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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/12/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 16 DICEMBRE 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3133 DELL'ANNO 2023
Il Giudice, preliminarmente, dà atto che con riferimento alla presente udienza è stata disposta la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note di trattazione scritta della causa, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
Il Giudice dott.ssa Elvira Terranova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Elvira Terranova pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 3133 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
Il Sig. (cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/5/1950 e residente a [...] in C.da. San Mauro, elettivamente domiciliato in
Teramo al C.so C. De Michetti n° 80 presso lo studio dell‟Avv. (cod. fisc.: Parte_2
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
ATTORE
E
, Ente Controparte_1
Pubblico Economico iscritto presso la C.C.I.A.A. del Gran Sasso d'Italia al n. TE-107134 del R.E.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese , P.IVA_1 con sede legale in Teramo alla Via Roma, n. 49, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa C.F. CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ciarelli, C.F. ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) al
L.go del Torrione, n. 2
CONVENUTO
Pag. 2 di 10 Oggetto: inadempimento contrattuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso
Con atto di citazione dell'11.12.2023, notificato a mezzo pec in data 12.12.2023, Pt_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Teramo l affinché fossero accolte
[...] Controparte_1 le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale intestato, in accoglimento del presente atto e di quanto in premesso specificato,
A) accertare e dichiarare che l'attore, nella sua qualità di garante della società fallita
IS S.r.l. ed esecutato dalla curatela di questa, la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. di parte convenuta, per non aver corrisposto la prestazione pecuniaria di cui alla fattura n. 01/2009 emessa dalla citata società in data 15/1/2019 per la somma di €
165.902,97 relativa ai lavori di costruzione eseguiti sul fabbricato di proprietà dell CP_1 di Teramo meglio descritto nella narrativa che precede;
in ogni caso, in via alternativa ovvero integrativa, affermare la declaratoria di arricchimento senza causa della P.A. convenuta;
B) per l'effetto, condannare il committente di Teramo al pagamento della somma CP_1 di denaro pari a € 165.902,97 a titolo di prestazione pecuniaria pattuita nel contratto e mai versata dal convenuto, ovvero comunque a titolo concorrente, dunque con restituzione in forma specifica e per equivalente ex codicis, stante l'ingiustificato arricchimento della P.A. convenuta;
C) il tutto oltre agli interessi legali maturati e rivalutazione monetaria si opus sit”
Assumeva il di essere stato amministratore unico e garante della società Parte_1
IS S.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale ordinario di Teramo in data
8/4/2010. Di aver sottoscritto, il 26/7/2000, nella predetta qualità, un contratto con l' avente ad oggetto la costruzione e la ristrutturazione di un fabbricato di edilizia CP_1 popolare sito in Teramo alla Via Po, composto da n° 12 alloggi e n° 3 locali commerciali.
Rappresentava che il 15/1/2009, all'esito dei lavori, veniva emessa dall'appaltatrice la fattura n° 01/2009, per un importo pari a euro 165.902,97, relativa ad opere regolarmente completate e collaudate. Ricordava pure che il 8/4/2010 la IS S.r.l. era dichiarata
Pag. 3 di 10 fallita e che, per questo, gli veniva escusso un patrimonio pari ad euro 1.000.000,00 circa, in virtù della sua posizione di amministratore unico e, nel contempo, di garante personale dei debiti della società in dissesto.
Si lamentava, a questo punto, che la curatela avrebbe dovuto cercare di recuperare tutti i crediti della debitrice, al fine del miglior soddisfacimento dell'interesse creditorio degli intervenuti e del buon andamento della procedura concorsuale. Ma che, invece, a seguito della chiusura della procedura, avvenuta il 1/9/2022, era venuto a conoscenza del mancato
(ed, a suo dire, ingiustificato) tentativo di riscossione, da parte della curatela, del credito sorto con l di Teramo, regolarmente fatturato ed, a suo dire, incontestato. CP_1
Per tale ragione ed a fallimento concluso, il deducente inviava, in data 19/10/2023, una lettera di diffida/costituzione in mora al suddetto ente, al fine di raggiungere un accordo stragiudiziale sul pagamento dei lavori effettuati e mai retribuiti, non ottenendo però alcun riscontro.
