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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, nella causa iscritta al n. 22329/2023 su ATP n. RG n° 22995/22, R.G.L. promossa
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Bologna n. 73, C.F. elettivamente domiciliato in Napoli C.F._1 alla Via Carducci 15, presso lo studio degli avv.ti Sara Santochirico e Alessandro Faggiano, che lo rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente, come in atti
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede in Napoli via A. De Gasperi n.55, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Maria Pia Tedeschi come in atti
- resistente -
All'udienza del 17.03.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei
1 requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (riconoscimento della pensione di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' CP_2 chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1 relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, deduceva l'inammissibilità del ricorso basato su motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria. Ad avviso della resistente, controparte si limitava, a richiamare le patologie indicate nel ricorso introduttivo della fase sommaria ed a contrapporre le sue valutazioni dell'allegato complesso morboso a quelle poste dal ctu a fondamento delle conclusioni, e, quindi, a richiedere la rinnovazione della consulenza nell'ambito di un giudizio a cognizione piena. Riteneva l' che le valutazioni medico legali formulate CP_2 dal CTU nella fase sommaria non erano sottoposte ad alcun vaglio critico;
atteso che nell'avverso ricorso non risultavano in alcun modo evidenziati, quantomeno con il sufficiente grado di specificità richiesto dal comma 6 dell'art 445 bis c.p.c., gli errori tecnico- giuridici che le inficerebbero.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale. Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott.ssa , concludeva il suo Persona_1 giudizio ritenendo che il ricorrente, potesse essere considerato invalido nella misura del 90% dalla domanda amministrativa come da valori tabellari in vigore.
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu evidenziando, anche a fronte dei nuovi documenti prodotti, la sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio richiesto. Ad avviso dell'opponente, il primo ctu concludeva con una valutazione a dir poco riduttiva del quadro patologico complessivo da cui era affetto il ricorrente, che era reso totalmente inabile allo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa. Evidenziava, in riferimento alla patologia
2 osteoarticolare/neurochirurgica sofferta, l'inadeguatezza del codice 7010 utilizzato dal CTU per la valutazione della grave e complessa situazione radicolare-ortopedica- neurochirurgica derivante dal fallimento chirurgico già praticato sui rilievi vertebrali L4-L5 con successiva recidiva erniaria e dalla insorgenza di ulteriori ernie su altre vertebre L3- L4e L5-S1, che lo costringevano a vivere affetto da un costante e grave dolore cronico al quale non vi era rimedio farmacologico idoneo e che aveva degli effetti funzionali rilevanti sulla stazione eretta, sulla deambulazione, possibile massimo per 100 metri, sulla qualità della vita e quindi sulla capacità lavorativa che risultava totalmente annullata. Un ulteriore particolare rilievo critico meritava la valutazione della situazione neurologica derivante dal pregresso episodio di TIA da cui era stato colpito il ricorrente, che la dott.ssa , in quanto Per_1 evento acuto, aveva ritenuto di non computare in alcun modo quale patologia rilevante. Se è vero che si era trattato di un evento acuto, ciò che doveva essere oggetto di valutazione, in ogni caso, erano, a parere dell' opponente, le ricadute funzionali che avevano determinato, la cui considerazione era totalmente stata omessa dal CTU.
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott. Per_2
, il quale in questa sede approfondiva le indagini giungendo alla
[...] conclusione, rettamente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, che il soggetto periziato doveva essere considerato invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 100% sin dal 22/03/2022.
In particolare, il nuovo ctu riscontrava le seguenti patologie:
<<-Ipertensione arteriosa -Spondilo- disco artrosi cervico lombare in esiti di
laminectomia L-L5 , parestesie agli arti inferiori, difficoltà nei passaggi posturali per la presenza di dolori nella regione lombare: -Sindrome depressiva endorettiva media;
- Nevrosi ansiosa;
- Otite catarrale cronica e deviazione setto nasale e ipoacusia bilaterale mista;
- Bronchite cronica semplice in soggetto enfisematoso;
- Duodenite erosiva, gastrite antrale e esofagite erosiva;
-Vasculopatia cerebrale in esiti di pregresso ictus ischemico con cefalea persistente e deficit di memoria e concentrazione. Tali patologie, in riferimento alla Tabella ministeriale relativa al D.M. del 5 febbraio 1992 applicando il calcolo riduzionistico devono essere stimate in misura del 95% di invalidità civile. Per il calcolo dell'I.C. del ricorrente si procede ad un arrotondamento del 5% trattandosi di patologie plurime coesistenti che hanno incidenza sulla capacità lavorativa e, pertanto, si perviene ad una stima dell'I.C. sofferta dal ricorrente in misura del 100% (cento per cento) fin dall'epoca della domanda amministrativa.>>
3 Il c.t.u. della fase di opposizione forniva, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva (Certificazione medica ASL NA1 del 10.4.2024; Certificazione medica O. isita ortopedica del 19.12.2023; Per_3
Certificazione medica Medicina Futura del 14.12.2023; Certificazione medica Dott. del 11.12.2023, Certificazione medica ASL NA1 del 22.5.2024, Per_4
Certificazione medica, ecografia addome completa, Medicina Futura del 8.11.2024, Certificazione medica ASL NA1 del 16.12.2024; Certificazione medica medicina futura del 18.12.2024, Certificato dermatologico dell' 8.1.2025, Certificazione medica ASL NA1 del 13.1.2025, Certificazione medica
ASL NA1 del 27.1.2025), che più chiaramente cristallizzavano le gravi patologie da cui era affetto il ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell' a corrispondere alla CP_2 parte ricorrente il riconoscimento del beneficio della pensione di invalidità fruibile dal 22.03.2022.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l a riconoscere CP_2 al sig. , il beneficio della pensione di invalidità civile dal Parte_1
22.03.2022,
b) Condanna altresì l' alle spese del giudizio, che liquida in CP_2 complessivi € 1.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c)Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_2 tecniche espletate, liquidate con separati decreti. Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 17.03.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, nella causa iscritta al n. 22329/2023 su ATP n. RG n° 22995/22, R.G.L. promossa
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Bologna n. 73, C.F. elettivamente domiciliato in Napoli C.F._1 alla Via Carducci 15, presso lo studio degli avv.ti Sara Santochirico e Alessandro Faggiano, che lo rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente, come in atti
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede in Napoli via A. De Gasperi n.55, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Maria Pia Tedeschi come in atti
- resistente -
All'udienza del 17.03.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei
1 requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (riconoscimento della pensione di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' CP_2 chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1 relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, deduceva l'inammissibilità del ricorso basato su motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria. Ad avviso della resistente, controparte si limitava, a richiamare le patologie indicate nel ricorso introduttivo della fase sommaria ed a contrapporre le sue valutazioni dell'allegato complesso morboso a quelle poste dal ctu a fondamento delle conclusioni, e, quindi, a richiedere la rinnovazione della consulenza nell'ambito di un giudizio a cognizione piena. Riteneva l' che le valutazioni medico legali formulate CP_2 dal CTU nella fase sommaria non erano sottoposte ad alcun vaglio critico;
atteso che nell'avverso ricorso non risultavano in alcun modo evidenziati, quantomeno con il sufficiente grado di specificità richiesto dal comma 6 dell'art 445 bis c.p.c., gli errori tecnico- giuridici che le inficerebbero.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale. Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott.ssa , concludeva il suo Persona_1 giudizio ritenendo che il ricorrente, potesse essere considerato invalido nella misura del 90% dalla domanda amministrativa come da valori tabellari in vigore.
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu evidenziando, anche a fronte dei nuovi documenti prodotti, la sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio richiesto. Ad avviso dell'opponente, il primo ctu concludeva con una valutazione a dir poco riduttiva del quadro patologico complessivo da cui era affetto il ricorrente, che era reso totalmente inabile allo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa. Evidenziava, in riferimento alla patologia
2 osteoarticolare/neurochirurgica sofferta, l'inadeguatezza del codice 7010 utilizzato dal CTU per la valutazione della grave e complessa situazione radicolare-ortopedica- neurochirurgica derivante dal fallimento chirurgico già praticato sui rilievi vertebrali L4-L5 con successiva recidiva erniaria e dalla insorgenza di ulteriori ernie su altre vertebre L3- L4e L5-S1, che lo costringevano a vivere affetto da un costante e grave dolore cronico al quale non vi era rimedio farmacologico idoneo e che aveva degli effetti funzionali rilevanti sulla stazione eretta, sulla deambulazione, possibile massimo per 100 metri, sulla qualità della vita e quindi sulla capacità lavorativa che risultava totalmente annullata. Un ulteriore particolare rilievo critico meritava la valutazione della situazione neurologica derivante dal pregresso episodio di TIA da cui era stato colpito il ricorrente, che la dott.ssa , in quanto Per_1 evento acuto, aveva ritenuto di non computare in alcun modo quale patologia rilevante. Se è vero che si era trattato di un evento acuto, ciò che doveva essere oggetto di valutazione, in ogni caso, erano, a parere dell' opponente, le ricadute funzionali che avevano determinato, la cui considerazione era totalmente stata omessa dal CTU.
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott. Per_2
, il quale in questa sede approfondiva le indagini giungendo alla
[...] conclusione, rettamente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, che il soggetto periziato doveva essere considerato invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 100% sin dal 22/03/2022.
In particolare, il nuovo ctu riscontrava le seguenti patologie:
<<-Ipertensione arteriosa -Spondilo- disco artrosi cervico lombare in esiti di
laminectomia L-L5 , parestesie agli arti inferiori, difficoltà nei passaggi posturali per la presenza di dolori nella regione lombare: -Sindrome depressiva endorettiva media;
- Nevrosi ansiosa;
- Otite catarrale cronica e deviazione setto nasale e ipoacusia bilaterale mista;
- Bronchite cronica semplice in soggetto enfisematoso;
- Duodenite erosiva, gastrite antrale e esofagite erosiva;
-Vasculopatia cerebrale in esiti di pregresso ictus ischemico con cefalea persistente e deficit di memoria e concentrazione. Tali patologie, in riferimento alla Tabella ministeriale relativa al D.M. del 5 febbraio 1992 applicando il calcolo riduzionistico devono essere stimate in misura del 95% di invalidità civile. Per il calcolo dell'I.C. del ricorrente si procede ad un arrotondamento del 5% trattandosi di patologie plurime coesistenti che hanno incidenza sulla capacità lavorativa e, pertanto, si perviene ad una stima dell'I.C. sofferta dal ricorrente in misura del 100% (cento per cento) fin dall'epoca della domanda amministrativa.>>
3 Il c.t.u. della fase di opposizione forniva, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva (Certificazione medica ASL NA1 del 10.4.2024; Certificazione medica O. isita ortopedica del 19.12.2023; Per_3
Certificazione medica Medicina Futura del 14.12.2023; Certificazione medica Dott. del 11.12.2023, Certificazione medica ASL NA1 del 22.5.2024, Per_4
Certificazione medica, ecografia addome completa, Medicina Futura del 8.11.2024, Certificazione medica ASL NA1 del 16.12.2024; Certificazione medica medicina futura del 18.12.2024, Certificato dermatologico dell' 8.1.2025, Certificazione medica ASL NA1 del 13.1.2025, Certificazione medica
ASL NA1 del 27.1.2025), che più chiaramente cristallizzavano le gravi patologie da cui era affetto il ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada accolta con condanna dell' a corrispondere alla CP_2 parte ricorrente il riconoscimento del beneficio della pensione di invalidità fruibile dal 22.03.2022.
Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna l a riconoscere CP_2 al sig. , il beneficio della pensione di invalidità civile dal Parte_1
22.03.2022,
b) Condanna altresì l' alle spese del giudizio, che liquida in CP_2 complessivi € 1.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c)Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_2 tecniche espletate, liquidate con separati decreti. Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 17.03.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero
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