TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 04/12/2024, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 453/2024 V.G., vertente
TRA
n. ad Atessa il 23.10.1991, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Gianluca Genovesi C.F._1
E
n. in Germania il 10.6.1986, CF Parte_2
, difeso dall'Avv. Gianluca Genovesi C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni di cui al ricorso depositato il
12.9.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 3.12.2024, tenutasi in forma scritta, le parti si riportavano alle richieste formulate nel ricorso depositato il 12.9.2024, rinunciando ad ogni ulteriore, reciproca pretesa;
tali condizioni possono essere integralmente recepite nel presente provvedimento, in quanto non contenenti previsioni contrarie alla legge.
P.Q.M.
pagina 1 di 3 Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 453/2024 V.G., così decide:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti in Paglieta il 31.8.2013 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (Anno 2013
n.
8 - Parte II – Serie A Ufficio 1);
La figlia rimarrà collocata presso la madre Persona_1 Pt_1
e affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali
[...] continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
il padre potrà vedere e avere la figlia con sé, con cadenza settimanale alternata, dal sabato alle ore 13.00, andando a riprendere la minore a scuola e riaccompagnandola a casa della madre la domenica del giorno successivo alle ore 20.00, salvo diversi accordi tra le parti;
Il padre avrà facoltà di vedere e avere la figlia con sé la figlia minore per due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00, da concordare settimanalmente a seconda degli impegni delle parti;
La figlia minore trascorrerà le festività di Natale, dalle ore 16.00 del giorno 25 dicembre alle ore 20.00 del giorno 26 dicembre;
La figlia minore trascorrerà la domenica di Pasqua, alternandola di anno in anno con il padre o con la madre, salvo diversi accordi tra le parti, dalle ore
10.00 alle ore 20.00;
In agosto il padre vedrà e avrà con sé la figlia minore dalle ore 10.00 del giorno 13 agosto alle ore 19.00 del giorno 16 agosto;
Il signor contribuirà al mantenimento della figlia Parte_2 con il versamento della somma mensile di € 300,00, da versarsi entro il giorno tredici di ogni mese, tale importo dovrà essere adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita;
Il sig. , a titolo di assegno divorzile, verserà alla sig. Parte_2
la somma di € 200,00 entro il giorno tredici di ogni mese, Parte_1
pagina 2 di 3 tale importo dovrà essere adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita;
Le suddette somme dovranno essere versate su conto corrente postale intestato alla sig.ra con le seguenti coordinate: IBAN Parte_1
([...]);
Le spese straordinarie per il mantenimento della figlia faranno carico unicamente al sig. fino a quando la sig.ra non reperirà una Pt_2 Pt_1 stabile occupazione lavorativa, momento a partire dal quale tali spese faranno carico al 50% ciascuno;
Entrambi i genitori devono dare il proprio consenso scritto per l'espatrio temporaneo della figlia minore.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 4.12.2024
Il Presidente Massimo Canosa
pagina 3 di 3