Pertanto, ciò premesso, rilevato l'inadempimento, chiedeva fosse pronunziato l'ingiustificato arricchimento in capo all'ente ed il conseguente diritto al risarcimento delle somme dovute.
Si costituiva in giudizio la controparte processuale, contestando la ricostruzione proposta e chiedendo di dichiarare infondate e, quindi, di rigettare tutte le domande proposte.
Il Giudice, verificata la regolare costituzione delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 171 ter e rinviava per il prosieguo alla seduta del 22 maggio 2024.
A tale udienza, sentite le richieste delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva per la discussione orale ai sensi dell'art. 281, all'udienza del 18 dicembre 2025.
Frattanto, con provvedimento presidenziale n° 60/2025 del 03/10/2025 avente ad oggetto l'“Assegnazione di procedimenti al magistrato applicato ex art. 3, comma 9, secondo e terzo periodo, D.L. 117/2025 ed in conformità alla Circolare del Consiglio Superiore della
Magistratura del 3/9/2025 n. 13834”, il fascicolo de quo risultava assegnato alla scrivente a far data dal 08/10/2025.
Pertanto, all'esito della valutazione della documentazione in atti, la causa era differita direttamente per la precisazione delle conclusioni, con termini per note conclusionali e, quindi, era decisa in data odierna ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
Pag. 4 di 10 CP_ In via preliminare, dovendo aver riguardo alle eccezioni sollevate da relative alla legittimazione attorea, è da premettere che secondo la Cassazione la legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, afferisce alla mera prospettazione del rapporto controverso, quale operata con l'atto introduttivo del giudizio;
propriamente, postula quindi la coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda e colui che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o, comunque, autore della dedotta violazione. Il difetto di tale corrispondenza, in quanto afferente alla regolare costituzione del contraddittorio, è rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. 6.3.2008, n. 6132;
Cass. 16.11.1982, n. 6126).
Per altro verso, la questione sulla effettiva titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, siccome destinata a risolversi nell'accertamento della situazione di fatto favorevole all'accoglimento, ovvero al rigetto della pretesa azionata, a differenza della legitimatio ad causam, non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 23.5.2012, n. 8175).
Per completezza, è necessario riferire pure che il citato aspetto, attivo o passivo, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e, siccome attinente al merito della decisione, spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (cfr. Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951).
Nella specie l'attore, con l'azione proposta, invoca la sua veste di titolare, "in chiave successoria” della ragione di credito asseritamente già vantata dalla IS s.r.l. nei confronti dell'ente convenuto, quale socio e amministratore pro tempore della società. Di tale qualifica è stata data prova a mezzo di visura ordinaria estratta dal registro delle imprese, con nomina del nella dedotta funzione, a partire dal 01 04 2008, senza che Pt_1 risultino revoche o cessazioni sino al momento della cancellazione per chiusura del fallimento.
Orbene, ciò posto, è però da precisare che, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013 (Rv. 625323 - 01) “qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il
Pag. 5 di 10 venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.” (sul punto si segnala la più recente e conforme Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 11411 del 29/04/2024 (Rv.
670798 - 01).
Ovvero, non si possono trasferire ai soci i diritti, seppur non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, che abbiano natura di mere pretese, ovvero, di crediti ancora incerti o illiquidi, atteso che la loro non inclusione induce a ritenere che la società vi abbia tacitamente rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. (mutatis mutandis, nei medesimi termini, in rapporto alle mere pretese ovvero ai crediti ancora incerti o illiquidi non compresi nel progetto di ripartizione finale ex art. 117
1.fall, si esprime la Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 1771 del 2017,
ECLI:IT:CASS:2017:1771CIV).
E, difatti, l'effetto della tacita rinuncia può correttamente postularsi, nonostante l'obbligo ex lege del curatore di formulare richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, in ipotesi di chiusura del fallimento per ripartizione finale dell'attivo ovvero per mancanza o insufficienza di attivo, pure in ragione della omessa proposizione, da parte della società fallita ovvero “da parte di -ogni altro interessato" (è il caso del socio o dell'amministratore), del reclamo ex art. 36 1.fall. avverso la richiesta di cancellazione avanzata dal curatore quale indubitabile atto di amministrazione.
Ebbene, in tal senso, alcun reclamo in costanza della procedura è stato compiuto dall'attore, per sua implicita ammissione.
