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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/07/2025, n. 3243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3243 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 502/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa M.Luciana Dughetti Presidente Relatore
Dott.ssa Chiara Comune Giudice
Dott. Stefano Demontis Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 502/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to G.N. Bertino, elettivamente domiciliato in Catania Parte_1
Via Umberto I n. 303, presso il difensore avv.to Bertino.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to A.M. Bruno, elettivamente domiciliato in Torino, CP_1
Via Torricelli n. 4 bis presso il difensore avv. CP_1
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Accertare e dichiarare che l'NG. , nella sua qualità di liquidatore della società Cab CP_1
LE s.r.l. unipersonale in liquidazione, (P.I. ) corrente in Torino, Via del Cascinotto P.IVA_1
n. 139/18, ha gravemente violato gli obblighi di diligenza, perizia e prudenza connessi alla carica svolta in quanto ha omesso di provvedere all'accantonamento delle somme necessarie per far fronte all'eventuale pagamento delle somme dovute alla conclusione del giudizio nei confronti del sig.
, rendendo così impossibile per quest'ultimo ottenere il soddisfacimento del credito Parte_1 riconosciuto dal Tribunale di Torino con la Sentenza n. 3869/2022 del 05.10.2022 nei confronti della società in liquidazione. Controparte_2
pagina 1 di 7 Accertare e dichiarare che l'NG. nella sua qualità di liquidatore della società Cab CP_1
LE s.r.l. unipersonale in liquidazione si è reso responsabile di atti di mala gestio consistenti nella distrazione a proprio esclusivo favore di somme di denaro di pertinenza della predetta società di cui ricopre la carica di liquidatore, e ciò al fine di rendere la stessa insolvente nei confronti dei creditori, come l'odierno attore, che pertanto si trova nell'impossibilità di soddisfare il proprio credito.
Conseguentemente dichiarare il convenuto NG. , liquidatore della società Cab LE CP_1
s.r.l. unipersonale in liquidazione, responsabile ex artt. 2476 comma 7 e 2489 comma 2 C.C. e/o per qualsiasi altro titolo ritenuto di giustizia, per il danno diretto arrecato nei confronti dell'attore sig.
e, per l'effetto, condannare il predetto convenuto a corrispondere all'attore sig. Parte_1 Parte_1
, la somma di € 7.490,23, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2022 con decorrenza dal 22.01.2018
[...] all'effettivo soddisfo, come statuito dalla Sentenza del Tribunale di Torino n. 3869/2022 del
05.10.2022, oltre le spese di registrazione della suddetta Sentenza, pari ad € 485,00, come da liquidazione dell'Agenzia delle Entrate.
Con vittoria di spese e compensi”
Per parte convenuta:
“Nel merito: accertare e dichiarare la provenienza illecita delle produzioni documentali n. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 di parte attrice e quindi dichiararli inutilizzabili, con la conseguente reiezione delle domande attoree poiché fondate su documenti non producibili e comunque prive di fondamento.
In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga la produzione dei predetti documenti lecita, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui al presente atto.
Con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato per la prima udienza del 10.3.2023, conveniva in Parte_1 giudizio promuovendo domanda di condanna al pagamento della somma di € 7.490,23, CP_1 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, in ragione delle condotte distrattive compiute abusando della posizione di liquidatore rivestita dal convenuto, oltre al pagamento delle spese di registrazione della sentenza resa dal Tribunale di Torino ( n. 3869/2022 ).
In data 19 maggio 2023 si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda attorea perchè CP_1 fondata su prove illegittimamente acquisite e comunque nel merito inaccoglibile.
Decorsi i termini per le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza di data 22 febbraio 2024 il
Tribunale di Torino respingeva l'istanza di sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. promossa pagina 2 di 7 dal convenuto, osservando che il procedimento avviato dinanzi al Garante per la privacy non si poneva in rapporto di pregiudizialità con il presente giudizio;
veniva altresì rigettata l'eccezione di inutilizzabilità delle prove prodotte dall'attore, ritenuti documenti non riservati e necessari per la difesa in giudizio, ordinariamente prodotti e utilizzati nel processo civile.
