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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/05/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1822/2017 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Sforza Vincenzo, Parte_1
attrice contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Caputo Gaetano, CP_1
convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 14.05.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio l' , Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “1) accertare la falsificazione della sottoscrizione del modulo sul consenso informato e dichiarare il medesimo contratto nullo ai sensi degli artt. 1418 e 1325 c.c. nonché, per l'effetto, condannare la struttura sanitaria convenuta, in virtù della suddetta condotta posta in essere dai suoi dipendenti operanti al suo interno, al risarcimento del danno che, in via equitativa, si quantifica nella misura di euro 1.500.000,00 o in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2) accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento contrattuale della struttura sanitaria convenuta, in virtù del contratto atipico derivante dal rapporto di spedalità, per le ascritte condotte dei dipendenti operanti al suo interno e, per l'effetto, condannare il medesimo ente ospedaliero al risarcimento del danno che, in via equitativa, si quantifica nella misura di euro 1.500.000,00 o in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare la responsabilità aggravata per lite temeraria dell'ente ospedaliero convenuto, valutato, ai sensi dell'art. 4 co. 1 d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 oltre che dell'art. 8 co. 5 d.lgs. 28/2010, il complessivo comportamento dell' , con conseguente condanna dell'ente convenuto al CP_1
risarcimento economico, che, in via equitativa, si quantifica nella somma di 1.000.000,00 o in quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4) il tutto con vittoria di spese e onorari di causa.”
A sostegno della domanda, l'attrice ha allegato che, in data 03.04.2012, si recava, partoriente, presso il reparto di ostetricia e ginecologia del Presidio Ospedaliero 'San Paolo'. In sede di accettazione sottoscriveva un modulo prestampato;
tale sottoscrizione risultava, secondo la perizia tecnica svolta nel giudizio penale innanzi al Tribunale di Bari –n. 14007/2012 RGNR, 21137/2013 R.G.G.I.P. – la sola autografa.
Nel corso dell'intervento di parto, effettuato mediante taglio cesareo, la , all'età di ventidue Pt_1
anni, dava alla luce il suo primo figlio;
il 03.04.2012 alle ore 18,50 subiva un ulteriore intervento di isterectomia con conservazione degli annessi. In questa occasione, non veniva prestato il consenso informato dalla paziente e/o dai suoi parenti;
la firma della veniva, anzi, falsificata dai Pt_1
dipendenti della struttura sanitaria odierna convenuta, rendendo tale ultimo contratto nullo ed improduttivo di effetti giuridici.
Nel corso del predetto ed ultimo intervento chirurgico, eseguito senza il consenso informato della paziente e/o dei suoi parenti presenti in ospedale, veniva asportato l'utero; veniva, dunque, sottratta all'attrice la possibilità futura di procreare. Alla violazione del diritto all'autodeterminazione della conseguiva una lesione sul piano psichico, avendo l'intervento determinato un imprevisto Pt_1
ed imprevedibile sconvolgimento dell'armonia familiare, anche nella prospettiva di affrontare nuove gravidanze.
Rispetto all'accaduto, tentava, invano, di risolvere stragiudizialmente la Parte_1
controversia con l' , avviando tanto il procedimento di negoziazione assistita quanto quello CP_1
di mediazione.
Quindi, l'odierna attrice instaurava il presente procedimento al fine di ottenere tanto il ristoro dei danni non patrimoniali patiti e la condanna dell'Azienda sanitaria convenuta per responsabilità processuale aggravata.
Con comparsa depositata il 31.05.2017, si è costituita in giudizio l' la quale ha chiesto, in CP_1
via principale, rigettarsi la domanda in quanto destituita di fondamento nell'an e nel quantum; in via subordinata, nel caso di accoglimento, applicarsi in sede di liquidazione le norme di cui alla legge
Balduzzi rideterminando gli importi sulla scorta di apposita c.t.u. medico-legale con applicazione della personalizzazione per il danno morale nella misura di legge;
il tutto con vittoria di spese ed onorari.
La ha rappresentato l'assoluzione in sede penale, per non aver commesso il fatto, del chirurgo CP_1
ostetrico imputato della apposizione di firma apocrifa (cfr. sentenza n. 368/2015 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bari). Ha, altresì, escluso che nel caso in esame si sarebbe resa necessaria l'acquisizione di ulteriore consenso rispetto a quello prestato per l'esecuzione dell'intervento di parto a seguito del quale si manifestavano perdite ematiche con atonia uterina, refrattaria alla terapia medica ed alle procedure ostetriche. Ne conseguiva la necessità di eseguire, in emergenza, l'isterectomia.