A nulla può valere l'odierna eccezione secondo cui il abbia avuto la possibilità di Pt_1 verificare la mancata inclusione del credito nei confronti dell'Ater solo alla conclusione
Pag. 6 di 10 della procedura fallimentare e che, anzi, nel corso della stessa, gli sarebbe addirittura stata negata la possibilità di accedere agli atti.
Tale circostanza, che pure sarebbe stata comunque da valutare nel merito, non è stata in alcun modo documentata in questo giudizio. Riguardando infatti un elemento relativo alla legittimazione ad agire, sarebbe stato onere della parte fornirne la relativa prova.
Nel merito, ancora, si rileva poi come il presunto credito vantato nei confronti dell di Teramo, sulla base del contratto sottoscritto il 26 luglio 2000, non risulti CP_1 niente affatto incontestato.
Ed, anzi, alla emissione ed invio della fattura da parte della IS in data 12 marzo 2009, il predetto ente, con riscontro immediato del 20 marzo 2009, nota protocollo Ater 1629, rilevava come il suindicato estratto contabile fosse stato emesso “senza alcun titolo… per inverosimili lavori eseguiti presso il cantiere…”, invitando addirittura: “il dirigente del servizio economico finanziario dell'ente a restituire alla ditta in indirizzo la fattura n. 01 del
15 01 2009”, documento che veniva poi effettivamente restituito, con invio raccomandato
(all. 08).
Ed, in verità, in ogni comunicazione inviata dall'Ater, relativa alla fase stragiudiziale, risulta costantemente ripetuto che i presunti lavori di cui l'opponente richiede oggi il corrispettivo non siano stati mai effettivamente richiesti od effettuati.
Nel fascicolo del giudizio sono poi consultabili lo stato finale lavori e la relazione accompagnatoria (doc. 11 e 12), nella quale è presente il consuntivo delle prestazioni effettivamente compiute (nei quali le opere contestate non sono riportate) e l'iter procedurale amministrativo, comprensivo degli stanziamenti e del credito residuo dovuto a fine lavori alla IS, pari ad euro 5.660,00, regolarmente versato in favore della banca cessionaria AS . CP_3 CP_4
Il fatto poi che la richiesta di pagamento dell'opponente si basi su mere pretese risulta addirittura evidente dalla lettura della specifica delle lavorazioni, oggetto della fattura di cui si chiede il saldo, presente agli atti alle pagine 7-11 dell'allegato denominato “documenti attestanti lavori aggiuntivi”.
In detto elenco si legge di:
a) un “danno per mancato utile” (punto n°1), derivante da un presunto ritardo con il quale l'ente avrebbe proceduto alla ratifica dell'appalto;
Pag. 7 di 10 b) richieste economiche per lavorazioni ulteriori o maggiormente dispendiose rispetto al capitolato d'appalto (punti 2,3,4,7,8, 9,10,11,12);
c) “dispendio di personale e maestranze” per seguire, coadiuvando le imprese erogatrici, presunte pratiche di allacci degli impianti (punto 5);
d) Addirittura, di richieste a titolo indennitario per 45.000 euro relativa ad una
“riduzione del contratto”, addebitate presumibilmente sulla base di una interpretazione della normativa ratione temporis applicabile al contratto (punto 6).
Oltre a richieste non determinate e di cui non vi è prova, quale quella al punto 5, le istanze di cui ai numeri 1, 5 e 6 riguardano palesemente voci relative a presunti danni ed indennizzi che non possono formare oggetto di fattura. Domande azionabili in giudizio il cui mancato espletamento, come detto, “da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.” Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 11411 del 29/04/2024 (Rv. 670798 - 01), con ciò che ne consegue in ordine alla possibilità di richiederne ora il pagamento.
In ogni caso si nota pure che, a tutto voler concedere, sussistendo la reiterata contestazione CP_ di per le ulteriori denegate lavorazioni operate dalla IS nell'esecuzione del contratto d'appalto de quo, rispetto a quanto già liquidato, sarebbe comunque spettata a colui che si assume creditore l'onere della prova dell'esecuzione, qui del tutto non assolto.
Secondo la Cassazione, difatti, “In tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte.” Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024 (Rv. 672294 - 01).
