somma di € 3.653,86, prestazioni erogate da parte dell' (parziali secondo il ricorrente) nel 2022, Pt_1 quando già risultava maturata la decadenza rispetto alla prima domanda dell' 11.6.2019.
Il tutto come da seguente statuizione:
“ 5.7-Ne consegue che il pagamento eseguito dall'Istituto a febbraio 2022 è intervenuto quando era già maturata la decadenza.
6.-Tuttavia, il pagamento in questione, in analogia al pagamento del debito prescritto, ex art. 2940 c.c., non è ripetibile, neanche invocando il principio della irrinunciabilità della decadenza in materia previdenziale, non essendo l'atto di pagamento un negozio giuridico, per quanto è desumibile dall'art. 1191 c.c..”
Avverso detta pronuncia propongono appello sia l' che, in via incidentale, il nelle Pt_1 CP_1 parti di rispettiva soccombenza, l'Ente prendendo successivamente posizione (con le note ex art. 127 ter c.p.c.) sul motivo di gravame incidentale ex adverso proposto.
Sostituita l'udienza del 28.10.2025 con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°
APPELLO INCIDENTALE DEL sulla dichiarata decadenza) CP_1
E' in via logica preliminare l'esame dell'appello incidentale proposto da in Controparte_1 ordine alla pronunciata decadenza.
Il Tribunale ha dichiarato la decadenza del in relazione alla domanda di intervento del CP_1
Fondo di Garanzia dell' 11.6.2019, essendo stato il ricorso giudiziale depositato in data 20.1.2023, oltre il termine di cui all'art. 47 comma 3 del DRP n. 639/1970 , che così stabilisce, per quanto di interesse:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 459 c.p.c. e segg. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma ».
Il comma 6, aggiunto dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 precisa che “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Seguendo l'iter in fatto come esposto dal primo giudice, parte ricorrente in data 11.6.19 aveva richiesto l'intervento del Fondo di Garanzia, con domanda però ritenuta incompleta dall' che Pt_1 con mail del 30.11.2020, invitava il legale del ricorrente ad integrare la documentazione già trasmessa (relativa al pignoramento negativo presso la nuova sede della società) con il rigetto dell'istanza di fallimento, rigettando poi la domanda il 3.2.2021 per “mancanza di documentazione”.
Dopo interlocuzioni con legale del l' il 3.2.22 invitava lo stesso a presentare una CP_1 Pt_1 nuova domanda dopo aver ottenuto il rigetto dell'istanza di fallimento.
In data 9.2.22 veniva presentata una seconda domanda amministrativa integrativa della precedente, con allegato il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento datato 8.2.22.
Con comunicazioni del 22 e del 23 febbraio, l' comunicava il pagamento dell'importo lordo Pt_1 di € 1297,00 a titolo di tfr e di € 2358,72 per gli altri crediti, che il giudicava inferiori al CP_1 dovuto.
Quindi il ricorrente presentava in data 6.5.22 ricorso amministrativo, rigettato in data 14.11.22 per intervenuta decadenza, e adiva pertanto l'intestato Tribunale per lamentare l'erroneità degli importi liquidati.
Motiva il giudice:
Nel caso di specie la domanda giudiziale è stata depositata in data 19.1.23, entro l'anno decorrente dal pagamento parziale della prestazione, risalente al 22 e al 23 febbraio 2022, il che avrebbe reso applicabile il comma 6 sopra trascritto, se non fosse che il pagamento parziale di una prestazione previdenziale intanto può far decorrere il termine di decadenza di cui al comma 6 in quanto detto pagamento sia avvenuto prima del maturare della decadenza prevista dal comma 3 dell'art. 47 citato (in caso contrario, di pagamento intervenuto nonostante il maturare della decadenza prevista dal comma 3, la porzione di credito non soddisfatta resterebbe inesigibile in virtù della decadenza già maturata e alla quale l non può rinunciare, ex art. 2968 c.c.). CP_2
Nel caso di specie la prima domanda del 11.6.19 era inizialmente inidonea a far decorrere il termine assegnato all' per provvedere perché incompleta. Tuttavia, avendo l' , nella email del CP_2 CP_2
30.11.20, ribadito che sarebbe stato necessario produrre il rigetto dell'istanza di fallimento - documentazione che parte ricorrente produceva soltanto in data 9.2.22, con la presentazione della seconda domanda qualificata integrativa, ma successiva al rigetto da parte dello stesso , in CP_2 data 3.2.21, della prima domanda per incompletezza della documentazione - la prima domanda deve considerarsi efficace, anche ai fini del decorso della decadenza, non avendo l'interessato provveduto tempestivamente alla sua regolarizzazione.
