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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/07/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
n. 413/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 413 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GERMANIA) il 31/03/1977 e residente a [...],
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Barbara Sparacino ed Elena Benincasa, per procure in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti e nulla ha opposto;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 30/04/2025;
1 OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 4/03/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 26/07/2003 a Rosolini (SR) e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune predetto al n.39, parte 2,
Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2003.
Hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (Modica, Per_1
12/10/2006) e (Modica, 13/6/2012). Persona_2
Hanno esposto di essere separati consensualmente dal 15/5/2018, giusto decreto di omologa del Tribunale di Ragusa, reso in data 21/06/2018.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa in data 21/6/2018, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“1) Affidamento e collocazione dei figli
Il figlio è divenuto maggiorenne e il figlio minore (anni 12) affidato in Per_1 Per_2 maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita a Rosolini in via Santocono Cap.le Magg. Antonio n. 3.
2) Mantenimento figli
Entrambi i genitori concorreranno al mantenimento dei figli in maniera proporzionale ai propri redditi ed alle proprie sostanze.
Il padre, genitore non collocatario, in particolare si obbliga a versare a titolo di concorso al mantenimento dei figli, la somma di € 500,00 (euro cinquecento/00; € 250,00 per ciascun figlio) entro giorno 5 di ogni mese, somma che sarà annualmente adeguata secondo i coefficienti pubblicati dall'ISTAT.
3) Spese straordinarie
I genitori inoltre stabiliscono di comune accordo che contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario che potranno rendersi necessarie per i figli sia di natura medica, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, che scolastica e sportiva di cui i figli hanno ed avranno bisogno.
Qualsiasi spesa straordinaria dovrà essere preventivamente autorizzata e concordata tra i coniugi nonché documentata.
4) Festività natalizie e pasquali
Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio maggiorenne tutte le volte Per_1 che lo vorrà e compatibilmente con i suoi impegni.
Mentre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore tutte le volte che vorrà Per_2 compatibilmente con gli impegni scolastici sportivi e ludici del minore anche accompagnandolo alle attività che di volta in volta eserciteranno.
Il padre potrà accompagnare, compatibilmente con gli orari del suo lavoro, il figlio a scuola e/o riprenderlo, previa comunicazione alla madre.
3 Settimanalmente il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per tre pomeriggi a settimana, indicativamente: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle ore 21,00, riaccompagnandolo a casa dopo cena;
ed a settimana alterne dal venerdì alle 20.00 alla domenica alle 20.00. Qualora il figlio frequentasse la scuola il sabato, il padre lo prenderà dall'uscita di scuola e lo riporterà la domenica allo stesso orario.
Per le festività natalizie, ad anni alterni, i figli trascorreranno il 24 Dicembre con la madre ed il giorno 25 Dicembre con il padre e il 31 Dicembre con il padre e il 1° Gennaio con la madre, prendendo i figli la mattina e riportandoli la sera. Stesse modalità per le festività pasquali, i figli resteranno a Pasqua con la madre e a Pasquetta con il padre, ad anni alterni e salvo diversi accordi tra i genitori da concordarsi di volta in volta nell'esclusivo interesse dei figli. Il giorno del compleanno rispettivamente del padre o della madre, i minori, a prescindere dal periodo di ordinaria spettanza, lo trascorreranno con il genitore festeggiato, come pure la festa della mamma e del papà che prevarrà sull'ordinaria regolamentazione;
ed in occasione dei compleanni dei figli, i genitori si impegnano a festeggiarli insieme;
se ciò non fosse possibile allora trascorreranno con la madre il pranzo e con il padre la cena ad anni alterni.
Durante le ferie estive il padre potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive, da concordare con la madre.
5) Mantenimento per la moglie/marito:
La signora e il signor rinunciano espressamente all'assegno di Parte_2 Pt_1 mantenimento e all'assegno divorzile.
Per tutto quanto non previsto nel presente atto, i coniugi dichiarano di avere regolato i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente.”
Le condizioni sopra riportate possono essere omologate, in quanto non contrastano con l'interesse dei figli, né con norme di legge e, inoltre, vertono su diritti disponibili alle parti.
Quanto alla rinuncia delle parti al reciproco mantenimento, il Tribunale prende atto della loro dichiarazione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 26/07/2003 a Rosolini, trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli atti di matrimonio di ROSOLINI, anno 2003 n. 39, parte 2, serie A, Ufficio 1;
- omologa le condizioni inerenti ai figli ed ai loro rapporti economici, provvedendo in conformità;
- prende atto degli ulteriori accordi tra le parti e della loro rinuncia reciproca al mantenimento;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di ROSOLINI ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di ROSOLINI di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
2.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 413 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GERMANIA) il 31/03/1977 e residente a [...],
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Barbara Sparacino ed Elena Benincasa, per procure in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti e nulla ha opposto;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 30/04/2025;
1 OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 4/03/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 26/07/2003 a Rosolini (SR) e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune predetto al n.39, parte 2,
Serie A, Ufficio 1, dell'anno 2003.
Hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (Modica, Per_1
12/10/2006) e (Modica, 13/6/2012). Persona_2
Hanno esposto di essere separati consensualmente dal 15/5/2018, giusto decreto di omologa del Tribunale di Ragusa, reso in data 21/06/2018.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa in data 21/6/2018, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“1) Affidamento e collocazione dei figli
Il figlio è divenuto maggiorenne e il figlio minore (anni 12) affidato in Per_1 Per_2 maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita a Rosolini in via Santocono Cap.le Magg. Antonio n. 3.
2) Mantenimento figli
Entrambi i genitori concorreranno al mantenimento dei figli in maniera proporzionale ai propri redditi ed alle proprie sostanze.
Il padre, genitore non collocatario, in particolare si obbliga a versare a titolo di concorso al mantenimento dei figli, la somma di € 500,00 (euro cinquecento/00; € 250,00 per ciascun figlio) entro giorno 5 di ogni mese, somma che sarà annualmente adeguata secondo i coefficienti pubblicati dall'ISTAT.
3) Spese straordinarie
I genitori inoltre stabiliscono di comune accordo che contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di carattere straordinario che potranno rendersi necessarie per i figli sia di natura medica, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, che scolastica e sportiva di cui i figli hanno ed avranno bisogno.
Qualsiasi spesa straordinaria dovrà essere preventivamente autorizzata e concordata tra i coniugi nonché documentata.
4) Festività natalizie e pasquali
Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio maggiorenne tutte le volte Per_1 che lo vorrà e compatibilmente con i suoi impegni.
Mentre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore tutte le volte che vorrà Per_2 compatibilmente con gli impegni scolastici sportivi e ludici del minore anche accompagnandolo alle attività che di volta in volta eserciteranno.
Il padre potrà accompagnare, compatibilmente con gli orari del suo lavoro, il figlio a scuola e/o riprenderlo, previa comunicazione alla madre.
3 Settimanalmente il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per tre pomeriggi a settimana, indicativamente: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle ore 21,00, riaccompagnandolo a casa dopo cena;
ed a settimana alterne dal venerdì alle 20.00 alla domenica alle 20.00. Qualora il figlio frequentasse la scuola il sabato, il padre lo prenderà dall'uscita di scuola e lo riporterà la domenica allo stesso orario.
Per le festività natalizie, ad anni alterni, i figli trascorreranno il 24 Dicembre con la madre ed il giorno 25 Dicembre con il padre e il 31 Dicembre con il padre e il 1° Gennaio con la madre, prendendo i figli la mattina e riportandoli la sera. Stesse modalità per le festività pasquali, i figli resteranno a Pasqua con la madre e a Pasquetta con il padre, ad anni alterni e salvo diversi accordi tra i genitori da concordarsi di volta in volta nell'esclusivo interesse dei figli. Il giorno del compleanno rispettivamente del padre o della madre, i minori, a prescindere dal periodo di ordinaria spettanza, lo trascorreranno con il genitore festeggiato, come pure la festa della mamma e del papà che prevarrà sull'ordinaria regolamentazione;
ed in occasione dei compleanni dei figli, i genitori si impegnano a festeggiarli insieme;
se ciò non fosse possibile allora trascorreranno con la madre il pranzo e con il padre la cena ad anni alterni.
Durante le ferie estive il padre potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive, da concordare con la madre.
5) Mantenimento per la moglie/marito:
La signora e il signor rinunciano espressamente all'assegno di Parte_2 Pt_1 mantenimento e all'assegno divorzile.
Per tutto quanto non previsto nel presente atto, i coniugi dichiarano di avere regolato i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente.”
Le condizioni sopra riportate possono essere omologate, in quanto non contrastano con l'interesse dei figli, né con norme di legge e, inoltre, vertono su diritti disponibili alle parti.
Quanto alla rinuncia delle parti al reciproco mantenimento, il Tribunale prende atto della loro dichiarazione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 26/07/2003 a Rosolini, trascritto nel Parte_1 Parte_2 registro degli atti di matrimonio di ROSOLINI, anno 2003 n. 39, parte 2, serie A, Ufficio 1;
- omologa le condizioni inerenti ai figli ed ai loro rapporti economici, provvedendo in conformità;
- prende atto degli ulteriori accordi tra le parti e della loro rinuncia reciproca al mantenimento;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di ROSOLINI ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di ROSOLINI di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
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