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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 30/06/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1209 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 06/07/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. ABBAMONTE STELLA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GIRIBALDI STEFANIA elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di CR ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
*
CONCLUSIONI
Per recisate con nota depositata il 13/03/2025; Parte_1
Per recisate con nota depositata il 10/03/2025 Controparte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 06/07/2024, hiedeva la modifica delle condizioni Parte_1
di separazione di cui alla sentenza n. 285/2024, pubblicata il 17/04/2024, emessa anche in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti. Esponeva al riguardo la ricorrente che il marito aveva, sin dall'inizio, disatteso le statuizioni giudiziali, mantenendo con lei un comportamento irrispettoso e offensivo, interrompendo i rapporti con i figli e omettendo di contribuire al loro mantenimento.
Alla luce delle sopravvenienze, pertanto, la ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo dei minori e un assegno di mantenimento per la prole di € 600 mensili (con corresponsione diretta del datore di lavoro), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 25/11/2024, si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
la ricostruzione fattuale avversa e chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in via riconvenzionale, il resistente domandava la riduzione del contributo al mantenimento della prole in misura pari a € 300 mensili.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, in via temporanea e urgente, affidava i minori e in via “super-esclusiva” alla madre, Per_1 Per_2
sospendendo le frequentazioni paterne, e poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento di € 400 mensili (€ 200 per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie.
Al contempo, il Giudice, in mancanza di richieste istruttorie, ordinava alle parti di depositare documentazione economica completa e aggiornata e assegnava i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 14/05/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 27/06/2025.
*
La responsabilità genitoriale
La parte ricorrente ha chiesto l'affidamento c.d. “super-esclusivo” dei minori e Per_2 Per_1
il resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha aderito alla richiesta di parte attrice.
Al riguardo, deve premettersi che il materiale probatorio agli atti appare sufficiente e adeguato ad assumere una motivata decisione sulle domande svolte e, in particolare, in ordine al percorso di crescita dei minori. In specie, non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto di (nato Per_1
2/11/2017) e (nata il [...]), considerata anche l'età e tenuto conto che l'ascolto Per_2
giudiziale, per il quale le parti non hanno insistito, risulta manifestamente superfluo, alla luce comportamento assunto dal padre prima e nel corso del giudizio e della sostanziale convergenza delle conclusioni in punto di esercizio della responsabilità genitoriale. Tanto premesso, nel merito, la domanda di parte attrice deve essere accolta, considerato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile quando la sua applicazione risulti in concreto pregiudizievole per l'interesse del minore, ossia laddove emergano comportamenti del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta.
Nel caso di specie, rileva, infatti, il Collegio come abbia assunto, dopo la Controparte_1
separazione, un atteggiamento delegante e irresponsabile, non interessandosi alla vita dei figli e omettendo finanche di esercitare il diritto di visita. La madre ha del resto evidenziato l'estrema fatica sperimentata, nel corso del tempo, per avere il necessario supporto e confronto con il marito per tutte le questioni attinenti alla salute e alla vita quotidiana dei figli, essendosi egli reso sostanzialmente irreperibile.
Invero, in udienza, lo stesso resistente ha ammesso di non vedere e da mesi (da Per_1 Per_2
aprile/maggio 2024 circa) e di non avere alcun interesse a riavviare una frequentazione con loro.
Parimenti, il padre non ha dimostrato attenzione verso le necessità economiche della prole, stante la violazione sistematica del dovere di sostegno materiale attuata non rispettando l'obbligo di mantenimento imposto dalla sentenza di separazione, come confermato in udienza.
Anche il comportamento processuale del resistente, del resto, avvalora ulteriormente la tesi che non abbia intenzione di assumere un ruolo genitoriale attivo, avendo egli Controparte_1
espresso la concorde volontà di affidare la prole esclusivamente alla madre e a lei delegare ogni decisione.