L'operato dei sanitari del 'San Paolo' sarebbe stato, dunque, conforme alle regole dell'ars medica con esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta.
L ha contestato, altresì, la quantificazione della domanda, sfornita di supporto probatorio e CP_1
giuridico.
All'esito della udienza di prima comparizione, celebrata il 31.05.2017, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.07.2018 è stata formulata dal precedente assegnatario del fascicolo proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., nei termini di seguito riportati: “Corrisponda la convenuta all'attrice la somma di euro 5.000,00, spese compensate”.
All'udienza del 24.10.2018 le parti hanno dichiarato di non accettare la suddetta proposta conciliativa.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti e CTU grafologica,
Cont mentre la è decaduta dalla prova testimoniale ammessa (cfr. ord. dell'11.7.2018).
Matura per la decisione, la causa è stata definita all'esito dell'udienza del 14.05.2025, celebrata cartolarmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Il 03.04.2012 , in prossimità del parto, si recava presso il reparto di ostetricia e Parte_1 ginecologia del Presidio Ospedaliero 'San Paolo' di Bari. Qui, entrata in sala travaglio, veniva, poco dopo le ore 12.00, trasferita in sala operatoria ove le veniva praticato, in anestesia totale, taglio cesareo, per il quale prestava il richiesto consenso informato.
Una volta completata la procedura di parto veniva ricondotta in reparto, ma, avvertito malore e visitata dai medici, veniva riportata in sala operatoria per essere ivi sottoposta ad intervento di isterectomia con conservazione degli annessi. Rispetto a tale secondo intervento chirurgico, la non Pt_1
prestava alcun consenso informato. E' da ritenersi provato, tanto sulla scorta delle risultanze del procedimento penale (R.G.G.I.P. 21137/2013, concluso con sentenza n. 368/2015, in atti) quanto all'esito della c.t.u. grafologica espletata nel presente procedimento, che al relativo modulo di consenso informato veniva apposta firma apocrifa, non riconducibile, dunque, alla . Pt_1 In questa sede, la ha agito al fine di ottenere il risarcimento del danno patito per la lesione Pt_1 del diritto all'autodeterminazione [“(…) Pertanto, ogni richiamo ad altri argomenti dell'ars medica che esulano dall'oggetto della domanda risultano improprie al thema decidendum su cui l'Ill.mo Giudicante è chiamato a pronunciarsi (…)Tornando all'unica domanda che merita accertamento in questa sede, ovvero la lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante a causa della falsificazione della sottoscrizione del modulo del consenso informato e a tutte le conseguenze morali e giuridiche che ne sono derivate (…)” cfr. memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. pag. 4].
Non è contestata la decisione dei sanitari di procedere alla esecuzione dell'intervento e non è allegata la negligente esecuzione dello stesso. Al contempo non è allegato in termini specifici, né dimostrato all'esito della espletata istruttoria, un nocumento biologico conseguente ai fatti di causa.
Sarebbe stato onere della attrice, rimasto inadempiuto, allegare e provare la ricorrenza non del nocumento soggettivo, invero presumibile e desumibile sulla scora delle risultanze di causa (su cui infra), ma della lesione psicofisica e della riconducibilità causale della stessa a quanto oggetto del presente giudizio.
In assenza di richieste istruttorie, sul punto, a tanto non avrebbe potuto sopperire la sollecitata CTU medico legale che, in assenza di elementi a supporto - tale non potendosi intendere la consulenza di parte, avente mero valore tecnico assertivo – sarebbe stata, all'evidenza, esplorativa.
Preme aggiungere che dalla stessa consulenza di parte emerge che la avrebbe iniziato ad Pt_1 assumere, a seguito dell'evento – e dovendosi, in ogni caso, evidenziare che è imputabile alla convenuta l'assenza del consenso informato, non la decisione di eseguire l'intervento di isterectomia
– trattamento farmacologico per la depressione ed i disturbi d'ansia, ma anche detta circostanza è rimasta indimostrata.
Tanto premesso, la violazione degli obblighi informativi può essere dedotta in relazione eziologica sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute che al diritto all'autodeterminazione sia, contemporaneamente, rispetto ad entrambi.
Nel caso di allegata lesione al diritto all'autodeterminazione se, di regola, occorre allegare e provare, oltre alla violazione dell'obbligo informativo, anche che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, “è di converso ipotizzabile che, pur nel caso in cui possa presumersi che questi avrebbe prestato il consenso (o in cui comunque non v'e' prova del contrario, come nella specie), egli non sia stato messo nelle condizioni di autonomamente determinarsi ed affrontarle consapevolmente. Anche in tale ipotesi, dunque, la violazione dell'obbligo informativo determina comunque la lesione del diritto all'autodeterminazione” (cfr. C. n. 16633/2023; conf. C.
n. 7248/2018; C. n. 28985/2019).
Il paziente, pertanto, va risarcito anche qualora non provi che avrebbe rifiutato l'operazione se fosse stato informato dei rischi della stessa (cfr. C. ord. 4682/2025). Con ciò si rimane pur sempre sul piano dell'evento lesivo (o danno-evento) che non costituisce ex se danno risarcibile;
è indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito.
In altri termini, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr. ibidem).
Dette conclusioni devono ribadirsi anche nei casi, quale quello in esame, in cui l'intervento espletato in assenza di consenso veniva eseguito al fine di salvare la vita alla paziente (cfr. C. cost n. 135/2024).
Orbene è acclarato, ed invero incontestato (cfr. pag. 2 delle note conclusive di parte convenuta) che la non abbia prestato un adeguato consenso informato (danno-evento). L'attrice ha, altresì, Pt_1
individuato il turbamento derivato dalla condotta inadempiente del personale sanitario, stante l'assenza di informativa in ordine all'intervento a cui sarebbe stata sottoposta.
E', peraltro, presumibile che la mancata acquisizione del consenso abbia posto la nella Pt_1
condizione di non determinarsi autonomamente ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell'intervento di isterectomia in considerazione, fra l'altro, della giovanissima età dell'attrice all'epoca dell'evento (22 anni) e dell'effetto sorpresa sortito dall'assoluta carenza di informazione circa la asportazione dell'organo.
Preme aggiungere che è incontestato la fosse vigile e cosciente prima di essere sottoposta al Pt_1
secondo intervento e, dunque, perfettamente capace di prestare il dovuto assenso allo stesso.
In ragione di quanto sopra e venendo alla liquidazione del danno, occorre far riferimento ai criteri equitativi forniti dalle Tabelle di Milano, nella versione aggiornata al giugno del 2024.
Sul punto, si ritiene ricorra un danno di grave entità [bareme: da € 10.461,00 ad € 23.245,00]. A tal fine, vengono in rilievo: l'invasività dell'intervento e la gravità delle conseguenze, trattandosi di intervento chirurgico demolitorio (rimozione dell'utero); la grave sofferenza interiore conseguente alla impreparazione ad una operazione chirurgica destinata a frustrare le aspettative procreative;
le circostanze in cui si verificava la violazione (paziente ventiduenne sottoposta nel corso della stessa giornata ad un parto con taglio cesareo); la gravità dell'inadempimento, per essere del tutto mancata l'informazione preventiva.
A tal ultimo proposito, deve ribadirsi che l'urgenza dell'intervento, pacificamente salvavita, non precludeva l'acquisizione di un valido consenso da parte della . Quest'ultima veniva Pt_1
sottoposta al primo intervento di taglio cesareo alle ore 12,30 del 03.04.2012 (cfr. cartella clinica); verso le ore 16,00 (cfr. sentenza penale n. 368/2015 in atti) veniva ricondotta in reparto ove, vigile e cosciente, avvertiva il malessere che, alle ore 18,50 dello stesso 03.04 (cfr. cartella clinica), portava i medici a ricondurla in sala operatoria per sottoporla al secondo intervento. In altri termini, vi sarebbero stati tempo e condizioni per acquisire il consenso di parte attorea.
