Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/05/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1014/2023 R.G, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, Parte_1
dagli avv.ti Umberto D'Aragona e Francesco Brescia
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Controparte_1
Daniel Bianco.
APPELLATA
Oggetto: appello alla sentenza n.1293/2020 del Tribunale di Salerno.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
Con atto di citazione, notificato in data 29.01.2010, ha convenuto in Controparte_1
giudizio deducendo di aver stipulato in data 08.04.2008 un Parte_1
contratto preliminare di compravendita con cui si obbligava ad acquistare, e la convenuta a vendere, l'immobile sito in Salerno alla Via Casa Gallo Santo Stefano nn.13/b e 11 per il prezzo complessivo di €. 295.000,00; che, aveva corrisposto alla promittente venditrice la somma complessiva di €. 15.000,00, al momento della proposta di acquisto a titolo di caparra confirmatoria, e che la stipula del rogito definitivo era fissata per il 15.03.2008; che, tuttavia, si era Parte_1
resa inadempiente all'obbligazione assunta, in quanto compariva dinanzi al notaio incaricato sprovvista della documentazione tecnica più volte richiesta, per cui le richiedeva o la restituzione della somma versata a titolo di caparra confirmatoria, con aggravio della penale prevista all'atto della sottoscrizione, o di acquistare il monolocale da distaccarsi dalla maggiore consistenza immobiliare.
rimaneva contumace. Parte_1
La causa era, poi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e raccoglimento di prova testimoniale.
Con sentenza n.1293/2020 il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda, dichiarando la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento di Parte_1
con condanna della stessa al pagamento della somma di €. 30.000,00, di cui €.
[...]
15.000,00 a titolo di restituzione dell'acconto, e €. 15.000,00 a titolo del doppio della caparra confirmatoria, oltre interessi, nonché alle spese di lite e alle spese della C.T.U..
Avverso tale decisione ha proposto appello deducendo la Parte_1
nullità della sentenza impugnata per vizio del contradditorio, per mancata, inesistente o comunque invalida notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. In particolare, deduce a motivi:
1) La nullità della notifica dell'atto di citazione ex art. 143 c.p.c., eseguita presso la casa comunale di Salerno, in assenza di preventivi accertamenti e senza l'osservanza degli obblighi imposti dalla norma;
2) La violazione dell'art. 142 c.p.c., non essendo state adottate misure per una regolare notificazione all'estero, tenuto conto della cittadinanza straniera dell'appellante;
3) L'omessa traduzione dell'atto in lingua comprensibile alla destinataria, con ulteriore violazione del diritto di difesa;
4) L'infondatezza della decisione nel merito, per non aver rilevato che nessuna domanda di recesso ex art. 1385 c.c. o risoluzione contrattuale era stata formalmente avanzata.
5) La subordinazione del contratto preliminare a condizioni urbanistiche non verificate;
6) L'illegittimità condanna alle spese, comprese quelle di C.T.U..
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la Controparte_1
conferma della sentenza oltre agli interessi legali sul credito accertato, con favore delle spese e risarcimento per lite temeraria.
All'udienza del 16.12.2024 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è inammissibile.
L'appello è stato, infatti, proposto nel termine lungo ex art. 327, comma 2 c.p.c..
Secondo consolidata giurisprudenza “in caso di nullità della notifica dell'atto introduttivo, la parte convenuta contumace ha diritto a impugnare la sentenza entro il termine lungo ex art. 327 c.p.c., decorrente dal momento in cui ha avuto conoscenza legale del processo”. (Cass. Civ. Sez. III, 17.05.2018, n.12147).
La giurisprudenza riconosce, quindi, che “ai fini della decorrenza del termine lungo per impugnare la sentenza ex art. 327 c.p.c., comma 2, è necessaria la conoscenza legale e non meramente fattuale del provvedimento” ed assume rilievo la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare, con il conseguente diverso riparto dell'onere probatorio in punto di conoscenza della pendenza della lite per cui, per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione
è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo;
se invece la notificazione è nulla, si presume
“iuris tantum” la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli impedito la materiale conoscenza dell'atto (Cassazione civile, sez. I, 23/11/2022, n. 34463Cass. Civ., Sez. III 11.11.2021,
N 33382; Cass. (ord.) 23.1.2019, n. 1893; Cass. 3.7.2008, n. 18243,).
Al riguardo l'appellante deduce, quale primo motivo, la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, eseguita ex art. 143 c.p.c. in assenza di effettive ricerche e senza i requisiti previsti dall'art. 142 c.p.c. (notifica a soggetto residente all'estero).
Orbene, nel caso di specie, non si rinviene alcun vizio della notifica.
Invero, a seguito del primo tentativo di notifica, la seconda notificazione è stata correttamente eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dopo aver effettuato le dovute ricerche, assumendo informazioni in loco dai vicini e acquisendo il certificato di residenza della del 04.10.2010 da cui emergeva che la stessa risiedeva in Pt_1
Salerno, alla Via Casa Gallo Giovi S. Stefano dal 21.12.2007.
Ed, invero, anche nel certificato del 23.03.2012 è indicato come luogo di residenza
Salerno Via Casa Gallo Giovi S. Stefano.
Alcuna valenza ha, quindi, ai fini invocati, la sola richiesta di cancellazione anagrafica del 01.11.2007 da cui, peraltro, emerge la mancata indicazione dell'attuale domicilio.
Difatti, ai fini della nullità della notifica non è sufficiente che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza all'estero, deduca di aver curato gli adempimenti previsti dall'art. 6 l. n. 470 del 1988 per l'iscrizione all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE) in data precedente a quella della notifica, atteso che tali adempimenti non sono sostitutivi di quelli, distinti ed ulteriori, previsti dagli artt. 44, comma 1, c.c.
e 31 disp. att. stesso codice, secondo i quali il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e, nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona, deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza (Cassazione civile, sez. III, 21/09/2017, n. 21922).
Inoltre, giova evidenziare che la successivamente alla richiesta di Pt_1
cancellazione, nell'atto per notar del 6 novembre 2009, ha dichiarato Persona_1
di essere cittadina inglese regolarmente residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno numero rilasciato dal Ministero dell'Interno questura di Roma in Num_1
data 30 settembre 2005, indicando, peraltro, quale sua residenza la città di Salerno, alla
Via Casa Gallo Giovi S. Stefano. L'appellante deduce, quindi, la violazione dell'art. 142 c.p.c., non applicabile al caso in esame, venendo in rilievo nei soli casi di notificazione a persona non residente, né
dimorante, né domiciliata nella Repubblica.
Inoltre, non trattandosi incontestatamente di soggetto in possesso della cittadinanza italiana, alcun obbligo sorgeva per il notificante di eseguire indagini consolari ai sensi della L.470/1988.
Difatti, la normativa in esame, all'art. 6, prevede espressamente che siano effettuate ulteriori ricerche presso l'Ufficio Consolare solo ove si tratti di cittadini italiani che abbiano trasferito all'estero la propria residenza (cfr. Cassazione civile, sez. III,
12/04/2011, n. 8310).
In definitiva, la all'epoca della notifica, risultava dagli accertamenti esperiti, Pt_1
dagli atti notarili e all'anagrafe come residente in [...], né emergevano risultanze tali da individuare un diverso luogo di notifica.
Alcun incolpevole contumacia risulta, quindi, integrata nel caso di specie, dovendosi imputare a mancanza di diligenza dell'appellante, che ha abbandonato l'originaria residenza senza preoccuparsi della necessaria registrazione anagrafica o comunicazione di nuovo domicilio, il rischio della irreperibilità.
In conseguenza, l'appello è inammissibile, non risultando i presupposti per la sua tardiva proposizione.
La declaratoria di inammissibilità preclude la disamina degli ulteriori motivi.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla declaratoria di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1014/2023 Parte_1
del Tribunale di Salerno, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello.
2) Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi €. 4.996,00 per onorario, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater,
del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno 24.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott. Aldo Gubitosi