Tenuto conto delle circostanze sopra esposte, reputa il Collegio che il regime di affidamento disposto in precedenza sia contrario agli interessi e al benessere psicofisico della prole, considerate le difficoltà riscontrate dalla madre nella tutela delle necessità e dei bisogni di e Più in Per_1 Per_2
dettaglio, atteso che il padre ha scelto di non partecipare alla vita dei figli, l'attuale stato dei fatti, ad avviso del Collegio, impone un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre che, invece, ha dato prova della propria capacità di assumersi la responsabilità genitoriale in modo consapevole e costruttivo, occupandosi continuativamente della prole fin dalla separazione. Preme osservare in punto che nessun riscontro è offerto della condotta ostacolante della madre come rappresentata inizialmente dalla parte resistente, potendosi invece apprendere dalle stesse verbalizzazioni di che la mancata frequentazione è dipesa unicamente dal Controparte_1
totale disinteresse del resistente medesimo che non ha mai contattato la prole da aprile 2024 e non ha mostrato alcuna collaborazione attiva e fattiva nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa né, tantomeno, alcun interesse a mantenere un legame con i minori (“Non vedo e Per_2 Per_1
da aprile o maggio, perché non ritengo che non abbia senso che io li veda. La vita va avanti per tutti. Io non li voglio più vedere. Non mi interessa vedere i miei figli. già un mese fa l'ho detto al mio avvocato. Mi sono sentito costretto a sposarmi e fare dei figli. presumo che abbiano una vita dignitosa quindi non mi interessa di sapere nulla di loro. Io sono totalmente d'accordo che la madre abbia l'affido esclusivo dei figli e se ne occupi esclusivamente lei.” Cfr verbale dell'udienza del
14/01/2025).
Tutto ciò considerato, quanto alla figura materna, deve invece essere formulato un giudizio positivo in relazione al proprio ruolo genitoriale, avendo ella dato dato prova di possedere buone risorse e competenze in qualità di genitore collocatario, rispondendo adeguatamente alle esigenze evolutive dei figli e rappresentando per loro il quotidiano punto di riferimento, anche in assenza del padre. Sotto tale profilo, con l'odierna domanda di affidamento, dimostra il padre stesso un riconoscimento circa il ruolo esclusivo più che adeguato e assolutamente idoneo da sempre assunto dalla madre nell'accudimento e nella cura della prole.
Orbene, le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido supereslcusivo). Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova riscontro nell'art. 337-quater comma III c.c. nell'ambito del quale al genitore affidatario è rimesso l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale). Nel caso di specie, l'affido c.d. superesclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi della minore sia inibita nel funzionamento, a causa del disinteresse del padre per la propria famiglia.
Allo stato, inoltre, non può essere data una dettagliata regolamentazione del diritto di visita, alla luce dell'atteggiamento serbato dal padre, il quale da tempo sceglie di non vedere e sentire i figli e non mostra alcun interesse per il loro percorso di crescita.
Potranno quindi essere avviati gli incontri tra padre e figli solo laddove ostri Controparte_1
la seria e stabile intenzione di ripristinare una relazione significativa con la prole e assumere pienamente il proprio ruolo genitoriale.
Si provvede pertanto come in dispositivo
*
Contributo paterno al mantenimento dei figli
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
In questo frangente, il precetto contenuto nell'art. 337-quinquies c.c. ( e ricalcato dall'art. 473 bis.29
c.p.c.) è fondato sulla necessità di adeguare nel tempo, sulla base di una più attuale e concreta valutazione degli interessi in gioco, i provvedimenti già adottati, secondo una regola comune alle pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione a terzi di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo (v. ex multis Cass. Civ., sez. I, sentenza 17 maggio 2012
n. 7770). Segnatamente, nel giudizio di revisione delle condizioni economiche, il Giudice non deve procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e quindi adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (in tal senso, Cass. 21051/2022). Nel giudizio di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, dunque, il Tribunale è chiamato a valutare l'eventuale sopravvenienza di fatti nuovi che – modificando la condizione economica e/o personale delle parti – giustifichi una revisione delle pattuizioni vigenti.
Dando applicazione agli esposti principi, nel caso sottoposto all'odierno vaglio giudiziale, deve considerarsi che in data 22/03/2024 il Tribunale di CR, accogliendo le conclusioni congiunte delle parti, ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento della somma complessiva di € 465, oltre al 50% delle spese straordinarie;
collateralmente, del resto, i coniugi sono pervenuti a una complessiva regolamentazione dei rapporti economici prevedendo che la madre avrebbe percepito l'importo integrale dell'assegno unico e si sarebbe fatta carico del pagamento del finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto in uso alla famiglia (e intestata alla moglie), mediante rimborso mensile della rata al marito. Entrambe le parti hanno evidenziato la sostanziale inattuazione dei provvedimenti vigenti, sistematicamente violati da entrambi. Ciò posto, preme rilevare che, a seguito della separazione, la ricorrente è rimasta a vivere nella casa familiare in locazione e ha mantenuto la sua occupazione presso Lidl Italia srl a socio unico, dichiarando uno stipendio mensile di € 1100 circa. Gli estratti conto depositati confermano le dichiarazioni rese.
Dalla documentazione in atti risulta che ella ha percepito redditi pari a € 7648,67 per 214 giorni lavorati nel 2022 (C.U. 2023) e pari a € 14209,76 per 365 giorni lavorati nel 2023 (C.U. 2024).
Come da accordi separativi, la ricorrente inoltre percepisce l'importo integrale dell'assegno unico di circa € 430 mensili.
Quanto invece al resistente, egli ha dichiarato di essersi trasferito, poco dopo la separazione di fatto, in una abitazione condotta in locazione insieme alla attuale compagna (inoccupata) e ai due figli di lei;
a settembre 2024 è nata la figlia della coppia Per_3
a mantenuto la sua occupazione presso Acciaieria Arvedi s.p.a. con stipendio Controparte_1 mensile di circa € 1900. Dalla busta paga, nondimeno, vengono operate due trattenute (cessione della quota di un quinto dello stipendio e delegazione di pagamento) per debiti contratti nell'interesse della famiglia;
deve specificarsi in punto che la delegazione di pagamento (di circa € 178 mensili) è preordinata all'acquisto dell'automobile intestata alla moglie, di cui ella si era impegnata al rimborso mensile in sede di separazione. La documentazione fiscale attesta un reddito da lavoro dipendente di
€ 37971,93 nel 2023 (CU 2024) e di € 39077,38 nel 2022 (CU 2023).
Infine, risulta agli atti che il resistente è debitore anche nei confronti di altri istituti finanziari come da decreti ingiuntivi emessi il 20/09/2024 (per € 1845,22) e il 3/09/2024 (per € 23179,24).
Illustrate le condizioni economiche e personali delle parti allo stato attuale, emergono delle sopravvenienze che impongono una attualizzazione degli oneri di mantenimento.
In particolare, deve necessariamente considerarsi che, invariati i compensi percepiti dalla ricorrente, il reddito del resistente (che ha subito una lieve flessione del 2024) è eroso dalla notevole esposizione debitoria comprovata dalle ingiunzioni di pagamento in atti. Inoltre, deve valutarsi che, a settembre del 2024, egli ha avuto un'altra figlia. Infatti, la formazione di una nuova famiglia e la nascita dei figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare a una modifica delle condizioni originariamente stabilite in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico (Cass. n. 789 del 13/01/2017). Dunque, tenuto conto delle evidenze disponibili, la condizione economica di pare, nel complesso, Controparte_1
peggiorata. A ciò si aggiunge che on ha mai ottemperato all'impegno assunto Parte_1
al momento della separazione, omettendo di rimborsare al marito la rata del finanziamento contratto per l'acquisito dell'auto a lei intestata;
ciò determina che l'esborso è oggi integralmente a carico dell'odierno resistente.
Questi elementi si presentano oggettivamente idonei ad alterare l'equilibrio determinato al momento della pronuncia giudiziale;
al contempo, deve nondimeno tenersi conto che attualmente il padre non sostiene oneri diretti di mantenimento, avendo egli sospeso ogni contatto con i figli.