I predetti criteri conducono a stimare congrua la quantificazione del danno in euro 12.000,00 dovendosi, sul punto, sia valutare la condotta inadempiente dei sanitari che la finalità salvavita dell'intervento a cui la veniva sottoposta. Pt_1
Sulla somma così determinata, ed espressa in valori attuali, sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale con decorrenza dal 3.4.2012 alla presente pronuncia, sulla somma annualmente progressivamente rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. 1712/1995); dalla liquidazione al saldo sono dovuti gli interessi legali.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La responsabilità ex art. 96 c.p.c. esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione
(cfr. Cass., Sez. Un., n. 9912/2018, in motivazione;
Cass. 19948/2023, in motivazione).
Nel caso in esame non si rinvengono elementi dai quali desumere che la soccombente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave ovverosia senza quel minimo grado di diligenza necessario a rendere la parte consapevole dell'infondatezza della tesi prospettata, né detti indici possono ravvisarsi nel mancato riscontro in sede di mediazione e negoziazione assistita.
Giova, peraltro, evidenziare che la domanda di parte attorea ha trovato accoglimento in misura nettamente inferiore rispetto alla originaria quantificazione.
Ricorrono i presupposti per la condanna della convenuta ai sensi del disposto di cui all'art. 8 c. 4 del
D.Lgs n. 28/10, nella versione vigente ratione temporis, non avendo preso parte al procedimento di mediazione obbligatoria in assenza di giustificato motivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014
e ss.mm.ii. (tabella n. 2, finca n. 3 - decisum). risulta ammessa in via anticipata e Parte_1 provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari del 27.01.2016; va, dunque, applicata la riduzione alla metà del relativo compenso (in quanto - come chiarito da Corte cost. n. 270/2012 - ove sia pronunciata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio a spese dello Stato, la somma che ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002 va rifusa allo Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente, sì da escludere la iniusta locupletatio dell'Erario) e va disposto che il pagamento avvenga in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' , in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1
12.000,00, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna la , ai sensi dell'art. 8 c. 4 bis D. lgs. n. 28/2010, al versamento in favore CP_1 dell'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il presente giudizio;
- condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore di , che CP_1 Parte_1
liquida in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre spese anticipate e/o prenotate a debito dall'Erario nonché oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% C.P.A. ed IVA, se dovuta, come per legge, da versarsi direttamente in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002;
- pone definitivamente a carico della le spese di CTU di cui al decreto del 16.02.2020. CP_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 14.05.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1822/2017 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Sforza Vincenzo, Parte_1
attrice contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Caputo Gaetano, CP_1
convenuta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 14.05.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio l' , Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “1) accertare la falsificazione della sottoscrizione del modulo sul consenso informato e dichiarare il medesimo contratto nullo ai sensi degli artt. 1418 e 1325 c.c. nonché, per l'effetto, condannare la struttura sanitaria convenuta, in virtù della suddetta condotta posta in essere dai suoi dipendenti operanti al suo interno, al risarcimento del danno che, in via equitativa, si quantifica nella misura di euro 1.500.000,00 o in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2) accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento contrattuale della struttura sanitaria convenuta, in virtù del contratto atipico derivante dal rapporto di spedalità, per le ascritte condotte dei dipendenti operanti al suo interno e, per l'effetto, condannare il medesimo ente ospedaliero al risarcimento del danno che, in via equitativa, si quantifica nella misura di euro 1.500.000,00 o in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare la responsabilità aggravata per lite temeraria dell'ente ospedaliero convenuto, valutato, ai sensi dell'art. 4 co. 1 d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 oltre che dell'art. 8 co. 5 d.lgs. 28/2010, il complessivo comportamento dell' , con conseguente condanna dell'ente convenuto al CP_1
risarcimento economico, che, in via equitativa, si quantifica nella somma di 1.000.000,00 o in quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4) il tutto con vittoria di spese e onorari di causa.”
A sostegno della domanda, l'attrice ha allegato che, in data 03.04.2012, si recava, partoriente, presso il reparto di ostetricia e ginecologia del Presidio Ospedaliero 'San Paolo'. In sede di accettazione sottoscriveva un modulo prestampato;
tale sottoscrizione risultava, secondo la perizia tecnica svolta nel giudizio penale innanzi al Tribunale di Bari –n. 14007/2012 RGNR, 21137/2013 R.G.G.I.P. – la sola autografa.
Nel corso dell'intervento di parto, effettuato mediante taglio cesareo, la , all'età di ventidue Pt_1
anni, dava alla luce il suo primo figlio;
il 03.04.2012 alle ore 18,50 subiva un ulteriore intervento di isterectomia con conservazione degli annessi. In questa occasione, non veniva prestato il consenso informato dalla paziente e/o dai suoi parenti;
la firma della veniva, anzi, falsificata dai Pt_1
dipendenti della struttura sanitaria odierna convenuta, rendendo tale ultimo contratto nullo ed improduttivo di effetti giuridici.
Nel corso del predetto ed ultimo intervento chirurgico, eseguito senza il consenso informato della paziente e/o dei suoi parenti presenti in ospedale, veniva asportato l'utero; veniva, dunque, sottratta all'attrice la possibilità futura di procreare. Alla violazione del diritto all'autodeterminazione della conseguiva una lesione sul piano psichico, avendo l'intervento determinato un imprevisto Pt_1
ed imprevedibile sconvolgimento dell'armonia familiare, anche nella prospettiva di affrontare nuove gravidanze.
Rispetto all'accaduto, tentava, invano, di risolvere stragiudizialmente la Parte_1
controversia con l' , avviando tanto il procedimento di negoziazione assistita quanto quello CP_1
di mediazione.
Quindi, l'odierna attrice instaurava il presente procedimento al fine di ottenere tanto il ristoro dei danni non patrimoniali patiti e la condanna dell'Azienda sanitaria convenuta per responsabilità processuale aggravata.
Con comparsa depositata il 31.05.2017, si è costituita in giudizio l' la quale ha chiesto, in CP_1
via principale, rigettarsi la domanda in quanto destituita di fondamento nell'an e nel quantum; in via subordinata, nel caso di accoglimento, applicarsi in sede di liquidazione le norme di cui alla legge
Balduzzi rideterminando gli importi sulla scorta di apposita c.t.u. medico-legale con applicazione della personalizzazione per il danno morale nella misura di legge;
il tutto con vittoria di spese ed onorari.
La ha rappresentato l'assoluzione in sede penale, per non aver commesso il fatto, del chirurgo CP_1
ostetrico imputato della apposizione di firma apocrifa (cfr. sentenza n. 368/2015 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bari). Ha, altresì, escluso che nel caso in esame si sarebbe resa necessaria l'acquisizione di ulteriore consenso rispetto a quello prestato per l'esecuzione dell'intervento di parto a seguito del quale si manifestavano perdite ematiche con atonia uterina, refrattaria alla terapia medica ed alle procedure ostetriche. Ne conseguiva la necessità di eseguire, in emergenza, l'isterectomia.
L'operato dei sanitari del 'San Paolo' sarebbe stato, dunque, conforme alle regole dell'ars medica con esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta.
L ha contestato, altresì, la quantificazione della domanda, sfornita di supporto probatorio e CP_1
giuridico.
All'esito della udienza di prima comparizione, celebrata il 31.05.2017, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.07.2018 è stata formulata dal precedente assegnatario del fascicolo proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., nei termini di seguito riportati: “Corrisponda la convenuta all'attrice la somma di euro 5.000,00, spese compensate”.
All'udienza del 24.10.2018 le parti hanno dichiarato di non accettare la suddetta proposta conciliativa.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti e CTU grafologica,
Cont mentre la è decaduta dalla prova testimoniale ammessa (cfr. ord. dell'11.7.2018).
Matura per la decisione, la causa è stata definita all'esito dell'udienza del 14.05.2025, celebrata cartolarmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Il 03.04.2012 , in prossimità del parto, si recava presso il reparto di ostetricia e Parte_1 ginecologia del Presidio Ospedaliero 'San Paolo' di Bari. Qui, entrata in sala travaglio, veniva, poco dopo le ore 12.00, trasferita in sala operatoria ove le veniva praticato, in anestesia totale, taglio cesareo, per il quale prestava il richiesto consenso informato.
Una volta completata la procedura di parto veniva ricondotta in reparto, ma, avvertito malore e visitata dai medici, veniva riportata in sala operatoria per essere ivi sottoposta ad intervento di isterectomia con conservazione degli annessi. Rispetto a tale secondo intervento chirurgico, la non Pt_1
prestava alcun consenso informato. E' da ritenersi provato, tanto sulla scorta delle risultanze del procedimento penale (R.G.G.I.P. 21137/2013, concluso con sentenza n. 368/2015, in atti) quanto all'esito della c.t.u. grafologica espletata nel presente procedimento, che al relativo modulo di consenso informato veniva apposta firma apocrifa, non riconducibile, dunque, alla . Pt_1 In questa sede, la ha agito al fine di ottenere il risarcimento del danno patito per la lesione Pt_1 del diritto all'autodeterminazione [“(…) Pertanto, ogni richiamo ad altri argomenti dell'ars medica che esulano dall'oggetto della domanda risultano improprie al thema decidendum su cui l'Ill.mo Giudicante è chiamato a pronunciarsi (…)Tornando all'unica domanda che merita accertamento in questa sede, ovvero la lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante a causa della falsificazione della sottoscrizione del modulo del consenso informato e a tutte le conseguenze morali e giuridiche che ne sono derivate (…)” cfr. memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. pag. 4].
Non è contestata la decisione dei sanitari di procedere alla esecuzione dell'intervento e non è allegata la negligente esecuzione dello stesso. Al contempo non è allegato in termini specifici, né dimostrato all'esito della espletata istruttoria, un nocumento biologico conseguente ai fatti di causa.
Sarebbe stato onere della attrice, rimasto inadempiuto, allegare e provare la ricorrenza non del nocumento soggettivo, invero presumibile e desumibile sulla scora delle risultanze di causa (su cui infra), ma della lesione psicofisica e della riconducibilità causale della stessa a quanto oggetto del presente giudizio.
In assenza di richieste istruttorie, sul punto, a tanto non avrebbe potuto sopperire la sollecitata CTU medico legale che, in assenza di elementi a supporto - tale non potendosi intendere la consulenza di parte, avente mero valore tecnico assertivo – sarebbe stata, all'evidenza, esplorativa.
Preme aggiungere che dalla stessa consulenza di parte emerge che la avrebbe iniziato ad Pt_1 assumere, a seguito dell'evento – e dovendosi, in ogni caso, evidenziare che è imputabile alla convenuta l'assenza del consenso informato, non la decisione di eseguire l'intervento di isterectomia
– trattamento farmacologico per la depressione ed i disturbi d'ansia, ma anche detta circostanza è rimasta indimostrata.
Tanto premesso, la violazione degli obblighi informativi può essere dedotta in relazione eziologica sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute che al diritto all'autodeterminazione sia, contemporaneamente, rispetto ad entrambi.
Nel caso di allegata lesione al diritto all'autodeterminazione se, di regola, occorre allegare e provare, oltre alla violazione dell'obbligo informativo, anche che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, “è di converso ipotizzabile che, pur nel caso in cui possa presumersi che questi avrebbe prestato il consenso (o in cui comunque non v'e' prova del contrario, come nella specie), egli non sia stato messo nelle condizioni di autonomamente determinarsi ed affrontarle consapevolmente. Anche in tale ipotesi, dunque, la violazione dell'obbligo informativo determina comunque la lesione del diritto all'autodeterminazione” (cfr. C. n. 16633/2023; conf. C.
n. 7248/2018; C. n. 28985/2019).
Il paziente, pertanto, va risarcito anche qualora non provi che avrebbe rifiutato l'operazione se fosse stato informato dei rischi della stessa (cfr. C. ord. 4682/2025). Con ciò si rimane pur sempre sul piano dell'evento lesivo (o danno-evento) che non costituisce ex se danno risarcibile;
è indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito.
In altri termini, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr. ibidem).
Dette conclusioni devono ribadirsi anche nei casi, quale quello in esame, in cui l'intervento espletato in assenza di consenso veniva eseguito al fine di salvare la vita alla paziente (cfr. C. cost n. 135/2024).
Orbene è acclarato, ed invero incontestato (cfr. pag. 2 delle note conclusive di parte convenuta) che la non abbia prestato un adeguato consenso informato (danno-evento). L'attrice ha, altresì, Pt_1
individuato il turbamento derivato dalla condotta inadempiente del personale sanitario, stante l'assenza di informativa in ordine all'intervento a cui sarebbe stata sottoposta.
E', peraltro, presumibile che la mancata acquisizione del consenso abbia posto la nella Pt_1
condizione di non determinarsi autonomamente ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell'intervento di isterectomia in considerazione, fra l'altro, della giovanissima età dell'attrice all'epoca dell'evento (22 anni) e dell'effetto sorpresa sortito dall'assoluta carenza di informazione circa la asportazione dell'organo.
