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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 3495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3495 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 22/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1016/2022
T R A
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Polveriera n. 63, procuratore e difensore di sé stesso in virtù di procura ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Nola (NA) alla via Polveriera n.59; Appellante
E
, in persona del suo legale rapp.te p.t. Controparte_1 il Presidente avv. Valter Militi, con sede in Roma alla via E. Q. Visconti n. 8 ed elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia (NA) al C.so Umberto I n.23, presso lo Studio Legale Associato Barone, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Barone;
Appellato
E
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar Controparte_2
n.14, in persona del l.r.p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Figurelli, Controparte_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via San Felice, n.60; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.5.2022 presso questa Corte territoriale, ha Parte_1 proposto appello per la riforma della sentenza n. 315/2022, pubblicata il 15.2.2022, del Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro che ha respinto la sua domanda volta ad ottenere
1 l'annullamento di n. 3 cartelle di pagamento relative a contributi dovuti alla
[...]
per gli anni dal 2011 al 2017. Controparte_4
Precisamente, il con separati ricorsi in opposizione, poi riuniti, aveva impugnato: Parte_1
-la cartella di pagamento n. 07120160118496509000, notificata in data 14.6.17, relativa a contributi dovuti alla in riferimento Controparte_4 all'anno 2011;
-la cartella di pagamento n. 07120170122863343000, notificata in data 1.2.18, relativa ai contributi sempre dovuti alla per gli anni 2011-2012-2013-2015 e 2016; CP_4
-la cartella di pagamento n. 07120190008700044000, notificata il 4.11.19, per i contributi afferenti agli anni 2011-2012-2013-2015 e 2017.
Aveva dedotto a sostegno delle domande che: A)con riferimento agli anni 2011, 2012, 2013, il supposto credito della si era prescritto per
CP_4 decorso del termine quinquennale;
B) nel merito, vi era stata la notifica di tre successive cartelle di pagamento, tutte insistenti sugli stessi anni e relative a contributi soggettivi asseritamente non pagati alla Le tre cartelle
CP_4 coesistevano con la conseguenza che il avrebbe dovuto pagare per gli stessi anni tre Parte_1 volte i contributi imposti per ciascun anno;
C)vi era un precedente giudicato. Invero sempre il Tribunale di Nola, sezione lavoro, con sentenza n. 277/2016 (resa nel giudizio rg. 2027/2015), si era pronunciato proprio sui contributi previdenziali richiesti dalla al per gli anni 2011, 2012, 2013,
CP_4 Parte_1 evidenziando che per tali anni la stessa aveva provveduto allo sgravio integrale e
CP_4 dichiarando la cessazione della materia del contendere atteso l'avvenuto pagamento di tutte le somme;
D)per gli anni 2015, 2016, 2017 aveva depositato un estratto contributivo della da
CP_4 cui risultava che per dette annualità la posizione contributiva del ricorrente nei confronti della era stata definita e tutte le somme erano state regolarmente versate;
CP_4
E)aveva poi eccepito l'inesistenza del potere della ente privato previdenziale, di CP_4 riscuotere i contributi mediante iscrizione a ruolo consentita ai solo enti pubblici (oltre allo Stato e agli altri enti territoriali); la decadenza della iscrizione a ruolo;
la nullità delle cartelle per difetto di sottoscrizione e di atti prodromici di accertamento;
F)in riferimento alle cartella n. 07120170122863343000 e n. 07120190008700044000 aveva infine rilevato la nullità/inesistenza della notificazione, essendo stata effettuata da
[...]
a mezzo raccomandata A/R, senza indicazione della data di notifica e della Controparte_2 qualifica del notificatore, e non essendo stata recapitata ai destinatari né a persone conviventi o addette alla casa.
Si erano costituite la e l' Controparte_1 Controparte_2
contestando la fondatezza dei ricorsi. La aveva avanzato in via
[...] CP_4 subordinata e condizionata domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito e condanna del professionista al pagamento diretto all'Ente della somma corrispondente ai contributi iscritti nei ruoli oggetto di causa.
Con la sentenza impugnata il Tribunale adito, riuniti i ricorsi in opposizione, ha respinto la domanda ritenendo: tardive le eccezioni di forma e sul quomodo della esecuzione, da far valere nel termine di decadenza di 20 giorni ex art. 617 c.p.c.; applicabile il termine decennale di prescrizione reintrodotto dall'art. 66 della L. 247/2012, entrata in vigore il 2.2.2013; regolare la notifica delle cartelle;
ininfluente la sentenza di cessata materia del contendere, che accerta solo 2 il venir meno dell'interesse delle parti alla definizione di quello specifico giudizio, senza acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere.
Il ha impugnato la predetta statuizione, articolando svariati motivi di censura. Parte_1
Precisamente ha contestato al primo giudice:
-con il primo motivo, di aver ignorato che le tre cartelle impugnate sanzionavano gli stessi anni e le stesse voci e che quindi la aveva chiesto contemporaneamente e contestualmente CP_4 il pagamento degli importi per ben tre volte;
-con il secondo motivo, di aver erroneamente ritenuto non prescritti i contributi relativi agli anni 2011, 2012 e 2013 in ragione del termine decennale di prescrizione ex art. 66 L. 247/2012, in realtà entrato in vigore solo a febbraio 2013;
-con il terzo motivo, di aver omesso di pronunciarsi sui contribuiti, richiesti in cartella, relativi agli anni 2015, 2016, 2017, in relazione ai quali era stato depositato estratto contributivo attestante la regolarità dei pagamenti;
-con il quarto motivo, di aver ritenuto tardive le eccezioni di forma, non verificando che il terzo ricorso RG 7576/2019, avverso la cartella di pagamento n. 07120190008700044000 notificata in data 04.11.2019, era stato puntualmente incardinato nel termine di 20 giorni mediante deposito effettuato il 25.11.2019, lunedì post festivo;
-con il quinto motivo, di non aver tenuto conto che la precedente pronuncia del Tribunale di Nola (sent. n. 277/2016), su una precedente cartella relativa agli anni 2011,2012, 2013, aveva verificato l'esistenza di un avvenuto sgravio.
Ha quindi concluso chiedendo di “annullare le cartelle esattoriali n. 07107120160118496509000 notificata il 14.6.2017; n. 07120170122863343000 notificata il 1.2.2018; n. 07120190008700044000 notificata il 4.11.2019, con condanna dell'appellato alle spese del doppio grado del giudizio”.
Ricostituito il contraddittorio, l' e la hanno con Controparte_2 CP_4 plurime argomentazioni resistito al gravame, chiedendone il rigetto. La Controparte_4 preliminarmente ha rilevato l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c.; in via gradata e condizionata, ha reiterato la domanda riconvenzionale di condanna del professionista al pagamento diretto alla Controparte_4 della somma corrispondente ai contributi iscritti, nonché di risarcimento dei danni nei confronti della , quale soggetto responsabile della procedura esattoriale, Controparte_2 qualora il credito fosse dichiarato prescritto a causa dell'inerzia di quest'ultima. L'
[...]
ha eccepito la propria estraneità rispetto ai motivi di ricorso relativi alla Controparte_2 prescrizione del diritto di credito o alla mancata notifica degli atti prodromici all'esecuzione, che non riguardano l'attività del concessionario.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione
L'appello è infondato.
1. Preliminarmente il gravame si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata dalla
[...]
CP_4
3 Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
I medesimi principi possono essere riferiti all'art. 434 come riformulato a seguito della Riforma Cartabia e del Correttivo (D.Lgs. n. 149/2022 e D.Lgs. n. 164/2024), che così recita: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nella fattispecie l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
2.Ancora va premesso che l'appello del si basa su svariati motivi che riguardano la Parte_1 duplicazione dei contributi, la maturata prescrizione, vizi formali delle cartelle, il giudicato e ne bis in idem, l'intervenuto sgravio e pagamento. Le ulteriori questioni introdotte nel precedente grado (decadenza, difetto del potere di iscrizione a ruolo della nullità della CP_4 notificazione delle cartelle ecc.) non oggetto di censura, risolte come da pronuncia del primo giudice, sono ormai coperte da giudicato e divenute incontestabili.
3. Passando ai motivi di censura, in tema di importi dovuti a titolo di contributi previdenziali l'art. 19 della legge 576/1980 prevede che “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni CP_4 relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”.
Successivamente l'art. 3 della L. 335\95 ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da dieci a cinque anni e la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale normativa applicabile anche alla sostenendo che la citata L. 335/1995 abbia implicitamente abolito il CP_4 primo comma dell'art. 19 della L. 576/1980, restando invece salvo il secondo comma che ancora il dies a quo alla data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla (Cass. CP_4
n. 3586/2012; Cass. 4107/2012; Cass. n. 6259/2011; Cass. 9113/2007).
Si giunge così all'art. 66 della L. 247/2012 (entrato in vigore il 2 febbraio 2013), che ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione, prevedendo che: “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Controparte_4
4 Detta norma, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della L. 335/1995 alla ha fatto CP_4 rivivere il primo comma dell'art. 19 L. 576/1980 che fissa in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti alla CP_4
Sulla problematica relativa alla applicabilità del termine decennale di prescrizione con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della L. n. 247/2012 la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6729 del 2013 ha sancito che “la nuova disciplina va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (cfr. anche la successiva pronuncia della S.C. n. 18953 del 2014 ove si conferma l'applicabilità della prescrizione decennale a tutti i contributi per i quali non sia maturato il termine quinquennale di prescrizione alla data di entrata in vigore della normativa de qua;
nonché Corte di Appello Roma, sentenza n. 5523/2017, n. 134/2020 e n. 313/2020, e Corte di Appello Bologna n. 447/2019).
Il nuovo termine di prescrizione (dieci anni) reintrodotto dalla L. 247/2012, dunque, si applica a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore (febbraio 2013), ossia a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale (cinque anni) previsto dalla precedente normativa.
Nella fattispecie, in relazione agli importi oggetto delle tre cartelle in esame relativi alle annualità 2011, 2012 e 2013 (per le quali secondo l'appellante sarebbe maturata la prescrizione) il quinquennio prescrizionale ex L. 335/1995 decorrente dalla data di invio del relativo modello 5 (il 31/07/2012 per l'anno 2011, il 30/07/2013 per l'anno 2012 e il 31/07/2014 per l'anno 2013) non risulta essere maturato alla data di entrata in vigore della L. 247/2012, ossia a febbraio 2013. Pertanto ai predetti importi va applicato il termine decennale di prescrizione reintrodotto dal menzionato art. 66, tempestivamente interrotto dalla mediante la notifica delle cartelle di CP_4 pagamento impugnate (rispettivamente il 14.6.2017, il 1°.
2.2018 e il 4.11.2019).
Per completezza si osserva che i termini di prescrizione sono stati interrotti anche mediante l'invio di note di accertamento del debito da parte della (cfr. nota della CP_4 [...] del 19.11.2014 e l'avviso bonario di pagamento inviata a mezzo pec il 13.1.2016; fasc. CP_4
di primo grado), mediante la cartella di pagamento del 2014 (poi oggetto di sgravio CP_4 nel 2015; cfr. successivi punti 4 e 5), nonché mediante la domanda di rateazione - che, costituendo riconoscimento di debito, integra un atto interruttivo della prescrizione (Cass., n. 26013/2015; cfr. anche la documentazione richiamata nei successivi punti 4 e 5).
4.Sulla asserita duplicazione dei titoli, la ha osservato che per gli anni 2011, 2012 CP_4
e 2013 la aveva già provveduto alla iscrizione del “contributo soggettivo minimo CP_4
(ex art. 10 576/1980” nel ruolo 2014, oggetto della cartella n. 071 2014 0442127445000, notificata il 18.2.2025, per l'importo di euro 9.106,72, impugnata con un precedente giudizio di opposizione davanti al Tribunale di Nola rg. n. 2027/2015.
La vertenza è stata definita bonariamente e il ruolo 2014 è stato annullato dalla , in CP_4 quanto il si era impegnato al pagamento delle somme ivi iscritte, previo annullamento Parte_1 degli interessi, con un importo residuo da rateizzare pari ad euro 8.648,75, in n. 3 rate annuali da versare direttamente alla di cui la prima di euro 2.882,20 da corrispondere entro 60 giorni CP_4 dall'accettazione e le successive a mezzo M.Av. con scadenza il 31/10 di ogni anno, oltre interessi di rateazione. Poiché il ricorrente aveva adempiuto al pagamento solo della prima rata (in data 16.2.2016), l'Ente ha provveduto a iscrivere la seconda rata nel ruolo 2017, sotteso alla cartella
5 di pagamento n. 071 2017 0122863343000, e la terza rata nel ruolo 2018, sotteso alla cartella n. 071 2019 0008700044000, cartelle entrambe oggetto della presente impugnazione.
L'Ente di previdenza ha inoltre precisato che:
-la cartella n. 071 2016 0118496509000, ruolo 2016, riguarda la contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione per l'anno 2011, oltre relativi sanzioni e interessi, per l'importo complessivo di euro 730,22, e non la contribuzione minima oggetto del ruolo 2014 e delle rate delle cartelle nn. 071 2017 0122863343000 e 071 2019 008700044000;
-la cartella n. 071 2017 0122863343000, ruolo 2017, riguarda la seconda rata della rateazione relativa alla contribuzione minima soggettiva, integrativa, modulare e di maternità per gli anni 2011 e 2012 e la contribuzione minima soggettiva, integrativa e di maternità per l'anno 2013, oltre interessi, per l'importo complessivo di euro 3.041,28;
-la cartella n. 071 2019 0008700044000, ruolo 2018, riguarda la terza rata della rateazione relativa alla medesima contribuzione minima (soggettiva, integrativa, modulare e di maternità) per gli anni 2011, 2012 e 2013 del ruolo 2017, oltre interessi, per l'importo complessivo di euro 3.113,81.
Dette allegazioni della sono confermate dalla documentazione in atti. In CP_4 particolare:
-le cartelle di pagamento e i prospetti ruolo per le annualità in contestazione, il “dettaglio debito contributivo” allegato alla nota della del 19.11.2014, la nota della CP_4 CP_4 inviata via pec il 13.1.2016 e relativa ricevuta di consegna, ove sono chiaramente specificati i contributi dovuti, gli anni di riferimento e gli importi;
-la documentazione relativa alla opposizione rg. 2027/2015 avente ad oggetto il ruolo 2014 e alla successiva definizione bonaria della vertenza, ossia il prospetto ruolo 2014, il ricorso in opposizione relativo al giudizio rg. 2027/2015, la proposta transattiva della del 27.11.2015, CP_4
l'adesione da parte del professionista del 30.11.2015, la comunicazione dell'Ente del 11.12.2015, il provvedimento di sgravio del 14.12.2015 per la somma di euro 9.100,59, la Sentenza del Trib. Nola n. 277/2016, il bonifico del del 16.2.2016 relativo al pagamento della prima rata Parte_1 pari ad euro 2882,92; tutta documentazione prodotta dalla in primo grado, nei tre giudizi di opposizione CP_4 poi riuniti.
L'appellante ha genericamente contestato che con le cartelle impugnate l' convenuto ha CP_5 richiesto per tre volte importi relativi ai medesimi contributi e alle stesse annualità. Tuttavia, le puntuali allegazioni della SE (non specificamente contestate dal ), CP_4 Parte_1 suffragate dalla ampia documentazione prodotta, smentiscono questo assunto. Non vi è stata alcuna duplicazione della pretesa creditoria atteso che ciascuna cartella riguarda l'iscrizione a ruolo di distinti importi dovuti dal per gli anni e i diversi titoli sopra descritti. Parte_1
5.I medesimi rilievi rendono inconsistente la censura relativa al ne bis in idem e al precedente giudicato, costituito dalla sentenza del Tribunale di Nola sez. lav. n. 277/2016 resa a definizione del giudizio, sempre instaurato dal , rg. 2027/2015 avverso la cartella di pagamento Parte_1
071 2014 0442127445000, ruolo 2014.
Invero, la sentenza n. 277/2016 resa dal Tribunale di Nola in data 28.1.2016 – richiamata dall'appellante – ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto sgravio, da parte della , dei contributi per gli anni 2011, 2012 e 2013, oggetto della cartella Controparte_4
071 2014 0442127445000 relativa al ruolo del 2014. 6 La sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione di quello specifico giudizio e, limitatamente a questa circostanza, si forma il giudicato. Detta pronuncia non ha alcuna idoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (Cass. Sez. Unite n. 1048 del 28.9.2000; Cass. 12887 del 4.6.2009 e n. 7185 del 25.3.2010, ove si afferma il principio che “La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti
o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa”).
E' dunque inconsistente la lamentata violazione del ne bis in idem.
Inoltre, la documentazione in atti (sopra illustrata) dimostra che la l'Ente di previdenza aveva disposto lo sgravio, con l'annullamento degli importi iscritti nel ruolo 2014 (relativi alla contribuzione minima degli anni 2011, 2012 e 2013), non per l'intervenuto pagamento degli stessi ma per la definizione bonaria della vertenza, con l'impegno del di pagare le somme Parte_1 iscritte, previo annullamento degli interessi, in n. 3 rate annuali. Detto impegno è stato adempiuto dal professionista solo per la prima rata, mentre è rimasto insoddisfatto in riferimento alla seconda e alla terza rata che, perciò, venivano iscritte dalla nel ruolo 2017 (la seconda rata CP_4 oggetto della cartella 071 2017 0122863343000) e nel ruolo 2018 (la terza rata oggetto della cartella n. 071 2019 0008700044000).
Parte appellante ha dedotto che lo sgravio del 2015 era stato adottato dalla in ragione CP_4 dell'avvenuto pagamento dei contributi relativi alle annualità 2011, 2012 e 2013. Tuttavia detta allegazione è rimasta generica e priva di riscontro documentale.
Ad ulteriore conforto della vicenda come descritta dalla SE, si aggiunge che la CP_4 sentenza del Tribunale di Nola n. 277 del 2016 aveva dichiarato cessata la materia del contendere e condannato la al pagamento delle spese legali, non tenendo conto CP_4 dell'intervenuto accordo di definizione bonaria tra le parti che prevedeva, espressamente, oltre alla rateazione e all'annullamento degli interessi, l'abbandono del giudizio a spese compensate. A seguito di notificazione all'Ente di atto di precetto in data 15.3.2016 per il recupero delle spese di lite, l'Ente con nota del 29.3.2016 rammentava al professionista l'accordo intercorso e richiedeva di formalizzare la rinuncia agli effetti della sentenza medesima. Il con nota Parte_1 di riscontro del 5.4.2016 confermava la volontà di proseguire con il pagamento del suo debito e rinunciava espressamente agli effetti della sentenza del Tribunale di Nola (cfr. documentazione fasc. primo grado della . Con ciò ancora confermandosi che lo sgravio del 2015 è stata CP_4 giustificato – non dall'avvenuto pagamento dei contributi ma – dalla definizione bonaria del 7 giudizio relativo alla cartella del 2014, con l'obbligo del professionista di pagare il proprio debito contributivo – quindi non estinto - in tre rate annuali.
6. Il ricorrente ha poi eccepito la nullità delle cartelle per difetto di sottoscrizione e di atti prodromici, non essendo state precedute da alcun atto di diffida o avviso bonario.
Premesso che i vizi formali e procedimentali della cartella vanno fatti valere mediante opposizione agli atti esecutivi, da proporsi nel termine di decadenza di 20 giorni dalla notificazione della cartella ex art. 617 c.p.c. e che detto termine risulta rispettato solo in riferimento alla terza cartella n. 071 2019 0008700044000 notificata il 4.11.2019 e impugnata con ricorso depositato il successivo 25.11.2019 (lunedì post festivo), sulla sottoscrizione si osserva che l'art. 36 comma 4-ter del D.L. 248/2007 introdotto in sede di conversione dalla L. n. 31/2008 richiede che la cartella di pagamento contenga, a pena di nullità, “l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”.
E' dunque sufficiente l'indicazione del responsabile del procedimento (debitamente individuato nelle tre cartelle in esame, rispettivamente nella persona di e, per la cartella del Persona_1
2019, di ), mentre alcuna norma prescrive a pena di nullità che la cartella sia Persona_2 sottoscritta dall'autore.
In ogni caso il collegio osserva che “le controversie giurisdizionali previdenziali hanno direttamente ad oggetto i rapporti sostanziali, con conseguente sottrazione al sindacato giudiziario delle questioni attinenti alla legittimità formale e procedurale dei provvedimenti…” (così S.C. n. 25670 del 7.12.2007). Invero la natura meramente ricognitiva del procedimento preordinato all'accertamento e alla riscossione di contributi previdenziali omessi comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento o inerenti alla forma, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio (cfr. Cass. Sez. L. Sent. n. 2804 del 24.2.29003 e Cass. Sez. L. Sent. n. 20604 del 30.9.2014).
Del resto, seppure riferito ai provvedimenti della p.a., è indicativo il nuovo art. 21 octies della L. 241/90 (sulla “Annullabilità del provvedimento”) che recita “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato…”. Qualsiasi provvedimento amministrativo di natura vincolata (e non discrezionale) – e certamente lo sono gli atti della amministrazione per il recupero di contributi previdenziali omessi - non è annullabile per mero vizio formale o procedimentale che non incida sul rapporto giuridico sostanziale, ossia sulla spettanza o meno del diritto.
Parimenti, assume rilievo l'abrogazione dell'art. 36 comma 4-ter D.L. 248/2007 sopra menzionato disposta dal D.Lgs. n. 219/2023, che ha contestualmente introdotto nello Statuto del Contribuente (L. 212/2020) il nuovo art.
7-quater sulla “Irregolarità degli atti dell'amministrazione finanziaria”, statuendo che “La mancata o erronea indicazione delle 8 informazioni di cui all'articolo 7, comma 2 non costituisce vizio di annullabilità”. L'art. 7 comma 2 L. 212/2000 a sua volta prescrive che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione indichino “a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili”.
Il carattere vincolato e ricognitivo degli atti di riscossione dei contributi previdenziali nonché la natura del sindacato del giudice del lavoro, con cognizione non limitata alla legittimità dell'atto impugnato ma estesa al rapporto giuridico sostanziale, rendono ininfluenti le eccezioni di carattere formale proposte in ricorso.
7. Priva di pregio è anche la censura relativa alla nullità delle cartelle per il difetto di atti prodromici, atteso che – come affermato dalla S.C. - “Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto.” (Cass. Ord. n. 4225 del 21.2.2018 e Cass. Sent. n. 3269 del 10.2.2009).
8.Da ultimo, l'appellante si duole che il giudice di prime cure non ha tenuto conto della documentazione attestante il pagamento dei contributi per gli anni 2015 2016 e 2017, e in particolare del DURC (Documento di Regolarità Contributiva) del 19.4.2022, ove la CP_4 certifica che il ricorrente è in regola con il versamento dei contributi obbligatori.
Premesso che l'allegazione di pagamento dei contributi è, anche in questo caso, generica, non circostanziata né supportata da idonea documentazione, nel Documento del 19.4.2022 (Certificato di regolarità contributiva) si certifica che “risulta iscritto alla Parte_1 citata Cassa ai fini previdenziali e che, tenuto conto di quanto già posto in riscossione tramite ruolo anche a seguito di eventuali rateazioni già accordate, ha interamente versato la contribuzione obbligatoria dovuta in via diretta” (cfr. fasc ). Parte_1
Come rilevato dalla Cassa di Previdenza, dunque, la certificazione invocata concerne i contributi regolarmente versati dal professionista, non inseriti nei ruoli della Controparte_2
, quindi diversi da quelli oggetto delle cartelle di pagamento in contestazione.
[...]
In base alle argomentazioni svolte, che assorbono ogni altra questione proposta, risulta immune da censure la sentenza impugnata e l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della complessità bassa delle questioni trattate, sono poste a carico dell'appellante.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 9
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
-condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1984,00 in Parte_1 favore di ciascuna parte appellata, oltre, per entrambe, IVA CPA e spese generali forfettarie del 15%, come per legge.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Parte_1 ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 22/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
10
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 22/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1016/2022
T R A
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Polveriera n. 63, procuratore e difensore di sé stesso in virtù di procura ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Nola (NA) alla via Polveriera n.59; Appellante
E
, in persona del suo legale rapp.te p.t. Controparte_1 il Presidente avv. Valter Militi, con sede in Roma alla via E. Q. Visconti n. 8 ed elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia (NA) al C.so Umberto I n.23, presso lo Studio Legale Associato Barone, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Barone;
Appellato
E
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar Controparte_2
n.14, in persona del l.r.p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Figurelli, Controparte_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Via San Felice, n.60; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.5.2022 presso questa Corte territoriale, ha Parte_1 proposto appello per la riforma della sentenza n. 315/2022, pubblicata il 15.2.2022, del Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro che ha respinto la sua domanda volta ad ottenere
1 l'annullamento di n. 3 cartelle di pagamento relative a contributi dovuti alla
[...]
per gli anni dal 2011 al 2017. Controparte_4
Precisamente, il con separati ricorsi in opposizione, poi riuniti, aveva impugnato: Parte_1
-la cartella di pagamento n. 07120160118496509000, notificata in data 14.6.17, relativa a contributi dovuti alla in riferimento Controparte_4 all'anno 2011;
-la cartella di pagamento n. 07120170122863343000, notificata in data 1.2.18, relativa ai contributi sempre dovuti alla per gli anni 2011-2012-2013-2015 e 2016; CP_4
-la cartella di pagamento n. 07120190008700044000, notificata il 4.11.19, per i contributi afferenti agli anni 2011-2012-2013-2015 e 2017.
Aveva dedotto a sostegno delle domande che: A)con riferimento agli anni 2011, 2012, 2013, il supposto credito della si era prescritto per
CP_4 decorso del termine quinquennale;
B) nel merito, vi era stata la notifica di tre successive cartelle di pagamento, tutte insistenti sugli stessi anni e relative a contributi soggettivi asseritamente non pagati alla Le tre cartelle
CP_4 coesistevano con la conseguenza che il avrebbe dovuto pagare per gli stessi anni tre Parte_1 volte i contributi imposti per ciascun anno;
C)vi era un precedente giudicato. Invero sempre il Tribunale di Nola, sezione lavoro, con sentenza n. 277/2016 (resa nel giudizio rg. 2027/2015), si era pronunciato proprio sui contributi previdenziali richiesti dalla al per gli anni 2011, 2012, 2013,
CP_4 Parte_1 evidenziando che per tali anni la stessa aveva provveduto allo sgravio integrale e
CP_4 dichiarando la cessazione della materia del contendere atteso l'avvenuto pagamento di tutte le somme;
D)per gli anni 2015, 2016, 2017 aveva depositato un estratto contributivo della da
CP_4 cui risultava che per dette annualità la posizione contributiva del ricorrente nei confronti della era stata definita e tutte le somme erano state regolarmente versate;
CP_4
E)aveva poi eccepito l'inesistenza del potere della ente privato previdenziale, di CP_4 riscuotere i contributi mediante iscrizione a ruolo consentita ai solo enti pubblici (oltre allo Stato e agli altri enti territoriali); la decadenza della iscrizione a ruolo;
la nullità delle cartelle per difetto di sottoscrizione e di atti prodromici di accertamento;
F)in riferimento alle cartella n. 07120170122863343000 e n. 07120190008700044000 aveva infine rilevato la nullità/inesistenza della notificazione, essendo stata effettuata da
[...]
a mezzo raccomandata A/R, senza indicazione della data di notifica e della Controparte_2 qualifica del notificatore, e non essendo stata recapitata ai destinatari né a persone conviventi o addette alla casa.
Si erano costituite la e l' Controparte_1 Controparte_2
contestando la fondatezza dei ricorsi. La aveva avanzato in via
[...] CP_4 subordinata e condizionata domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito e condanna del professionista al pagamento diretto all'Ente della somma corrispondente ai contributi iscritti nei ruoli oggetto di causa.
Con la sentenza impugnata il Tribunale adito, riuniti i ricorsi in opposizione, ha respinto la domanda ritenendo: tardive le eccezioni di forma e sul quomodo della esecuzione, da far valere nel termine di decadenza di 20 giorni ex art. 617 c.p.c.; applicabile il termine decennale di prescrizione reintrodotto dall'art. 66 della L. 247/2012, entrata in vigore il 2.2.2013; regolare la notifica delle cartelle;
ininfluente la sentenza di cessata materia del contendere, che accerta solo 2 il venir meno dell'interesse delle parti alla definizione di quello specifico giudizio, senza acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere.
Il ha impugnato la predetta statuizione, articolando svariati motivi di censura. Parte_1
Precisamente ha contestato al primo giudice:
-con il primo motivo, di aver ignorato che le tre cartelle impugnate sanzionavano gli stessi anni e le stesse voci e che quindi la aveva chiesto contemporaneamente e contestualmente CP_4 il pagamento degli importi per ben tre volte;
-con il secondo motivo, di aver erroneamente ritenuto non prescritti i contributi relativi agli anni 2011, 2012 e 2013 in ragione del termine decennale di prescrizione ex art. 66 L. 247/2012, in realtà entrato in vigore solo a febbraio 2013;
-con il terzo motivo, di aver omesso di pronunciarsi sui contribuiti, richiesti in cartella, relativi agli anni 2015, 2016, 2017, in relazione ai quali era stato depositato estratto contributivo attestante la regolarità dei pagamenti;
-con il quarto motivo, di aver ritenuto tardive le eccezioni di forma, non verificando che il terzo ricorso RG 7576/2019, avverso la cartella di pagamento n. 07120190008700044000 notificata in data 04.11.2019, era stato puntualmente incardinato nel termine di 20 giorni mediante deposito effettuato il 25.11.2019, lunedì post festivo;
-con il quinto motivo, di non aver tenuto conto che la precedente pronuncia del Tribunale di Nola (sent. n. 277/2016), su una precedente cartella relativa agli anni 2011,2012, 2013, aveva verificato l'esistenza di un avvenuto sgravio.
Ha quindi concluso chiedendo di “annullare le cartelle esattoriali n. 07107120160118496509000 notificata il 14.6.2017; n. 07120170122863343000 notificata il 1.2.2018; n. 07120190008700044000 notificata il 4.11.2019, con condanna dell'appellato alle spese del doppio grado del giudizio”.
Ricostituito il contraddittorio, l' e la hanno con Controparte_2 CP_4 plurime argomentazioni resistito al gravame, chiedendone il rigetto. La Controparte_4 preliminarmente ha rilevato l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c.; in via gradata e condizionata, ha reiterato la domanda riconvenzionale di condanna del professionista al pagamento diretto alla Controparte_4 della somma corrispondente ai contributi iscritti, nonché di risarcimento dei danni nei confronti della , quale soggetto responsabile della procedura esattoriale, Controparte_2 qualora il credito fosse dichiarato prescritto a causa dell'inerzia di quest'ultima. L'
[...]
ha eccepito la propria estraneità rispetto ai motivi di ricorso relativi alla Controparte_2 prescrizione del diritto di credito o alla mancata notifica degli atti prodromici all'esecuzione, che non riguardano l'attività del concessionario.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione
L'appello è infondato.
1. Preliminarmente il gravame si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata dalla
[...]
CP_4
3 Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
I medesimi principi possono essere riferiti all'art. 434 come riformulato a seguito della Riforma Cartabia e del Correttivo (D.Lgs. n. 149/2022 e D.Lgs. n. 164/2024), che così recita: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nella fattispecie l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
2.Ancora va premesso che l'appello del si basa su svariati motivi che riguardano la Parte_1 duplicazione dei contributi, la maturata prescrizione, vizi formali delle cartelle, il giudicato e ne bis in idem, l'intervenuto sgravio e pagamento. Le ulteriori questioni introdotte nel precedente grado (decadenza, difetto del potere di iscrizione a ruolo della nullità della CP_4 notificazione delle cartelle ecc.) non oggetto di censura, risolte come da pronuncia del primo giudice, sono ormai coperte da giudicato e divenute incontestabili.
3. Passando ai motivi di censura, in tema di importi dovuti a titolo di contributi previdenziali l'art. 19 della legge 576/1980 prevede che “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni CP_4 relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”.
Successivamente l'art. 3 della L. 335\95 ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da dieci a cinque anni e la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale normativa applicabile anche alla sostenendo che la citata L. 335/1995 abbia implicitamente abolito il CP_4 primo comma dell'art. 19 della L. 576/1980, restando invece salvo il secondo comma che ancora il dies a quo alla data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla (Cass. CP_4
n. 3586/2012; Cass. 4107/2012; Cass. n. 6259/2011; Cass. 9113/2007).
Si giunge così all'art. 66 della L. 247/2012 (entrato in vigore il 2 febbraio 2013), che ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione, prevedendo che: “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Controparte_4
4 Detta norma, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della L. 335/1995 alla ha fatto CP_4 rivivere il primo comma dell'art. 19 L. 576/1980 che fissa in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti alla CP_4
Sulla problematica relativa alla applicabilità del termine decennale di prescrizione con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della L. n. 247/2012 la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6729 del 2013 ha sancito che “la nuova disciplina va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (cfr. anche la successiva pronuncia della S.C. n. 18953 del 2014 ove si conferma l'applicabilità della prescrizione decennale a tutti i contributi per i quali non sia maturato il termine quinquennale di prescrizione alla data di entrata in vigore della normativa de qua;
nonché Corte di Appello Roma, sentenza n. 5523/2017, n. 134/2020 e n. 313/2020, e Corte di Appello Bologna n. 447/2019).
Il nuovo termine di prescrizione (dieci anni) reintrodotto dalla L. 247/2012, dunque, si applica a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore (febbraio 2013), ossia a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale (cinque anni) previsto dalla precedente normativa.
Nella fattispecie, in relazione agli importi oggetto delle tre cartelle in esame relativi alle annualità 2011, 2012 e 2013 (per le quali secondo l'appellante sarebbe maturata la prescrizione) il quinquennio prescrizionale ex L. 335/1995 decorrente dalla data di invio del relativo modello 5 (il 31/07/2012 per l'anno 2011, il 30/07/2013 per l'anno 2012 e il 31/07/2014 per l'anno 2013) non risulta essere maturato alla data di entrata in vigore della L. 247/2012, ossia a febbraio 2013. Pertanto ai predetti importi va applicato il termine decennale di prescrizione reintrodotto dal menzionato art. 66, tempestivamente interrotto dalla mediante la notifica delle cartelle di CP_4 pagamento impugnate (rispettivamente il 14.6.2017, il 1°.
2.2018 e il 4.11.2019).
Per completezza si osserva che i termini di prescrizione sono stati interrotti anche mediante l'invio di note di accertamento del debito da parte della (cfr. nota della CP_4 [...] del 19.11.2014 e l'avviso bonario di pagamento inviata a mezzo pec il 13.1.2016; fasc. CP_4
di primo grado), mediante la cartella di pagamento del 2014 (poi oggetto di sgravio CP_4 nel 2015; cfr. successivi punti 4 e 5), nonché mediante la domanda di rateazione - che, costituendo riconoscimento di debito, integra un atto interruttivo della prescrizione (Cass., n. 26013/2015; cfr. anche la documentazione richiamata nei successivi punti 4 e 5).
4.Sulla asserita duplicazione dei titoli, la ha osservato che per gli anni 2011, 2012 CP_4
e 2013 la aveva già provveduto alla iscrizione del “contributo soggettivo minimo CP_4
(ex art. 10 576/1980” nel ruolo 2014, oggetto della cartella n. 071 2014 0442127445000, notificata il 18.2.2025, per l'importo di euro 9.106,72, impugnata con un precedente giudizio di opposizione davanti al Tribunale di Nola rg. n. 2027/2015.
La vertenza è stata definita bonariamente e il ruolo 2014 è stato annullato dalla , in CP_4 quanto il si era impegnato al pagamento delle somme ivi iscritte, previo annullamento Parte_1 degli interessi, con un importo residuo da rateizzare pari ad euro 8.648,75, in n. 3 rate annuali da versare direttamente alla di cui la prima di euro 2.882,20 da corrispondere entro 60 giorni CP_4 dall'accettazione e le successive a mezzo M.Av. con scadenza il 31/10 di ogni anno, oltre interessi di rateazione. Poiché il ricorrente aveva adempiuto al pagamento solo della prima rata (in data 16.2.2016), l'Ente ha provveduto a iscrivere la seconda rata nel ruolo 2017, sotteso alla cartella
5 di pagamento n. 071 2017 0122863343000, e la terza rata nel ruolo 2018, sotteso alla cartella n. 071 2019 0008700044000, cartelle entrambe oggetto della presente impugnazione.
L'Ente di previdenza ha inoltre precisato che:
-la cartella n. 071 2016 0118496509000, ruolo 2016, riguarda la contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione per l'anno 2011, oltre relativi sanzioni e interessi, per l'importo complessivo di euro 730,22, e non la contribuzione minima oggetto del ruolo 2014 e delle rate delle cartelle nn. 071 2017 0122863343000 e 071 2019 008700044000;
-la cartella n. 071 2017 0122863343000, ruolo 2017, riguarda la seconda rata della rateazione relativa alla contribuzione minima soggettiva, integrativa, modulare e di maternità per gli anni 2011 e 2012 e la contribuzione minima soggettiva, integrativa e di maternità per l'anno 2013, oltre interessi, per l'importo complessivo di euro 3.041,28;
-la cartella n. 071 2019 0008700044000, ruolo 2018, riguarda la terza rata della rateazione relativa alla medesima contribuzione minima (soggettiva, integrativa, modulare e di maternità) per gli anni 2011, 2012 e 2013 del ruolo 2017, oltre interessi, per l'importo complessivo di euro 3.113,81.
Dette allegazioni della sono confermate dalla documentazione in atti. In CP_4 particolare:
-le cartelle di pagamento e i prospetti ruolo per le annualità in contestazione, il “dettaglio debito contributivo” allegato alla nota della del 19.11.2014, la nota della CP_4 CP_4 inviata via pec il 13.1.2016 e relativa ricevuta di consegna, ove sono chiaramente specificati i contributi dovuti, gli anni di riferimento e gli importi;
-la documentazione relativa alla opposizione rg. 2027/2015 avente ad oggetto il ruolo 2014 e alla successiva definizione bonaria della vertenza, ossia il prospetto ruolo 2014, il ricorso in opposizione relativo al giudizio rg. 2027/2015, la proposta transattiva della del 27.11.2015, CP_4
l'adesione da parte del professionista del 30.11.2015, la comunicazione dell'Ente del 11.12.2015, il provvedimento di sgravio del 14.12.2015 per la somma di euro 9.100,59, la Sentenza del Trib. Nola n. 277/2016, il bonifico del del 16.2.2016 relativo al pagamento della prima rata Parte_1 pari ad euro 2882,92; tutta documentazione prodotta dalla in primo grado, nei tre giudizi di opposizione CP_4 poi riuniti.
L'appellante ha genericamente contestato che con le cartelle impugnate l' convenuto ha CP_5 richiesto per tre volte importi relativi ai medesimi contributi e alle stesse annualità. Tuttavia, le puntuali allegazioni della SE (non specificamente contestate dal ), CP_4 Parte_1 suffragate dalla ampia documentazione prodotta, smentiscono questo assunto. Non vi è stata alcuna duplicazione della pretesa creditoria atteso che ciascuna cartella riguarda l'iscrizione a ruolo di distinti importi dovuti dal per gli anni e i diversi titoli sopra descritti. Parte_1
5.I medesimi rilievi rendono inconsistente la censura relativa al ne bis in idem e al precedente giudicato, costituito dalla sentenza del Tribunale di Nola sez. lav. n. 277/2016 resa a definizione del giudizio, sempre instaurato dal , rg. 2027/2015 avverso la cartella di pagamento Parte_1
071 2014 0442127445000, ruolo 2014.
Invero, la sentenza n. 277/2016 resa dal Tribunale di Nola in data 28.1.2016 – richiamata dall'appellante – ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto sgravio, da parte della , dei contributi per gli anni 2011, 2012 e 2013, oggetto della cartella Controparte_4
071 2014 0442127445000 relativa al ruolo del 2014. 6 La sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione di quello specifico giudizio e, limitatamente a questa circostanza, si forma il giudicato. Detta pronuncia non ha alcuna idoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (Cass. Sez. Unite n. 1048 del 28.9.2000; Cass. 12887 del 4.6.2009 e n. 7185 del 25.3.2010, ove si afferma il principio che “La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti
o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa”).
E' dunque inconsistente la lamentata violazione del ne bis in idem.
Inoltre, la documentazione in atti (sopra illustrata) dimostra che la l'Ente di previdenza aveva disposto lo sgravio, con l'annullamento degli importi iscritti nel ruolo 2014 (relativi alla contribuzione minima degli anni 2011, 2012 e 2013), non per l'intervenuto pagamento degli stessi ma per la definizione bonaria della vertenza, con l'impegno del di pagare le somme Parte_1 iscritte, previo annullamento degli interessi, in n. 3 rate annuali. Detto impegno è stato adempiuto dal professionista solo per la prima rata, mentre è rimasto insoddisfatto in riferimento alla seconda e alla terza rata che, perciò, venivano iscritte dalla nel ruolo 2017 (la seconda rata CP_4 oggetto della cartella 071 2017 0122863343000) e nel ruolo 2018 (la terza rata oggetto della cartella n. 071 2019 0008700044000).
Parte appellante ha dedotto che lo sgravio del 2015 era stato adottato dalla in ragione CP_4 dell'avvenuto pagamento dei contributi relativi alle annualità 2011, 2012 e 2013. Tuttavia detta allegazione è rimasta generica e priva di riscontro documentale.
Ad ulteriore conforto della vicenda come descritta dalla SE, si aggiunge che la CP_4 sentenza del Tribunale di Nola n. 277 del 2016 aveva dichiarato cessata la materia del contendere e condannato la al pagamento delle spese legali, non tenendo conto CP_4 dell'intervenuto accordo di definizione bonaria tra le parti che prevedeva, espressamente, oltre alla rateazione e all'annullamento degli interessi, l'abbandono del giudizio a spese compensate. A seguito di notificazione all'Ente di atto di precetto in data 15.3.2016 per il recupero delle spese di lite, l'Ente con nota del 29.3.2016 rammentava al professionista l'accordo intercorso e richiedeva di formalizzare la rinuncia agli effetti della sentenza medesima. Il con nota Parte_1 di riscontro del 5.4.2016 confermava la volontà di proseguire con il pagamento del suo debito e rinunciava espressamente agli effetti della sentenza del Tribunale di Nola (cfr. documentazione fasc. primo grado della . Con ciò ancora confermandosi che lo sgravio del 2015 è stata CP_4 giustificato – non dall'avvenuto pagamento dei contributi ma – dalla definizione bonaria del 7 giudizio relativo alla cartella del 2014, con l'obbligo del professionista di pagare il proprio debito contributivo – quindi non estinto - in tre rate annuali.
6. Il ricorrente ha poi eccepito la nullità delle cartelle per difetto di sottoscrizione e di atti prodromici, non essendo state precedute da alcun atto di diffida o avviso bonario.
Premesso che i vizi formali e procedimentali della cartella vanno fatti valere mediante opposizione agli atti esecutivi, da proporsi nel termine di decadenza di 20 giorni dalla notificazione della cartella ex art. 617 c.p.c. e che detto termine risulta rispettato solo in riferimento alla terza cartella n. 071 2019 0008700044000 notificata il 4.11.2019 e impugnata con ricorso depositato il successivo 25.11.2019 (lunedì post festivo), sulla sottoscrizione si osserva che l'art. 36 comma 4-ter del D.L. 248/2007 introdotto in sede di conversione dalla L. n. 31/2008 richiede che la cartella di pagamento contenga, a pena di nullità, “l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”.
E' dunque sufficiente l'indicazione del responsabile del procedimento (debitamente individuato nelle tre cartelle in esame, rispettivamente nella persona di e, per la cartella del Persona_1
2019, di ), mentre alcuna norma prescrive a pena di nullità che la cartella sia Persona_2 sottoscritta dall'autore.
In ogni caso il collegio osserva che “le controversie giurisdizionali previdenziali hanno direttamente ad oggetto i rapporti sostanziali, con conseguente sottrazione al sindacato giudiziario delle questioni attinenti alla legittimità formale e procedurale dei provvedimenti…” (così S.C. n. 25670 del 7.12.2007). Invero la natura meramente ricognitiva del procedimento preordinato all'accertamento e alla riscossione di contributi previdenziali omessi comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento o inerenti alla forma, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio (cfr. Cass. Sez. L. Sent. n. 2804 del 24.2.29003 e Cass. Sez. L. Sent. n. 20604 del 30.9.2014).
Del resto, seppure riferito ai provvedimenti della p.a., è indicativo il nuovo art. 21 octies della L. 241/90 (sulla “Annullabilità del provvedimento”) che recita “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato…”. Qualsiasi provvedimento amministrativo di natura vincolata (e non discrezionale) – e certamente lo sono gli atti della amministrazione per il recupero di contributi previdenziali omessi - non è annullabile per mero vizio formale o procedimentale che non incida sul rapporto giuridico sostanziale, ossia sulla spettanza o meno del diritto.
Parimenti, assume rilievo l'abrogazione dell'art. 36 comma 4-ter D.L. 248/2007 sopra menzionato disposta dal D.Lgs. n. 219/2023, che ha contestualmente introdotto nello Statuto del Contribuente (L. 212/2020) il nuovo art.
7-quater sulla “Irregolarità degli atti dell'amministrazione finanziaria”, statuendo che “La mancata o erronea indicazione delle 8 informazioni di cui all'articolo 7, comma 2 non costituisce vizio di annullabilità”. L'art. 7 comma 2 L. 212/2000 a sua volta prescrive che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione indichino “a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili”.
Il carattere vincolato e ricognitivo degli atti di riscossione dei contributi previdenziali nonché la natura del sindacato del giudice del lavoro, con cognizione non limitata alla legittimità dell'atto impugnato ma estesa al rapporto giuridico sostanziale, rendono ininfluenti le eccezioni di carattere formale proposte in ricorso.
7. Priva di pregio è anche la censura relativa alla nullità delle cartelle per il difetto di atti prodromici, atteso che – come affermato dalla S.C. - “Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto.” (Cass. Ord. n. 4225 del 21.2.2018 e Cass. Sent. n. 3269 del 10.2.2009).
8.Da ultimo, l'appellante si duole che il giudice di prime cure non ha tenuto conto della documentazione attestante il pagamento dei contributi per gli anni 2015 2016 e 2017, e in particolare del DURC (Documento di Regolarità Contributiva) del 19.4.2022, ove la CP_4 certifica che il ricorrente è in regola con il versamento dei contributi obbligatori.
Premesso che l'allegazione di pagamento dei contributi è, anche in questo caso, generica, non circostanziata né supportata da idonea documentazione, nel Documento del 19.4.2022 (Certificato di regolarità contributiva) si certifica che “risulta iscritto alla Parte_1 citata Cassa ai fini previdenziali e che, tenuto conto di quanto già posto in riscossione tramite ruolo anche a seguito di eventuali rateazioni già accordate, ha interamente versato la contribuzione obbligatoria dovuta in via diretta” (cfr. fasc ). Parte_1
Come rilevato dalla Cassa di Previdenza, dunque, la certificazione invocata concerne i contributi regolarmente versati dal professionista, non inseriti nei ruoli della Controparte_2
, quindi diversi da quelli oggetto delle cartelle di pagamento in contestazione.
[...]
In base alle argomentazioni svolte, che assorbono ogni altra questione proposta, risulta immune da censure la sentenza impugnata e l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della complessità bassa delle questioni trattate, sono poste a carico dell'appellante.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 9
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
-condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1984,00 in Parte_1 favore di ciascuna parte appellata, oltre, per entrambe, IVA CPA e spese generali forfettarie del 15%, come per legge.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Parte_1 ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 22/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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