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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 04/07/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 656 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosaria Sciurpa ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 656 /2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il Pt_1 P.IVA_1
Difensore Avv. BILEI ILARIA ATTORE contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Controparte_1 C.F._1
Telematico presso il Difensore Avv. ZANELLI ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: parte attrice opponente “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, In via preliminare rigettare la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avanza da CP_1
ai sensi dell'art. 648 cpc per i motivi tutti indicati in atti e documenti. In via prin
[...] accertato e dichiarato che l'opposizione di non è nulla, bensì del tutto intelleggibile attesa la piena Pt_1 capacità di controparte di articolare difesa e comunque per i motivi indicati in atti e documenti e ampiamente illustrati nella prima memoria dell'esponente; - accertato e dichiarato che l'opposizione di è fondata su prova scritta e confermata dalle risultanze dell'espletata prova testimoniale;
- Pt_1
e dichiarato che la ditta individuale AN è stata dichiarata fallita come da CP_1 provvedimento del Tribunale di Piacenza, in persona del G.D. dott. Antonino Fazio e pubblicazione della procedura in CCIIAA in data 6 settembre 2022 (doc. 2: il Tribunale in Piacenza, in persona del G.D. dott. Fazio, ha dichiarato il fallimento con provvedimento n. 20 del 19 luglio 2022, la procedura è stata iscritta in CCIIAA in data 6 settembre 2022, nominato Curatore il dott. in data 3 Persona_1 agosto 2022, fissata udienza di esame dello stato passivo al 19 ottobre 202 llimento è divenuta definitiva con pubblicazione in CCIIAA in data 28 marzo 2023, come da documentazione in pagina 1 di 9 atti; - in ogni caso, accertati e dichiarati l'inadempimento totale di alle proprie CP_1 obbligazioni a favore di derivanti dal contratto di consulenza personale tra le parti quantomeno Pt_1 dall'ottobre 2022 al dice 2, come dimostrato meglio in atti e documenti e nell'espletata escussione testimoniale, e la conseguente risoluzione del contratto tra le parti;
- accertato e dichiarato che il rapporto contrattuale autonomo aveva natura di consulenza “personale” “continuativa” ed “esclusiva” tra le parti come da documenti in atti;
- accertati e dichiarati i fatti ammessi da controparte per il principio di non contestazione, come meglio illustrato nella seconda memoria dell'esponente; - in definitiva, accertata e dichiarata l'assenza e/o l'infondatezza dell'asserito credito ingiunto ad per l'intervenuto Pt_1 scioglimento ex lege del contratto tra le parti a causa del fallimento di ai sensi degli art. CP_1
18, 42, 44 e 72 L.F. e/o per la risoluzione del medesimo per grave inadempimento come da elevata eccezione di inadempimento da parte di stante la totale stasi dell'attività del consulente per i mesi Pt_1 quantomeno da ottobre a dicembre 202 unque per i motivi tutti meglio indicati e dimostrati in atti e documenti, revocare e comunque dichiarare invalido e/o nullo e/o privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo opposto, mandando indenne in persona del legale rappresentante pro tempore, dalla Pt_1 pretesa creditoria fatta valere ex adverso;
- accertata e dichiarata la nullità o infondatezza delle domande riconvenzionali avversarie per i motivi tutti illustrati in atti e documenti di causa, rigettare integralmente le domande di condanna al pagamento del compenso per marzo 2022 e di risarcimento dei danni, in via contrattuale ed extracontrattuale, formulate da , mandando indenne CP_1 Pt_1
[...
in persona del legale rappresentante pro tempore, da qualsiasi responsabilità. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento, totale e/o parziale, della domanda di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e/o della domanda di rigetto delle istanze in via riconvenzionale di controparte, - accertata e dichiarata l'esistenza di un controcredito a favore di Pt_1 per un totale di € 5.280, in quanto l'IVA al 22% pari a € 440 mensili è stata conteggiata in modo er ossia come fosse esclusa (anziché inclusa come da contratto) dal compenso concordato e aggiunta dal consulente alla cifra di € 2000, imponibile delle fatture emesse in 12 mesi (ns.doc. 8 e doc. 1,2,3 monitorio), come meglio illustrato in atti e documenti di causa;
- quindi accertata e dichiarata la fondatezza dell'eccezione di compensazione del suddetto credito di , di pronta liquidazione, con il Pt_1 preteso credito azionato da in via sia monitoria sia r venzionale, somme che trovano CP_1 fonte nel medesimo contratto, per l'effetto ridurre il quantum asseritamente dovuto da , decurtandolo Pt_1 dell'importo del controcredito vantato dalla stessa nei confronti di e nque, sempre CP_1 in denegata ipotesi, condannare l'opponente al pagamento della minor somma che sarà accertata in corso di causa. In via istruttoria
-si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate dall'esponente in corso di causa e in denegata ipotesi di ammissione delle prove testimoniali indicate in comparsa di costituzione da controparte, se ne chiede dichiararsi l'inammissibilità per mancanza di prova scritta e di conferenza e perché contraddette dalla documentazione versata in atti dall'esponente e per tutti i motivi illustrati nella seconda memoria di e comunque si chiede di essere sin d'ora ammessi a prova contraria come in Pt_1 atti. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari, sia delle spese del procedimento monitorio che del presente procedimento ordinario, anche per i gravi motivi illustrati in narrativa e per la condotta altamente scorretta, stragiudiziale e processuale, di come meglio illustrato nella grave premessa CP_1 dell'atto di citazione in opposizione.” pagina 2 di 9 parte convenuta opposta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis , in accoglimento delle ragioni del convenuto opposto, in via preliminare e nel rito , respingere l'opposizione avversaria perché affetta da nullità dell'atto di citazione, per incertezza ed indeterminatezza o, comunque, ex art. 164 co. 4 c.p.c.; in via principale e nel merito , respingere l'opposizione in quanto infondata, non provata, pretestuosa e defatigatoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 36/2023 R .G.n. 41/2023 reso dal Tribunale di Piacenza nella persona del Giudice Dott.ssa Evelina Iaquinti, in data 18.01.2023 e depositato in data 19.01.2023 , in ogni sua in via subordinata e nel merito, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dire tenuta e per l'effetto condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del conchiud ma di €uro 7.320,00 , oltre a rivalutazione monetaria e interessi commerciali ex D. Lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi dal dì del dovuto al saldo;
in via riconvenzionale, dire tenuta e per l'effetto condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del conchiudente della complessiva somma di €uro 18.440,00, di cui €uro 2.440,00 a titolo di compenso per il mese di marzo 2022, così come contrattualmente dovuto, €uro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento ai sensi del punto n.
5.4 del contratto intercorrente tra le parti, €uro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ai sensi del punto 5.2 del medesimo contratto ed €uro 10.000,00, quale ristoro del danno all'immagine del Sig. , quale conseguenza della condotta avversaria CP_1 nell'ambito del rapporto giuridico tra le parti, o per il maggiore o minore importo ritenuto di Giustizia, entro la complessiva soglia di €uro 26.000,00, tenendo conto anche del valore delle domande svolte in via principale. “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 36/2023Ing. Pt_2 CP_2
n. 41/2023,emesso da Tribunale di Piacenza, in data 18.1.2023 e depositato in data 19.1.2023, per l'importo di € 7.320,00 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio a favore di per attività di consulenza effettuata CP_1 nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
2. Parte attrice opponente, premette che , titolare dell'omonima impresa CP_1 individuale e agente di commercio, è stato dichiarato fallito con sentenza del tribunale di Piacenza n.20 del 19 luglio 2022, circostanza mai comunicata all'attrice, e ragione per cui da quella data il contratto intercorso fra le parti deve considerarsi risolto di diritto seppure detta dichiarazione di fallimento sia stata poi revocata dalla Corte d'Appello. Ricorda il comportamento contrario a buona fede assunto nella vicenda dal convenuto e come vi sia stata ampia contestazione delle fatture poi oggetto del procedimento monitorio atteso l'inadempimento del . Rappresenta che oggetto della società CP_1 attrice è “l'organizzazione e la gestione di poliambulatori medici” al fine di offrire un servizio in ambito sanitario ai pazienti di cui descrive l'organizzazione ed i rapporti con primari centri clinici, e che per la gestione del marketing, investimenti strategie reperimento di flussi di pazienti si sono avvalsi di un consulente altamente specializzato individuato nella persona del convenuto che poteva vantare anni di esperienza come informatore pagina 3 di 9 farmaceutico per varie società. La collaborazione si è protratta dal dicembre 2021- con formalizzazione dall'aprile 2022- al settembre 2022 allorchè il convenuto, per le ragioni suindicate non ha più eseguito la prestazione nei modi e tempi pattuiti, evidenziando altresì che, a fronte dei compensi ricevuti e delle numerosissime spese per acquisto macchinari, spese di ristoranti, le vantate conoscenze fra i medici di base, il convenuto aveva portato nel poliambulatorio solamente pochi pazienti, evidenziando che nei mesi di ottobre, novembre, dicembre è stata totalmente mancante e, a dir poco, carente quella precedente. Solleva quindi eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.1460c.c.
3. Si è costituito in giudizio , contestando gli assunti di parte opponente ed, CP_1 in particolare, l'asserito mancato svolgimento dei compiti contrattualmente previsti, ricordando il contenuto del proprio apporto professionale e come lo stesso fosse riuscito, esclusivamente grazie ai propri contatti, alla propria credibilità ed alla propria affidabilità, conseguiti dopo una pluriennale esperienza nel settore, a stipulare un'importantissima convenzione con il policlinico San Donato s.p.a. di Milano, ossia una realtà ospedaliera di fama mondiale. Vengono, pertanto, richiamati i termini contrattuali secondo cui il rapporto fra le parti era previsto in via esclusiva e da svolgersi personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, richiamando in modo analitico quanto svolto a favore della società attrice. Contesta la rilevanza dell'asserita dichiarazione di fallimento posto che la stessa è stata revocata dalla Corte d'Appello di Bologna di cui produce la sentenza. Sotto il profilo giuridico, eccepisce la genericità ed inconsistenza delle avverse lamentele ricordando che l'opera del professionista è di mezzi e non di risultato si che è da ritenersi inconferente la circostanza che l'attrice non abbia conseguito i risultati nella misura sperata avendo il convenuto adempiuto completamente all'obbligazione contrattualmente assunta. Svolge quindi domanda riconvenzionale per €.2000,00 con riferimento al mese di marzo 2022 chiedendo altresì il pagamento della somma di
€.3.000,00 a titolo di risarcimento del danno in quanto il contratto non è stato risolto secondo quanto ivi previsto al punto 5.4 e di €.3.000,00 per inadempimento al punto 5.2. del contratto, nonché l'ulteriore somma di €.10.000,00 a titolo di risarcimento per il danno d'immagine cagionato al per aver operato la struttura in assenza di un CP_1 direttore sanitario così presentando una gravissima irregolarità in termini amministrativi.
4. Non veniva concessa la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo ed ammesse le prove per testi dedotte dalle parti, quindi, previa precisazione delle conclusion,i la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Il contratto stipulato fra le parti in data 1.4.2022 prevede due diversi periodi con clausole contrattuali specifiche e distinte per ciascuno di essi: un primo periodo di un anno (aprile 2022- marzo 2023) nel quale il convenuto assume un'obbligazione di mezzi consistente in attività di consulenza e procacciamento di accordi con medici e professionisti vari al fine di far affluire clientela/pazienti alla neonata società di pagina 4 di 9 prestazioni mediche poliambulatoriali;
un secondo periodo a partire dal secondo anno di collaborazione sino alla conclusione del contratto ( aprile 2023- 31 marzo 2027) nel quale l'obbligazione assunta dal convenuto è esplicitamente di risultato, ovvero un apporto collaborativo in grado di procacciare alla società attrice un fatturato espressamente stabilito nell'allegato A del contratto.
L'obbligazione assunta dal convenuto, inoltre, è stata di tipo autonomo, senza vincoli di subordinazione, da svolgere, pertanto, nel modo ritenuto più opportuno nell'ambito delle finalità di marketing in senso lato a lui affidate.
Poiché il periodo preso in esame, prima della risoluzione contrattuale anticipata di cui vi è testimonianza indiretta nel documento 60 di parte attrice ( quietanza di restituzione delle chiavi e del telecomando della sede della società attrice sottoscritta in data 10.1.2023), si colloca nel primo anno di vigenza dell'accordo, ogni riferimento al mancato raggiungimento di risultati concreti deve ritenersi improprio in ragione della circostanza prevista contrattualmente che per detto periodo le parti non hanno affatto previsto vincoli di sorta per lo svolgimento dell'incarico conferito, lasciato alla piena ed autonoma organizzazione del convenuto, senza vincoli di orario o di dover seguire ordini o direttive impartite dalla società ( cfr. punto 4 del contratto).
6. In punto risoluzione anticipata del contratto, va osservato che nel contratto con riferimento al primo anno (punto 4 e segg.) non vi sono prescrizioni specifiche in ordine alla risoluzione anticipata, diversamente presenti ( punti 5.2 e 5.4) per il periodo successivo.
Parte attrice fa risalire la sussistenza della causa che ha generato l'inadempimento e la legittimità della risoluzione anticipata a più fattori, primo fra i quali la sentenza di dichiarazione di fallimento dell'impresa individuale del convenuto emessa dal Tribunale di Piacenza in data 19 luglio 2022 cui connette le conseguenze dettate dalla legge fallimentare allora vigente fra cui quella della risoluzione di tutti i contratti in corso del fallito e l'impossibilità del medesimo imprenditore individuale di esercitare la propria attività di consulenza e dunque di emettere le fatture azionate monitoriamente così come di rilasciare procura e proporre il ricorso per decreto ingiuntivo, azioni per le quali non solo era carente di legittimazione ma che erano prive di fondamento sostanziale posto che il contratto fra le parti si era risolto ipso iure con la sentenza di fallimento e la sentenza della Corte d'Appello che l'ha revocata è divenuta definitiva a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo già iniziato.
Occorre premettere che, a norma dell'art. 72 L.F., nella formulazione applicabile ratione temporis, i contratti, fatta eccezione per quelli elencati espressamente nella Sezione IV, non sono risolti di diritto ma solamente sospesi in attesa delle determinazioni del curatore – previa autorizzazione del comitato dei creditori- circa il subentro o la risoluzione;
né, diversamente da come ritenuto da parte attrice, è possibile l'applicazione analogica della risoluzione immediata per fattispecie, come quella in esame, non espressamente previste trattandosi di norme speciali derogative della disciplina generale che non ammettono tale istituto. pagina 5 di 9 Pertanto, non risultando dagli atti dimessi posizioni assunte dal curatore con riguardo al contratto in essere con l'attrice, la questione deve essere risolta avendo riguardo agli effetti del contratto sospeso sul rapporto in essere fra le parti e agli effetti su questo della sentenza di revoca del fallimento pronunciata dalla Corte d'Appello di Bologna in data 11.11.2022, passata in giudicato il 21.12.2022.
A norma dell'art. 72 comma 1 L.F. l'esecuzione del contratto rimane sospesa sino alla determinazione del curatore, di subentro o scioglimento del medesimo, ciò comporta, con riferimento ai contratti di durata come quello in esame, che nel periodo di sospensione l'eventuale prestazione resa dal fallito risulta indebita poiché non trova giustificazione nel vincolo contrattuale in tale frangente inoperante. In altri termini, al fallito è preclusa l'attività imprenditoriale e dunque non può adempiere la prestazione tipica dell'attività assunta contrattualmente, tanto è vero che, per giurisprudenza di legittimità più che consolidata, al contraente in bonis non è consentito in costanza di fallimento promuovere azione di risoluzione del contratto per inadempimento del contraente fallito.
Con la sentenza che revoca il fallimento però, il fallito riacquista la piena amministrazione dei suoi beni e le sue capacità compresa quella processuale, di conseguenza che anche i contratti sospesi e non ancora esauriti o sciolti dal curatore per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 72 e 21 L.F., prendono riviviscenza e gli atti compiuti dal fallito dopo la sentenza di fallimento acquistano piena efficacia.
7. Traendo le conseguenze da quanto precede, deve dunque affermarsi che l'intervenuto fallimento del convenuto ha prodotto unicamente effetti temporanei sul contratto non ancora concluso intercorso fra le parti, effetti che sono venuti meno in conseguenza della revoca della sentenza di fallimento. Pertanto, il contratto concluso fra le parti in data 1.4.2022 ha continuato ad esplicare i suoi effetti sino alla risoluzione intervenuta a fine dicembre 2022 si che, richiamando quanto argomentato al punto 5., trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato, resta indifferente che nel periodo considerato il convenuto non abbia frequentato personalmente il centro e si sia limitato esclusivamente a delle telefonate o non abbia apportato lo sperato numero di clienti al centro (cfr. testimonianza Tes_1
) potendo egli, in forza di preciso accordo contrattuale organizzare in modo
[...] del tutto autonomo ed indipendente la propria attività. Parimenti, proprio perché le parti non hanno legato, per il primo anno, la prestazione del convenuto al raggiungimento di un concreto risultato in termini di procacciamento di fatturato, la ripartizione del compenso pattuito su base mensile piuttosto che in unica soluzione complessiva, non influisce sulla natura giuridica del rapporto che resta un contratto d'opera professionale nel suo complesso slegato, in ragione della piena autonomia, da quanto compiuto in un determinato mese piuttosto che in quello successivo. Ciò che, pertanto, è rilevante, a mente dell'art. 2224 c.c., è la circostanza del se il prestatore d'opera abbia o meno adempiuto alla prestazione richiesta nel rispetto pagina 6 di 9 dell'obbligo di diligenza previsto in via generale dall'art. 1176 c.c. quale criterio generale per valutare la condotta dell'obbligato nell'adempiere o meno le obbligazioni da lui assunte e che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il criterio della diligenza indica in astratto la misura dell'attenzione, della cura e dello sforzo psicologico che il debitore deve adoperare per attuare la prestazione nel modo stabilito, cioè esattamente. Nel caso di specie, il convenuto non ha dato prova di aver adempiuto alla prestazione dedotta con la dovuta diligenza, che per tale tipologia di contratto è quella media del buon padre di famiglia, rendendosi conseguentemente parzialmente inadempiente per non aver atteso ai compiti assunti, che dovevano avere il carattere della continuità, per tutto il periodo della vigenza del contratto. La prova dell'assunto è di natura documentale: in primo luogo non è indifferente ai fini della valutazione del complessivo comportamento del convenuto che questi abbia sottaciuto la circostanza di aver subito il fallimento personale che, seppur revocato con le conseguenze giuridiche sopra descritte, costituisce comunque un fatto grave ed oggettivo che, quantomeno sino alla revoca, ha inciso sul dovere di eseguire la propria prestazione secondo buona fede ai sensi dell'art.1375 c.c.; in secondo luogo, non è stata fornita la prova di aver costruito una valida strategia di marketing- che era l'oggetto precipuo della prestazione assunta- (cfr. testimonianza in merito Testimone_1 alla pubblicità ed alla costruzione del sito internet entrambi eseguiti da terze persone), né di aver effettivamente intrattenuto rapporti con i medici di base o organizzato eventi promozionali, in sostanza di aver svolto con la dovuta diligenza la prestazione dedotta in contratto. In altri termini, al di là delle attività compiute, come l'importante rapporto con il stipulato per interposizione del convenuto, tutte risalenti nel Controparte_3 tempo, da settembre 2022 in avanti non vi è prova dello svolgimento dell'attività concordata e ciò a prescindere dal raggiungimento di risultati concreti non richiesti per accordo contrattuale. Infatti, seppur, come più volte ripetuto, nel caso di specie l'obbligazione sia di mezzi e non di risultato, è proprio la prova che il convenuto abbia posto in essere i mezzi per ottemperare all'obbligazione assunta che risulta assente.
8. Da quanto precede deriva, quindi, il parziale inadempimento contrattuale del convenuto cui deve conseguire una proporzionale riduzione del corrispettivo pattuito che può ritenersi equivalente al dovuto per le tre mensilità oggetto del procedimento monitorio;
con l'ulteriore conseguenza che l'opposto decreto ingiuntivo deve essere revocato in ottemperanza al criterio generale disposto dall'art. 1460 c.c.
9. Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dal convenuto, va osservato che: a) la pretesa relativa alla corresponsione di €.2.440,00 con riferimento al mese di marzo 2022 è infondata per assenza del titolo sostanziale che la giustifica – infatti il contratto fra le parti è stato stipulato in data 1.4.2022 ed il convenuto non ha fornito prova alcuna di un precedente accordo, né nei termini della prestazione dedotta né negli importi suppostamente convenuti;
b) con riferimento al domandato risarcimento del danno per violazione di punti 5.4 e 5.2 del contratto inter partes, complessivamente quantificato in €.6.000,00, ne va dichiarata pagina 7 di 9 l'infondatezza in quanto le modalità del recesso previste dal punto 5.4, a termini di contratto, sono espressamente operative per gli anni successivi al primo, ipotesi non concretizzatasi nel caso di specie, mentre, per quanto concerne il punto 5.2. parimenti non applicabile, peraltro di analogo tenore del punto 4.2. del contratto, risulta in atti documentalmente provato che l'attrice ha sempre coinvolto il convenuto nelle proprie determinazioni con la richiesta di partecipazione alle varie riunioni diversamente disattese nell'ultimo periodo proprio dal per ragioni- come si è appreso CP_1 successivamente- legate alla sua sopravvenuta condizione particolare, né vi è prova diretta e concreta di fatti specifici occorsi nei quali al convenuto sia stato impedito di svolgere la propria attività che, va ricordato, veniva esercitata in maniera del tutto autonoma con riserva espressa della società di aderire o meno a proprio insindacabile giudizio alle scelte operate dal;
CP_1
c) quanto alla richiesta di risarcimento per danno d'immagine, va rilevato come sia documentalmente provato (cfr. doc. di parte attrice da 44 a 51) che la società attrice abbia più volte invitato il convenuto ad una collaborazione più fattiva e nel contempo ne abbia contestato la mancanza di ottemperamento alla prestazione assunta sino a contestarne il conseguente inadempimento, missive tutte a cui il non ha dato riscontro se non CP_1 in forma del tutto generica, di conseguenza che non sussiste la prova che l'attrice abbia ostacolato in qualche modo l'attività del convenuto. Parimenti priva di rilievo è la circostanza secondo cui il centro Igea sarebbe stato privo del direttore sanitario posto che la stessa è documentalmente risultata priva di fondamento in quanto nella struttura la figura del Direttore Sanitario nella persona del dott. è stata presente CP_4 sin dal 6 agosto 2021 (cfr. doc. 3 e 68 di parte attrice). Pertanto, se da un lato appare legittima la risoluzione anticipata del contratto da parte della società attrice, dall'altro nessun concreto pregiudizio è stato provato dal convenuto. La Corte di Cassazione ha, infatti, recentemente ribadito (Ordinanza n.19551 del 10.10.2023) che il danno all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici;
prova del tutto assente nel caso di specie sia con riferimento alla supposta lesione che al supposto danno subito. Conseguentemente anche questa domanda non può trovare accoglimento. 10. Le spese di giudizio sono regolate in dispositivo secondo il criterio della soccombenza ed in ossequio ai parametri previsti dal DM. N.55/2014 come da ultimo modificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 36/2023 R .G.n. 41/2023 reso dal Tribunale di Piacenza in data 18.01.2023 e depositato in data 19.01.2023;
- Respinge le domande riconvenzionali di parte convenuta opposte per le ragioni indicate in narrativa;
- Condanna a rimborsare alla società le spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 147,00 per spese, €.5077,00 compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e pagina 8 di 9 rimborso spese generali come per legge.
Piacenza, 04/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Sciurpa
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