Preme aggiungere che è incontestato la fosse vigile e cosciente prima di essere sottoposta al Pt_1
secondo intervento e, dunque, perfettamente capace di prestare il dovuto assenso allo stesso.
In ragione di quanto sopra e venendo alla liquidazione del danno, occorre far riferimento ai criteri equitativi forniti dalle Tabelle di Milano, nella versione aggiornata al giugno del 2024.
Sul punto, si ritiene ricorra un danno di grave entità [bareme: da € 10.461,00 ad € 23.245,00]. A tal fine, vengono in rilievo: l'invasività dell'intervento e la gravità delle conseguenze, trattandosi di intervento chirurgico demolitorio (rimozione dell'utero); la grave sofferenza interiore conseguente alla impreparazione ad una operazione chirurgica destinata a frustrare le aspettative procreative;
le circostanze in cui si verificava la violazione (paziente ventiduenne sottoposta nel corso della stessa giornata ad un parto con taglio cesareo); la gravità dell'inadempimento, per essere del tutto mancata l'informazione preventiva.
A tal ultimo proposito, deve ribadirsi che l'urgenza dell'intervento, pacificamente salvavita, non precludeva l'acquisizione di un valido consenso da parte della . Quest'ultima veniva Pt_1
sottoposta al primo intervento di taglio cesareo alle ore 12,30 del 03.04.2012 (cfr. cartella clinica); verso le ore 16,00 (cfr. sentenza penale n. 368/2015 in atti) veniva ricondotta in reparto ove, vigile e cosciente, avvertiva il malessere che, alle ore 18,50 dello stesso 03.04 (cfr. cartella clinica), portava i medici a ricondurla in sala operatoria per sottoporla al secondo intervento. In altri termini, vi sarebbero stati tempo e condizioni per acquisire il consenso di parte attorea.
I predetti criteri conducono a stimare congrua la quantificazione del danno in euro 12.000,00 dovendosi, sul punto, sia valutare la condotta inadempiente dei sanitari che la finalità salvavita dell'intervento a cui la veniva sottoposta. Pt_1
Sulla somma così determinata, ed espressa in valori attuali, sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale con decorrenza dal 3.4.2012 alla presente pronuncia, sulla somma annualmente progressivamente rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. 1712/1995); dalla liquidazione al saldo sono dovuti gli interessi legali.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La responsabilità ex art. 96 c.p.c. esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione
(cfr. Cass., Sez. Un., n. 9912/2018, in motivazione;
Cass. 19948/2023, in motivazione).
Nel caso in esame non si rinvengono elementi dai quali desumere che la soccombente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave ovverosia senza quel minimo grado di diligenza necessario a rendere la parte consapevole dell'infondatezza della tesi prospettata, né detti indici possono ravvisarsi nel mancato riscontro in sede di mediazione e negoziazione assistita.
Giova, peraltro, evidenziare che la domanda di parte attorea ha trovato accoglimento in misura nettamente inferiore rispetto alla originaria quantificazione.
Ricorrono i presupposti per la condanna della convenuta ai sensi del disposto di cui all'art. 8 c. 4 del
D.Lgs n. 28/10, nella versione vigente ratione temporis, non avendo preso parte al procedimento di mediazione obbligatoria in assenza di giustificato motivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014
e ss.mm.ii. (tabella n. 2, finca n. 3 - decisum). risulta ammessa in via anticipata e Parte_1 provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari del 27.01.2016; va, dunque, applicata la riduzione alla metà del relativo compenso (in quanto - come chiarito da Corte cost. n. 270/2012 - ove sia pronunciata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio a spese dello Stato, la somma che ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002 va rifusa allo Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente, sì da escludere la iniusta locupletatio dell'Erario) e va disposto che il pagamento avvenga in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' , in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1
12.000,00, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna la , ai sensi dell'art. 8 c. 4 bis D. lgs. n. 28/2010, al versamento in favore CP_1 dell'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il presente giudizio;
- condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore di , che CP_1 Parte_1
liquida in euro 2.538,50 per compensi professionali, oltre spese anticipate e/o prenotate a debito dall'Erario nonché oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% C.P.A. ed IVA, se dovuta, come per legge, da versarsi direttamente in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002;
- pone definitivamente a carico della le spese di CTU di cui al decreto del 16.02.2020. CP_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 14.05.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco