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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 26/05/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG 44/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 26/05/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone e, per CA, l'avv. De Nisco.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 44/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
024 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 gli avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del procuratore speciale , rappresentata Controparte_1 CP_2
i procura depositata telematicament CA US, AR FA, EL Di TE, AN PU, Ersilia De Nisco, RE NT e AL Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente
E CONTRO
Controparte_3 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_4 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 04.02.2025, sulla premessa Parte_1
d'aver lavorato per dal 24.08.2015 al 04.07.2024 -, con adibizione esclusiva CP_3 presso lo stabilimento CA di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio entrambe le società – quali datrice di lavoro e responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003 - per ottenere la condanna di entrambe al pagamento delle voci identificate come strettamente retributive e risultanti dai prospetti paga di giugno e luglio 2024 e della sola datrice di lavoro per i restanti importi indicati nei medesimi prospetti.
2. CA si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe offerto alcuna prova della sua pretesa. Ha inoltre eccepito la decadenza di CP_5 rispetto alle pretese elativa ad appalti cessati anteriormente al 10.09.2022. Ha
[...] quindi chiesto il rigetto delle domande e che, in caso di loro accoglimento, CP_3
e , sub-committente di cui ha chiesto la chiamata in causa, la tengano CP_4 indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state CP_3 CP_4 dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la sua articolazione CP_3 temporale [cfr. doc. 1 ricorrente] È del pari documentale il credito di cui il ricorrente è titolare. Il lavoratore ha indicato la responsabilità di e CA, in solido tra CP_3 loro, riferendola alle voci strettamente retributive, segnalate nell'ammontare complessivo di euro 18.643,30 risultante dai prospetti di giugno e luglio 2024 quale sommatoria di retribuzione ordinaria, permessi goduti, festività non godute, ratei di 13ma, ferie godute, t.f.r. ed esonero contributivo. Quest'importo è erroneo nella misura in cui è eccedente di euro 80,43 rispetto alla somma delle voci testé indicate. Quest'ultimo importo – plasticamente riconducibile alla voce premio di produzione del mese di giugno 2024, voce priva di natura retributiva e nemmeno rivendicata come tale – va dunque sottratto da quello in tesi riconducibile alle voci per cui sussiste la responsabilità solidale predicata dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003, il cui ammontare complessivo è di euro 18.562,87. Per inciso, le ulteriori voci, espressamente rivendicate, hanno tutte natura strettamente retributiva, ciò che rileva anche rispetto all'esonero contributivo. Invero, trattasi di voci derivanti dalla riduzione dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, già previsti dalla legge n. 197 del 2022 e reiterati dal decreto-legge n. 48 del 2023. La loro applicazione determina, meramente, un incremento della somma netta spettante al lavoratore, così da realizzare la ratio legis plasticamente diretta alla riduzione del genericamente detto “cuneo fiscale”. In sostanza, non si tratta di emolumenti aggiuntivi, ma di importi compresi nell'invariata retribuzione lorda spettante al dipendente che, tuttavia, proprio in funzione della riduzione dell'aliquota, determinano un aumento delle spettanze nette. Va da sé che si tratti d'importi aventi strettamente natura retributiva che, in quanto tali, sono compresi nella garanzia di cui all'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Il credito verso la sola azionato rispetto alle voci prive di natura CP_3 strettamente retributiva, non ammonta ad euro 811,15, bensì, considerando il premio di produzione di giugno 2024, ad euro 953,50, somma superiore a quella rivendicata ma suscettibile d'essere accordata in considerazione della plastica volontà della parte di azionare verso la parte datoriale tutte le voci prive di natura retributiva, cui, come detto, appartiene il premio di produzione.
5.1. In mancanza della prova dell'adempimento da parte della datrice di lavoro, questa deve senz'altro essere condannata a versare al ricorrente gli importi complessivamente rivendicati.
5.2. Quanto alla responsabilità di CA, la stessa committente ha dato atto d'aver appaltato lavori a e che questa li ha subappaltati a CP_4 CP_3
CA ha poi genericamente contestato l'adibizione del ricorrente all'appalto, ma si tratta di deduzione smentita dall'istruttoria svolta1.
dopo aver premesso di aver lavorato dal 2008 fino a giugno Parte_2
2024 per società appartenente al consorzio , e di aver CP_4 conosciuto dipendente della consorziata presso i cantieri navali Parte_1 CP_3 di CA a Monfalcone, ha ricordato di aver lavorato con «sempre Parte_1 presso i cantieri di CA a Monfalcone. Non abbiamo sempre osservato gli stessi orari di lavoro, ma ci vedevamo quotidianamente, per esempio per pranzo, per le pause caffè o comunque sul luogo di lavoro. Il mio rapporto si è concluso formalmente a giugno, rispetto alle dimissioni con preavviso rassegnate il precedente aprile. ha visto estinto il suo Parte_1 rapporto dopo di me». S'è espresso negli stessi termini anche Persona_1 dipendente della consorziata Tecno Ise: «ho iniziato a lavorare per Tecno Ise nel 2014. è arrivato in quel contesto dopo di me. Lavoravamo presso i cantieri di Monfalcone Parte_1 di CA. Osservavamo orari leggermente diversi, ma ci vedevamo tutti i giorni». Le deposizioni, utili a coprire di fatto l'intero periodo di lavoro dedotto in giudizio, tratteggiano un quadro di fatto rimasto immutato nel tempo che ha visto operare sempre e in modo continuativo presso i cantieri della Parte_1 committente nell'ambito d'appalti da essa concessi. Sussiste perciò la prova che tutti i crediti azionati sono maturati nell'ambito d'appalti che hanno coinvolto CA. Ne va dunque affermata la responsabilità ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, e va disposta la sua condanna al pagamento dell'importo sopra precisato di euro 18.562,87. 5.2.1. A ciò non osta l'eccezione di decadenza proposta dalla committente, sull'assunto che la domanda nei suoi confronti sia stata proposto dopo la decorrenza del biennio dalla cessazione dei diversi appalti. Nella fattispecie, l'impiego del ricorrente nelle diverse lavorazioni coinvolte negli appalti è stato ininterrotto. Va allora ricordato che in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore – circostanza integrata nel caso di specie - il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto [Cass., n. 7815/2022]. Non è controverso che la prestazione del ricorrente sia cessata nel luglio 2024. Per questo, a fronte della sua domanda proposta con ricordo depositato il
04.02.2025, l'iniziativa è stata giudicata e va giudicata tempestiva.
5.4. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da CA nei confronti di e . CP_3 CP_4
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del committente CP_3 CP_4
(CA), è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere indenne e CP_3 CP_4 manlevare CA di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in esame.
* 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna e CA, quest'ultima nei limiti dell'importo di euro CP_3
18.562,87, a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 19.516,37, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna e a tenere indenne e manlevare CP_3 CP_4 CP_1 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
[...] condanna e CA, in solido fra loro, a rifondere al ricorrente le CP_3 spese del giudizio, liquidate in euro 3.503,50, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna e a rifondere a le spese del CP_3 CP_4 Controparte_1 giudizio, liquidate in euro 3.503,50, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 26 maggio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Verbale d'udienza del 13.05.2025.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 26/05/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone e, per CA, l'avv. De Nisco.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 44/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
024 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 gli avv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona del procuratore speciale , rappresentata Controparte_1 CP_2
i procura depositata telematicament CA US, AR FA, EL Di TE, AN PU, Ersilia De Nisco, RE NT e AL Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente
E CONTRO
Controparte_3 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_4 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 04.02.2025, sulla premessa Parte_1
d'aver lavorato per dal 24.08.2015 al 04.07.2024 -, con adibizione esclusiva CP_3 presso lo stabilimento CA di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio entrambe le società – quali datrice di lavoro e responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003 - per ottenere la condanna di entrambe al pagamento delle voci identificate come strettamente retributive e risultanti dai prospetti paga di giugno e luglio 2024 e della sola datrice di lavoro per i restanti importi indicati nei medesimi prospetti.
2. CA si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe offerto alcuna prova della sua pretesa. Ha inoltre eccepito la decadenza di CP_5 rispetto alle pretese elativa ad appalti cessati anteriormente al 10.09.2022. Ha
[...] quindi chiesto il rigetto delle domande e che, in caso di loro accoglimento, CP_3
e , sub-committente di cui ha chiesto la chiamata in causa, la tengano CP_4 indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state CP_3 CP_4 dichiarate contumaci.
4. Istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, è documentale e pacifica la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la sua articolazione CP_3 temporale [cfr. doc. 1 ricorrente] È del pari documentale il credito di cui il ricorrente è titolare. Il lavoratore ha indicato la responsabilità di e CA, in solido tra CP_3 loro, riferendola alle voci strettamente retributive, segnalate nell'ammontare complessivo di euro 18.643,30 risultante dai prospetti di giugno e luglio 2024 quale sommatoria di retribuzione ordinaria, permessi goduti, festività non godute, ratei di 13ma, ferie godute, t.f.r. ed esonero contributivo. Quest'importo è erroneo nella misura in cui è eccedente di euro 80,43 rispetto alla somma delle voci testé indicate. Quest'ultimo importo – plasticamente riconducibile alla voce premio di produzione del mese di giugno 2024, voce priva di natura retributiva e nemmeno rivendicata come tale – va dunque sottratto da quello in tesi riconducibile alle voci per cui sussiste la responsabilità solidale predicata dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003, il cui ammontare complessivo è di euro 18.562,87. Per inciso, le ulteriori voci, espressamente rivendicate, hanno tutte natura strettamente retributiva, ciò che rileva anche rispetto all'esonero contributivo. Invero, trattasi di voci derivanti dalla riduzione dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, già previsti dalla legge n. 197 del 2022 e reiterati dal decreto-legge n. 48 del 2023. La loro applicazione determina, meramente, un incremento della somma netta spettante al lavoratore, così da realizzare la ratio legis plasticamente diretta alla riduzione del genericamente detto “cuneo fiscale”. In sostanza, non si tratta di emolumenti aggiuntivi, ma di importi compresi nell'invariata retribuzione lorda spettante al dipendente che, tuttavia, proprio in funzione della riduzione dell'aliquota, determinano un aumento delle spettanze nette. Va da sé che si tratti d'importi aventi strettamente natura retributiva che, in quanto tali, sono compresi nella garanzia di cui all'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Il credito verso la sola azionato rispetto alle voci prive di natura CP_3 strettamente retributiva, non ammonta ad euro 811,15, bensì, considerando il premio di produzione di giugno 2024, ad euro 953,50, somma superiore a quella rivendicata ma suscettibile d'essere accordata in considerazione della plastica volontà della parte di azionare verso la parte datoriale tutte le voci prive di natura retributiva, cui, come detto, appartiene il premio di produzione.
5.1. In mancanza della prova dell'adempimento da parte della datrice di lavoro, questa deve senz'altro essere condannata a versare al ricorrente gli importi complessivamente rivendicati.
5.2. Quanto alla responsabilità di CA, la stessa committente ha dato atto d'aver appaltato lavori a e che questa li ha subappaltati a CP_4 CP_3
CA ha poi genericamente contestato l'adibizione del ricorrente all'appalto, ma si tratta di deduzione smentita dall'istruttoria svolta1.
dopo aver premesso di aver lavorato dal 2008 fino a giugno Parte_2
2024 per società appartenente al consorzio , e di aver CP_4 conosciuto dipendente della consorziata presso i cantieri navali Parte_1 CP_3 di CA a Monfalcone, ha ricordato di aver lavorato con «sempre Parte_1 presso i cantieri di CA a Monfalcone. Non abbiamo sempre osservato gli stessi orari di lavoro, ma ci vedevamo quotidianamente, per esempio per pranzo, per le pause caffè o comunque sul luogo di lavoro. Il mio rapporto si è concluso formalmente a giugno, rispetto alle dimissioni con preavviso rassegnate il precedente aprile. ha visto estinto il suo Parte_1 rapporto dopo di me». S'è espresso negli stessi termini anche Persona_1 dipendente della consorziata Tecno Ise: «ho iniziato a lavorare per Tecno Ise nel 2014. è arrivato in quel contesto dopo di me. Lavoravamo presso i cantieri di Monfalcone Parte_1 di CA. Osservavamo orari leggermente diversi, ma ci vedevamo tutti i giorni». Le deposizioni, utili a coprire di fatto l'intero periodo di lavoro dedotto in giudizio, tratteggiano un quadro di fatto rimasto immutato nel tempo che ha visto operare sempre e in modo continuativo presso i cantieri della Parte_1 committente nell'ambito d'appalti da essa concessi. Sussiste perciò la prova che tutti i crediti azionati sono maturati nell'ambito d'appalti che hanno coinvolto CA. Ne va dunque affermata la responsabilità ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003, e va disposta la sua condanna al pagamento dell'importo sopra precisato di euro 18.562,87. 5.2.1. A ciò non osta l'eccezione di decadenza proposta dalla committente, sull'assunto che la domanda nei suoi confronti sia stata proposto dopo la decorrenza del biennio dalla cessazione dei diversi appalti. Nella fattispecie, l'impiego del ricorrente nelle diverse lavorazioni coinvolte negli appalti è stato ininterrotto. Va allora ricordato che in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore – circostanza integrata nel caso di specie - il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto [Cass., n. 7815/2022]. Non è controverso che la prestazione del ricorrente sia cessata nel luglio 2024. Per questo, a fronte della sua domanda proposta con ricordo depositato il
04.02.2025, l'iniziativa è stata giudicata e va giudicata tempestiva.
5.4. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da CA nei confronti di e . CP_3 CP_4
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del committente CP_3 CP_4
(CA), è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere indenne e CP_3 CP_4 manlevare CA di tutto quanto da essa pagato al ricorrente per i titoli in esame.
* 6. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna e CA, quest'ultima nei limiti dell'importo di euro CP_3
18.562,87, a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 19.516,37, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna e a tenere indenne e manlevare CP_3 CP_4 CP_1 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
[...] condanna e CA, in solido fra loro, a rifondere al ricorrente le CP_3 spese del giudizio, liquidate in euro 3.503,50, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna e a rifondere a le spese del CP_3 CP_4 Controparte_1 giudizio, liquidate in euro 3.503,50, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 26 maggio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Verbale d'udienza del 13.05.2025.