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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12312/2024 r.g., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. ) e AR_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (c.f. AR_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Sandra Normanni del Foro di C.F._2
Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude riportandosi al ricorso e chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti e riportate nel verbale dell'udienza odierna del 6 maggio 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale,
1 vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 18 ottobre 2024 da ed AR_1 AR_2
osservato che i ricorrenti, sentiti all'udienza del 6 maggio 2025, hanno escluso una riconciliazione ed hanno confermato la volontà di divorziare espressa nel ricorso introduttivo, alle condizioni concordate e riportate a verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Castel del Rio (Bologna) il 4 giugno 2005 e che dalla loro unione sono nati i figli , in data 3 febbraio 2006 e , in data 18 marzo 2009; Per_1 Per_2
ritenuto che, come si desume dalla documentazione prodotta, ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione dei coniugi protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall'udienza presidenziale del 31 gennaio 2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nel procedimento di separazione personale omologato con decreto del Tribunale di Bologna del 16 febbraio 2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni del divorzio concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore , garantendo allo stesso un Per_2
equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
rilevato che fra le condizioni del divorzio concordate dai coniugi e confermate all'udienza del 6 maggio 2025, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza e che di seguito si trascrivono:
“11)Trasferimento immobiliare
2 A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e a titolo di regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali conseguenti al divorzio, anche ai sensi dell'art. 1376, i signori nato a [...] il 21 giugno AR_1
1977 CF e nata a [...] C.F._1 AR_2
(BO) il 28 luglio 1981 CF: convengono di effettuate il C.F._2
seguente trasferimento immobiliare da attuarsi direttamente nell'ambito del presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Consenso ed oggetto.
A tal fine la OR cede e trasferisce al Signor AR_2 AR_1
che accetta ed acquista, il diritto di proprietà della quota in ragione di un mezzo il cui restante un mezzo è già di sua proprietà divenendo così unico ed esclusivo proprietario, dei seguenti immobili:
- porzione del fabbricato posto in Comune di Castel del Rio, in via Ponte Alidosi n.
15/D e precisamente: appartamento avente accesso indipendente, distribuito ai piani seminterrato, rialzato e primo, da un vano ad uso autorimessa al piano seminterrato nonché corti ad uso esclusivo, il tutto distinto al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al :
- foglio 22 , particella 463 sub. 4 , Categoria A/2 , Classe U , piano T-1 , vani 5,0
, rendita catastale euro 490,63 , superficie totale mq129 (appartamento);
- foglio 22 , particella 463 sub. 5 , Categoria C6 , Classe 2 , piano S-1 , consistenza 28 mq , rendita catastale euro 82, 43 , (autorimessa)
L'immobile predetto è esattamente raffigurato nelle planimetrie catastali a corredo delle denunce registrate in data 23 ottobre 2003 prot.n.271754 che si allegano al presente verbale sotto le lettere B) e C) da far parte integrante previa visione e sottoscrizione delle parti
3 In confine : ragioni comuni e con i subalterni 2 e 5 della particella 463 del foglio 22
Comune di Castel del Rio (BO).
Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
Provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla AR EN per acquisto con atto del Notaio dott. in data 11.04.2002, repertorio n. Persona_3
120067, raccolta n. 30904, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 22 aprile
2002 al n. 001191 serie IT e trascritto a Bologna il 18 aprile 2002, Reg. Gen.
n.17624, Reg. Part. n.12185.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza, .
Garanzie
La AR EN garantisce il rilievo della AR acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La AR EN garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti
Dichiarazioni urbanistiche
La AR EN OR , ai sensi e per gli effetti della vigente AR_2
normativa urbanistica, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della
4 sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara che i titoli edilizi relativi all'immobile de quo sono regolari e in particolare dichiara che :
- la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto è stata eseguita in forza di concessione edilizia prot n.17 rilasciato in data 25.08.1997 protocollo n.3267 del Comune di Castel del Rio (BO) , così come risultante al momento dell'acquisto avvenuto con OG del Notaio , Rep. n. 120067 Per_3
Raccolta n. 30904 in data 11.04.2002 e modificata in virtù della
- Concessione Edilizia n.8 del 05.08.2000;
-Autorizzazione Edilizia n. 6 del 28.03.2002;
-Concessione Edilizia variante n.15 del 19.09.2002;
-CILA per opere di manutenzione esterna prot. 3630 del 09.11.2021; dichiara altresì che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi neppure in sanatoria.
Conformità degli impianti
La AR EN garantisce la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza e resta esonerata dalla consegna delle relative certificazioni.
Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale sotto la lettera A) l'originale dell'attestato di prestazione energetica n. 08249-558033-2024 rilasciato in data 23.04.2024 dal dott.
Ing. , quale tecnico abilitato, la parte EN dichiara che l'attestato non Persona_4
è scaduto né decaduto, e la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Conformità catastale
5 Ai sensi dell'art.29 co.1 bis della legge 27 febbraio 1985 n.52 e della legge n.122/2010,il EN precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalle visure catastali depositate, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetrie depositate in Catasto Protocollo n. 271754 del
23/10/2003 per l' appartamento , allegata sub B) e protocollo n. 271754 del 23
/10/2003 per l' autorimessa, allegata sub C), alle quali essi fanno riferimento.
La signora attuale intestatario dei diritti immobiliari oggetto del AR_2
trasferimento, dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari e allo stato di fatto dell' immobile, che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa e il signor conferma la dichiarazione di AR_1
conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto resa;
La signora dichiara che vi è conformità fra gli intestatari catastali e le AR_2
risultanze dei registri immobiliari;
Valore
I signori e , per quanto occorrer possa, AR_2 AR_1
dichiarano che il valore della quota ceduta è pari ad euro € 82.500,00 ( ottantaduemilacinquecento);
Assenza di Mediazione - Corrispettivo in denaro
I sottoscritti signori e , consapevoli delle AR_2 AR_1
responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano:
- di non essersi avvalsi, per la conclusione del trasferimento di cui al presente procedimento, di un mediatore.
6 - che, a tacitazione di ogni rapporto di dare ed avere tra i coniugi , quale corrispettivo per il presente trasferimento che avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche delle parti viene convenuta la somma di € 82.500,00:
- di cui € 30.000,00 (trentamila) è stata versata dalla parte acquirente sig. AR_1
alla signora tramite bonifico in data 27 giugno 2024, TRN n. AR_2
91581001536 a titolo di acconto tramite il Credito Cooperativo Ravennate
Forlivese e Imolese come da copia del bonifico che si allega al presente verbale sotto la lettera D) da far parte integrante, di cui parte EN dichiara di aver ricevuto dalla parte cessionaria alla quale con questo atto rilascia ampia e liberatoria quietanza;
-la restante somma a saldo di € 52.500,00 ( cinquantaduemilacinquecento) è stata versata tramite bonifico bancario il 12 marzo 2025 ,dal sig. alla AR_1
sig.ra n. tramite Banca Persona_5 PartitaIVA_1
Mediolanum come da copia contabile di bonifico che si allega al presente verbale sotto la lettera E) da far parte integrante , di cui parte EN dichiara di aver ricevuto dalla parte cessionaria alla quale con questo atto rilascia ampia e liberatoria quietanza;
Rinuncia ad ipoteca legale
La AR EN signora rinuncia all'ipoteca legale;
AR_2
Effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
Dichiarazioni fiscali
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione dal AR_1 AR_2
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione o divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio
7 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale
Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
Le parti si danno reciproco atto che quanto qui contenuto costituisce accordo raggiunto nell'ambito della complessiva regolamentazione di tutti i rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi, anche in conseguenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed in adempimento degli obblighi nascenti dal matrimonio.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica
Integrata aggiornata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari”; rilevato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 30 ottobre
2024, ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente
Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 29 aprile 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 4 giugno
2005 a Castel del Rio (Bologna) da nato a [...] il 21 giugno AR_1
1977 ed nata a [...] il [...], AR_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel del Rio al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 2005;
8 B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Castel del Rio di procedere all'annotazione della sentenza;
C) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) “il figlio minore , nato ad [...] il [...]” è affidato in via Per_2
condivisa ad entrambi i genitori;
“il figlio minore è collocato presso la residenza della madre in OL (BO) Via Coraglia n.8, ove risiederà anche la figlia , Per_6
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente”;
2) “il figlio minore risiederà, in modo alternato, una settimana con la madre ed una con il padre presso le rispettive abitazioni”; “i genitori concorderanno settimanalmente la gestione del figlio minore per quanto riguarda gli impegni scolastici ed extrascolastici, comunque fin da ora si impegnano alla massima collaborazione nell'interesse dello stesso”;
3) “i genitori dovranno assumere, di comune accordo, le scelte di maggiore rilevanza attinenti all'istruzione, all'educazione e alla salute oltre a quelle altre che assumeranno fondamentale importanza o rilievo per il futuro o la vita quotidiana del figlio minore, nell'esclusivo rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Ciascuno dei genitori eserciterà separatamente ed in autonomia la responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione nei giorni in cui avranno la custodia del figlio”;
“il padre sig. verserà mensilmente alla madre, Sig.ra AR_1 Pt_2
, la somma di € 400,00 ( quattrocento) mensili (ossia euro 200,00 per ciascuno
[...]
dei due figli), a titolo di contributo al mantenimento degli stessi. Tale somma sarà bonificata su un conto corrente che verrà utilizzato unicamente per i figli”;
4) “il padre e la madre, inoltre, contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie per i figli, previamente concordate (ad eccezione di quelle mediche che rivestono il carattere dell'urgenza che saranno rimborsate, in caso di anticipo da parte di un genitore, previa esibizione di idonea documentazione) e debitamente documentate
9 (mediche non mutuabili, libri, rette sportive e ludico ricreative) nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre”;
5) “gli assegni familiari per il figlio minore saranno percepiti unicamente dalla madre
”; AR_2
6) “il padre si accollerà totalmente le spese per l'acquisto dell'auto per la figlia e per il motociclo per il figlio ”; Per_1 Per_2
7) “i genitori concorderanno, secondo le loro esigenze lavorative, le vacanze estive ed invernali con il figlio minore ed in particolare:
Festività natalizie:
24 dicembre con il padre;
25 dicembre con la madre;
26 e 31 dicembre da decidersi anno per anno in alternanza tra i genitori ed in base ai desideri dei figli;
durante il periodo invernale i genitori concorderanno sia eventuali vacanze in montagna che al mare;
Festività pasquali:
Pasqua con un genitore e pasquetta con l'altro;
Ferie estive: ciascun genitore trascorrerà con i figli 15 giorni, anche consecutivi, durante il periodo estivo tra giugno ed agosto;
tali periodi saranno concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno”;
8) “i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, nulla chiedono l'uno dall'altra e viceversa a titolo di mantenimento”;
9) ”Trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e a titolo di regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali conseguenti al divorzio, anche ai sensi dell'art. 1376”, “la OR cede e trasferisce al Signor AR_2
10 che accetta ed acquista, il diritto di proprietà della quota in AR_1
ragione di un mezzo il cui restante un mezzo è già di sua proprietà divenendo così unico ed esclusivo proprietario, dei seguenti immobili: - porzione del fabbricato posto in Comune di Castel del Rio, in via Ponte Alidosi n. 15/D e precisamente: appartamento avente accesso indipendente, distribuito ai piani seminterrato, rialzato e primo, da un vano ad uso autorimessa al piano seminterrato nonché corti ad uso esclusivo, il tutto distinto al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al : - foglio 22 , particella 463 sub. 4 , Categoria A/2 , Classe U , piano T-1 , vani 5,0 , rendita catastale euro 490,63 , superficie totale mq129 (appartamento); - foglio 22 , particella 463 sub. 5 , Categoria C6 , Classe 2 , piano S-1 , consistenza 28 mq , rendita catastale euro 82, 43 , (autorimessa)”. “In confine : ragioni comuni e con i subalterni 2 e 5 della particella 463 del foglio 22 Comune di Castel del Rio (BO). Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione”. “I signori e AR_2
, per quanto occorrer possa, dichiarano che il valore della quota AR_1
ceduta è pari ad euro € 82.500,00 ( ottantaduemilacinquecento)” e che, “a tacitazione di ogni rapporto di dare ed avere tra i coniugi , quale corrispettivo per il presente trasferimento che avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche delle parti viene convenuta la somma di € 82.500,00: - di cui € 30.000,00
(trentamila) è stata versata dalla parte acquirente sig. alla signora AR_1
tramite bonifico in data 27 giugno 2024, TRN n. 91581001536 a AR_2
titolo di acconto tramite il Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese come da copia del bonifico” allegata al verbale dell'udienza “sotto la lettera D) da far parte integrante, di cui parte EN dichiara di aver ricevuto dalla parte cessionaria alla quale con questo atto rilascia ampia e liberatoria quietanza;
-la restante somma a saldo di € 52.500,00 ( cinquantaduemilacinquecento) è stata versata tramite bonifico bancario il 12 marzo 2025 ,dal sig. alla sig.ra AR_1 Persona_5
11 n. tramite Banca Mediolanum come da copia PartitaIVA_1
contabile di bonifico” allegata al verbale dell'udienza “sotto la lettera E) da far parte integrante , di cui parte EN dichiara di aver ricevuto dalla parte cessionaria alla quale con questo atto rilascia ampia e liberatoria quietanza”. “La AR EN signora rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del AR_2
presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 6 maggio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
10) “I signori e dichiarano che in relazione ai AR_1 AR_2
rapporti economici e patrimoniali fra essi intercorrenti, con l'esatto adempimento di quanto indicato nel presente atto, nulla avranno a pretendere l'un l'altro”;
11) “Le spese del presente procedimento si vogliono compensate e poste al 50% di ciascuna parte per quanto riguarda il compenso dell per la trascrizione del CP_1
trasferimento immobiliare le spese sono a carico di entrambi nella misura del 50%”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
6 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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