2.Parte attrice rappresentava di essere creditore della società Cab LE s.r.l. unipersonale in liquidazione, in forza della sentenza n. 3869/2022 pubblicata in data 05 ottobre 2022 e pronunciata dal
Tribunale di Torino.
In base a tale pronuncia, la era stata condannata a pagare alla ditta Controparte_3 individuale la somma di € 7.490,23, oltre interessi ex d.lgs. n. Controparte_4
231/2022 con decorrenza dal 22 gennaio 2018 al saldo effettivo.
Le somme dovute, tuttavia, non venivano pagate, neppure all'esito dei solleciti mossi sia alla società che al liquidatore;
rappresentava poi parte attrice di avere in seguito accertato che l'inadempimento serbato era dovuto all'omesso accantonamento, da parte del liquidatore, delle somme necessarie a far fronte all'eventuale esito negativo del processo in corso;
inoltre, il liquidatore aveva anche distratto gli importi dovuti dai conti societari, cedendo a se stesso un credito della società e riscuotendolo, successivamente, mediante un accordo transattivo col debitore ceduto, risalente al 23 marzo 2022.
Tali operazioni avevano reso la società incapiente, rendendo impossibile al creditore sociale il recupero del dovuto.
3. La prospettazione difensiva della parte attrice, veniva contestata dal convenuto.
Il giudizio definito con la sentenza 3869/2022 era stato introdotto per una pretesa di pagamento di €.
23.000,00 integralmente contestata e ridotta, a seguito della CTU disposta nel corso del giudizio, nell'importo richiesto dall'attore; la CTU veniva depositata in data 9 giugno 2022, mentre l'accordo transattivo era del 23 marzo 2022, e quindi definito ben prima della quantificazione del debito.
Appariva quindi del tutto assente l'elemento soggettivo della condotta distrattiva contestata.
Osservava ancora che con sentenza n. 2909/21, il Tribunale di Torino aveva accertato l'esistenza di un credito del nei confronti della Cab LE per l'importo di € 49.860,20; pertanto la cessione del CP_1 credito non integrava, come preteso, “ una materiale appropriazione senza titolo di somme di competenza della società, ma un ripianamento molto ridotto di un credito ben maggiore vantato nei confronti della S.r.l.”
pagina 3 di 7 4. Parte attrice invocava la responsabilità del liquidatore ai sensi dell'art. 2489 co. 2 c.c., che esplicitamente richiama le previsioni normative in tema responsabilità degli amministratori;
in particolare l'azione promossa è preordinata ad accertare e quindi dichiarare il liquidatore responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2476 co. 7 c.c..
Il convenuto negava la propria responsabilità, attesa l'insussistenza delle relative condizioni, osservando che l'omesso pagamento costituiva un semplice inadempimento della società, ritenuta debitrice per la somma sopra richiamata.
Le domande promosse dal sono fondate e debbono essere accolte. Pt_1
Deve ribadirsi, in ragione delle specifiche e reiterate contestazioni mosse dal convenuto, la legittimità delle produzioni documentali dell'attore, che ha allegato atti non contenenti alcun dato riservato e non ottenuti illegittimamente, come già statuito nell'ordinanza del 22 febbraio 2024; le produzioni in giudizio della scrittura privata conclusa il 23.3.2022, del precedente atto di cessione e dei bonifici delle somme direttamente al convenuto, erano funzionali alla tesi difensiva promossa dall'attore, effettuate senza intenti diversi da quello di affermare e quindi dimostrare una condotta distrattiva illecita a carico della parte convenuta, a cui tali atti si riferiscono.
Il contesto in cui le produzioni sono state effettuate e la finalità di tutela dei propri diritti di credito a cui erano preordinate, assume quindi precipua rilevanza ed esclude che possa prevalere un interesse alla riservatezza dei dati contenuti in tali atti, la cui tutela degrada nel giudizio di bilanciamento tra contrapposti interessi.
