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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 05/05/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1254/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Monterotondo (RM), Parte_1 C.F._1
Via Fausto Cecconi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Marta Pizzamiglio che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata in calce al ricorso ricorrente contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Rieti Viale Lionello Controparte_1 C.F._2
Matteucci n. 1/b presso lo studio dell'Avv. Alessia De che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale del 19.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.11.2024 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse dichiarata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 12.09.1999 nel Comune Controparte_1 di Caprarola (VT), e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del detto Comune (atto n.5, parte II,
Serie C, Anno 1999.
pagina 1 di 4 A tal fine, il ricorrente ha esposto che: dall'unione matrimoniale, in data 30.05.2001, è nato Per_1
; con decreto di omologa del verbale di separazione emesso dal Presidente del Tribunale di Rieti,
[...] in camera di consiglio, in data 4.5.20217 i detti coniugi si sono separati consensualmente;
la separazione si
è protratta ininterrottamente dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Rieti senza alcuna possibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra i medesimi coniugi, i quali, fin dall'epoca della separazione hanno intrapreso ciascuno diverse ed irreversibili prospettazioni esistenziali;
il attualmente vive e risiede nella sua abitazione acquistata nel dicembre 2016 e sita in Via Pietro Pt_1
Nenni n. 4 Fiano Romano (RM) pagando una rata di mutuo ipotecario pari ad € 390,12 al mese (scadenza
2032) mentre la ricorrente continua a vivere con il figlio nella casa coniugale e di proprietà del sig.
, sita in Via Genova n.21/A Fiano Romano (RM) sopportando le sole spese ordinarie dei Parte_1 relativi consumi;
il è un libero professionista ed esercita l'attività di amministrazione di condomini Pt_1
e il suo annuo medio lordo, con riferimento ai redditi 2021 – 2022 e 2023, ammonta ad € 45.033,00 e oltre alla rata di mutuo per la casa sopra descritta, deve sopportare mensilmente l'esborso di € 539,75 per la rata del mutuo relativo all'immobile ove esercita la propria attività con scadenza febbraio 2027 (nonché il pagamento della rata per il finanziamento concesso da per problemi economici relativi alla CP_2 gestione della propria attività professionale durante il periodo del Covid e pari ad € 531,54 ed ancora la rata mensile di finanziamento in leasing della propria autovettura pari ad € 343,05; la è impiegata CP_1 presso Roma Capitale con un presunto reddito mensile netto - riferito dal suo inquadramento di qualifica
- di almeno € 1.800,00/2.000,00, comprensivo di 13° mensilità; il figlio ha sostenuto in data 20 Per_1 settembre 2024 l'esame relativo al corso di Inglese presso il Centro Linguistico di Ateneo per conseguimento livello B2 e si è iscritto al corso di laurea magistrale in Informatica presso l'ateneo
“Sapienza Università di Roma” avendo in data 25 marzo 2024 terminato il suo primo percorso di studio, con conseguimento della laurea triennale, e non risulta al momento economicamente autonomo;
il sig.
è titolare di due conti correnti rispettivamente n. 10762318.e Banco Parte_1 CP_2 [...]
n. 60076551, oltre al conto corrente BCC di Roma n. 1910/67 dove risulta addebitata la rata di CP_3 mutuo dell'abitazione sopra descritta.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Si è costituita non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio ma contestando in toto quanto ex adverso dedotto e domandato, deducendo che: il è Pt_1 un libero professionista e svolge l'attività di amministratore di condomini oltre che di Revisore Legale percependo dunque maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati godendo dunque lo stesso di entrate mensili nette di € 5.582,91 ed è proprietario di ben tre immobili;
il finanziamento cui lo stesso fa riferimento è cessato in data 15.09.2024 e vi è prova di un ulteriore finanziamento per € 531,54 mensili;
sin dalla separazione, il ricorrente non ha mai tenuto il figlio dal venerdì sera alla domenica ma Per_1 pagina 2 di 4 sempre dal sabato sera alla domenica, con un notevole risparmio economico così come non ha mai trascorso i 15 giorni di vacanza insieme al figlio;
il è titolare di un altro e diverso conto fiscale Pt_1 dove vengono addebitati tutti i propri compensi lavorativi, oltre agli estratti conto prodotti;
la è CP_1 impiegata presso Roma Capitale con un reddito lordo annuo 2024 per l'anno di imposta 2023 di €
29.856,00 (netto € 23.707,00 su tredici mensilità e si reca ogni giorno sul posto di lavoro con i mezzi pubblici (treno e autobus) e pranza fuori casa e le proprie disponibilità economiche, derivatele anche da regali dei nonni materni e dei genitori, nonché dall'eredità paterna, sono quelle che risultano dagli estratti conto allegati.
Ciò premesso e richiamando per i dettagli il contenuto della comparsa di risposta, la resistente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi indicate.
Alla udienza del 13.2.2025 il giudice delegato ha sentito le parti e ha disposto un rinvio per consentire alle stesse di valutare una soluzione conciliativa.
Alla udienza del 19 marzo 2025 le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni congiunte:
1) la casa coniugale rimane assegnata alla moglie che ivi continuerà a viverci unitamente al figlio maggiorenne ma Per_1 non ancora economicamente autosufficiente, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo;
2) il padre si obbliga a corrispondere alla madre per il mantenimento ordinario di la somma di € 500,00 mensili, Per_1 rivalutata secondo gli indici istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Rieti, nelle spese straordinarie si intendono comprese la tessera annuale per i mezzi pubblici;
spese di revisione, tagliando ed eventuali riparazioni della macchina di Per_1
3) il padre si obbliga a corrispondere direttamente al figlio la somma settimanale di 50 euro;
Per_1
4) spese di lite compensate
All'esito della udienza il giudice ha riservato la decisione al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni concordate.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
pagina 3 di 4 decidendo nella causa iscritta al ruolo 1254/2024 promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del PM: CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con Parte_1 Controparte_1 in data 12.09.1999 nel Comune di Caprarola (VT), trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune (atto n.5, parte II, Serie C, Anno 1999);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- dispone che la casa coniugale rimarrà assegnata alla signora che ivi continuerà a viverci Controparte_1 unitamente al figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, sino Persona_1 al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a per il mantenimento Parte_1 Controparte_1 ordinario del figlio la somma di € 500,00 mensili, rivalutata secondo gli indici istat;
oltre Persona_1 al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Rieti, precisandosi che nelle spese straordinarie si intendono comprese la tessera annuale per i mezzi pubblici;
spese di revisione, tagliando ed eventuali riparazioni della macchina di;
Per_1
- prende atto che il padre si obbliga a corrispondere direttamente al figlio la somma settimanale Per_1 di 50 euro;
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 28.4.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Costantino De Robbio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1254/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Monterotondo (RM), Parte_1 C.F._1
Via Fausto Cecconi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Marta Pizzamiglio che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata in calce al ricorso ricorrente contro
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Rieti Viale Lionello Controparte_1 C.F._2
Matteucci n. 1/b presso lo studio dell'Avv. Alessia De che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale del 19.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.11.2024 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse dichiarata la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 12.09.1999 nel Comune Controparte_1 di Caprarola (VT), e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del detto Comune (atto n.5, parte II,
Serie C, Anno 1999.
pagina 1 di 4 A tal fine, il ricorrente ha esposto che: dall'unione matrimoniale, in data 30.05.2001, è nato Per_1
; con decreto di omologa del verbale di separazione emesso dal Presidente del Tribunale di Rieti,
[...] in camera di consiglio, in data 4.5.20217 i detti coniugi si sono separati consensualmente;
la separazione si
è protratta ininterrottamente dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Rieti senza alcuna possibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra i medesimi coniugi, i quali, fin dall'epoca della separazione hanno intrapreso ciascuno diverse ed irreversibili prospettazioni esistenziali;
il attualmente vive e risiede nella sua abitazione acquistata nel dicembre 2016 e sita in Via Pietro Pt_1
Nenni n. 4 Fiano Romano (RM) pagando una rata di mutuo ipotecario pari ad € 390,12 al mese (scadenza
2032) mentre la ricorrente continua a vivere con il figlio nella casa coniugale e di proprietà del sig.
, sita in Via Genova n.21/A Fiano Romano (RM) sopportando le sole spese ordinarie dei Parte_1 relativi consumi;
il è un libero professionista ed esercita l'attività di amministrazione di condomini Pt_1
e il suo annuo medio lordo, con riferimento ai redditi 2021 – 2022 e 2023, ammonta ad € 45.033,00 e oltre alla rata di mutuo per la casa sopra descritta, deve sopportare mensilmente l'esborso di € 539,75 per la rata del mutuo relativo all'immobile ove esercita la propria attività con scadenza febbraio 2027 (nonché il pagamento della rata per il finanziamento concesso da per problemi economici relativi alla CP_2 gestione della propria attività professionale durante il periodo del Covid e pari ad € 531,54 ed ancora la rata mensile di finanziamento in leasing della propria autovettura pari ad € 343,05; la è impiegata CP_1 presso Roma Capitale con un presunto reddito mensile netto - riferito dal suo inquadramento di qualifica
- di almeno € 1.800,00/2.000,00, comprensivo di 13° mensilità; il figlio ha sostenuto in data 20 Per_1 settembre 2024 l'esame relativo al corso di Inglese presso il Centro Linguistico di Ateneo per conseguimento livello B2 e si è iscritto al corso di laurea magistrale in Informatica presso l'ateneo
“Sapienza Università di Roma” avendo in data 25 marzo 2024 terminato il suo primo percorso di studio, con conseguimento della laurea triennale, e non risulta al momento economicamente autonomo;
il sig.
è titolare di due conti correnti rispettivamente n. 10762318.e Banco Parte_1 CP_2 [...]
n. 60076551, oltre al conto corrente BCC di Roma n. 1910/67 dove risulta addebitata la rata di CP_3 mutuo dell'abitazione sopra descritta.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Si è costituita non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio ma contestando in toto quanto ex adverso dedotto e domandato, deducendo che: il è Pt_1 un libero professionista e svolge l'attività di amministratore di condomini oltre che di Revisore Legale percependo dunque maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati godendo dunque lo stesso di entrate mensili nette di € 5.582,91 ed è proprietario di ben tre immobili;
il finanziamento cui lo stesso fa riferimento è cessato in data 15.09.2024 e vi è prova di un ulteriore finanziamento per € 531,54 mensili;
sin dalla separazione, il ricorrente non ha mai tenuto il figlio dal venerdì sera alla domenica ma Per_1 pagina 2 di 4 sempre dal sabato sera alla domenica, con un notevole risparmio economico così come non ha mai trascorso i 15 giorni di vacanza insieme al figlio;
il è titolare di un altro e diverso conto fiscale Pt_1 dove vengono addebitati tutti i propri compensi lavorativi, oltre agli estratti conto prodotti;
la è CP_1 impiegata presso Roma Capitale con un reddito lordo annuo 2024 per l'anno di imposta 2023 di €
29.856,00 (netto € 23.707,00 su tredici mensilità e si reca ogni giorno sul posto di lavoro con i mezzi pubblici (treno e autobus) e pranza fuori casa e le proprie disponibilità economiche, derivatele anche da regali dei nonni materni e dei genitori, nonché dall'eredità paterna, sono quelle che risultano dagli estratti conto allegati.
Ciò premesso e richiamando per i dettagli il contenuto della comparsa di risposta, la resistente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi indicate.
Alla udienza del 13.2.2025 il giudice delegato ha sentito le parti e ha disposto un rinvio per consentire alle stesse di valutare una soluzione conciliativa.
Alla udienza del 19 marzo 2025 le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni congiunte:
1) la casa coniugale rimane assegnata alla moglie che ivi continuerà a viverci unitamente al figlio maggiorenne ma Per_1 non ancora economicamente autosufficiente, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo;
2) il padre si obbliga a corrispondere alla madre per il mantenimento ordinario di la somma di € 500,00 mensili, Per_1 rivalutata secondo gli indici istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Rieti, nelle spese straordinarie si intendono comprese la tessera annuale per i mezzi pubblici;
spese di revisione, tagliando ed eventuali riparazioni della macchina di Per_1
3) il padre si obbliga a corrispondere direttamente al figlio la somma settimanale di 50 euro;
Per_1
4) spese di lite compensate
All'esito della udienza il giudice ha riservato la decisione al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni concordate.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
pagina 3 di 4 decidendo nella causa iscritta al ruolo 1254/2024 promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del PM: CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con Parte_1 Controparte_1 in data 12.09.1999 nel Comune di Caprarola (VT), trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
Comune (atto n.5, parte II, Serie C, Anno 1999);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- dispone che la casa coniugale rimarrà assegnata alla signora che ivi continuerà a viverci Controparte_1 unitamente al figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, sino Persona_1 al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a per il mantenimento Parte_1 Controparte_1 ordinario del figlio la somma di € 500,00 mensili, rivalutata secondo gli indici istat;
oltre Persona_1 al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Rieti, precisandosi che nelle spese straordinarie si intendono comprese la tessera annuale per i mezzi pubblici;
spese di revisione, tagliando ed eventuali riparazioni della macchina di;
Per_1
- prende atto che il padre si obbliga a corrispondere direttamente al figlio la somma settimanale Per_1 di 50 euro;
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 28.4.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Costantino De Robbio
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