Alla luce di tutte evidenze disponibili, il Collegio ritiene congruo ed equo stimare il contributo al mantenimento indiretto dei due figli minori, nella misura di € 200,00 mensili per ciascun figlio
(complessivi € 400), con decorrenza dalla domanda del convenuto e quindi dalla mensilità di novembre 2024. Al contributo ordinario deve comunque aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità
(requisito quantitativo) o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da
Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di CR, il COA di CR e l'AIAF Sez.
CR.
Quanto all'assegno unico non deve il Tribunale provvedere ad alcuna statuizione, spettando esso già per legge alla madre, esercente in via esclusiva della responsabilità genitoriale, il diritto a percepire gli assegni familiari ai sensi dell'art. 6, co. 4 d.lgs 230/2021.
Resta da precisare che ai fini dell'art. 473 bis.37 c.p.c. non occorre alcuna pronuncia giudiziale, potendo il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole notificare il provvedimento ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato con la richiesta di versamento diretto.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto della non opposizione della parte resistente alla domanda di affidamento esclusivo e della quantificazione offerta in punto di mantenimento della prole le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di CR, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di CR n. 285/2024, pubblicata il 17/04/2024, così statuisce:
1. (nato [...]) e (nata il [...]) in via esclusiva alla Parte_2 Per_2
madre, che li terrà collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (anche relative al rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2. DISPONE che il padre possa vedere i figli solo ove egli si renda reperibile e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con i figli, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per gli stessi;
3. PONE a carico di quale contributo al mantenimento indiretto dei figli Controparte_1
(nato [...]) e (nata il [...]) il pagamento della somma mensile Per_1 Per_2 di € 400,00 (€ 200 per ciascun figlio), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 15 di ogni Parte_1
mese (con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024), oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di CR, il COA di CR
e l'AIAF Sez. CR, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
4. CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
5. DICHIARA compensate le spese di lite
Così è deciso in CR nella camera di consiglio del 27/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 06/07/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. ABBAMONTE STELLA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GIRIBALDI STEFANIA elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di CR ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
*
CONCLUSIONI
Per recisate con nota depositata il 13/03/2025; Parte_1
Per recisate con nota depositata il 10/03/2025 Controparte_1
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 06/07/2024, hiedeva la modifica delle condizioni Parte_1
di separazione di cui alla sentenza n. 285/2024, pubblicata il 17/04/2024, emessa anche in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti. Esponeva al riguardo la ricorrente che il marito aveva, sin dall'inizio, disatteso le statuizioni giudiziali, mantenendo con lei un comportamento irrispettoso e offensivo, interrompendo i rapporti con i figli e omettendo di contribuire al loro mantenimento.
Alla luce delle sopravvenienze, pertanto, la ricorrente chiedeva l'affidamento esclusivo dei minori e un assegno di mantenimento per la prole di € 600 mensili (con corresponsione diretta del datore di lavoro), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata il 25/11/2024, si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
la ricostruzione fattuale avversa e chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in via riconvenzionale, il resistente domandava la riduzione del contributo al mantenimento della prole in misura pari a € 300 mensili.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, in via temporanea e urgente, affidava i minori e in via “super-esclusiva” alla madre, Per_1 Per_2
sospendendo le frequentazioni paterne, e poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento di € 400 mensili (€ 200 per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie.
Al contempo, il Giudice, in mancanza di richieste istruttorie, ordinava alle parti di depositare documentazione economica completa e aggiornata e assegnava i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 14/05/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 27/06/2025.
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La responsabilità genitoriale
La parte ricorrente ha chiesto l'affidamento c.d. “super-esclusivo” dei minori e Per_2 Per_1
il resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha aderito alla richiesta di parte attrice.
