Decreto cautelare 23 giugno 2017
Ordinanza cautelare 20 luglio 2017
Sentenza 14 settembre 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 14/09/2020, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2020
N. 02173/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01083/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1083 del 2017, proposto da
LO AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Condorelli, con domicilio eletto presso lo studio NA LI in Catania, corso Sicilia n. 71;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana - Dipartimento Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del D.R.S. n. 187 del 10 marzo 2017, notificato il 23 maggio 2017, emesso dal Dirigente del Servizio 3 “Gestione tecnico-amministrativa interventi ambientali” dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento dell'Ambiente, con il quale è stata dichiarata la decadenza della concessione demaniale marittima 344/2007 di cui il ricorrente è titolare - rilasciata per il mantenimento di una piattaforma in legno coperta ad uso trattoria con insegna “Trattoria dei Pescatori” su una superficie di mq. 160,00 di area demaniale in località Santa Tecla - ed è stata archiviata la richiesta di rinnovo della stessa concessione, presentata il 09/05/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente e di Regione Siciliana - Dipartimento Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 15 luglio 2020 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, titolare di concessione demaniale marittima per il mantenimento di una piattaforma in legno ad uso trattoria, su una superficie di metri quadri 160 in località Santa Tecla del Comune di Acireale, ha impugnato il provvedimento in data 10 marzo 2017, notificato in data 23 maggio 2017, con cui è stata dichiarata la decadenza della detta concessione demaniale marittima ai sensi dell’articolo 47, lettera f), cod. nav. ed è stata archiviata la richiesta di rinnovo della concessione stessa.
Il provvedimento in questa sede impugnato risulta emesso sulla base di riscontrate irregolarità contributive verso l’INAIL, in applicazione e avuto riguardo a quanto disposto dal decreto assessoriale in data 9 marzo 2011, secondo cui, in caso di comprovata irregolarità contributiva, occorre procedere al diniego della concessione o del suo rinnovo, avviando la procedura volta alla revoca del titolo.
Riferisce il ricorrente:
a) di avere presentato istanza di rinnovo del titolo concessorio prima della scadenza di validità della concessione stessa, fissata al 31.12.2012;
b) la concessione è stata poi prorogata d’ufficio fino al 31 dicembre 2015 e il procedimento di rinnovo è stato riavviato dall’Amministrazione in data successiva, il 2 febbraio 2016;
c) l’Amministrazione, riscontrata la irregolarità del DURC frattanto acquisito d’ufficio, ha avviato il procedimento di revoca della concessione demaniale de qua;
d) il ricorrente, dopo aver rappresentato all’Amministrazione le proprie giustificazioni per il ritardo negli adempimenti contributivi (precario stato di salute che non gli avrebbe consentito di lavorare nella stagione 2016), ha provveduto a sanare la propria situazione contributiva e a trasmettere alla amministrazione il DURC positivo, che gli è stato rilasciato in data 16 maggio 2017 con validità dal 20 aprile 2017,
e) il ricorrente aveva comunque, prima del rilascio del DURC in data 16 maggio 2017, comunicato all’amministrazione la regolarità della propria posizione contributiva, una prima volta in data 27 aprile 2017 a mezzo autocertificazione e successivamente il 15 maggio 2017, producendo i piani di rateizzazione accolti dall’INPS e da Riscossione Sicilia S.p.A.
Il ricorso è affidato a motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, nonché di difetto di motivazione, con i quali il ricorrente ha in particolare evidenziato la regolarità della sua posizione contributiva e previdenziale già al momento della notificazione dell’atto impugnato, nonché l’inadeguatezza della motivazione del provvedimento, non essendo stati considerati né gli esiti che la determinazione assunta avrebbe prodotto nei suoi confronti, né l’interesse pubblico al mantenimento della concessione per lo svolgimento di un’attività economica nello spazio della scogliera, con violazione altresì del principio di proporzionalità.
Lamenta, infine, il ricorrente che è stata omessa la prescritta comunicazione del preavviso di rigetto.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 513/2017 del 20 luglio 2017, la Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari, “…tenuto conto del tempo trascorso per l’adozione di un provvedimento conclusivo e dell’avvenuta regolarizzazione contributiva da parte del ricorrente ”.
All’udienza del 15 luglio 2020, celebrata mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 28 del 30 aprile 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E’ sufficiente, ad avviso del Collegio, ribadire in questa sede le motivazioni già espresse dalla Sezione in sede di sommaria delibazione cautelare.
Se è vero, infatti, che risultavano accertate irregolarità contributive alla fine dell’anno 2016 ( il provvedimento impugnato richiama un rapporto istruttorio dell’UTA di Catania del 19.12.2016 che attestava la sussistenza di motivi di decadenza della concessione demaniale marittima in argomento), va tuttavia rilevato che nessuna irregolarità era più sussistente alla data di comunicazione o notifica dell’atto impugnato – 23 maggio 2017 - avendo medio tempore il ricorrente regolarizzato la propria posizione contributiva e previdenziale.
La documentazione depositata in atti dal ricorrente attesta, infatti, una posizione contributiva regolare al 23 maggio 2017, già precedentemente comunicata all’Amministrazione.
Pertanto, in data antecedente rispetto a quella dell’impugnato provvedimento di decadenza, risultava venuto meno il motivo ostativo al rinnovo della CDM, assunto a fondamento della revoca / decadenza del titolo concessorio stesso.
Ne deriva la fondatezza delle censure con le quali il ricorrente ha contestato l’attuale sussistenza del presupposto del provvedimento di revoca/decadenza e ha lamentato la carenza di un’adeguata istruttoria.
L’Amministrazione, in considerazione del periodo di tempo che ha lasciato intercorrere tra lo svolgimento dell’istruttoria (2016) e poi l’adozione (10 marzo 2017) e notificazione del provvedimento conclusivo all’interessato (23 maggio 2017), avrebbe dovuto verificare l’attuale sussistenza delle irregolarità che aveva giustificato l’avvio del procedimento di decadenza, ciò che invece non è avvenuto.
In conclusione, avendo la parte ricorrente dimostrato la regolarità del DURC alla data di notifica del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell’atto impugnato e compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppa Leggio | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO