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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/06/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2860/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2860/2017
- tenuta mediante trattazione scritta -
Considerato che con ordinanza resa all'udienza del 17.12.2024, l'udienza del 24.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; considerato che, oggi 24 giugno 2025, si da atto che sono pervenute le note di trattazione scritta per con l'avv. DELL'ANNO ANTONIO FILIPPO e per Parte_1
con l'avv. VACCA CRISTINA. Parte_2
Il Giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti nonché delle memorie autorizzate per l'udienza di discussione, da intendersi in tale sede integralmente richiamate, ha pronunciato - in assenza dei difensori - la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Tania Tavolieri
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tania Tavolieri ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2860/2017, avente ad oggetto vendita di cose immobili promossa da:
(c.f. nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Gaeta, via Annunziata n. 26, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio F. Dell'Anno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Gaeta alla Via C. Battisti n. 13
PARTE ATTRICE
Contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Roma in via Galazia 2, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Vacca ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale Associato Assante sito in Cassino in Piazza san Giovanni 23
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da memorie autorizzate per l'udienza di discussione e note scritte per l'udienza del 24.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo:
- che, con contratto preliminare del 24.06.2016, prometteva di vendere Parte_2 all'odierna attrice, per il prezzo convenuto di euro 230.000,00, l'appartamento sito in Gaeta alla Via
2 del Piano n.2, distinto in catasto al f. 25, p.lla 881, sub. 13, piano T-2, z. c. 2, cat. A/2, cl.3, mq 113, ed il pertinente locale cantina della consistenza catastale di cinque mq;
- che, a titolo di caparra confirmatoria, la corrispondeva al l'importo di euro Parte_1 Parte_2
20.000,00 a mezzo di assegno circolare n. 0361220095/02 emesso da Poste Italiane;
- che, durante la preventiva visita, nell'appartamento vennero notate nelle varie stanze macchie di umidità, principalmente nei punti di congiunzione tra le pareti perimetrali ed il soffitto;
- che, in sede di stipula del preliminare, dietro insistenza della e del padre della stessa, Parte_1 il si impegnava ad eliminare a sua cura e spese le cause dell'umidità riscontrata Parte_2 nell'immobile;
- che, incassato l'importo di 20.000,00 a titolo di caparra, il si disinteressava totalmente Parte_2 della problematica;
- che, in previsione della stipula dell'atto pubblico, la , nell'ottobre 2016, chiedeva di Parte_1 poter accedere all'immobile, al fine di visionarlo per constarne lo stato e verificare alcune misure per l'acquisto dei mobili;
- che, nell'occasione, l'attrice accertava che l'appartamento risultava totalmente permeato da infiltrazioni di umidità diffusa in tutte le stanze e persino sui soffitti esterni;
- che la grave situazione riscontrata dimostrava che l'immobile presentava vizi redibitori di cui il venditore era tenuto a garantire l'inesistenza, considerato che gli stessi ne condizionano e ne limitano gravemente l'uso, in violazione della specifica obbligazione del venditore, ai sensi dell'art. 1476 c.c.;
- che seguivano inconcludenti trattative, dal momento che il si rifiutava di ridurre Parte_2 eventualmente il prezzo e di restituire l'importo della sola caparra senza ulteriori oneri;
- che il grave inadempimento del promittente venditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c., si manifestava persistendo il suo disinteresse alla risoluzione del problema;
- che, infatti, il non era presente nemmeno alla riunione condominiale del fabbricato Parte_2 tenutasi in data 4.11.2016, nella quale si discuteva dei provvedimenti da adottare relativamente alle infiltrazioni che pervadevano l'immobile;
- che, preso atto di tale omissivo atteggiamento del e stante il suo rifiuto di restituire Parte_2 almeno l'importo della caparra, l'istante notificava in data 7.12.2017 atto di costituzione in mora e diffida ad adempiere chiedendo al di “eliminare a sua cura e spese tutte le infiltrazioni di Parte_2 umidità presenti nell'immobile e a porlo nella condizione tale da renderlo idoneo all'uso al fine di consentire il perfezionamento della vendita”. Inoltre, comunicava che, in difetto di adempimento, il preliminare del 24.06.2016 inter partes sarebbe stato ritenuto risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c., con contestuale diffida alla restituzione dell'importo di euro 40.000,00;
- che, rimasta senza esito la richiesta, la attivava la procedura di mediazione che si Parte_1 concludeva con esito negativo per assenza del Parte_2
Alla luce delle suddette deduzioni, nella prima memoria di cui all'art 183 c. Parte_1 6 c.p.c. chiedeva: “Piaccia all'Ill.mo G.M. del Tribunale di Cassino, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione: Accertata la gravità dell'inadempimento del promittente venditore Parte_2
a norma dell'art.1455 c.c., dichiarare che il contratto preliminare di vendita del 24.6.16
[...] ad oggetto il compendio immobiliare di cui in premessa, si è risolto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a 3 seguito dell'atto di costituzione in mora e diffida ad adempiere notificata al il 17.12.16. Per Parte_2 l'effetto Rigettata la spiegata riconvenzionale poiché infondata, condannare il Sig. Parte_2 alla restituzione in favore della Sig.ra dell'importo di euro 40.000,00,