5. Nel merito della vicenda, la prospettazione di parte convenuta implica alcune premesse generali, posto che certamente l'inadempimento contrattuale della società non necessariamente è connesso a condotte illecite degli amministratori, fonte di responsabilità extracontrattuale a carico delle specifiche figure gestorie;
ciò però non esclude che sussista un concorso tra inadempimento e responsabilità dell'amministratore, nel caso di specie del liquidatore, nel caso in cui si vi sia prova di condotte distrattive ovvero di evidente mala gestio, che hanno impoverito la società delle risorse necessarie per adempiere;
in punto la giurisprudenza di legittimità è chiara nell'affermare che “ L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ex artt. 2395 o 2476, comma 6, c.c., nella formulazione "ratione temporis" vigente, atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi;
laddove ne ricorrano tutti gli estremi può, peraltro, configurarsi un concorso tra pagina 4 di 7 l'inadempimento della società e l'illecito dell'amministratore” (cfr. Cass. civ., ord. n. 7272/2023); nello stesso senso C.Cass. 17110/2002 “ Benché l'inadempimento contrattuale della società non implichi, di per sè, responsabilità degli amministratori nei confronti del contraente, è configurabile il concorso tra
l'illecito contrattuale della società e quello extracontrattuale dell'amministratore o di altro soggetto comunque estraneo al rapporto obbligatorio intercorrente tra società e terzo (risultando ormai acquisito il concetto della risarcibilità aquiliana del credito). A tal fine è, tuttavia, necessario che tra
l'inadempienza della società ed il comportamento di chi abbia esercitato (anche solo in via di fatto) le funzioni di amministratore di una società ed abbia con lui (a qualsiasi titolo) cooperato esista un nesso di causalità necessaria (nella specie, era stato accertato che la distrazione di somme versate da terzi alla società era stata operata dall'amministratore della stessa con la collaborazione di sua moglie, con incidenza causale sull'inadempienza della società).”
Parte attrice non si è limitata ad allegare l'inadempimento serbato dalla società, non contestato dal convenuto, ma ha altresì corredato la propria domanda di elementi di prova documentale da cui emergeva la responsabilità del E' stata quindi fornita prova del danno, costituito dall'omessa CP_1 corresponsione del dovuto accertato in sentenza a favore dell'attore e della condotta ascrivibile al convenuto, integrata dalla cessione a proprio favore del credito della società Cab, di cui il CP_1 rivestiva le funzioni di liquidatore, operazione che aveva reso la società incapiente rispetto al dovere di fare fronte ai propri debiti;
infine, sussiste prova del nesso di causalità tra tale condotta e il danno patito, posto che la riscossione del credito avrebbe consentito alla Cab di rispettare la pronuncia di condanna subita.
Sussiste infine anche l'elemento soggettivo, attesa la volontarietà della cessione tra la Cab e il suo stesso liquidatore e rappresentante legale, atto voluto e concluso ancora prima dell'atto transattivo.
6. Il convenuto affermava di aver agito correttamente, poiché la cessione del credito era stata conclusa a fronte di un proprio credito verso la società.
La prova era data dalla sentenza n. 2909/2021 pronunciata dal Tribunale di Torino in un procedimento tra la Cab LE s.r.l. e in cui il Tribunale accertava che “ è fatto pacifico che Controparte_5
l'estinzione del conto corrente in data 05.05.2017, con saldo zero, sia il frutto della realizzazione della garanzia pignoratizia costituita da ” e ciò a fronte dell'eccezione, mossa da CP_1 CP_5 per cui “ l'estinzione del conto corrente e del relativo saldo a debito è avvenuta tramite pagamento non da parte della debitrice principale, ma da parte di un soggetto terzo datore di pegno, CP_1
, amministratore e legale rappresentante della Cab LE Srl, i cui titoli sono stati liquidati per
[...]
€ 49.860,20 e utilizzati per estinguere il debito della società”. pagina 5 di 7 A ben vedere la pronuncia citata, passata in giudicato, non ha accertato la sussistenza di un credito a favore del quanto piuttosto la sua posizione di terzo datore di pegno a favore della società e CP_1 quindi l'estinzione del saldo passivo del conto corrente della stessa;
deve comunque escludersi che la sentenza sia idonea a costituire un giudicato opponibile all'attore, in quanto emessa fra soggetti diversi
(Cab LE s.r.l. e dalle attuali parti giudizio in oggetto ( e . Controparte_5 Pt_1 CP_1
Va poi osservato che la condotta distrattiva del si è consumata in epoca in cui il giudizio per CP_1
l'accertamento del credito del era ancora pendente e, va rimarcato, derivava da un'azione Pt_1
Con monitoria risalente al 2021, epoca in cui il aveva richiesto ed ottenuto er la somma di €. Pt_1
23.000,00, garantita da assegni, importo riferibile a lavori svolti nell'interesse della società.
La circostanza che la Cab in liquidazione avesse promosso opposizione e che in tale sede fosse stata Con sospesa la provvisoria esecutorietà del non giustificava le scelte operate dal liquidatore a proprio esclusivo vantaggio ed escludono la sua correttezza, posto che lo stesso ben sapeva, nel momento in cui ha concluso la cessione, che era ancora pendente il giudizio di opposizione, da cui avrebbe potuto scaturire, come poi accaduto, una situazione debitoria per Cab.
A tali considerazioni si aggiunga, infine, la patente violazione della previsione di cui all'art. 2467 co. 1
c.c. che impone la postergazione dei finanziamenti dei soci a favore della società e sino alla soddisfazione degli altri creditori;
la Cab era in liquidazione e quindi il prioritario pagamento dei creditori costituiva un dovere del liquidatore, a scapito del rimborso dei propri crediti verso la società.
Va poi osservato che la nozione di crediti di cui all'art. 2467 c.c. è ampia e non limitata solo ad un rapporto di credito, ricomprendendo anche altre forme di sostegno e garanzia ( “ In tema di fallimento, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, la nozione di finanziamento dei soci a favore della società, di cui all'art. 2467 c.c., non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma, così da assumere rilevanza anche il rilascio di garanzie e l'effettuazione di forniture senza corrispettivo, in quanto ciò si traduca in un volontario apporto economico utile proveniente dal socio, che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo. “ C.Cass. 30054/2023), fra cui ben può annoverarsi anche la dazione di pegno.
Quanto alla tardività dell'eccezione del si osserva che l'argomentazione difensiva, a fronte Pt_1 delle difese del è stata spesa nella prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. e pertanto non sconta CP_1 alcuna preclusione.
La domanda di condanna promossa deve quindi essere accolta.
Quanto ai costi della registrazione della sentenza, va rilevato che le spese di lite del giudizio di opposizione, che ha accertato il credito invocato dal sono state compensate;
le spese di Pt_1
pagina 6 di 7 registrazione, di cui è stato prodotto un atto di liquidazione, gravano sulle parti del giudizio e dovranno essere regolate, nei rapporti interni tra le parti, in ragione delle statuizioni della sentenza.
Non sussistono le condizioni per gravare il convenuto dell'intero costo della registrazione e non vi è prova che l'attore vi abbia provveduto, con diritto ad ottenere il 50% di quanto pagato.
La relativa domanda deve essere quindi respinta.
7. Le spese seguono la soccombenza e gravano sulla parte convenuta. Atteso il valore della causa, che si colloca nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000, e poichè non è stata svolta attività istruttoria, gli onorari vengono liquidate in € 4.237,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara tenuto e per l'effetto condanna al CP_1 pagamento, in favore di della somma di € 7.490,23, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 Parte_1 con decorrenza dal 22.1.2018 al saldo.
Respinge l'istanza di condanna al pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 3869/2022.
Dichiara tenuto e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite da questi sostenute, che si liquidano in € 4.237,00 per onorari, €. 474,00 per esborsi, oltre
IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, 20.6.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa M.Luciana Dughetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa M.Luciana Dughetti Presidente Relatore
Dott.ssa Chiara Comune Giudice
Dott. Stefano Demontis Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 502/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to G.N. Bertino, elettivamente domiciliato in Catania Parte_1
Via Umberto I n. 303, presso il difensore avv.to Bertino.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to A.M. Bruno, elettivamente domiciliato in Torino, CP_1
Via Torricelli n. 4 bis presso il difensore avv. CP_1
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Accertare e dichiarare che l'NG. , nella sua qualità di liquidatore della società Cab CP_1
LE s.r.l. unipersonale in liquidazione, (P.I. ) corrente in Torino, Via del Cascinotto P.IVA_1
n. 139/18, ha gravemente violato gli obblighi di diligenza, perizia e prudenza connessi alla carica svolta in quanto ha omesso di provvedere all'accantonamento delle somme necessarie per far fronte all'eventuale pagamento delle somme dovute alla conclusione del giudizio nei confronti del sig.
, rendendo così impossibile per quest'ultimo ottenere il soddisfacimento del credito Parte_1 riconosciuto dal Tribunale di Torino con la Sentenza n. 3869/2022 del 05.10.2022 nei confronti della società in liquidazione. Controparte_2
pagina 1 di 7 Accertare e dichiarare che l'NG. nella sua qualità di liquidatore della società Cab CP_1
LE s.r.l. unipersonale in liquidazione si è reso responsabile di atti di mala gestio consistenti nella distrazione a proprio esclusivo favore di somme di denaro di pertinenza della predetta società di cui ricopre la carica di liquidatore, e ciò al fine di rendere la stessa insolvente nei confronti dei creditori, come l'odierno attore, che pertanto si trova nell'impossibilità di soddisfare il proprio credito.
Conseguentemente dichiarare il convenuto NG. , liquidatore della società Cab LE CP_1
s.r.l. unipersonale in liquidazione, responsabile ex artt. 2476 comma 7 e 2489 comma 2 C.C. e/o per qualsiasi altro titolo ritenuto di giustizia, per il danno diretto arrecato nei confronti dell'attore sig.
e, per l'effetto, condannare il predetto convenuto a corrispondere all'attore sig. Parte_1 Parte_1
, la somma di € 7.490,23, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2022 con decorrenza dal 22.01.2018
[...] all'effettivo soddisfo, come statuito dalla Sentenza del Tribunale di Torino n. 3869/2022 del
05.10.2022, oltre le spese di registrazione della suddetta Sentenza, pari ad € 485,00, come da liquidazione dell'Agenzia delle Entrate.
Con vittoria di spese e compensi”
Per parte convenuta:
“Nel merito: accertare e dichiarare la provenienza illecita delle produzioni documentali n. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 di parte attrice e quindi dichiararli inutilizzabili, con la conseguente reiezione delle domande attoree poiché fondate su documenti non producibili e comunque prive di fondamento.
In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga la produzione dei predetti documenti lecita, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui al presente atto.
Con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato per la prima udienza del 10.3.2023, conveniva in Parte_1 giudizio promuovendo domanda di condanna al pagamento della somma di € 7.490,23, CP_1 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, in ragione delle condotte distrattive compiute abusando della posizione di liquidatore rivestita dal convenuto, oltre al pagamento delle spese di registrazione della sentenza resa dal Tribunale di Torino ( n. 3869/2022 ).
In data 19 maggio 2023 si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda attorea perchè CP_1 fondata su prove illegittimamente acquisite e comunque nel merito inaccoglibile.
Decorsi i termini per le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza di data 22 febbraio 2024 il
Tribunale di Torino respingeva l'istanza di sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. promossa pagina 2 di 7 dal convenuto, osservando che il procedimento avviato dinanzi al Garante per la privacy non si poneva in rapporto di pregiudizialità con il presente giudizio;
veniva altresì rigettata l'eccezione di inutilizzabilità delle prove prodotte dall'attore, ritenuti documenti non riservati e necessari per la difesa in giudizio, ordinariamente prodotti e utilizzati nel processo civile.