Al riguardo, deve premettersi che il materiale probatorio agli atti appare sufficiente e adeguato ad assumere una motivata decisione sulle domande svolte e, in particolare, in ordine al percorso di crescita dei minori. In specie, non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto di (nato Per_1
2/11/2017) e (nata il [...]), considerata anche l'età e tenuto conto che l'ascolto Per_2
giudiziale, per il quale le parti non hanno insistito, risulta manifestamente superfluo, alla luce comportamento assunto dal padre prima e nel corso del giudizio e della sostanziale convergenza delle conclusioni in punto di esercizio della responsabilità genitoriale. Tanto premesso, nel merito, la domanda di parte attrice deve essere accolta, considerato che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile quando la sua applicazione risulti in concreto pregiudizievole per l'interesse del minore, ossia laddove emergano comportamenti del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta.
Nel caso di specie, rileva, infatti, il Collegio come abbia assunto, dopo la Controparte_1
separazione, un atteggiamento delegante e irresponsabile, non interessandosi alla vita dei figli e omettendo finanche di esercitare il diritto di visita. La madre ha del resto evidenziato l'estrema fatica sperimentata, nel corso del tempo, per avere il necessario supporto e confronto con il marito per tutte le questioni attinenti alla salute e alla vita quotidiana dei figli, essendosi egli reso sostanzialmente irreperibile.
Invero, in udienza, lo stesso resistente ha ammesso di non vedere e da mesi (da Per_1 Per_2
aprile/maggio 2024 circa) e di non avere alcun interesse a riavviare una frequentazione con loro.
Parimenti, il padre non ha dimostrato attenzione verso le necessità economiche della prole, stante la violazione sistematica del dovere di sostegno materiale attuata non rispettando l'obbligo di mantenimento imposto dalla sentenza di separazione, come confermato in udienza.
Anche il comportamento processuale del resistente, del resto, avvalora ulteriormente la tesi che non abbia intenzione di assumere un ruolo genitoriale attivo, avendo egli Controparte_1
espresso la concorde volontà di affidare la prole esclusivamente alla madre e a lei delegare ogni decisione.
Tenuto conto delle circostanze sopra esposte, reputa il Collegio che il regime di affidamento disposto in precedenza sia contrario agli interessi e al benessere psicofisico della prole, considerate le difficoltà riscontrate dalla madre nella tutela delle necessità e dei bisogni di e Più in Per_1 Per_2
dettaglio, atteso che il padre ha scelto di non partecipare alla vita dei figli, l'attuale stato dei fatti, ad avviso del Collegio, impone un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre che, invece, ha dato prova della propria capacità di assumersi la responsabilità genitoriale in modo consapevole e costruttivo, occupandosi continuativamente della prole fin dalla separazione. Preme osservare in punto che nessun riscontro è offerto della condotta ostacolante della madre come rappresentata inizialmente dalla parte resistente, potendosi invece apprendere dalle stesse verbalizzazioni di che la mancata frequentazione è dipesa unicamente dal Controparte_1
totale disinteresse del resistente medesimo che non ha mai contattato la prole da aprile 2024 e non ha mostrato alcuna collaborazione attiva e fattiva nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa né, tantomeno, alcun interesse a mantenere un legame con i minori (“Non vedo e Per_2 Per_1
da aprile o maggio, perché non ritengo che non abbia senso che io li veda. La vita va avanti per tutti. Io non li voglio più vedere. Non mi interessa vedere i miei figli. già un mese fa l'ho detto al mio avvocato. Mi sono sentito costretto a sposarmi e fare dei figli. presumo che abbiano una vita dignitosa quindi non mi interessa di sapere nulla di loro. Io sono totalmente d'accordo che la madre abbia l'affido esclusivo dei figli e se ne occupi esclusivamente lei.” Cfr verbale dell'udienza del
14/01/2025).
Tutto ciò considerato, quanto alla figura materna, deve invece essere formulato un giudizio positivo in relazione al proprio ruolo genitoriale, avendo ella dato dato prova di possedere buone risorse e competenze in qualità di genitore collocatario, rispondendo adeguatamente alle esigenze evolutive dei figli e rappresentando per loro il quotidiano punto di riferimento, anche in assenza del padre. Sotto tale profilo, con l'odierna domanda di affidamento, dimostra il padre stesso un riconoscimento circa il ruolo esclusivo più che adeguato e assolutamente idoneo da sempre assunto dalla madre nell'accudimento e nella cura della prole.
Orbene, le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido supereslcusivo). Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova riscontro nell'art. 337-quater comma III c.c. nell'ambito del quale al genitore affidatario è rimesso l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale). Nel caso di specie, l'affido c.d. superesclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi della minore sia inibita nel funzionamento, a causa del disinteresse del padre per la propria famiglia.
Allo stato, inoltre, non può essere data una dettagliata regolamentazione del diritto di visita, alla luce dell'atteggiamento serbato dal padre, il quale da tempo sceglie di non vedere e sentire i figli e non mostra alcun interesse per il loro percorso di crescita.
Potranno quindi essere avviati gli incontri tra padre e figli solo laddove ostri Controparte_1
la seria e stabile intenzione di ripristinare una relazione significativa con la prole e assumere pienamente il proprio ruolo genitoriale.
Si provvede pertanto come in dispositivo
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Contributo paterno al mantenimento dei figli
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
In questo frangente, il precetto contenuto nell'art. 337-quinquies c.c. ( e ricalcato dall'art. 473 bis.29
c.p.c.) è fondato sulla necessità di adeguare nel tempo, sulla base di una più attuale e concreta valutazione degli interessi in gioco, i provvedimenti già adottati, secondo una regola comune alle pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione a terzi di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo (v. ex multis Cass. Civ., sez. I, sentenza 17 maggio 2012
n. 7770). Segnatamente, nel giudizio di revisione delle condizioni economiche, il Giudice non deve procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e quindi adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (in tal senso, Cass. 21051/2022). Nel giudizio di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, dunque, il Tribunale è chiamato a valutare l'eventuale sopravvenienza di fatti nuovi che – modificando la condizione economica e/o personale delle parti – giustifichi una revisione delle pattuizioni vigenti.
Dando applicazione agli esposti principi, nel caso sottoposto all'odierno vaglio giudiziale, deve considerarsi che in data 22/03/2024 il Tribunale di CR, accogliendo le conclusioni congiunte delle parti, ha posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento della somma complessiva di € 465, oltre al 50% delle spese straordinarie;
collateralmente, del resto, i coniugi sono pervenuti a una complessiva regolamentazione dei rapporti economici prevedendo che la madre avrebbe percepito l'importo integrale dell'assegno unico e si sarebbe fatta carico del pagamento del finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto in uso alla famiglia (e intestata alla moglie), mediante rimborso mensile della rata al marito. Entrambe le parti hanno evidenziato la sostanziale inattuazione dei provvedimenti vigenti, sistematicamente violati da entrambi. Ciò posto, preme rilevare che, a seguito della separazione, la ricorrente è rimasta a vivere nella casa familiare in locazione e ha mantenuto la sua occupazione presso Lidl Italia srl a socio unico, dichiarando uno stipendio mensile di € 1100 circa. Gli estratti conto depositati confermano le dichiarazioni rese.
Dalla documentazione in atti risulta che ella ha percepito redditi pari a € 7648,67 per 214 giorni lavorati nel 2022 (C.U. 2023) e pari a € 14209,76 per 365 giorni lavorati nel 2023 (C.U. 2024).
Come da accordi separativi, la ricorrente inoltre percepisce l'importo integrale dell'assegno unico di circa € 430 mensili.
Quanto invece al resistente, egli ha dichiarato di essersi trasferito, poco dopo la separazione di fatto, in una abitazione condotta in locazione insieme alla attuale compagna (inoccupata) e ai due figli di lei;
a settembre 2024 è nata la figlia della coppia Per_3
a mantenuto la sua occupazione presso Acciaieria Arvedi s.p.a. con stipendio Controparte_1 mensile di circa € 1900. Dalla busta paga, nondimeno, vengono operate due trattenute (cessione della quota di un quinto dello stipendio e delegazione di pagamento) per debiti contratti nell'interesse della famiglia;
deve specificarsi in punto che la delegazione di pagamento (di circa € 178 mensili) è preordinata all'acquisto dell'automobile intestata alla moglie, di cui ella si era impegnata al rimborso mensile in sede di separazione. La documentazione fiscale attesta un reddito da lavoro dipendente di
€ 37971,93 nel 2023 (CU 2024) e di € 39077,38 nel 2022 (CU 2023).
Infine, risulta agli atti che il resistente è debitore anche nei confronti di altri istituti finanziari come da decreti ingiuntivi emessi il 20/09/2024 (per € 1845,22) e il 3/09/2024 (per € 23179,24).
Illustrate le condizioni economiche e personali delle parti allo stato attuale, emergono delle sopravvenienze che impongono una attualizzazione degli oneri di mantenimento.
In particolare, deve necessariamente considerarsi che, invariati i compensi percepiti dalla ricorrente, il reddito del resistente (che ha subito una lieve flessione del 2024) è eroso dalla notevole esposizione debitoria comprovata dalle ingiunzioni di pagamento in atti. Inoltre, deve valutarsi che, a settembre del 2024, egli ha avuto un'altra figlia. Infatti, la formazione di una nuova famiglia e la nascita dei figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare a una modifica delle condizioni originariamente stabilite in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico (Cass. n. 789 del 13/01/2017). Dunque, tenuto conto delle evidenze disponibili, la condizione economica di pare, nel complesso, Controparte_1
peggiorata. A ciò si aggiunge che on ha mai ottemperato all'impegno assunto Parte_1
al momento della separazione, omettendo di rimborsare al marito la rata del finanziamento contratto per l'acquisito dell'auto a lei intestata;
ciò determina che l'esborso è oggi integralmente a carico dell'odierno resistente.
Questi elementi si presentano oggettivamente idonei ad alterare l'equilibrio determinato al momento della pronuncia giudiziale;
al contempo, deve nondimeno tenersi conto che attualmente il padre non sostiene oneri diretti di mantenimento, avendo egli sospeso ogni contatto con i figli.
Alla luce di tutte evidenze disponibili, il Collegio ritiene congruo ed equo stimare il contributo al mantenimento indiretto dei due figli minori, nella misura di € 200,00 mensili per ciascun figlio
(complessivi € 400), con decorrenza dalla domanda del convenuto e quindi dalla mensilità di novembre 2024. Al contributo ordinario deve comunque aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità
(requisito quantitativo) o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da
Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di CR, il COA di CR e l'AIAF Sez.
CR.
Quanto all'assegno unico non deve il Tribunale provvedere ad alcuna statuizione, spettando esso già per legge alla madre, esercente in via esclusiva della responsabilità genitoriale, il diritto a percepire gli assegni familiari ai sensi dell'art. 6, co. 4 d.lgs 230/2021.
Resta da precisare che ai fini dell'art. 473 bis.37 c.p.c. non occorre alcuna pronuncia giudiziale, potendo il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole notificare il provvedimento ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato con la richiesta di versamento diretto.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto della non opposizione della parte resistente alla domanda di affidamento esclusivo e della quantificazione offerta in punto di mantenimento della prole le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di CR, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di CR n. 285/2024, pubblicata il 17/04/2024, così statuisce:
1. (nato [...]) e (nata il [...]) in via esclusiva alla Parte_2 Per_2
madre, che li terrà collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (anche relative al rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2. DISPONE che il padre possa vedere i figli solo ove egli si renda reperibile e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con i figli, in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per gli stessi;
3. PONE a carico di quale contributo al mantenimento indiretto dei figli Controparte_1
(nato [...]) e (nata il [...]) il pagamento della somma mensile Per_1 Per_2 di € 400,00 (€ 200 per ciascun figlio), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 15 di ogni Parte_1
mese (con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024), oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di CR, il COA di CR
e l'AIAF Sez. CR, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
4. CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
5. DICHIARA compensate le spese di lite
Così è deciso in CR nella camera di consiglio del 27/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato