Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/05/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 22/05/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5203/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
tra assistito e difeso dall'Avv. Parte 1
,
MANZI LUIGI, con il quale elettivamente domicilia in San Gennaro
Vesuviano, alla via Roma 19,
opponente e
e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. PESENTI MARCO, con il quale elettivamente domicilia in
Milano, alla via Correggio 43,
opposta avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
"svolgimento del processo" stabilendosi che la sentenza deve contenere solo "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n.
69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n.
69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso "nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU.
n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002,
15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn.nn. 9927/2004, 2997/2004,
1750/2003, 1185/2003). Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli
645 e ss. c.p.c., "per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti...nell'ambito dell'onere della prova.... "
(cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del
31/10/2014), ne consegue che spettava all'istituto di credito dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre era tenuto a Parte 1
dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa del primo.
Con la proposizione della odierna opposizione, il Pt 1 ha contestato: la nullità del contratto di finanziamento e del contratto carta di credito
-
revolving per mancanza di forma scritta, nonché per indeterminatezza e genericità delle disposizioni ivi contenute anche in punto di interessi, disconoscendo altresì la conformità all'originale della documentazione prodotta in copia;
-l'inidoneità della documentazione depositata dalla società finanziaria ai fini di prova relativamente al credito ingiunto;
- la prescrizione del credito ingiunto;
- la usurarietà degli interessi pattuiti.
Si è costituita in giudizio la cessionaria del credito ingiunto
[...]
Controparte 1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
000
Ebbene, nella specie, va anzitutto osservato che inammissibile è da ritenersi il disconoscimento della conformità degli atti prodotti in copia, poiché formulato in modo affatto generico e comunque privo dei necessari requisiti (Cass. n. 24634/2021).
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione del diritto avanzata dall'opponente, occorre innanzitutto premettere che la fattispecie a cui fare riferimento è quella della prescrizione ordinaria (ex art. 2946 c.c.), atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica (cfr. ex multis
Cass. n. 17798/2011 in tema di mutuo, ma le cui considerazioni risultano estendibili per identità di "ratio" anche al contratto di finanziamento personale con rimborso rateale rientrante nell'ambito del "credito al consumo").
La natura unitaria del contratto rileva anche in punto di individuazione del dies a quo della prescrizione;
a riguardo, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità: "il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata" (cfr. recentemente Cass.
n. 4232/2023).
Nel caso di specie, dall'estratto conto in atti si evince che, effettivamente, almeno fino al mese di marzo del 2010 l'opponente faceva ancora uso della carta, sicché è evidente che il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla notifica del decreto ingiuntivo (giugno 2019).
Infondata si palesa, poi, la doglianza relativa alla dedotta nullità del contratto relativo al finanziamento ed alla carta di credito revolving, per carenza di forma scritta.
Ebbene, nel caso di specie il requisito della forma scritta può ben ritenersi rispettato sulla scorta dei principi enucleati nel noto decisum reso dal supremo consesso nel 2018 (Cass. SS.UU. 898/18, secondo il quale tale requisito della forma scritta deve essere inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma) laddove tali principi, inizialmente affermati per i contratti- quadro nell'ambito delle operazioni di intermediazione finanziaria, sono stati poi estesi anche ai contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 TUB (cfr., ad esempio, Cass., sez. I, ord. 06.06.2018, n. 14646).
Riportando le predette coordinate applicative all'ipotesi odierna, la indubbia conoscenza, da parte del Pt 1 , della clausola - contenuta nel contratto de quo – relativa alla carta di credito revolving, avendola questi sottoscritta, unitamente alla minuziosa regolamentazione dell'utilizzo della stessa, contenuta nelle condizioni generali di utilizzo della carta di credito, inducono senza dubbio a ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta ex art 117 TUB. Ed, infatti, essendo la forma scritta finalisticamente orientata ad un informato e consapevole consenso da parte del cliente, sicuramente sussistente nel caso di specie anche in ordine al contratto per la carta di credito, l'eccezione sollevata dall'opponente appare del tutto priva di pregio (alla pari della nullità per una supposta illeggibilità del contratto).
In ogni caso, va rimarcato che sussiste piena prova in atti della sottoscrizione dei predetti patti anche ai sensi degli artt. 1341 e ss. c.c., non avendo l'opponente disconosciuto le firme apposte in calce alla relativa documentazione, il cui testo, tra l'altro, è del seguente tenore: "Prendo atto che potrà essermi concessa [omissis] l'apertura di una linea di credito utilizzabile anche mediante Carta di Credito rilasciata a mio nome, per un importo massimo di [omissis]".
Del tutto peregrina appare anche la contestazione relativa alla carenza di prova del credito attesa la presenza, agli atti del giudizio, oltre al contratto di cui si è diffusamente detto, anche degli estratti conto relativi al rapporto per cui è causa, con relativo dettaglio dei tassi di interesse applicati.
Infine, neppure può essere accolta l'eccezione di usurarietà degli interessi relativi al rapporto bancario dedotto in giudizio, poiché formulata in termini affatto generici oltreché in assenza di alcun supporto probatorio documentale. Invero, secondo costante e prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, il cliente-debitore "ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità (...), dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare questi ultimi” (cfr. Trib. Roma,
21/2/2018 n. 3929; Trib. Roma, 24 settembre 2015, n. 19098; Cass, Sezioni
Unite, n. 9941/2009). Invero, va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 ha ribadito che è onere della parte la quale deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia", precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 -
Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In
definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta".
Ebbene, nel caso di specie, parte opponente non ha financo indicato il tasso di interesse applicato, il periodo di sforamento del tasso soglia e la percentuale del tasso soglia.
A fronte di tanto, la creditrice opposta ha documentalmente
Per tutto quanto diffusamente illustrato, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza (tenuto conto delle fasi effettivamente svolte) e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, confermando il decreto ingiuntivo n. 1220/2019 del 27.5.2019, lo dichiara ed esecutivo ai sensi dell'art. 653 cpc;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 852,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Nola, 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro