Decreto cautelare 3 novembre 2023
Ordinanza cautelare 11 novembre 2023
Sentenza 28 giugno 2024
Decreto cautelare 5 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 4868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4868 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04868/2025REG.PROV.COLL.
N. 09042/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9042 del 2024, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Mattia Fontanesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 1622/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1. La società -OMISSIS-, operante nel settore dell’autotrasporto di merci su strada, ha impugnato di fronte al TAR Veneto il provvedimento del 1 agosto 2023 in virtù del quale il Prefetto di Verona ha disposto nei confronti della società stessa l’informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, comma 4, 87, 89-bis e 91, comma 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia), unitamente agli atti ad esso presupposti o comunque connessi.
L’interdittiva è stata adottata dopo la presentazione – da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ufficio motorizzazione civile di Verona – di una richiesta di rilascio della comunicazione antimafia nei riguardi del signor -OMISSIS-, socio unico, amministratore nonché legale rappresentante della società -OMISSIS-.
2. Con sentenza n. 1622/2024 il TAR Veneto ha respinto il ricorso, rilevando come le risultanze istruttorie poste alla base del provvedimento impugnato dimostrassero inequivocabilmente il legame del socio unico della -OMISSIS- e della sua consorte, la sig.ra -OMISSIS-, entrambi amministratori della società, con esponenti contigui alla ‘ndrangheta crotonese, con il chiaro rischio di condizionamento mafioso della stessa società.
3. La -OMISSIS- ha proposto appello con ricorso notificato e depositato in data 4 dicembre 2024, chiedendo anche la sospensione del provvedimento impugnato e la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Il motivo di appello, rubricato “ Erroneità, contraddittorietà e illogicità della motivazione ed errore su più punti decisivi della controversia ”, si articola in diverse censure.
In sintesi l’appellante deduce che:
- le cariche di -OMISSIS- fratello di -OMISSIS-, sono ricoperte in società o al fianco di soggetti che sotto stati oggetto di provvedimenti antimafia ormai risalenti nel tempo;
- lo stesso è a dirsi per quanto riguarda -OMISSIS-) e per i rapporti lavorativi intrattenuti da -OMISSIS- prima di acquisire le quote dell’odierna appellante;
- la -OMISSIS- opera in rapporto di monocommittenza con la -OMISSIS-, società neppure menzionata nel provvedimento impugnato;
- anche l’assunzione di -OMISSIS-, ritenuto soggetto contiguo ad ambienti criminali, non sarebbe rilevante, trattandosi di episodio isolato e risalente nel tempo, inidoneo ad indicare una capacità delle consorterie criminali di incidere nelle politiche assunzionali della società;
- in ogni caso non vi è alcuna prova che i parenti dei coniugi -OMISSIS-possano in qualche modo incidere sull’indirizzo dell’impresa.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, senza spiegare difese scritte.
5. Con decreto monocratico n. 4634 del 2024 l’istanza cautelare è stata accolta limitatamente agli effetti sull’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori. Tale provvedimento ha trovato conferma nella successiva ordinanza collegiale n. 58 del 2025, con la quale si sono espressi dubbi sulla sufficienza degli elementi allegati a sostenere una informazione antimafia interdittiva.
6. All’udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato. Ad un esame più approfondito, proprio della fase di merito, deve convenirsi con il giudice di primo grado, secondo cui le risultanze istruttorie sono sufficienti a giustificare il provvedimento interdittivo.
Sebbene nessuno degli indici sintomatici, considerato isolatamente, sarebbe idoneo a fondare un giudizio prognostico negativo, il quadro complessivo che emerge dall’istruttoria prefettizia rende probabile il rischio di una contiguità dell’impresa appellante con soggetti appartenenti o vicini alla criminalità organizzata.
Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, l’informativa antimafia, per la sua natura cautelare e preventiva, non richiede la prova di un fatto ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di infiltrazioni o collegamenti con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste ed è proprio in ragione di questa sua natura che gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico bensì nel loro insieme, in una valutazione nella quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri, non con finalità di accertamento di responsabilità, ma di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche o indiziarie. È, quindi, sufficiente un quadro fattuale tale per cui deve ritenersi che le circostanze complessivamente evidenziate dall’Amministrazione costituiscano dati sintomatici, concordanti e univoci al fine di giustificare il giudizio induttivo secondo cui l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata (Cons. Stato, Sez. III, 31.10.2024, n. 8675).
2. Nel caso di specie, il titolare della Società appellante, -OMISSIS- (che ha acquistato le quote della -OMISSIS- nel 2018), dal 1997 al 2014 è stato dipendente di diverse società colpite da vari provvedimenti antimafia o comunque controllate da soggetti ritenuti contigui a consorterie criminali.
Parenti prossimi del sig. -OMISSIS-(in particolare il fratello-OMISSIS-) hanno avuto a loro volta ruoli di direzione in società incise da provvedimenti interdittivi.
La moglie del titolare, -OMISSIS-, entrata nel consiglio di amministrazione della -OMISSIS- il 10 gennaio 2023, presenta vincoli di parentela con la famiglia -OMISSIS-, a sua volta legata alla famiglia -OMISSIS-, alla quale appartengono soggetti attigui alla cosca ‘ndranghetista -OMISSIS-
Come messo in rilievo dal TAR, un cugino della stessa signora -OMISSIS-, è stato amministratore della società -OMISSIS-, destinataria del provvedimento di rigetto dell’istanza di iscrizione nella White List adottato il 18 ottobre 2016 dal Prefetto di Reggio Emilia, mentre altri cugini della medesima, i fratelli -OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-, sono stati più volte coinvolti in inchieste giudiziarie concernenti reati associativi: in specie, il signor -OMISSIS--OMISSIS- ha riportato due condanne per il delitto di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen., l’una ad anni 8 e mesi 6 di reclusione e l’altra ad anni 3 e mesi 10 di reclusione.
L’unico dipendente assunto, seppure per un breve periodo, dalla società appellante, vale a dire il signor -OMISSIS-, coniuge di una cugina della signora -OMISSIS-, risulta aver prestato la propria attività lavorativa quasi esclusivamente per società riconducibili direttamente alla famiglia -OMISSIS-/-OMISSIS-. Lo stesso signor -OMISSIS-è stato, peraltro, titolare della società -OMISSIS-, ivi ricoprendo anche il ruolo di amministratore delegato e direttore tecnico, per poi cedere la propria partecipazione successivamente al provvedimento di diniego dell’iscrizione dell’impresa nella White List.
3. Il delineato quadro fattuale non è scalfito dalle deduzioni della parte appellante.
Risulta infatti una contiguità, consolidata e perdurante nel tempo, tra il titolare dell’odierna appellante e la sua famiglia, da un lato, e un mondo imprenditoriale ritenuto vicino alla criminalità organizzata, dall’altro. Significativo è il fatto che neppure il trasferimento di -OMISSIS- dalla Provincia di Reggio Emilia a quella di Verona, nel 2007, abbia interrotto i suoi legami con società controindicate, l’ultimo dei quali risale a quattro anni prima dell’acquisto delle quote della -OMISSIS-.
Anche i provvedimenti antimafia che hanno fatto constatare alla Prefettura una vicinanza tra il fratello e i cugini di -OMISSIS- e le consorterie criminali non sono così risalenti nel tempo, arrivando fino all’anno 2020, senza che nessuno di essi, per quanto consta, sia stato annullato in sede giudiziaria o di autotutela amministrativa.
Il fatto che l’unico dipendente della Società sia stato, ancora una volta, un soggetto inserito in un mondo imprenditoriale compromesso, è ulteriore indice sintomatico del rischio di una comunanza di interessi tra la Società appellante stessa e la criminalità organizzata.
Degno di nota è anche il fatto che neppure in sede di contraddittorio procedimentale siano state fornite giustificazioni rispetto all’ingresso nella compagine sociale di -OMISSIS-, soggetto privo di alcuna competenza nel settore dell’autotrasporto ma parente di elementi appartenenti o vicini alla criminalità organizzata, attivi, tra l’altro, proprio in tale settore economico.
Del resto l’interdittiva antimafia è volta a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori (Cons. Stato, sent. n. 8675 cit.). La valutazione sulla potenzialità di tale evento è rimessa alla discrezionalità dell’Autorità amministrativa, la quale effettua valutazioni che, se logicamente ed esaustivamente motivate, non possono essere sostituite da quelle del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. III, 27.06.2024, n. 5686).
4. Alla luce di quanto sopra l’appello deve essere rigettato. La particolarità della controversia giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.