[...] Parte_1 pari al doppio della caparra percepita in sede di stipula del preliminare stesso. In via subordinata, rigettata la riconvenzionale, condannare il alla restituzione della caparra ricevuta di € Parte_2
20.000, con gli interessi legali dalla ricezione all'effettivo soddisfo.Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea ed eccependo: Parte_2
- che, contrariamente a quanto dedotto da controparte, il comportamento tenuto dal nel Parte_2 corso delle trattative che hanno portato alla stipula del preliminare di compravendita e nel periodo successivo, deve ritenersi assolutamente trasparente, corretto, lineare e rispondente agli impegni contrattualmente assunti;
- che la clausola contrattuale, posta a fondamento delle illegittime pretese dell'attrice, non rappresenta condizione del contratto, per cui anche l'eventuale non osservanza della stessa non potrebbe essere considerata inadempimento grave tale da comportare la risoluzione del contratto;
- che era chiaro tra le parti che la clausola non fosse così rilevante tanto che le stesse avevano previsto tempi molto stretti per la stipula del definitivo, tempi che certamente non avrebbero consentito la risoluzione dei problemi di infiltrazione;
-che vi fossero problemi di infiltrazioni nell'immobile è fatto pacifico e non contestato. Infatti, il aveva assunto contrattualmente l'obbligo di pagare i lavori quando eseguiti dal Parte_2 CP_1
- che la era a conoscenza del fatto che le infiltrazioni derivavano probabilmente dalla Parte_1 terrazza di copertura condominiale sovrastante e che le verifiche e i lavori sarebbero stati fatti da professionisti e ditte incaricate dall'assemblea;
- che fu il padre della a contattare il ancor prima che l'appartamento si Parte_1 Parte_2 liberasse per proporgli l'acquisto;
- che fu proprio il ad accompagnare il sul terrazzo condominiale per Parte_1 Parte_2 mostrargli le problematiche derivanti dall'errata esecuzione di piccoli lavori di impermeabilizzazione precedenti che causavano le infiltrazioni agli appartamenti sottostanti. Pertanto, al erano Parte_1 note le condizioni degli appartamenti interessati dal problema e la circostanza che della esecuzione dei lavori doveva occuparsi il Condominio, ciò in quanto frequentava assiduamente l'immobile della sua compagna posto allo stesso piano di quello oggetto di causa, che presentava anch'esso segni di infiltrazione di umidità;
-che il non avrebbe potuto provvedere direttamente ad eseguire i lavori di manutenzione Parte_2 finalizzati ad eliminare le infiltrazioni esistenti e provenienti dal terrazzo di copertura condominiale;
- che l'unico obbligo assunto dal con la sottoscrizione del contratto era quello di accollarsi Parte_2 le spese relative ai suddetti lavori;
- che non esisteva alcun termine per l'esecuzione dei lavori né poteva essere previsto dipendendo da altro soggetto;
4 -che l'inadempimento del contratto è addebitabile in via esclusiva alla che ha violato Parte_1
i principi di correttezza e buona fede contrattuale. Pertanto, il potrà trattenere la somma Parte_2 versata a titolo di caparra alla stipula del preliminare;
- che il ha sempre sollecitato l'amministratore ad una pronta risoluzione delle Parte_2 problematiche e ha partecipato anche all'assemblea condominiale del 4.11.2016, alla quale è arrivato in ritardo per motivi di lavoro.
Alla luce delle predette eccezioni, la parte convenuta chiedeva “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese di lite;
in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertata la gravità dell'inadempimento della promittente acquirente per mancata stipula del rogito notarile, dichiarare risolto il contratto e per l'effetto ritenere-dichiarare sussistente il diritto del sig. a trattenere Parte_2 l'importo di euro 20.000,00 a lui corrisposto a titolo di caparra;
con vittoria delle spese di lite”.
Concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art.183 comma sesto c.p.c., la causa veniva istruita con prova documentale. Subentrato questo giudice sul ruolo in data 23.2.2024, la causa veniva posta in deliberazione all'udienza del 24.06.2025, tenuta mediante trattazione scritta.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si evidenzia che ha domandato la Parte_1 restituzione dell'importo di euro 40.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata con riferimento al contratto preliminare di vendita del 24.06.2016, oltre la risoluzione dello stesso, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a seguito dell'atto di costituzione in mora e diffida ad adempiere notificata al il 17.12.2016. Dal canto suo, ha chiesto, in via riconvenzionale, la Parte_2 Parte_2 risoluzione del contratto e la ritenzione della caparra di euro 20.000,00.
Al fine di potersi pronunciare sulla domanda formulata da parte attrice, è opportuno accertare l'intervenuto scioglimento del contratto preliminare di compravendita posto alla base della corresponsione della somma di cui si è detto.
Secondo la prospettazione della , la mancata conclusione del contratto definitivo è da Parte_1 imputare alla circostanza che il abbia tenuto un comportamento omissivo rispetto alla Parte_2 risoluzione del problema delle infiltrazioni gravanti sul compendio immobiliare oggetto di compravendita. In particolare, secondo parte attrice, il avrebbe dapprima minimizzato il Parte_2 problema relativo alle infiltrazioni asserendo che le macchie di umidità, riscontrate durante la preventiva visita dell'appartamento eseguita in vista della stipula del preliminare, erano dovute alla mancata manutenzione da parte del precedente inquilino, per poi, in sede di stipula del contratto, su insistenza della stessa e di suo padre, impegnarsi a eliminare a sua cura e spese le cause Parte_1 dell'umidità riscontrata.
Ciononostante, il non provvedeva ed anzi, nell'ottobre 2016, in occasione di altro Parte_2 accesso nell'immobile, l'attrice riscontrava che l'appartamento era totalmente permeato da infiltrazioni diffuse in tutte le stanze e persino sui soffitti esterni;
pertanto, ad avviso della
, tale situazione dimostrava la presenza di vizi redibitori di cui il venditore era tenuto a Parte_1 garantire l'inesistenza ai sensi dell'art. 1476 c.c.
Dall'esame del contratto preliminare del 24.06.2016 risulta che la parte promittente venditrice si impegnava a sostenere tutte le spese relative all'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua dell'appartamento in oggetto, compresi i compensi ai professionisti;
ebbene, l'art. 3 del suddetto contratto, ove interpretato alla luce del significato reso palese dalle parole utilizzate, induce a ritenere che il assumeva unicamente l'onere di provvedere al pagamento dei lavori necessari e non Parte_2 all'effettiva realizzazione degli stessi, come sostenuto invece da parte attrice. L'esecuzione delle
5 opere di sistemazione delle perdite, infatti, essendo le infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura condominiale, era di competenza del Condominio, il quale, su espressa richiesta del con delibera assembleare del 4.11.2016, affidava ad un tecnico l'incarico di verificare Parte_2 l'esistenza delle infiltrazioni ed effettuare un computo metrico delle spese necessarie per la sistemazione del soffitto dell'appartamento di proprietà di (cfr. all. n. 5 e 6 alla comparsa Parte_2 di costituzione).
Ad ogni modo, tale impegno assunto dal non risulta essere soggetto ad alcun termine, né Parte_2 è possibile affermare che l'adempimento dello stesso sia condizione per la stipula del definitivo.
Infatti, si evidenzia che all'art. 1 del contratto preliminare le parti pattuivano, altresì, che l'unità immobiliare sarebbe stata venduta nello stato di fatto in cui si trovava all'epoca: tale clausola induce a escludere che dalla risoluzione del problema relativo alle infiltrazioni dipendesse il sorgere
(condizione sospensiva) o il permanere (condizione risolutiva) dell'efficacia del contratto, quale evento futuro e incerto.
Dinanzi ad una pattuizione di tal fatta, non appare configurabile alcun inadempimento del venditore rispetto alla sistemazione delle cause delle infiltrazioni, non avendo egli assunto tale obbligo, né avendo le parti subordinato la stipula del contratto definitivo alla eliminazione di tali problematiche.
Non ricorre neppure inadempimento del venditore sotto il profilo della violazione dell'obbligo di garanzia per vizi ex art 1490 c.c., perché la promissaria acquirente, al momento della stipula dell'atto, era ben consapevole dei vizi dell'immobile da acquistare che, comunque, erano facilmente conoscibili dalla stessa: invero dall'istruttoria è emerso che i vizi – macchie di umidità- vennero riscontrati personalmente dalla prima della stipula del preliminare e inoltre gli stessi vennero mostrati Parte_2
e descritti dal venditore al padre della , circostanza non contestata e altresì corroborata Parte_1 dalla clausola contrattuale con cui, su stessa insistenza della , il si impegnava a Parte_1 Parte_2 sostenere le spese volte all'eliminazione delle infiltrazioni.
Né infine risulta alcuna specifica allegazione, difetto non colmabile con le richieste istruttorie articolate, in merito alla gravità ed estensione delle infiltrazioni riscontrate ai fini della valutazione della loro eventuale incidenza sulla abitabilità dell'immobile.
In ogni caso si evidenzia che l'atto di costituzione in mora e diffida ad adempiere notificato al il 17.12.2026, non ha raggiunto il suo intento. Parte_2
La diffida di cui all'art. 1454 c.c., nonostante non richieda formule sacramentali, esige, in ogni caso, la manifestazione in modo inequivocabile della volontà intimante volta, per un verso, all'ottenimento dell'adempimento del contratto entro un certo termine e, per altro verso, a considerare risolto il contratto stesso come effetto dell'inutile decorso del termine (Cass., n. 8844/2001; Cass., n. 2089/1982; Cass., n. 276/1981; Cass., n. 5919/1979; Cass., n. 2878/1969; Cass., n. 3276/1952).
In altri termini la diffida ad adempiere è l'intimazione scritta che una parte rivolge a un altro soggetto affinché adempia un determinato obbligo contrattuale. Tuttavia, nel caso di specie, la diffida conteneva l'intimazione ad adempiere un obbligo diverso, e cioè l'eliminazione delle infiltrazioni a cura del venditore, rispetto a quello assunto in sede di stipula del preliminare, in cui invece il Parte_2 si impegnava solo a sostenere le spese dei relativi lavori.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, appare evidente che, nel caso di specie, non risulta provato lo specifico inadempimento dedotto da parte attrice.
6 Sul punto, proprio in relazione alla proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio” (Cass. n. 10141/2021).
A nulla pertanto rileva, ai fini della esistenza di un inadempimento imputabile al venditore, la circostanza della intestazione del locale cantina in capo anche ad altri soggetti, come emergerebbe da un contratto di compravendita del medesimo immobile a terzi, stipulato nel settembre 2017, poiché, anche se fosse stata provata l'esistenza di tale circostanza al momento della stipula del contratto preliminare, la stessa, sebbene conoscibile, è stata dedotta solo genericamente e tardivamente in sede di terza memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. e senza alcuna precisazione in termini di gravità dell'inadempimento, tenuto conto dell'interesse del creditore.
Dunque, per il complesso delle motivazioni che precedono, le domande dell'attrice di risoluzione del contratto e di pagamento del doppio della caparra versata devono essere rigettate.
2. Quanto alla domanda riconvenzionale di di accertamento dell'intervenuta Parte_2 risoluzione stragiudiziale del contratto e del diritto a trattenere la somma di euro 20.000,00 versata dalla controparte a titolo di caparra confirmatoria, si osserva che tale domanda si fonda sul rilievo che sebbene formalmente diffidata a comparire per il giorno 16.06.2017 dinanzi Parte_1 al notaio per la stipula del contratto definitivo, rimaneva inadempiente. L'invito veniva notificato con atto di diffida ad adempiere, circostanza confermata dalla stessa attrice, contenente l'espresso avvertimento che in caso di mancato adempimento il contratto si sarebbe risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dall'art 1385 c.c. (all n. 8 alla comparsa di costituzione).
A fronte di tale circostanza dedotta e provata dal la nella I memoria ex art. Parte_2 Parte_1
183 comma 6 c.p.c., si è limitata a dedurre che tale convocazione risultava essere totalmente strumentale, dal momento che il non aveva fatto recapitare allo studio notarile alcun Parte_2 documento atto a consentire la stipula dell'atto.
Tale deduzione difensiva si presenta estremamente generica e non trova riscontro in alcun elemento di prova idoneo a dimostrare l'effettiva presenza della davanti al Notaio Parte_1 [...]
nella data indicata nella diffida, la asserita mancanza della documentazione necessaria alla Per_1 stipula e, in definitiva, la non imputabilità alla della mancata stipula del contratto Parte_1 definitivo.
Tale conclusione trova conferma nella comparsa conclusionale, in cui la attribuisce la Parte_1 mancata conclusione del contratto definitivo al fatto che, nella convocazione per la stipula, risultava omessa qualsiasi dimostrazione che le gravi infiltrazioni presenti nell'immobile erano state eliminate, così giustificando il proprio inadempimento con motivazioni del tutto differenti rispetto a quelle prospettate nella prima memoria istruttoria.
In definitiva, la non ha provato l'esistenza di una valida giustificazione per la sua Parte_1 assenza davanti al Notaio nella data indicata per la stipula del contratto definitivo. Per_2
L'effetto risolutorio si è dunque verificato ai sensi dell'art. 1454 c.c.
Invero, risulta dagli atti di causa che il convenuto ha diffidato parte attrice alla stipulazione del definitivo incontrando il silenzio e l'inerzia della controparte.
7 Si tratta di un inadempimento grave, ingiustificato ed imputabile alla controparte, che sarebbe dunque idoneo a sorreggere anche una pronuncia costitutiva di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Quanto alla richiesta di trattenere la caparra ricevuta, si osserva che, a fronte dell'inadempimento dell'obbligo di stipulare il definitivo per causa imputabile alla parte attrice, parte convenuta, nelle proprie conclusioni, ha chiesto in via riconvenzionale di dichiarare risolto il contratto e di poter trattenere la caparra versata dalla . Parte_1
Sul punto si evidenzia che l'art. 1385 c.c. testualmente recita: “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento è regolato dalle norme generali”.
In proposito la Corte di Cassazione ha chiarito, che “la risoluzione del contratto di diritto per una delle cause previste dagli artt. 1454, 1455 e 1457 c.c., non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l'esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono perciò essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione stessa” (Cfr. Cass sez. 2, Ordinanza n. 14014 del 06/06/2017; in senso conforme Cass. sez. 2, Sentenza n. 26206 del 03/11/2017)
Applicando tali principi al caso di specie si osserva che, il ha espressamente richiamato, Parte_2 sia nella diffida del 31.5.2017 sia nell'atto di citazione, gli effetti di cui all'art 1385 c.c. come conseguenza della mancata stipula del definitivo a causa dell'inadempimento della Parte_1 all'invito a presentarsi dal notaio, a fronte invece della dichiarata disponibilità del a dare Parte_2 esecuzione al contratto preliminare. Per tali motivi deve ritenersi che la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. per ottenere la ritenzione della caparra, sia stata esercitata sia nella diffida sia nell'atto di citazione.
Ciò detto in punto di qualificazione della domanda, la prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che il recesso di cui all'art. 1385 c.c. presuppone l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale (Cass. n. 18266/2011).
Al riguardo si osserva che, per le ragioni sopra esposte, il contratto preliminare si è risolto di diritto ai sensi dell'art. dell'art. 1454 c.c. avendo il diffidato parte attrice alla stipulazione del Parte_2 definitivo ed avendo incontrato il silenzio e l'inerzia della controparte.
Come già osservato, si tratta di un inadempimento grave, ingiustificato ed imputabile alla controparte, che sarebbe dunque idoneo a sorreggere anche una pronuncia costitutiva di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Pertanto, in conclusione, vanno dichiarati la legittimità del recesso operato dal dal Parte_2 contratto preliminare del 24.06.2016 e il diritto del medesimo a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta al momento della stipula, per un importo pari ad € 20.000,00. Non sono domandati interessi.
3. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori minimi di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modifiche.
8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) dichiara la legittimità del recesso operato da dal contratto preliminare di Parte_2 compravendita sottoscritto con in data 24.06.2016 e il diritto di Parte_1 Parte_2 a ritenere la caparra confirmatoria di € 20.000,00;
[...]
3) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida Parte_1 Parte_2 in € 237 per esborsi ed € 2.540 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso il 24.6.2025
Il Giudice Dott.ssa Tania Tavolieri
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2860/2017
- tenuta mediante trattazione scritta -
Considerato che con ordinanza resa all'udienza del 17.12.2024, l'udienza del 24.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; considerato che, oggi 24 giugno 2025, si da atto che sono pervenute le note di trattazione scritta per con l'avv. DELL'ANNO ANTONIO FILIPPO e per Parte_1
con l'avv. VACCA CRISTINA. Parte_2
Il Giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti nonché delle memorie autorizzate per l'udienza di discussione, da intendersi in tale sede integralmente richiamate, ha pronunciato - in assenza dei difensori - la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Tania Tavolieri
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tania Tavolieri ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2860/2017, avente ad oggetto vendita di cose immobili promossa da:
(c.f. nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Gaeta, via Annunziata n. 26, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio F. Dell'Anno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Gaeta alla Via C. Battisti n. 13
PARTE ATTRICE
Contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Roma in via Galazia 2, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Vacca ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale Associato Assante sito in Cassino in Piazza san Giovanni 23
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da memorie autorizzate per l'udienza di discussione e note scritte per l'udienza del 24.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo:
- che, con contratto preliminare del 24.06.2016, prometteva di vendere Parte_2 all'odierna attrice, per il prezzo convenuto di euro 230.000,00, l'appartamento sito in Gaeta alla Via
2 del Piano n.2, distinto in catasto al f. 25, p.lla 881, sub. 13, piano T-2, z. c. 2, cat. A/2, cl.3, mq 113, ed il pertinente locale cantina della consistenza catastale di cinque mq;
- che, a titolo di caparra confirmatoria, la corrispondeva al l'importo di euro Parte_1 Parte_2
20.000,00 a mezzo di assegno circolare n. 0361220095/02 emesso da Poste Italiane;
- che, durante la preventiva visita, nell'appartamento vennero notate nelle varie stanze macchie di umidità, principalmente nei punti di congiunzione tra le pareti perimetrali ed il soffitto;
- che, in sede di stipula del preliminare, dietro insistenza della e del padre della stessa, Parte_1 il si impegnava ad eliminare a sua cura e spese le cause dell'umidità riscontrata Parte_2 nell'immobile;
- che, incassato l'importo di 20.000,00 a titolo di caparra, il si disinteressava totalmente Parte_2 della problematica;
- che, in previsione della stipula dell'atto pubblico, la , nell'ottobre 2016, chiedeva di Parte_1 poter accedere all'immobile, al fine di visionarlo per constarne lo stato e verificare alcune misure per l'acquisto dei mobili;
- che, nell'occasione, l'attrice accertava che l'appartamento risultava totalmente permeato da infiltrazioni di umidità diffusa in tutte le stanze e persino sui soffitti esterni;
- che la grave situazione riscontrata dimostrava che l'immobile presentava vizi redibitori di cui il venditore era tenuto a garantire l'inesistenza, considerato che gli stessi ne condizionano e ne limitano gravemente l'uso, in violazione della specifica obbligazione del venditore, ai sensi dell'art. 1476 c.c.;
- che seguivano inconcludenti trattative, dal momento che il si rifiutava di ridurre Parte_2 eventualmente il prezzo e di restituire l'importo della sola caparra senza ulteriori oneri;
- che il grave inadempimento del promittente venditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c., si manifestava persistendo il suo disinteresse alla risoluzione del problema;
- che, infatti, il non era presente nemmeno alla riunione condominiale del fabbricato Parte_2 tenutasi in data 4.11.2016, nella quale si discuteva dei provvedimenti da adottare relativamente alle infiltrazioni che pervadevano l'immobile;
- che, preso atto di tale omissivo atteggiamento del e stante il suo rifiuto di restituire Parte_2 almeno l'importo della caparra, l'istante notificava in data 7.12.2017 atto di costituzione in mora e diffida ad adempiere chiedendo al di “eliminare a sua cura e spese tutte le infiltrazioni di Parte_2 umidità presenti nell'immobile e a porlo nella condizione tale da renderlo idoneo all'uso al fine di consentire il perfezionamento della vendita”. Inoltre, comunicava che, in difetto di adempimento, il preliminare del 24.06.2016 inter partes sarebbe stato ritenuto risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c., con contestuale diffida alla restituzione dell'importo di euro 40.000,00;
- che, rimasta senza esito la richiesta, la attivava la procedura di mediazione che si Parte_1 concludeva con esito negativo per assenza del Parte_2
Alla luce delle suddette deduzioni, nella prima memoria di cui all'art 183 c. Parte_1 6 c.p.c. chiedeva: “Piaccia all'Ill.mo G.M. del Tribunale di Cassino, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione: Accertata la gravità dell'inadempimento del promittente venditore Parte_2
a norma dell'art.1455 c.c., dichiarare che il contratto preliminare di vendita del 24.6.16
[...] ad oggetto il compendio immobiliare di cui in premessa, si è risolto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a 3 seguito dell'atto di costituzione in mora e diffida ad adempiere notificata al il 17.12.16. Per Parte_2 l'effetto Rigettata la spiegata riconvenzionale poiché infondata, condannare il Sig. Parte_2 alla restituzione in favore della Sig.ra dell'importo di euro 40.000,00,
[...] Parte_1 pari al doppio della caparra percepita in sede di stipula del preliminare stesso. In via subordinata, rigettata la riconvenzionale, condannare il alla restituzione della caparra ricevuta di € Parte_2
20.000, con gli interessi legali dalla ricezione all'effettivo soddisfo.Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea ed eccependo: Parte_2
- che, contrariamente a quanto dedotto da controparte, il comportamento tenuto dal nel Parte_2 corso delle trattative che hanno portato alla stipula del preliminare di compravendita e nel periodo successivo, deve ritenersi assolutamente trasparente, corretto, lineare e rispondente agli impegni contrattualmente assunti;
- che la clausola contrattuale, posta a fondamento delle illegittime pretese dell'attrice, non rappresenta condizione del contratto, per cui anche l'eventuale non osservanza della stessa non potrebbe essere considerata inadempimento grave tale da comportare la risoluzione del contratto;
- che era chiaro tra le parti che la clausola non fosse così rilevante tanto che le stesse avevano previsto tempi molto stretti per la stipula del definitivo, tempi che certamente non avrebbero consentito la risoluzione dei problemi di infiltrazione;
-che vi fossero problemi di infiltrazioni nell'immobile è fatto pacifico e non contestato. Infatti, il aveva assunto contrattualmente l'obbligo di pagare i lavori quando eseguiti dal Parte_2 CP_1
- che la era a conoscenza del fatto che le infiltrazioni derivavano probabilmente dalla Parte_1 terrazza di copertura condominiale sovrastante e che le verifiche e i lavori sarebbero stati fatti da professionisti e ditte incaricate dall'assemblea;
- che fu il padre della a contattare il ancor prima che l'appartamento si Parte_1 Parte_2 liberasse per proporgli l'acquisto;
- che fu proprio il ad accompagnare il sul terrazzo condominiale per Parte_1 Parte_2 mostrargli le problematiche derivanti dall'errata esecuzione di piccoli lavori di impermeabilizzazione precedenti che causavano le infiltrazioni agli appartamenti sottostanti. Pertanto, al erano Parte_1 note le condizioni degli appartamenti interessati dal problema e la circostanza che della esecuzione dei lavori doveva occuparsi il Condominio, ciò in quanto frequentava assiduamente l'immobile della sua compagna posto allo stesso piano di quello oggetto di causa, che presentava anch'esso segni di infiltrazione di umidità;
-che il non avrebbe potuto provvedere direttamente ad eseguire i lavori di manutenzione Parte_2 finalizzati ad eliminare le infiltrazioni esistenti e provenienti dal terrazzo di copertura condominiale;
- che l'unico obbligo assunto dal con la sottoscrizione del contratto era quello di accollarsi Parte_2 le spese relative ai suddetti lavori;
- che non esisteva alcun termine per l'esecuzione dei lavori né poteva essere previsto dipendendo da altro soggetto;
4 -che l'inadempimento del contratto è addebitabile in via esclusiva alla che ha violato Parte_1
i principi di correttezza e buona fede contrattuale. Pertanto, il potrà trattenere la somma Parte_2 versata a titolo di caparra alla stipula del preliminare;
- che il ha sempre sollecitato l'amministratore ad una pronta risoluzione delle Parte_2 problematiche e ha partecipato anche all'assemblea condominiale del 4.11.2016, alla quale è arrivato in ritardo per motivi di lavoro.
Alla luce delle predette eccezioni, la parte convenuta chiedeva “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese di lite;
in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertata la gravità dell'inadempimento della promittente acquirente per mancata stipula del rogito notarile, dichiarare risolto il contratto e per l'effetto ritenere-dichiarare sussistente il diritto del sig. a trattenere Parte_2 l'importo di euro 20.000,00 a lui corrisposto a titolo di caparra;
con vittoria delle spese di lite”.
Concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art.183 comma sesto c.p.c., la causa veniva istruita con prova documentale. Subentrato questo giudice sul ruolo in data 23.2.2024, la causa veniva posta in deliberazione all'udienza del 24.06.2025, tenuta mediante trattazione scritta.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si evidenzia che ha domandato la Parte_1 restituzione dell'importo di euro 40.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata con riferimento al contratto preliminare di vendita del 24.06.2016, oltre la risoluzione dello stesso, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a seguito dell'atto di costituzione in mora e diffida ad adempiere notificata al il 17.12.2016. Dal canto suo, ha chiesto, in via riconvenzionale, la Parte_2 Parte_2 risoluzione del contratto e la ritenzione della caparra di euro 20.000,00.
Al fine di potersi pronunciare sulla domanda formulata da parte attrice, è opportuno accertare l'intervenuto scioglimento del contratto preliminare di compravendita posto alla base della corresponsione della somma di cui si è detto.
Secondo la prospettazione della , la mancata conclusione del contratto definitivo è da Parte_1 imputare alla circostanza che il abbia tenuto un comportamento omissivo rispetto alla Parte_2 risoluzione del problema delle infiltrazioni gravanti sul compendio immobiliare oggetto di compravendita. In particolare, secondo parte attrice, il avrebbe dapprima minimizzato il Parte_2 problema relativo alle infiltrazioni asserendo che le macchie di umidità, riscontrate durante la preventiva visita dell'appartamento eseguita in vista della stipula del preliminare, erano dovute alla mancata manutenzione da parte del precedente inquilino, per poi, in sede di stipula del contratto, su insistenza della stessa e di suo padre, impegnarsi a eliminare a sua cura e spese le cause Parte_1 dell'umidità riscontrata.
Ciononostante, il non provvedeva ed anzi, nell'ottobre 2016, in occasione di altro Parte_2 accesso nell'immobile, l'attrice riscontrava che l'appartamento era totalmente permeato da infiltrazioni diffuse in tutte le stanze e persino sui soffitti esterni;
pertanto, ad avviso della
, tale situazione dimostrava la presenza di vizi redibitori di cui il venditore era tenuto a Parte_1 garantire l'inesistenza ai sensi dell'art. 1476 c.c.
Dall'esame del contratto preliminare del 24.06.2016 risulta che la parte promittente venditrice si impegnava a sostenere tutte le spese relative all'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua dell'appartamento in oggetto, compresi i compensi ai professionisti;
ebbene, l'art. 3 del suddetto contratto, ove interpretato alla luce del significato reso palese dalle parole utilizzate, induce a ritenere che il assumeva unicamente l'onere di provvedere al pagamento dei lavori necessari e non Parte_2 all'effettiva realizzazione degli stessi, come sostenuto invece da parte attrice. L'esecuzione delle
5 opere di sistemazione delle perdite, infatti, essendo le infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura condominiale, era di competenza del Condominio, il quale, su espressa richiesta del con delibera assembleare del 4.11.2016, affidava ad un tecnico l'incarico di verificare Parte_2 l'esistenza delle infiltrazioni ed effettuare un computo metrico delle spese necessarie per la sistemazione del soffitto dell'appartamento di proprietà di (cfr. all. n. 5 e 6 alla comparsa Parte_2 di costituzione).
Ad ogni modo, tale impegno assunto dal non risulta essere soggetto ad alcun termine, né Parte_2 è possibile affermare che l'adempimento dello stesso sia condizione per la stipula del definitivo.
Infatti, si evidenzia che all'art. 1 del contratto preliminare le parti pattuivano, altresì, che l'unità immobiliare sarebbe stata venduta nello stato di fatto in cui si trovava all'epoca: tale clausola induce a escludere che dalla risoluzione del problema relativo alle infiltrazioni dipendesse il sorgere
(condizione sospensiva) o il permanere (condizione risolutiva) dell'efficacia del contratto, quale evento futuro e incerto.
Dinanzi ad una pattuizione di tal fatta, non appare configurabile alcun inadempimento del venditore rispetto alla sistemazione delle cause delle infiltrazioni, non avendo egli assunto tale obbligo, né avendo le parti subordinato la stipula del contratto definitivo alla eliminazione di tali problematiche.
Non ricorre neppure inadempimento del venditore sotto il profilo della violazione dell'obbligo di garanzia per vizi ex art 1490 c.c., perché la promissaria acquirente, al momento della stipula dell'atto, era ben consapevole dei vizi dell'immobile da acquistare che, comunque, erano facilmente conoscibili dalla stessa: invero dall'istruttoria è emerso che i vizi – macchie di umidità- vennero riscontrati personalmente dalla prima della stipula del preliminare e inoltre gli stessi vennero mostrati Parte_2
e descritti dal venditore al padre della , circostanza non contestata e altresì corroborata Parte_1 dalla clausola contrattuale con cui, su stessa insistenza della , il si impegnava a Parte_1 Parte_2 sostenere le spese volte all'eliminazione delle infiltrazioni.
Né infine risulta alcuna specifica allegazione, difetto non colmabile con le richieste istruttorie articolate, in merito alla gravità ed estensione delle infiltrazioni riscontrate ai fini della valutazione della loro eventuale incidenza sulla abitabilità dell'immobile.
In ogni caso si evidenzia che l'atto di costituzione in mora e diffida ad adempiere notificato al il 17.12.2026, non ha raggiunto il suo intento. Parte_2
La diffida di cui all'art. 1454 c.c., nonostante non richieda formule sacramentali, esige, in ogni caso, la manifestazione in modo inequivocabile della volontà intimante volta, per un verso, all'ottenimento dell'adempimento del contratto entro un certo termine e, per altro verso, a considerare risolto il contratto stesso come effetto dell'inutile decorso del termine (Cass., n. 8844/2001; Cass., n. 2089/1982; Cass., n. 276/1981; Cass., n. 5919/1979; Cass., n. 2878/1969; Cass., n. 3276/1952).
In altri termini la diffida ad adempiere è l'intimazione scritta che una parte rivolge a un altro soggetto affinché adempia un determinato obbligo contrattuale. Tuttavia, nel caso di specie, la diffida conteneva l'intimazione ad adempiere un obbligo diverso, e cioè l'eliminazione delle infiltrazioni a cura del venditore, rispetto a quello assunto in sede di stipula del preliminare, in cui invece il Parte_2 si impegnava solo a sostenere le spese dei relativi lavori.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, appare evidente che, nel caso di specie, non risulta provato lo specifico inadempimento dedotto da parte attrice.
6 Sul punto, proprio in relazione alla proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio” (Cass. n. 10141/2021).
A nulla pertanto rileva, ai fini della esistenza di un inadempimento imputabile al venditore, la circostanza della intestazione del locale cantina in capo anche ad altri soggetti, come emergerebbe da un contratto di compravendita del medesimo immobile a terzi, stipulato nel settembre 2017, poiché, anche se fosse stata provata l'esistenza di tale circostanza al momento della stipula del contratto preliminare, la stessa, sebbene conoscibile, è stata dedotta solo genericamente e tardivamente in sede di terza memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. e senza alcuna precisazione in termini di gravità dell'inadempimento, tenuto conto dell'interesse del creditore.
Dunque, per il complesso delle motivazioni che precedono, le domande dell'attrice di risoluzione del contratto e di pagamento del doppio della caparra versata devono essere rigettate.
2. Quanto alla domanda riconvenzionale di di accertamento dell'intervenuta Parte_2 risoluzione stragiudiziale del contratto e del diritto a trattenere la somma di euro 20.000,00 versata dalla controparte a titolo di caparra confirmatoria, si osserva che tale domanda si fonda sul rilievo che sebbene formalmente diffidata a comparire per il giorno 16.06.2017 dinanzi Parte_1 al notaio per la stipula del contratto definitivo, rimaneva inadempiente. L'invito veniva notificato con atto di diffida ad adempiere, circostanza confermata dalla stessa attrice, contenente l'espresso avvertimento che in caso di mancato adempimento il contratto si sarebbe risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dall'art 1385 c.c. (all n. 8 alla comparsa di costituzione).
A fronte di tale circostanza dedotta e provata dal la nella I memoria ex art. Parte_2 Parte_1
183 comma 6 c.p.c., si è limitata a dedurre che tale convocazione risultava essere totalmente strumentale, dal momento che il non aveva fatto recapitare allo studio notarile alcun Parte_2 documento atto a consentire la stipula dell'atto.
Tale deduzione difensiva si presenta estremamente generica e non trova riscontro in alcun elemento di prova idoneo a dimostrare l'effettiva presenza della davanti al Notaio Parte_1 [...]
nella data indicata nella diffida, la asserita mancanza della documentazione necessaria alla Per_1 stipula e, in definitiva, la non imputabilità alla della mancata stipula del contratto Parte_1 definitivo.
Tale conclusione trova conferma nella comparsa conclusionale, in cui la attribuisce la Parte_1 mancata conclusione del contratto definitivo al fatto che, nella convocazione per la stipula, risultava omessa qualsiasi dimostrazione che le gravi infiltrazioni presenti nell'immobile erano state eliminate, così giustificando il proprio inadempimento con motivazioni del tutto differenti rispetto a quelle prospettate nella prima memoria istruttoria.
In definitiva, la non ha provato l'esistenza di una valida giustificazione per la sua Parte_1 assenza davanti al Notaio nella data indicata per la stipula del contratto definitivo. Per_2
L'effetto risolutorio si è dunque verificato ai sensi dell'art. 1454 c.c.
Invero, risulta dagli atti di causa che il convenuto ha diffidato parte attrice alla stipulazione del definitivo incontrando il silenzio e l'inerzia della controparte.
7 Si tratta di un inadempimento grave, ingiustificato ed imputabile alla controparte, che sarebbe dunque idoneo a sorreggere anche una pronuncia costitutiva di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Quanto alla richiesta di trattenere la caparra ricevuta, si osserva che, a fronte dell'inadempimento dell'obbligo di stipulare il definitivo per causa imputabile alla parte attrice, parte convenuta, nelle proprie conclusioni, ha chiesto in via riconvenzionale di dichiarare risolto il contratto e di poter trattenere la caparra versata dalla . Parte_1
Sul punto si evidenzia che l'art. 1385 c.c. testualmente recita: “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento è regolato dalle norme generali”.
In proposito la Corte di Cassazione ha chiarito, che “la risoluzione del contratto di diritto per una delle cause previste dagli artt. 1454, 1455 e 1457 c.c., non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l'esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. per ottenere, invece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono perciò essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione stessa” (Cfr. Cass sez. 2, Ordinanza n. 14014 del 06/06/2017; in senso conforme Cass. sez. 2, Sentenza n. 26206 del 03/11/2017)
Applicando tali principi al caso di specie si osserva che, il ha espressamente richiamato, Parte_2 sia nella diffida del 31.5.2017 sia nell'atto di citazione, gli effetti di cui all'art 1385 c.c. come conseguenza della mancata stipula del definitivo a causa dell'inadempimento della Parte_1 all'invito a presentarsi dal notaio, a fronte invece della dichiarata disponibilità del a dare Parte_2 esecuzione al contratto preliminare. Per tali motivi deve ritenersi che la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. per ottenere la ritenzione della caparra, sia stata esercitata sia nella diffida sia nell'atto di citazione.
Ciò detto in punto di qualificazione della domanda, la prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che il recesso di cui all'art. 1385 c.c. presuppone l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale (Cass. n. 18266/2011).
Al riguardo si osserva che, per le ragioni sopra esposte, il contratto preliminare si è risolto di diritto ai sensi dell'art. dell'art. 1454 c.c. avendo il diffidato parte attrice alla stipulazione del Parte_2 definitivo ed avendo incontrato il silenzio e l'inerzia della controparte.
Come già osservato, si tratta di un inadempimento grave, ingiustificato ed imputabile alla controparte, che sarebbe dunque idoneo a sorreggere anche una pronuncia costitutiva di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Pertanto, in conclusione, vanno dichiarati la legittimità del recesso operato dal dal Parte_2 contratto preliminare del 24.06.2016 e il diritto del medesimo a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta al momento della stipula, per un importo pari ad € 20.000,00. Non sono domandati interessi.
3. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori minimi di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modifiche.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) dichiara la legittimità del recesso operato da dal contratto preliminare di Parte_2 compravendita sottoscritto con in data 24.06.2016 e il diritto di Parte_1 Parte_2 a ritenere la caparra confirmatoria di € 20.000,00;
[...]
3) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida Parte_1 Parte_2 in € 237 per esborsi ed € 2.540 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso il 24.6.2025
Il Giudice Dott.ssa Tania Tavolieri
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