Con il motivo di appello incidentale il contesta l'interpretazione del Tribunale, CP_1 sostenendo che alla data del pagamento parziale non era maturata alcuna decadenza, tanto che lo stesso giudice riteneva che la domanda originaria del 2019, incompleta, era inidonea a far decorrere il termine di decadenza. E non si comprendeva per quale motivo, una volta che il ricorrente abbia prodotto con immediatezza il decreto di reiezione dell'istanza di fallimento che avrebbe completato la domanda (il giorno successivo alla sua pubblicazione ) sarebbe incorso in decadenza.
Richiama altresì l'art. 47, comma 6, D.P.R. 639/70, che stabilisce che il termine di decadenza decorre dal pagamento parziale, non dalla domanda originaria, citando giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. Lav. ordinanza n. 18370/2025) che conferma questa interpretazione.
Sostiene che il pagamento parziale interrompe il silenzio dell'ente e apre una nuova finestra temporale per promuovere l'azione giudiziale.
Il motivo, in tutte le sue articolazioni, è infondato. Nel caso di specie, come documentalmente provato, il procedimento amministrativo da cui trae origine il giudizio è iniziato con la presentazione della domanda in data 11.6.2019, rigettata il
3.2.2021 per “mancanza di documentazione”.
Avverso tale provvedimento di rigetto, il non ha agito in via amministrativa, presentando CP_1 invece una nuova domanda il 9.2.2022 su indicazione dell' (mail 3.2.2022), che tornava a Pt_1 chiedere una integrazione documentale (il rigetto dell'istanza di fallimento del datore di lavoro), ottenendo rispetto ad essa un accoglimento solo parziale, visto che con separati provvedimenti del 22/23.2.2022 l' liquidava importi inferiori al richiesto. Pt_1
Il impugnava tali provvedimenti con ricorso del 5.5.2022 chiedendone la rettifica degli CP_1 importi ma ricevendone un rigetto (rectius, una declaratoria di irricevibilità per mancata formulazione di due distinti ricorsi in relazione a due domande/richieste di prestazione, ed in aggiunta per decadenza dalla domanda telematica del 2019), in data 14.11.2022, che veniva impugnato innanzi al giudice il 20.1.2023.
Ciò posto, ritiene la Corte che la decadenza ex art. 47 comma 3 D.P.R. 639/70 sia maturata già con riferimento alla prima domanda amministrativa, in quanto la stessa esitava nel provvedimento di rigetto del 3.2.2021, che non è stato oggetto di ricorso in via amministrativa e che si sarebbe dovuto impugnare giudizialmente nel termine di un anno dalla comunicazione del diniego del 3.2.2021 (Per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma. », ossia nel nostro caso dalla “comunicazione della decisione del ricorso”.
Non risponde al vero che il primo giudice abbia dichiarato la decadenza rispetto ad una domanda amministrativa inidonea a far decorrere i termini di decadenza, posto che il giudice ha prontamente rilevato che il richiedente era stato invitato ad una regolarizzazione che non è avvenuta se non dopo il rigetto dell'istanza “per mancanza di documentazione”, e dunque tardivamente, e rispetto ad una seconda domanda amministrativa, questa sì inidonea a far decorrere nuovi termini decadenziali.
A riguardo, la Suprema Corte ha invero affermato che “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'.art.47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata” (Cass. Civ. Ordinanza n. 21039 del 23/08/2018).
Rimane pertanto irrilevante l'iter della procedura successivo alla maturata decadenza, anche con riferimento al pagamento (in tesi) parziale delle prestazioni, che, stante l'intervenuta decadenza, non può spostare in avanti il termine a quo della proposizione del ricorso giudiziale ai sensi del nuovo comma 6 dell'art. 47 del citato DPR .
