Articolo 13 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
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29 luglio 1945
Art. 13.


(Infermita' psichica sopravvenuta al condannato).


La disposizione dell' articolo 148 del codice penale , in relazione all' articolo 62 del codice penale militare di pace, si applica anche a coloro che sono stati condannati don sentenza divenuta irrevocabile prima dell'attuazione dei codici penali militari.

Qualora il condannato si trovi gia' ricoverato in un manicomio giudiziario, la esecuzione della pena si considera sospesa a decorrere dal giorno dell'attuazione suddetta.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945