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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/07/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere relatore
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 259/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. rappresentato e CP_1 Parte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato
Appellante
CONTRO
c.f. rappresentata e Controparte_2 C.F._1 difesa dagli avv.ti Giuseppe Limblici e Francesca Palumbo, per procura in atti
Appellata
Tutti i docenti che hanno partecipato alla mobilità nell'anno scolastico
2023/2024 assegnatari di sede nelle province di Agrigento e Ragusa
Controinteressati litisconsorti necessari
Oggetto: trasferimento del lavoratore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello depositato il 26.8.2024.
Per l'appellata: come da note depositate il 17.6.2025. FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 11.10.2023, la signora ha Controparte_2 convenuto in giudizio il , esponendo: Controparte_3 di essere insegnante di ruolo e di avere presentato, per l'anno scolastico
2023-2024, domanda di mobilità interprovinciale presso il Comune di residenza, Licata, esprimendo la preferenza per comuni della regione Sicilia;
di vantare un punteggio di 58 + 6; di rientrare nella categoria di soggetti aventi diritto di precedenza nell'assegnazione delle sedi, in quanto moglie che assiste il coniuge disabile in situazione di gravità; di non avere ottenuto il trasferimento interprovinciale richiesto, nonostante il punteggio e la precedenza vantata, a causa dell'asserita insufficienza di posti disponibili nelle sedi indicate, ma che nelle sedi richieste erano stati assegnati un numero considerevole di posti, anche tramite nuove immissioni in ruolo.
La ricorrente ha quindi chiesto, previa disapplicazione del CCNI mobilità del 2022, di dichiarare il proprio diritto ad ottenere il trasferimento nell'ambito territoriale della provincia di Agrigento o nel comune di
Vittoria, a far data dall'anno scolastico 2023/2024, tenuto conto anche della precedenza vantata. Cont Il si è costituito in giudizio, preliminarmente eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito in quanto la ricorrente, dal
23.10.2023, prestava servizio presso un istituto di Licata, nel merito ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendo di respingerle.
Il Giudice di primo grado ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati, rimasti poi contumaci, ha disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale, atteso che la ricorrente, al momento del deposito del ricorso, prestava ancora servizio presso l'istituto scolastico di Genova, nel merito, con sentenza n. 816 del 2024, ha accolto il ricorso, accertando e dichiarando il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento presso una sede scolastica nella provincia di Agrigento o nel comune di Vittoria, secondo l'ordine delle preferenze espresse nella
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Cont domanda, tenuto conto della precedenza vantata e condannando il ad assegnare alla ricorrente una di dette sedi.
Il ha presentato appello. CP_1
Si è costituita la signora , premettendo che il , in CP_2 CP_1 esecuzione della sentenza di primo grado, l'ha assegnata ad istituto nel quindi in via preliminare ha eccepito la Controparte_5
“Inammissibilità ed improcedibilità dell'appello per disintegrità del contraddittorio”, in quanto in primo grado il ricorso era stato notificato ai controinteressati, nel merito ha chiesto di respingere l'appello, evidenziando altresì la tardività del deposito, avvenuto solo in appello, del “tabulato” relativo alle graduatorie provinciali, comunque insufficiente a dimostrare l'infondatezza del proprio ricorso.
Il , nelle successive note scritte, ha quindi chiesto la concessione CP_1 di un termine per procedere alla notifica nei confronti dei controinteressati, termine concesso da questa Corte.
Il ha quindi depositato la prova dell'avvenuta notifica ai CP_1 controinteressati.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 25.6.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere disattesa la richiesta dell'appellata di dichiarare inammissibile e improcedibile l'appello, in quanto il ha CP_1 provveduto alla necessaria notifica del ricorso in appello ai docenti controinteressati, come già era avvenuto in primo grado, così garantendo il rispetto del principio del contraddittorio.
Nel merito, il Tribunale di Genova, nella motivazione della sentenza impugnata, ha richiamato le norme di riferimento, in particolare l'art. 470, primo comma, del Decreto Legislativo n. 297 del 1994 ed il Decreto
Legislativo n. 75 del 2017, e le previsioni dei Contratti Collettivi, ed ha quindi disapplicato l'art. 8 CCNI, nella parte in cui si pone in contrasto con l'art. 470, norma che garantisce il completamento delle operazioni di
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mobilità in via prioritaria rispetto alle immissioni in ruolo, in quanto invece l'art. 8 del CCNI, applicato dal nel caso della ricorrente, prevede CP_1 per le immissioni in ruolo la riserva del 50% dei posti disponibili prima dell'espletamento delle operazioni di mobilità, ed ha quindi ritenuto che la ricorrente dovesse concorrere per la mobilità su tutti i posti disponibili.
Il Giudice di primo grado ha poi ritenuto che vi fosse prova documentale che nella provincia di Agrigento, nell'anno scolastico 2023-2024, erano state effettuate diciotto immissioni in ruolo di personale precario ed altresì fondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento della precedenza, vantata dalla ricorrente, su tutte le sedi richieste nella domanda di mobilità, per la necessità di “Assistenza al coniuge ... con disabilità”.
Con il primo motivo di appello, il lamenta l'errata interpretazione CP_1 dell'art. 470, comma 1, del Decreto Legislativo n. 297 del 1994 e dell'art. 8
CCNI mobilità 2022.
Secondo l'appellante, l'art. 470 non è mai stato attuato e, anzi, è stato espressamente disapplicato in sede di contrattazione collettiva, aggiungendo che tale disapplicazione era consentita da un'altra fonte primaria e, segnatamente, dall'art. 72 del Decreto Legislativo n. 29 del 1993.
Secondo l'appellante, neppure hanno rilevanza gli articoli 30 e 40 del
Decreto Legislativo n. 165 del 2001, “la cui originaria formulazione non prevedeva alcun limite, risultando l'attuale formulazione … essere stata introdotta soltanto, a disapplicazione dell'art. 470 già avvenuta, dal D. Lgs.
n. 150/2009.”
Il motivo è infondato
Il quadro normativo di riferimento è stato infatti correttamente ricostruito dal Giudice di primo grado, mentre il insiste nel ritenere CP_1 erroneamente che la contrattazione collettiva possa disapplicare una previsione legislativa, in materia su cui risulta esserci una espressa riserva di legge.
In questo senso, il Giudice di primo grado ha giustamente individuato quale primo dato normativo da esaminare l'art. 470, primo comma, del Decreto
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Legislativo n. 297 del 1994, cioè il Testo Unico Istruzione, il quale proprio in materia di mobilità professionale, prevede espressamente “Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il
[...]
definiscono tempi e modalità per il conseguimento Controparte_6 dell'equiparazione tra mobilita professionale … e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.
Tale previsione normativa, quindi, fissa chiaramente un limite inderogabile, prevedendo per la “mobilità” una priorità ai docenti già titolari di cattedra rispetto alle immissioni in ruolo, riservando a queste ultime solo i posti che residuano una volta esaurite le procedure di mobilità dei docenti già titolari di cattedra, tra questi ultimi rientrando la ricorrente.
Di conseguenza risulta chiaro che questa fondamentale disposizione di legge, prevista dal Testo Unico in materia, tra l'altro successiva a quella del
1993 richiamata dal appellante, pone un espresso vincolo alla CP_1 contrattazione collettiva che deve dare priorità alle operazioni di mobilità professionale e territoriale rispetto alle immissioni in ruolo.
Tale vincolo non è stato pacificamente rispettato dal CCNI per il triennio
2022-2025 e per questo motivo lo stesso è stato giustamente disapplicato dal
Giudice di primo grado.
Infatti, il CCNI, all'art. 8, restringe il numero dei posti disponibili per le operazioni di mobilità interprovinciali per i docenti già titolari di cattedra, riservando la metà dei posti disponibili alle immissioni in ruolo, in evidente contrasto con la norma di rango superiore di cui al richiamato art. 470, che sancisce un principio di ordine generale secondo il quale deve essere data prevalenza alla mobilità interprovinciale rispetto alle nuove immissioni in ruolo.
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Altrettanto corretto il riferimento del Giudice di primo grado al Decreto
Legislativo n.75 del 2017, quindi anche in questo caso normativa successiva a quella del 2009 richiamata dal appellante. CP_1
Il Decreto Legislativo n. 75 del 2017 ha infatti confermato e ribadito la riserva di legge in materia di mobilità, modificando le previsioni di cui al
Decreto Legislativo n.165 del 2001.
L'art. 2 di quest'ultima norma, infatti, prevede che le “… disposizioni di legge … possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1 …”, che a sua volta dispone
“Nelle materie relative alla … mobilità … la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge.”
Si deve quindi confermare la disapplicazione della previsione contrattuale ed il conseguente diritto della ricorrente a concorrere per la mobilità su tutti i posti disponibili.
Con il secondo motivo, il appellante contesta l'interpretazione del CP_1
Giudice di primo grado in ordine al principio di “vicinanza della prova”.
Il ritiene che gravasse sulla ricorrente l'onere di allegare e provare CP_1 perché a lei e non ad altri spettasse il diritto ad un determinato ambito territoriale, non bastando la mera deduzione della sussistenza di posti vacanti e disponibili.
Il allega al ricorso in appello le graduatorie provinciali di scuola CP_1 primaria e precisa che dalle stesse risulterebbe, per l'anno scolastico
2023/24, che la ricorrente sarebbe preceduta nella graduatoria da altri aspiranti.
Anche questo motivo è infondato.
Questa Corte ritiene infatti del tutto corretto quanto deciso sul punto dal
Giudice di primo grado, anche alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
In questo senso si può richiamare, tra le altre, la sentenza n. 11382 del 2022 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione: “La pretesa della ricorrente, finalizzata ad ottenere la declaratoria della spettanza a sé, che
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aveva partecipato alla fase C, di uno dei posti ancora disponibili presso
l'ambito di Cosenza dopo la fase C dei trasferimenti interprovinciali, ha la natura propria di un'azione di adempimento (v. Cass., n. 36356 del 2021), in quanto impostata per ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie coerente con le regole di legge e della contrattazione collettiva che ne regolano l'attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati.
E' indubbio come affermato dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo richiamata, che, ad introdurre validamente il processo, in tali casi, è sufficiente la deduzione dell'inadempimento (causa petendi) e dell'effetto rivendicato quale conseguenza del comportamento che avrebbe dovuto essere tenuto e non lo è stato (petitum). … è onere dell'Amministrazione dimostrare, una volta che la lavoratrice ha provato di aver partecipato alla procedura chiedendo l'ambito in questione e che il posto è stato assegnato ad un'altra docente che ha partecipato alla fase successiva, che il posto conferito nella fase D non era disponibile nella fase C ….”
Alla luce di questi principi relativi all'onere della prova in materia di trasferimenti, del tutto corretta la decisione del Giudice di primo grado.
La ricorrente ha allegato e documentato che nella provincia di Agrigento, nell'anno scolastico 2023-2024, erano state effettuate diciotto immissioni in ruolo di personale precario ed il in primo grado non ha CP_1 minimamente contestato questa circostanza e nemmeno ha dedotto, tanto meno provato, che gli stessi diciotto posti sarebbero stati assegnati ad altri in sede di mobilità in quanto titolari di miglior punteggio rispetto alla ricorrente.
Infatti, era onere del , costituendosi nel giudizio di primo grado, CP_1 dimostrare che altri partecipanti alla mobilità avrebbero avuto diritto al trasferimento nei posti richiesti dalla ricorrente, essendo il ad CP_1 operare i trasferimenti e quindi ad avere la diretta disponibilità di tutte le
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informazioni utili, quali domande presentate e relativi punteggi, precedenze ed ordine di preferenze.
In primo grado pacificamente il non ha allegato e tanto meno CP_1 documentato sul punto alcunché e quindi inevitabile e corretta la conclusione del Giudice di primo grado.
Solo in questo grado di appello il allega e deposita CP_1 documentazione sulla procedura di trasferimento, quindi del tutto tardivamente.
Tale documentazione, tra l'altro, oltre ad essere tardiva, risulta essere anche insufficiente a dimostrare che la ricorrente non avesse diritto al trasferimento, in quanto, come giustamente osservato dalla difesa dell'appellata, si riferisce solo al Comune di Licata, e non all'intera provincia di Agrigento richiesta nella domanda di trasferimento e neanche al dove la ricorrente insegna attualmente, essendo stata Controparte_5 trasferita dal Ministero, in esecuzione della sentenza impugnata, in una scuola dello stesso Comune.
Con il terzo motivo di appello, infine, si ritiene che il Giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto l'illegittimità dell'art. 13 CCNI mobilità
2022 nella parte in cui si pone in contrasto con l'art. 33, comma 5, della legge 104 del 1992, prevedendo che la precedenza possa essere fatta valere nei trasferimenti interprovinciali solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza del disabile da assistere.
Il denuncia una errata interpretazione anche dell'art. 33 della CP_1 legge n. 104 del 1992, secondo l'appellante, infatti, tale norma attribuisce al lavoratore una posizione giuridica condizionata alle esigenze organizzative dell'Amministrazione, come si deve necessariamente desumere dalla locuzione “ove possibile” della stessa norma.
La stessa Suprema Corte, sottolinea l'appellante, ha chiarito che il diritto di precedenza dei familiari del disabile, a differenza della precedenza riconosciuta alla persona portatrice di handicap ex art. 21 della Legge n.
104/92, deve tener conto di un bilanciamento di interessi tutti
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costituzionalmente protetti, di modo che il suo esercizio risulti compatibile con le esigenze organizzative della pubblica amministrazione, il contemperamento degli interessi tra i partecipanti alla mobilità e di quelli della collettività è quindi correttamente disciplinato dalla fonte contrattuale e dalle fonti primarie, con riferimento alle esigenze e ad eventuali titoli di precedenza di ciascun docente.
Il motivo è infondato.
Anche sotto questo profilo, infatti, in primo grado il non ha CP_1 dedotto alcuna propria esigenza organizzativa o comunque alcuna altra ragione, per le quali si doveva non ritenere “possibile” il trasferimento richiesto dalla ricorrente, sicuramente essendo onere dello stesso , CP_1 anche quale datore di lavoro e comunque essendo la sola Amministrazione in grado di individuare tali validi motivi e quindi indicare eventuali ragioni impeditive al trasferimento.
A fronte, come altrettanto giustamente sottolineato dal Giudice di primo grado, della particolare tutela, anche costituzionale, delle ragioni addotte dalla ricorrente nella domanda di trasferimento, cioè le esigenze di cura di una persona disabile, sancite dalla normativa di cui alla legge n. 104 del
1992.
Di conseguenza, del tutto correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che la relativa previsione del CCNI sia in contrasto con la norma imperativa contenuta nell'articolo 33, comma 5, della legge 104 del 1992, non prevedendo tale norma alcuna restrizione o limitazione territoriale al diritto di scelta del lavoratore disabile, ma al contrario menzionando la sede
“più vicina” al domicilio della persona da assistere.
Infatti, la norma prevede “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere …”.
Altrettanto congruamente, nella motivazione della sentenza impugnata si aggiunge che anche l'art. 601 del Testo Unico della Scuola (rubricato Tutela dei soggetti portatori di handicap) esclude qualsivoglia limitazione
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territoriale della precedenza alla provincia di residenza: “
1. Gli articoli 21 e
33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.
2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese del grado seguono il criterio della soccombenza e devono quindi essere poste a carico dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo, valutata anche l'assenza della fase istruttoria.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 3.400,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore dei difensori.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Viarengo Federico Grillo Pasquarelli
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