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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2508/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
23/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. SPINATO VALENTINA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. STEFAN STEFANIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di omologare o
1 prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 6.6.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Affidarsi il minore in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre. Persona_1
2) Disporsi che il padre veda e tenga con sé il figlio, a settimane alterne, (a) la prima settimana il giovedì (dal termine del doposcuola o, nel periodo estivo, dal corrispondente orario o dal termine del centro estivo) al venerdì mattina, con accompagnamento a scuola (o, nel periodo estivo, presso la madre al corrispondente orario o presso il centro estivo);
(b) la seconda settimana dal venerdì sera (dal termine del doposcuola o, nel periodo estivo, dal corrispondente orario o dal termine del centro estivo) al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola (o, nel periodo estivo, presso la madre al corrispondente orario o presso il centro estivo).
I genitori acconsentono sin d'ora a che il figlio, in caso di momentanea loro impossibilità, trascorra con i nonni materni
(signori e o paterni (signor e signora ) parte Persona_2 Persona_3 Persona_4 CP_1
del tempo in cui lo stesso è a loro affidato secondo il presente accordo. A tale scopo i medesimi genitori si impegnano sin d'ora ad indicare all'istituto scolastico frequentato dal figlio, nonché agli altri enti organizzatori delle attività dallo stesso frequentate i nominativi dei ridetti nonni quali soggetti autorizzati al ritiro del minore.
3) Vacanze/festività
Il periodo di vacanze natalizie sarà suddiviso tra i genitori come segue: dal 25 dicembre fino al 30 dicembre con l'un genitore e dalla mattina del 31 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro genitore. Alternati di anno in anno tra i genitori i relativi periodi.
2 La Pasqua successiva al Natale sarà trascorsa con il genitore che non ha avuto con sé il figlio il giorno di Natale.
Il periodo delle vacanze pasquali sarà suddiviso tra i genitori dall'inizio delle vacanze fino al giorno di Pasqua compreso con l'un genitore e da Pasquetta sino al rientro a scuola con l'altro genitore.
Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche consecutive, da comunicarsi reciprocamente entro il 1° maggio di ciascun anno. In caso di sovrapposizione di periodi, ad anni dispari prevarrà la scelta della madre, ad anni pari quella del padre.
Ponti e festività nazionali e/o locali come da calendario ordinario.
Al di fuori dei suddetti periodi i genitori potranno concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al calendario.
4) I genitori, in conformità all'art. 337 ter c.c., assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
I genitori si impegnano, relativamente alle decisioni da adottare durante l'anno scolastico per autorizzazioni e/o consensi vari richiesti dagli insegnanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gite, uscite sul territorio, partecipazioni ad eventi al di fuori del plesso, consensi ad essere il minore ritratto in occasione di attività scolastiche, etc) a darsi reciproco riscontro entro
48 ore dalla richiesta, anche a mezzo messaggio Whatsapp. I genitori concordano che il minore terminerà il ciclo di studi della scuola primaria presso l'istituto scolastico presso cui è attualmente iscritto.
Ciascun genitore si impegna, altresì, nei giorni di propria competenza, ad effettuare una telefonata all'altro genitore, nella fascia oraria 19.30/20.00, di modo da consentire a un accesso quotidiano verso l'altro genitore. Per_1
5) Il sig. a decorrere dal mese di deposito del presente ricorso, concorrerà al mantenimento del minore Pt_2 Per_1
corrispondendo alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, un assegno mensile Parte_1
dell'importo di € 300,00. Somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Suddivise al 50% le spese straordinarie come individuate e disciplinate dal “Protocollo per il processo di Famiglia” applicato presso il Tribunale di Treviso.
3 I ricorrenti si impegnano a comunicarsi per iscritto, via mail e/o via pec, gli esborsi rispettivamente sostenuti a titolo di spese straordinarie alla fine di ciascun mese con contestuale trasmissione della documentazione di supporto e, eseguita la relativa compensazione, a provvedere al rimborso del dovuto entro il 5 del mese successivo.
6) Assegno unico familiare per l'intero alla sig.ra Parte_1
7) Deduzioni per figlio a carico 50% e 50%.
Per le spese straordinarie oggetto di possibili deduzioni fiscali di importo superiore ad € 100,00, i genitori si impegnano a richiedere all'ente o al professionista erogante la prestazione l'emissione di due fatture distinte, intestate al minore e/o al genitore, per l'importo del 50% ciascuno. Tali fatture saranno saldate separatamente dai genitori, per quanto di competenza.
In caso di indisponibilità dell'ente o del professionista ad emettere fatture/ricevute ripartite al 50% e anche nei casi di pagamenti previsti in forma rateale per importi inferiori ad € 100,00, le parti concordano che gli esborsi saranno sostenuti dalla sig.ra la quale successivamente provvederà, come previsto al precedente punto 5, a fornire al sig. Parte_1 Pt_2
la documentazione giustificativa della spesa ai fini del rimborso dovuto e della relativa deducibilità al 50%.
8) Le parti concordano che le condizioni del presente ricorso avranno tra loro efficacia sin dal momento del deposito dello stesso e dichiarano sin da ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
9) Spese di procedura compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 06/06/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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