2.Parte attrice rappresentava di essere creditore della società Cab LE s.r.l. unipersonale in liquidazione, in forza della sentenza n. 3869/2022 pubblicata in data 05 ottobre 2022 e pronunciata dal
Tribunale di Torino.
In base a tale pronuncia, la era stata condannata a pagare alla ditta Controparte_3 individuale la somma di € 7.490,23, oltre interessi ex d.lgs. n. Controparte_4
231/2022 con decorrenza dal 22 gennaio 2018 al saldo effettivo.
Le somme dovute, tuttavia, non venivano pagate, neppure all'esito dei solleciti mossi sia alla società che al liquidatore;
rappresentava poi parte attrice di avere in seguito accertato che l'inadempimento serbato era dovuto all'omesso accantonamento, da parte del liquidatore, delle somme necessarie a far fronte all'eventuale esito negativo del processo in corso;
inoltre, il liquidatore aveva anche distratto gli importi dovuti dai conti societari, cedendo a se stesso un credito della società e riscuotendolo, successivamente, mediante un accordo transattivo col debitore ceduto, risalente al 23 marzo 2022.
Tali operazioni avevano reso la società incapiente, rendendo impossibile al creditore sociale il recupero del dovuto.
3. La prospettazione difensiva della parte attrice, veniva contestata dal convenuto.
Il giudizio definito con la sentenza 3869/2022 era stato introdotto per una pretesa di pagamento di €.
23.000,00 integralmente contestata e ridotta, a seguito della CTU disposta nel corso del giudizio, nell'importo richiesto dall'attore; la CTU veniva depositata in data 9 giugno 2022, mentre l'accordo transattivo era del 23 marzo 2022, e quindi definito ben prima della quantificazione del debito.
Appariva quindi del tutto assente l'elemento soggettivo della condotta distrattiva contestata.
Osservava ancora che con sentenza n. 2909/21, il Tribunale di Torino aveva accertato l'esistenza di un credito del nei confronti della Cab LE per l'importo di € 49.860,20; pertanto la cessione del CP_1 credito non integrava, come preteso, “ una materiale appropriazione senza titolo di somme di competenza della società, ma un ripianamento molto ridotto di un credito ben maggiore vantato nei confronti della S.r.l.”
pagina 3 di 7 4. Parte attrice invocava la responsabilità del liquidatore ai sensi dell'art. 2489 co. 2 c.c., che esplicitamente richiama le previsioni normative in tema responsabilità degli amministratori;
in particolare l'azione promossa è preordinata ad accertare e quindi dichiarare il liquidatore responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2476 co. 7 c.c..
Il convenuto negava la propria responsabilità, attesa l'insussistenza delle relative condizioni, osservando che l'omesso pagamento costituiva un semplice inadempimento della società, ritenuta debitrice per la somma sopra richiamata.
Le domande promosse dal sono fondate e debbono essere accolte. Pt_1
Deve ribadirsi, in ragione delle specifiche e reiterate contestazioni mosse dal convenuto, la legittimità delle produzioni documentali dell'attore, che ha allegato atti non contenenti alcun dato riservato e non ottenuti illegittimamente, come già statuito nell'ordinanza del 22 febbraio 2024; le produzioni in giudizio della scrittura privata conclusa il 23.3.2022, del precedente atto di cessione e dei bonifici delle somme direttamente al convenuto, erano funzionali alla tesi difensiva promossa dall'attore, effettuate senza intenti diversi da quello di affermare e quindi dimostrare una condotta distrattiva illecita a carico della parte convenuta, a cui tali atti si riferiscono.
Il contesto in cui le produzioni sono state effettuate e la finalità di tutela dei propri diritti di credito a cui erano preordinate, assume quindi precipua rilevanza ed esclude che possa prevalere un interesse alla riservatezza dei dati contenuti in tali atti, la cui tutela degrada nel giudizio di bilanciamento tra contrapposti interessi.
5. Nel merito della vicenda, la prospettazione di parte convenuta implica alcune premesse generali, posto che certamente l'inadempimento contrattuale della società non necessariamente è connesso a condotte illecite degli amministratori, fonte di responsabilità extracontrattuale a carico delle specifiche figure gestorie;
ciò però non esclude che sussista un concorso tra inadempimento e responsabilità dell'amministratore, nel caso di specie del liquidatore, nel caso in cui si vi sia prova di condotte distrattive ovvero di evidente mala gestio, che hanno impoverito la società delle risorse necessarie per adempiere;
in punto la giurisprudenza di legittimità è chiara nell'affermare che “ L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ex artt. 2395 o 2476, comma 6, c.c., nella formulazione "ratione temporis" vigente, atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi;
laddove ne ricorrano tutti gli estremi può, peraltro, configurarsi un concorso tra pagina 4 di 7 l'inadempimento della società e l'illecito dell'amministratore” (cfr. Cass. civ., ord. n. 7272/2023); nello stesso senso C.Cass. 17110/2002 “ Benché l'inadempimento contrattuale della società non implichi, di per sè, responsabilità degli amministratori nei confronti del contraente, è configurabile il concorso tra
l'illecito contrattuale della società e quello extracontrattuale dell'amministratore o di altro soggetto comunque estraneo al rapporto obbligatorio intercorrente tra società e terzo (risultando ormai acquisito il concetto della risarcibilità aquiliana del credito). A tal fine è, tuttavia, necessario che tra
l'inadempienza della società ed il comportamento di chi abbia esercitato (anche solo in via di fatto) le funzioni di amministratore di una società ed abbia con lui (a qualsiasi titolo) cooperato esista un nesso di causalità necessaria (nella specie, era stato accertato che la distrazione di somme versate da terzi alla società era stata operata dall'amministratore della stessa con la collaborazione di sua moglie, con incidenza causale sull'inadempienza della società).”
Parte attrice non si è limitata ad allegare l'inadempimento serbato dalla società, non contestato dal convenuto, ma ha altresì corredato la propria domanda di elementi di prova documentale da cui emergeva la responsabilità del E' stata quindi fornita prova del danno, costituito dall'omessa CP_1 corresponsione del dovuto accertato in sentenza a favore dell'attore e della condotta ascrivibile al convenuto, integrata dalla cessione a proprio favore del credito della società Cab, di cui il CP_1 rivestiva le funzioni di liquidatore, operazione che aveva reso la società incapiente rispetto al dovere di fare fronte ai propri debiti;
infine, sussiste prova del nesso di causalità tra tale condotta e il danno patito, posto che la riscossione del credito avrebbe consentito alla Cab di rispettare la pronuncia di condanna subita.
Sussiste infine anche l'elemento soggettivo, attesa la volontarietà della cessione tra la Cab e il suo stesso liquidatore e rappresentante legale, atto voluto e concluso ancora prima dell'atto transattivo.
6. Il convenuto affermava di aver agito correttamente, poiché la cessione del credito era stata conclusa a fronte di un proprio credito verso la società.
La prova era data dalla sentenza n. 2909/2021 pronunciata dal Tribunale di Torino in un procedimento tra la Cab LE s.r.l. e in cui il Tribunale accertava che “ è fatto pacifico che Controparte_5
l'estinzione del conto corrente in data 05.05.2017, con saldo zero, sia il frutto della realizzazione della garanzia pignoratizia costituita da ” e ciò a fronte dell'eccezione, mossa da CP_1 CP_5 per cui “ l'estinzione del conto corrente e del relativo saldo a debito è avvenuta tramite pagamento non da parte della debitrice principale, ma da parte di un soggetto terzo datore di pegno, CP_1
, amministratore e legale rappresentante della Cab LE Srl, i cui titoli sono stati liquidati per
[...]
€ 49.860,20 e utilizzati per estinguere il debito della società”. pagina 5 di 7 A ben vedere la pronuncia citata, passata in giudicato, non ha accertato la sussistenza di un credito a favore del quanto piuttosto la sua posizione di terzo datore di pegno a favore della società e CP_1 quindi l'estinzione del saldo passivo del conto corrente della stessa;
deve comunque escludersi che la sentenza sia idonea a costituire un giudicato opponibile all'attore, in quanto emessa fra soggetti diversi
(Cab LE s.r.l. e dalle attuali parti giudizio in oggetto ( e . Controparte_5 Pt_1 CP_1
Va poi osservato che la condotta distrattiva del si è consumata in epoca in cui il giudizio per CP_1
l'accertamento del credito del era ancora pendente e, va rimarcato, derivava da un'azione Pt_1
Con monitoria risalente al 2021, epoca in cui il aveva richiesto ed ottenuto er la somma di €. Pt_1
23.000,00, garantita da assegni, importo riferibile a lavori svolti nell'interesse della società.
La circostanza che la Cab in liquidazione avesse promosso opposizione e che in tale sede fosse stata Con sospesa la provvisoria esecutorietà del non giustificava le scelte operate dal liquidatore a proprio esclusivo vantaggio ed escludono la sua correttezza, posto che lo stesso ben sapeva, nel momento in cui ha concluso la cessione, che era ancora pendente il giudizio di opposizione, da cui avrebbe potuto scaturire, come poi accaduto, una situazione debitoria per Cab.
A tali considerazioni si aggiunga, infine, la patente violazione della previsione di cui all'art. 2467 co. 1
c.c. che impone la postergazione dei finanziamenti dei soci a favore della società e sino alla soddisfazione degli altri creditori;
la Cab era in liquidazione e quindi il prioritario pagamento dei creditori costituiva un dovere del liquidatore, a scapito del rimborso dei propri crediti verso la società.
Va poi osservato che la nozione di crediti di cui all'art. 2467 c.c. è ampia e non limitata solo ad un rapporto di credito, ricomprendendo anche altre forme di sostegno e garanzia ( “ In tema di fallimento, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, la nozione di finanziamento dei soci a favore della società, di cui all'art. 2467 c.c., non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma, così da assumere rilevanza anche il rilascio di garanzie e l'effettuazione di forniture senza corrispettivo, in quanto ciò si traduca in un volontario apporto economico utile proveniente dal socio, che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo. “ C.Cass. 30054/2023), fra cui ben può annoverarsi anche la dazione di pegno.
Quanto alla tardività dell'eccezione del si osserva che l'argomentazione difensiva, a fronte Pt_1 delle difese del è stata spesa nella prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. e pertanto non sconta CP_1 alcuna preclusione.
La domanda di condanna promossa deve quindi essere accolta.
Quanto ai costi della registrazione della sentenza, va rilevato che le spese di lite del giudizio di opposizione, che ha accertato il credito invocato dal sono state compensate;
le spese di Pt_1
pagina 6 di 7 registrazione, di cui è stato prodotto un atto di liquidazione, gravano sulle parti del giudizio e dovranno essere regolate, nei rapporti interni tra le parti, in ragione delle statuizioni della sentenza.
Non sussistono le condizioni per gravare il convenuto dell'intero costo della registrazione e non vi è prova che l'attore vi abbia provveduto, con diritto ad ottenere il 50% di quanto pagato.
La relativa domanda deve essere quindi respinta.
7. Le spese seguono la soccombenza e gravano sulla parte convenuta. Atteso il valore della causa, che si colloca nello scaglione da € 5.201 ad € 26.000, e poichè non è stata svolta attività istruttoria, gli onorari vengono liquidate in € 4.237,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara tenuto e per l'effetto condanna al CP_1 pagamento, in favore di della somma di € 7.490,23, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 Parte_1 con decorrenza dal 22.1.2018 al saldo.
Respinge l'istanza di condanna al pagamento delle spese di registrazione della sentenza n. 3869/2022.
Dichiara tenuto e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite da questi sostenute, che si liquidano in € 4.237,00 per onorari, €. 474,00 per esborsi, oltre
IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, 20.6.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa M.Luciana Dughetti
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