Né assume rilievo il fatto che sia stato l' a chiedere in via interlocutoria al legale del Pt_1 CP_1
i documenti mancanti e, successivamente, ad invitare lo stesso legale alla presentazione di una nuova istanza, poiché la decadenza opera automaticamente, indipendentemente dal comportamento dell'ente e delle parti, le quali non possono modificare i termini di decadenza, stante la sua natura pubblica e inderogabile (Cass. n. 19225/2011 e Cass. n. 7148/2008). Deve pertanto rigettarsi l'appello incidentale proposto dal confermandosi la correttezza CP_1 della pronuncia del primo giudice sulla intervenuta decadenza.
APPELLO PRINCIPALE DELL' (sul rigetto della domanda riconvenzionale) Pt_1
Resta da esaminare la ripercussione della decadenza sulla pretesa restitutoria dell' (oggetto di Pt_1 appello principale), che il giudice di primo grado ha ritenuto infondata stante la irripetibilità del pagamento in analogia con quanto previsto dall'art. 2940 c.c. in ordine al debito prescritto, argomento non superabile nemmeno ricorrendo al principio della “irrinunciabilità della decadenza in materia previdenziale, non essendo l'atto di pagamento un negozio giuridico, per quanto è desumibile dall'art. 1191 c.c..”
L' sostiene in appello l'erroneo richiamo alla disciplina della soluti retentio operante in tema Pt_1 di pagamento del debito prescritto, stante la ratio pubblicistica che sottende in tal caso l'istituto della decadenza, posta a tutela delle di erogazioni di spesa gravanti su bilanci pubblici.
Né la decadenza sarebbe rinunciabile dall'Ente previdenziale (art. 2968 c.c.), il quale non può neppure impedirne l'effetto riconoscendo il diritto ad essa soggetto (art. 2966 c.c.), riguardando
“materia sottratta alla disponibilità delle parti”, e rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado (art. 2969 c.c.).
Il rilievo è fondato.
L' ha infatti versato al una prestazione che è risultata non spettare all'assistito per Pt_1 CP_1 intervenuta decadenza;
dunque, la prestazione erogata è sine titulo, non è mai entrata a far parte, legittimamente, della sfera giuridica patrimoniale del ricorrente. E la natura pubblicistica della prestazione esclude che possa farsi analogica applicazione delle norme codicistiche in tema di prescrizione, istituto non governato dalle medesime esigenze di respiro pubblicistico.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi considerando le regole generali in tema di ripetizione dell'indebito previdenziale, che - come avverte l'appellato richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. 5351/2025) - è irripetibile in presenza di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata “quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 cod. civ.
Ebbene, nel caso che qui occupa, mancherebbe proprio l'errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, che dovrebbe risiedere nell'aver disposto il pagamento di un debito previdenziale quando già era maturata la decadenza in capo al titolare della pretesa, che però, come visto, non può ridondare in pregiudizio all'ente erogatore stante la natura pubblicistica della prestazione e le relative esigenze sottese alla decadenza nel peculiare regime previdenziale di cui è causa.
Pertanto, il gravame principale va accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va parzialmente riformata accogliendo la domanda riconvenzionale spiegata dell' in primo grado, con Pt_1 conseguente condanna del a restituire all' quanto percepito con i pagamenti del 22 CP_1 Pt_1
e del 23 febbraio 2022, oltre accessori di legge. Spese del doppio grado alla soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo le vigenti tariffe forensi.
Deve darsi atto che sussistono nei confronti di le condizioni richieste dall'art. Controparte_1 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte,
- rigetta l'appello incidentale.
- accoglie l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dall' nella comparsa di costituzione di Pt_1 primo grado e per l'effetto condanna alla restituzione in favore Controparte_1 dell' della somma di complessivi € 3.653,86, oltre accessori come per legge. Pt_1
-condanna al pagamento delle spese del doppio grado, che liquida quanto al Controparte_1 primo grado in euro 1.700,00 e quanto all'appello in euro 1.900,00, oltre - su tutte le somme – il rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, Iva e Cpa di legge.
Dà atto che sussistono nei confronti di le condizioni richieste dall'art. 13, Controparte_1 comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 28/10/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste