Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/06/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott. Eugenio Scopelliti Presidente
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 33/2023 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Minasi, giusta procura in atti Parte_1
-Appellante-
CONTRO in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Controparte_1
Guglielmo, giusta decreto di nomina n. 51/23 e procura in atti
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 1328 del 27/09/2022, il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica e quale
Giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso presentato da . Parte_1
Questi, assunto a tempo indeterminato dal Comune di dal 10.07.1989 sino al pensionamento CP_1
avvenuto in data 30.11.2021, ha dedotto: di essere stato inquadrato dal 10.7.1989 al 31.12.2017 nella cat A pos economica A3 con qualifica di operario e dall' 01.01.2018 al 30.11.2021 nella posizione economica A4 della medesima cat A;
che però, sin dall'8.3.2010, in virtù di disposizione del direttore
che nell'anno 2018, in virtù del decreto n. 22 del 30.11.2018, lo stesso è stato nominato messo comunale e notificatore, ai sensi dell'art. 1 comma 158, 159 e 160 della Legge 296/2006 e solo con decreto del G.C. n. 143 del
11.05.2020 è stato inquadrato con il nuovo profilo professionale di Operatore Polifunzionale abilitato alle funzioni di messo notificatore.
Ha chiesto quindi che venisse accertato lo svolgimento di mansioni superiori di messo comunale e notificatore sin dalla data di trasferimento all'ufficio notifiche (8.3.2010) e che gli venisse riconosciuta la corretta posizione di inquadramento, precisamente B3 invece di A3 dall'08.03.2010 fino al 31.12.2017 e B4 invece di A4 dal 01.01.2018 fino al 30.11.2021. Conseguentemente ha chiesto condannarsi il al pagamento della somma di euro 29773,94, quali differenze Controparte_1
retributive maturate, oltre interessi, con vittoria e compensi.
Si è costituito in giudizio il contestando la fondatezza in fatto e in diritto della Controparte_1
domanda e chiedendone il rigetto .
Con sentenza n. 1328 il Tribunale di Palmi, ha rigettato il ricorso, rilevando la carenza di allegazione e di prova in ordine allo svolgimento in modo prevalente e continuo di mansioni corrispondenti all'invocato superiore inquadramento, condannando il ricorrente alle spese di lite.
Avverso questa decisione ha proposto appello il , con ricorso depositato in data 17.1.2023, Pt_1
chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1. Nullità della sentenza per violazione dell'art 420 cpc:
l'appellante lamenta che il giudice, nel disporre la modalità cartolare della prima udienza, abbia violato insanabilmente il disposto dell'art 420 cpc che prevede la comparizione personale delle parti ed il tentativo di conciliazione.
2. Erroneità, nel merito, della sentenza per avere ritenuto non assolto l'onere probatorio a carico del ricorrente:
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la genericità delle allegazioni, essendosi il ricorrente “limitato a riportare la declaratoria del livello di inquadramento superiore, senza allegare neppure genericamente le mansioni in concreto svolte, senza individuare i profili caratterizzanti delle due qualifiche e senza specificare per quali ragioni le mansioni svolte de facto, neppure genericamente descritte, siano riconducibili al livello superiore”, poiché nel caso di specie era sufficiente il richiamo alla qualifica rivendicata (quella di messo notificatore) per comprendere quali fossero le mansioni concretamente svolte. Ha evidenziato poi la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto provate le mansioni superiori svolte, senza però ammettere la richiesta di prova testimoniale, mirante proprio a dimostrare lo svolgimento da parte del Sig. Pt_1
delle mansioni di messo notificatore per lungo tempo ed in maniera esclusiva. Ha infine ribadito che già in primo grado vi era la prova documentale delle effettive mansioni svolte, rappresentata, in primis, dall'ordine di servizio del dirigente apicale di trasferimento del Pt_1 all'ufficio notifiche, all'interno del quale le sole mansioni che è possibile svolgere sono quelle di messo notificatore ed, in secondo luogo, dal decreto del 2018 n. 22, poi sfociato nella determinazione n. 817 del 03.12.2018, il quale, riconoscendo formalmente al la qualifica di messo Pt_1
notificatore, ha operato una sanatoria tardiva.
3. Erroneità della sentenza per avere ritenuto che la prescrizione decorresse in corso di rapporto, dichiarando quindi estinte per prescrizione le differenze retributive maturale nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo:
Rileva l'appellante che sussiste giurisprudenza di segno contrario che, in considerazione della situazione di soggezione che sussiste anche nel lavoro pubblico, ritiene che la prescrizione inizi a decorrere alla cessazione del rapporto, anche laddove assistito da stabilità reale.
All'udienza del 12 giugno, tenuta in modalità cartolare ex art 127 ter cpc, nel contraddittorio con il che si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, la causa all'esito della camera di Controparte_1
consiglio veniva decisa come da dispositivo e contestuali ragioni della decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1.Con riferimento al denunciato “error in procedendo” per avere il Giudice violato la norma processuale che impone che la prima udienza di comparizione delle parti si svolga in presenza per sentirle liberamente e per tentare la conciliazione, è sufficiente rilevare che nell'architettura dell'art
420 cpc, il tentativo di conciliazione non è un obbligo sanzionato con la nullità. Né costituisce violazione sanzionata con la nullità, la scelta del giudice di celebrare la prima udienza con modalità cartolari. Del resto, avverso il provvedimento con il quale il giudice dispone le modalità cartolari dell'udienza, alle parti è concessa la facoltà di opporsi e di chiedere la trattazione in presenza, laddove ritengano di dover essere sentite o ritengano che tali modalità comprimano le loro facoltà o la pienezza del diritto di difesa. Non risulta in atti che la parte, nel giudizio di primo grado, abbia fatto richiesta di udienza in presenza e che il giudice abbia immotivatamente disatteso tale richiesta.
2. Quanto alla denunciata erroneità della sentenza impugnata, per avere ritenuto la carenza di allegazioni e di prova dello svolgimento delle mansioni superiori corrispondenti alla categoria B) del
CCNL enti locali, gli argomenti spesi a fondamento delle doglianze non sono fondati.
Il dipendente non ha neanche genericamente indicato come venisse impiegato nell'ufficio cui Pt_1
era addetto e quali attività concrete era chiamato a svolgere. E' pienamente condivisibile, quindi, la motivazione svolta dal primo giudice nella appellata decisione che ha ritenuto la carenza di allegazioni, prima ancora che di prova, della domanda di riconoscimento delle mansioni superiori proposta dal e ha rimarcato la inutilità ai fini probatori dell'ordine di servizio dell'8.3.2010, Pt_1
avente ad oggetto l'assegnazione ad un ufficio e non ad una specifica mansione.
Merita richiamo il consolidato indirizzo giurisprudenziale del Supremo Collegio secondo cui, in materia di rapporto di lavoro nei confronti di una pubblica amministrazione ( ivi compresi anche gli enti locali territoriali) occorre che “….il lavoratore assolva all'onere di allegazione e prova circa la pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte, nonché in ordine alle responsabilità attribuite, restando irrilevante, a tal fine, la presenza di un atto formale di preposizione” (in questo senso Cass. civ. n. 18712/2016).
Erra l'appellante nell'affermare che l'assegnazione all'ufficio notifiche postuli necessariamente l'esercizio delle mansioni di messo notificatore, sicchè diviene ridondante l'indicazione delle mansioni espletate.
Va invece obiettato che la realtà organizzativa di ciascun ufficio è caratterizzata da un insieme di attività, quelle tipiche dell'ufficio e quelle accessorie e di supporto alle prime. Dalle emergenze di causa resta una assoluta incertezza ed indeterminatezza del concreto assetto dell'ufficio di appartenenza, dei compiti e delle attività in concreto espletate e delle risorse umane ad esso assegnate, in modo da poter comprendere, anche per deduzione, le concrete mansioni svolte dall'appellante ed in modo da poterle comparare con quelle del profilo rivendicato, sotto il duplice profilo della qualità
e della prevalenza.
Nè può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui la rilevata carenza di allegazioni e dimostrativa avrebbe potuto essere colmata dalla prova testimoniale, rigettata dal primo giudice, essendo palesemente inammissibile la richiesta di prova per testi volta a dimostrare circostanze di fatto non puntualmente indicate dalla parte.
Non può trarsi dal decreto del Sindaco del 30.11.2018 la deduzione che le mansioni di messo notificatore siano state svolte anche in precedenza, poiché – per come si legge nel predetto decreto, la nomina di messo comunale del , così cme di altri dipendenti, è avvenuta all'esito del positivo Pt_1
superamento di una formazione ad hoc, teorica e pratica, e dunque in virtù di una progressione interna.
Peraltro, come già rilevato, vige nel pubblico impiego la regola che il riconoscimento delle mansioni superiori non può fondarsi su un provvedimento formale, occorrendo invece anche il concreto riscontro delle mansioni riconducibili all'invocato inquadramento. A tale principio si ispira del resto senz'altro la previsione dell'art. 52 d.lgs n. 165/2001 la cui formulazione non coincide con quella dell'art. 2103 c.c. A fronte di ciò si rileva quindi la correttezza dell'impianto motivazionale della sentenza di primo grado laddove ha evidenziato come nel caso di specie l'onere dimostrativo incombente sul ricorrente in ordine al concreto svolgimento di mansioni superiori sia rimasto del tutto non assolto. Ciò anche fronte delle difese, sin dal primo grado, dell'ente locale che ha contestato inequivocamente che l'attività svolta dal ricorrente potesse “ rapportarsi alla categoria richiesta” evidenziando la necessità di individuare preventivamente in concreto le mansioni svolte dal lavoratore per ricondurle alla invocata categoria superiore.
Per queste assorbenti ragioni, l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali, calcolate sulla base dei valori minimi del 4° scaglione D.M. 55/14, seguono la soccombenza dell'appellante e possono liquidarsi come da dispositivo che segue.
Si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n. 115, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, di avere emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 1328/22 del tribunale di Palmi nei confronti del così provvede: Controparte_1 rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellato delle spese processuali che si liquidano nella somma di euro 4996,00 oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n. 115, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, di avere emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott. Eugenio Scopelliti)