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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/06/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 24.06.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 23.06.25 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1971/2024 promossa da:
Parte_1
c.f rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] P.IVA_1
GRANDI AUGUSTO ed elettivamente domiciliata in VIA DOGANA 820
47826 VERUCCHIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. ANDREUCCI GIORGIO, elettivamente domiciliato in
PIAZZA GUIDAZZI N. 3/INT. 10 47521 CESENA presso il difensore avv.
ANDREUCCI GIORGIO (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. ANDREUCCI GIORGIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA
GUIDAZZI N. 3/INT. 10 47521 CESENA presso il difensore avv.
ANDREUCCI GIORGIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, per tutti i motivi esposti, dichiarare la
cessata materia del contendere avendo i convenuti - e Controparte_1
- rinunziato al precetto notificato in data 8.8.2024, Parte_2
aderendo di fatto ai motivi di nullità eccepiti nell'atto di citazione
introduttivo del presente giudizio;
con vittoria di spese ed onorari di causa,
oltre ad I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge”.
e Controparte_1 Parte_2
“il Giudice adito dichiari la infondatezza della opposizione al precetto e la
carenza di interesse ad agire della parte opponente. Con vittoria di spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ricevuta in data 8.8.24 la notifica a mezzo pec per i Parte_1
sigg.ri e di atto di precetto per euro 196.568,16 fondato sul CP_1 Pt_2
decreto ingiuntivo n. 729/24 del tribunale di Forlì, con atto di citazione notificato ha introdotto il presente giudizio di opposizione. A sostegno della propria opposizione, afferma che il decreto Parte_1
ingiuntivo è stato notificato senza il ricorso per ingiunzione in violazione dell'art. 643 c.p.c., con la conseguenza che gli opposti non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata.
2. Si è costituita parte opposta rappresentando che, preso atto dell'errore, ha provveduto a notificare ricorso e decreto a mezzo pec in data 27.8.24 nonché
alla notifica di altro atto di precetto in data 2.9.24, con la conseguenza che il vizio della prima notifica è stato sanato, il secondo atto di precetto, non opposto, è valido e l'opponente è ormai privo di interesse ad agire.
3. Parte attrice opponente, preso atto di quanto sopra ha domandato che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4.1. Istruita la causa, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
4.2. Va evidenziato che la richiesta di parte convenuta di dichiarare l'infondatezza dell'opposizione a precetto costituisce inammissibile domanda nuova, introdotta in sede di precisazione delle conclusioni. Infatti le conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. erano le seguenti: “il Giudice adito dichiari la sopravvenuta carenza di interesse ad
agire della ricorrente, con compensazione delle spese di causa”.
5.1. Per quanto concerne la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, questo giudice osserva che, diversamente da quanto afferma parte attrice opponente, non risulta una rinuncia al precetto opposto.
Parte opposta infatti non vi ha espressamente rinunciato, né la rinuncia può
rinvenirsi implicitamente nella notifica di un nuovo atto di precetto, che ben può avvenire col solo intento di cautelarsi in riguardo di una eventuale pronuncia di nullità del previo precetto opposto.
5.2. Ritiene questo giudice che non possa nemmeno accogliersi la domanda di parte opposta di carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire in conseguenza della successiva notifica del decreto ingiuntivo completo del ricorso per ingiunzione e dell'atto di precetto.
Ciò in quanto il nuovo precetto non elimina il precedente, ossia il precetto qui opposto, il cui termine di perenzione risulta peraltro sospeso ex art. 481 c.p.c.
comma secondo, così che se non eliminato dal mondo giuridico potrebbe legittimare un'esecuzione anche in futuro.
5.3. Visto l'art. 112 c.p.c. ai sensi del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e viste le domande delle parti,
sopra esaminate, deve concludersi per il rigetto di entrambe.
6. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta le domande proposte dalle parti.
Spese compensate.
Forlì, 23 giugno 2025
Il GOT
dott. Enzo Chiarini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini, all'esito dell'udienza del 24.06.25 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 23.06.25 ore 9,00 e quindi della scadenza del termine per il deposito di tali note, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1971/2024 promossa da:
Parte_1
c.f rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] P.IVA_1
GRANDI AUGUSTO ed elettivamente domiciliata in VIA DOGANA 820
47826 VERUCCHIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. ANDREUCCI GIORGIO, elettivamente domiciliato in
PIAZZA GUIDAZZI N. 3/INT. 10 47521 CESENA presso il difensore avv.
ANDREUCCI GIORGIO (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. ANDREUCCI GIORGIO, elettivamente domiciliato in PIAZZA
GUIDAZZI N. 3/INT. 10 47521 CESENA presso il difensore avv.
ANDREUCCI GIORGIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, per tutti i motivi esposti, dichiarare la
cessata materia del contendere avendo i convenuti - e Controparte_1
- rinunziato al precetto notificato in data 8.8.2024, Parte_2
aderendo di fatto ai motivi di nullità eccepiti nell'atto di citazione
introduttivo del presente giudizio;
con vittoria di spese ed onorari di causa,
oltre ad I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge”.
e Controparte_1 Parte_2
“il Giudice adito dichiari la infondatezza della opposizione al precetto e la
carenza di interesse ad agire della parte opponente. Con vittoria di spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ricevuta in data 8.8.24 la notifica a mezzo pec per i Parte_1
sigg.ri e di atto di precetto per euro 196.568,16 fondato sul CP_1 Pt_2
decreto ingiuntivo n. 729/24 del tribunale di Forlì, con atto di citazione notificato ha introdotto il presente giudizio di opposizione. A sostegno della propria opposizione, afferma che il decreto Parte_1
ingiuntivo è stato notificato senza il ricorso per ingiunzione in violazione dell'art. 643 c.p.c., con la conseguenza che gli opposti non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata.
2. Si è costituita parte opposta rappresentando che, preso atto dell'errore, ha provveduto a notificare ricorso e decreto a mezzo pec in data 27.8.24 nonché
alla notifica di altro atto di precetto in data 2.9.24, con la conseguenza che il vizio della prima notifica è stato sanato, il secondo atto di precetto, non opposto, è valido e l'opponente è ormai privo di interesse ad agire.
3. Parte attrice opponente, preso atto di quanto sopra ha domandato che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
4.1. Istruita la causa, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
4.2. Va evidenziato che la richiesta di parte convenuta di dichiarare l'infondatezza dell'opposizione a precetto costituisce inammissibile domanda nuova, introdotta in sede di precisazione delle conclusioni. Infatti le conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. erano le seguenti: “il Giudice adito dichiari la sopravvenuta carenza di interesse ad
agire della ricorrente, con compensazione delle spese di causa”.
5.1. Per quanto concerne la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, questo giudice osserva che, diversamente da quanto afferma parte attrice opponente, non risulta una rinuncia al precetto opposto.
Parte opposta infatti non vi ha espressamente rinunciato, né la rinuncia può
rinvenirsi implicitamente nella notifica di un nuovo atto di precetto, che ben può avvenire col solo intento di cautelarsi in riguardo di una eventuale pronuncia di nullità del previo precetto opposto.
5.2. Ritiene questo giudice che non possa nemmeno accogliersi la domanda di parte opposta di carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire in conseguenza della successiva notifica del decreto ingiuntivo completo del ricorso per ingiunzione e dell'atto di precetto.
Ciò in quanto il nuovo precetto non elimina il precedente, ossia il precetto qui opposto, il cui termine di perenzione risulta peraltro sospeso ex art. 481 c.p.c.
comma secondo, così che se non eliminato dal mondo giuridico potrebbe legittimare un'esecuzione anche in futuro.
5.3. Visto l'art. 112 c.p.c. ai sensi del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e viste le domande delle parti,
sopra esaminate, deve concludersi per il rigetto di entrambe.
6. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta le domande proposte dalle parti.
Spese compensate.
Forlì, 23 giugno 2025
Il GOT
dott. Enzo Chiarini