Pure, la dedotta iscrizione “a riserva” delle contestazioni stragiudiziali, seppure solo presumibile (non essendovi certezza dell'identità tra l'elenco delle ulteriori lavorazioni e quello cui fa riferimento il riscontro riportato a pagina 13 nell'allegato “stato finale dei lavori”), neppure può valere a invertire l'onere probatorio, in quanto per la Cassazione: “In tema di appalti pubblici, la riserva svolge, da un lato, la funzione di consentire all'Amministrazione committente la verifica dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con una immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l'accertamento, e, dall'altro, di assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché di mettere l'Amministrazione in grado di adottare
Pag. 8 di 10 tempestivamente altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino ad esercitare la potestà di risoluzione unilaterale del contratto. Ne consegue che, per l'appaltatore, l'iscrizione della riserva costituisce un onere da assolvere al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande;
e, tuttavia, l'assolvimento di tale onere non esclude il necessario rispetto della regola posta dall'art.
2697 c.c., per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.” Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19802 del 04/10/2016 (Rv. 641840 - 01)
Alla luce di tutte le osservazioni che precedono, che hanno rilievo assorbente rispetto ad ogni altra questione dedotta ed eccepita, si impone pertanto il necessario rigetto della domanda proposta, stante la mancanza di prova e di riscontro rispetto alla pretesa azionata.
Le spese di lite della presente fase di opposizione devono seguire la soccombenza.
La liquidazione, come da dispositivo, è operata in base ai parametri minimi introdotti dal
DM 147/22 (in vigore dal 23.10.2022 per le prestazioni esaurite dopo tale data, ex art 6), avuto riguardo al valore della causa (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00), all'effettiva attività processuale espletata, della semplicità delle questioni controverse ed attesa l'uniformità giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta, per quanto di ragione, la domanda proposta dal Sig. nei confronti Parte_1 della avente ad oggetto il pagamento della somma di € 165.902,97 relativa ai CP_1 lavori di costruzione eseguiti dalla ditta IS su fabbricato di proprietà dell;
CP_1
2) Condanna , al pagamento in favore della convenuta Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
7.052,00, oltre Iva e Cpa (come per legge), nonché rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Si comunichi.
Così deciso, in Teramo, il 16.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Terranova
Pag. 9 di 10 Pag. 10 di 10
SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 16 DICEMBRE 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3133 DELL'ANNO 2023
Il Giudice, preliminarmente, dà atto che con riferimento alla presente udienza è stata disposta la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note di trattazione scritta della causa, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
Il Giudice dott.ssa Elvira Terranova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Elvira Terranova pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 3133 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
Il Sig. (cod. fisc.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/5/1950 e residente a [...] in C.da. San Mauro, elettivamente domiciliato in
Teramo al C.so C. De Michetti n° 80 presso lo studio dell‟Avv. (cod. fisc.: Parte_2
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
ATTORE
E
, Ente Controparte_1
Pubblico Economico iscritto presso la C.C.I.A.A. del Gran Sasso d'Italia al n. TE-107134 del R.E.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese , P.IVA_1 con sede legale in Teramo alla Via Roma, n. 49, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa C.F. CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ciarelli, C.F. ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) al
L.go del Torrione, n. 2
CONVENUTO
Pag. 2 di 10 Oggetto: inadempimento contrattuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso
Con atto di citazione dell'11.12.2023, notificato a mezzo pec in data 12.12.2023, Pt_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Teramo l affinché fossero accolte
[...] Controparte_1 le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale intestato, in accoglimento del presente atto e di quanto in premesso specificato,
A) accertare e dichiarare che l'attore, nella sua qualità di garante della società fallita
IS S.r.l. ed esecutato dalla curatela di questa, la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. di parte convenuta, per non aver corrisposto la prestazione pecuniaria di cui alla fattura n. 01/2009 emessa dalla citata società in data 15/1/2019 per la somma di €
165.902,97 relativa ai lavori di costruzione eseguiti sul fabbricato di proprietà dell CP_1 di Teramo meglio descritto nella narrativa che precede;
in ogni caso, in via alternativa ovvero integrativa, affermare la declaratoria di arricchimento senza causa della P.A. convenuta;
B) per l'effetto, condannare il committente di Teramo al pagamento della somma CP_1 di denaro pari a € 165.902,97 a titolo di prestazione pecuniaria pattuita nel contratto e mai versata dal convenuto, ovvero comunque a titolo concorrente, dunque con restituzione in forma specifica e per equivalente ex codicis, stante l'ingiustificato arricchimento della P.A. convenuta;
C) il tutto oltre agli interessi legali maturati e rivalutazione monetaria si opus sit”
Assumeva il di essere stato amministratore unico e garante della società Parte_1
IS S.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale ordinario di Teramo in data
8/4/2010. Di aver sottoscritto, il 26/7/2000, nella predetta qualità, un contratto con l' avente ad oggetto la costruzione e la ristrutturazione di un fabbricato di edilizia CP_1 popolare sito in Teramo alla Via Po, composto da n° 12 alloggi e n° 3 locali commerciali.
Rappresentava che il 15/1/2009, all'esito dei lavori, veniva emessa dall'appaltatrice la fattura n° 01/2009, per un importo pari a euro 165.902,97, relativa ad opere regolarmente completate e collaudate. Ricordava pure che il 8/4/2010 la IS S.r.l. era dichiarata
Pag. 3 di 10 fallita e che, per questo, gli veniva escusso un patrimonio pari ad euro 1.000.000,00 circa, in virtù della sua posizione di amministratore unico e, nel contempo, di garante personale dei debiti della società in dissesto.
Si lamentava, a questo punto, che la curatela avrebbe dovuto cercare di recuperare tutti i crediti della debitrice, al fine del miglior soddisfacimento dell'interesse creditorio degli intervenuti e del buon andamento della procedura concorsuale. Ma che, invece, a seguito della chiusura della procedura, avvenuta il 1/9/2022, era venuto a conoscenza del mancato
(ed, a suo dire, ingiustificato) tentativo di riscossione, da parte della curatela, del credito sorto con l di Teramo, regolarmente fatturato ed, a suo dire, incontestato. CP_1
Per tale ragione ed a fallimento concluso, il deducente inviava, in data 19/10/2023, una lettera di diffida/costituzione in mora al suddetto ente, al fine di raggiungere un accordo stragiudiziale sul pagamento dei lavori effettuati e mai retribuiti, non ottenendo però alcun riscontro.
Pertanto, ciò premesso, rilevato l'inadempimento, chiedeva fosse pronunziato l'ingiustificato arricchimento in capo all'ente ed il conseguente diritto al risarcimento delle somme dovute.
Si costituiva in giudizio la controparte processuale, contestando la ricostruzione proposta e chiedendo di dichiarare infondate e, quindi, di rigettare tutte le domande proposte.
Il Giudice, verificata la regolare costituzione delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 171 ter e rinviava per il prosieguo alla seduta del 22 maggio 2024.
A tale udienza, sentite le richieste delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva per la discussione orale ai sensi dell'art. 281, all'udienza del 18 dicembre 2025.
Frattanto, con provvedimento presidenziale n° 60/2025 del 03/10/2025 avente ad oggetto l'“Assegnazione di procedimenti al magistrato applicato ex art. 3, comma 9, secondo e terzo periodo, D.L. 117/2025 ed in conformità alla Circolare del Consiglio Superiore della
Magistratura del 3/9/2025 n. 13834”, il fascicolo de quo risultava assegnato alla scrivente a far data dal 08/10/2025.
Pertanto, all'esito della valutazione della documentazione in atti, la causa era differita direttamente per la precisazione delle conclusioni, con termini per note conclusionali e, quindi, era decisa in data odierna ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale osserva.
Pag. 4 di 10 CP_ In via preliminare, dovendo aver riguardo alle eccezioni sollevate da relative alla legittimazione attorea, è da premettere che secondo la Cassazione la legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, afferisce alla mera prospettazione del rapporto controverso, quale operata con l'atto introduttivo del giudizio;
propriamente, postula quindi la coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda e colui che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o, comunque, autore della dedotta violazione. Il difetto di tale corrispondenza, in quanto afferente alla regolare costituzione del contraddittorio, è rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. 6.3.2008, n. 6132;
Cass. 16.11.1982, n. 6126).
Per altro verso, la questione sulla effettiva titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, siccome destinata a risolversi nell'accertamento della situazione di fatto favorevole all'accoglimento, ovvero al rigetto della pretesa azionata, a differenza della legitimatio ad causam, non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 23.5.2012, n. 8175).
Per completezza, è necessario riferire pure che il citato aspetto, attivo o passivo, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e, siccome attinente al merito della decisione, spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (cfr. Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951).
Nella specie l'attore, con l'azione proposta, invoca la sua veste di titolare, "in chiave successoria” della ragione di credito asseritamente già vantata dalla IS s.r.l. nei confronti dell'ente convenuto, quale socio e amministratore pro tempore della società. Di tale qualifica è stata data prova a mezzo di visura ordinaria estratta dal registro delle imprese, con nomina del nella dedotta funzione, a partire dal 01 04 2008, senza che Pt_1 risultino revoche o cessazioni sino al momento della cancellazione per chiusura del fallimento.
Orbene, ciò posto, è però da precisare che, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013 (Rv. 625323 - 01) “qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il
Pag. 5 di 10 venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.” (sul punto si segnala la più recente e conforme Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 11411 del 29/04/2024 (Rv.
670798 - 01).
Ovvero, non si possono trasferire ai soci i diritti, seppur non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, che abbiano natura di mere pretese, ovvero, di crediti ancora incerti o illiquidi, atteso che la loro non inclusione induce a ritenere che la società vi abbia tacitamente rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. (mutatis mutandis, nei medesimi termini, in rapporto alle mere pretese ovvero ai crediti ancora incerti o illiquidi non compresi nel progetto di ripartizione finale ex art. 117
1.fall, si esprime la Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 1771 del 2017,
ECLI:IT:CASS:2017:1771CIV).
E, difatti, l'effetto della tacita rinuncia può correttamente postularsi, nonostante l'obbligo ex lege del curatore di formulare richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, in ipotesi di chiusura del fallimento per ripartizione finale dell'attivo ovvero per mancanza o insufficienza di attivo, pure in ragione della omessa proposizione, da parte della società fallita ovvero “da parte di -ogni altro interessato" (è il caso del socio o dell'amministratore), del reclamo ex art. 36 1.fall. avverso la richiesta di cancellazione avanzata dal curatore quale indubitabile atto di amministrazione.
Ebbene, in tal senso, alcun reclamo in costanza della procedura è stato compiuto dall'attore, per sua implicita ammissione.
A nulla può valere l'odierna eccezione secondo cui il abbia avuto la possibilità di Pt_1 verificare la mancata inclusione del credito nei confronti dell'Ater solo alla conclusione
Pag. 6 di 10 della procedura fallimentare e che, anzi, nel corso della stessa, gli sarebbe addirittura stata negata la possibilità di accedere agli atti.
Tale circostanza, che pure sarebbe stata comunque da valutare nel merito, non è stata in alcun modo documentata in questo giudizio. Riguardando infatti un elemento relativo alla legittimazione ad agire, sarebbe stato onere della parte fornirne la relativa prova.
Nel merito, ancora, si rileva poi come il presunto credito vantato nei confronti dell di Teramo, sulla base del contratto sottoscritto il 26 luglio 2000, non risulti CP_1 niente affatto incontestato.
Ed, anzi, alla emissione ed invio della fattura da parte della IS in data 12 marzo 2009, il predetto ente, con riscontro immediato del 20 marzo 2009, nota protocollo Ater 1629, rilevava come il suindicato estratto contabile fosse stato emesso “senza alcun titolo… per inverosimili lavori eseguiti presso il cantiere…”, invitando addirittura: “il dirigente del servizio economico finanziario dell'ente a restituire alla ditta in indirizzo la fattura n. 01 del
15 01 2009”, documento che veniva poi effettivamente restituito, con invio raccomandato
(all. 08).
Ed, in verità, in ogni comunicazione inviata dall'Ater, relativa alla fase stragiudiziale, risulta costantemente ripetuto che i presunti lavori di cui l'opponente richiede oggi il corrispettivo non siano stati mai effettivamente richiesti od effettuati.
Nel fascicolo del giudizio sono poi consultabili lo stato finale lavori e la relazione accompagnatoria (doc. 11 e 12), nella quale è presente il consuntivo delle prestazioni effettivamente compiute (nei quali le opere contestate non sono riportate) e l'iter procedurale amministrativo, comprensivo degli stanziamenti e del credito residuo dovuto a fine lavori alla IS, pari ad euro 5.660,00, regolarmente versato in favore della banca cessionaria AS . CP_3 CP_4
Il fatto poi che la richiesta di pagamento dell'opponente si basi su mere pretese risulta addirittura evidente dalla lettura della specifica delle lavorazioni, oggetto della fattura di cui si chiede il saldo, presente agli atti alle pagine 7-11 dell'allegato denominato “documenti attestanti lavori aggiuntivi”.
In detto elenco si legge di:
a) un “danno per mancato utile” (punto n°1), derivante da un presunto ritardo con il quale l'ente avrebbe proceduto alla ratifica dell'appalto;
Pag. 7 di 10 b) richieste economiche per lavorazioni ulteriori o maggiormente dispendiose rispetto al capitolato d'appalto (punti 2,3,4,7,8, 9,10,11,12);
c) “dispendio di personale e maestranze” per seguire, coadiuvando le imprese erogatrici, presunte pratiche di allacci degli impianti (punto 5);
d) Addirittura, di richieste a titolo indennitario per 45.000 euro relativa ad una
“riduzione del contratto”, addebitate presumibilmente sulla base di una interpretazione della normativa ratione temporis applicabile al contratto (punto 6).
Oltre a richieste non determinate e di cui non vi è prova, quale quella al punto 5, le istanze di cui ai numeri 1, 5 e 6 riguardano palesemente voci relative a presunti danni ed indennizzi che non possono formare oggetto di fattura. Domande azionabili in giudizio il cui mancato espletamento, come detto, “da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.” Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 11411 del 29/04/2024 (Rv. 670798 - 01), con ciò che ne consegue in ordine alla possibilità di richiederne ora il pagamento.
In ogni caso si nota pure che, a tutto voler concedere, sussistendo la reiterata contestazione CP_ di per le ulteriori denegate lavorazioni operate dalla IS nell'esecuzione del contratto d'appalto de quo, rispetto a quanto già liquidato, sarebbe comunque spettata a colui che si assume creditore l'onere della prova dell'esecuzione, qui del tutto non assolto.
Secondo la Cassazione, difatti, “In tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte.” Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024 (Rv. 672294 - 01).
Pure, la dedotta iscrizione “a riserva” delle contestazioni stragiudiziali, seppure solo presumibile (non essendovi certezza dell'identità tra l'elenco delle ulteriori lavorazioni e quello cui fa riferimento il riscontro riportato a pagina 13 nell'allegato “stato finale dei lavori”), neppure può valere a invertire l'onere probatorio, in quanto per la Cassazione: “In tema di appalti pubblici, la riserva svolge, da un lato, la funzione di consentire all'Amministrazione committente la verifica dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con una immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l'accertamento, e, dall'altro, di assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché di mettere l'Amministrazione in grado di adottare
Pag. 8 di 10 tempestivamente altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino ad esercitare la potestà di risoluzione unilaterale del contratto. Ne consegue che, per l'appaltatore, l'iscrizione della riserva costituisce un onere da assolvere al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande;
e, tuttavia, l'assolvimento di tale onere non esclude il necessario rispetto della regola posta dall'art.
2697 c.c., per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.” Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19802 del 04/10/2016 (Rv. 641840 - 01)
Alla luce di tutte le osservazioni che precedono, che hanno rilievo assorbente rispetto ad ogni altra questione dedotta ed eccepita, si impone pertanto il necessario rigetto della domanda proposta, stante la mancanza di prova e di riscontro rispetto alla pretesa azionata.
Le spese di lite della presente fase di opposizione devono seguire la soccombenza.
La liquidazione, come da dispositivo, è operata in base ai parametri minimi introdotti dal
DM 147/22 (in vigore dal 23.10.2022 per le prestazioni esaurite dopo tale data, ex art 6), avuto riguardo al valore della causa (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00), all'effettiva attività processuale espletata, della semplicità delle questioni controverse ed attesa l'uniformità giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta, per quanto di ragione, la domanda proposta dal Sig. nei confronti Parte_1 della avente ad oggetto il pagamento della somma di € 165.902,97 relativa ai CP_1 lavori di costruzione eseguiti dalla ditta IS su fabbricato di proprietà dell;
CP_1
2) Condanna , al pagamento in favore della convenuta Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
7.052,00, oltre Iva e Cpa (come per legge), nonché rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Si comunichi.
Così deciso, in Teramo, il 16.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Terranova
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