Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 15/12/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Umbria |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA
nella persona del Giudice monocratico per le pensioni - Cons. GI AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso depositato in data 14 marzo 2024, iscritto al n. 13664/M del registro di Segreteria, proposto da:
[Omissis] [Omissis] [Omissis], (c.f. [OMISSIS]) nato a [Omissis] il
[omissis]/[omissis]/[omissis] e residente in [Omissis] ([OMISSIS]), via [Omissis] [Omissis], n. [omissis]/[omissis],
rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Chiara Chessa (c.f. [...]) ed Eleonora BA (c.f. [...]), con domicilio eletto presso il loro studio sito in Arezzo, via Michelangelo, n. 26, ed agli indirizzi p.e.c.
chiara.chessa@pcert.it e avveleonorabarbini@puntopec.it
CONTRO
- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587),
avente sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Roberto Annovazzi
(c.f. [...]) e LA AR (c.f. [...])
del foro di Perugia e ST Di CA (c.f. [...]) del foro di Terni, giusta procura generale alle liti redatta dal notaio Roberto Sentenza n. 68/M/2025 Fantini di Roma in data 22/03/2024, repertorio n. 37875 raccolta n. 7313, elettivamente domiciliato in Perugia, via Canali, n. 1, presso l’ufficio dell’Avvocatura dell’Istituto, ed agli indirizzi p.e.c.
avv.stefania.dicato@postacert.inps.gov.it, avv.mirella.arlotta@postacert.inps.gov.it avv.roberto.annovazzi@postacert.inps.gov.it.
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 20 marzo 2025, con l’assistenza del Segretario dott. Massimo Bellaveglia, l’avv. Chiara Chessa per il ricorrente e l’avv. ST Di CA per l’Inps.
Ritenuto in
FATTO
I.Con ricorso depositato il 14 marzo 2024, il signor [Omissis] [Omissis]
[Omissis], Tenente Colonnello pilota dell’Esercito Italiano cessato dal servizio il 31 maggio 2015 a domanda, con anzianità contributiva utile di anni 41, mesi 7 e giorni 6, titolare di pensione privilegiata ordinariaPPO di ottava categoria, ha adito questa Sezione giurisdizionale lamentando che il proprio trattamento di quiescenza è stato determinato dall’Inps di Perugia in misura inferiore a quella spettante, per cui subisce una perdita annua di € 1.168,70.
Dagli atti depositati risulta che in un primo tempo l’Inps ha concesso con atto n. PG012015818366 una pensione ordinaria diretta di anzianità a decorrere dal 1° giugno 2015 per un importo annuo lordo di €
77.188,69, calcolato sommando la quota A di € 27.635,08, la quota B di €
28.757,77, la quota C di € 4.520,41, i benefici ex art. 4 DL n. 165/1997 di
€ 4.593,73 e le indennità di aeronavigazione e di volo di € 11.681,70.
In un secondo momento, a seguito del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tre infermità diagnosticate dalla Commissione medica ospedaliera di Roma in data 10/3/2016, l’Inps con determinazione n. PG012016857000 del 24/10/2016 ha conferito a decorrere dal 1°giugno 2015 la pensione privilegiata diretta annua pari ad € 84.913,17, così liquidata nella misura più favorevole calcolata in base alla pensione normale (€ 77.188,69) aumentata di un decimo (€
7.718,86), ai sensi dell’art. 67, comma 4, del DPR n. 1092/1973.
Infine, con determinazione n. PG012023956894 del 27/4/2023 l’Inps ha annullato e sostituito il precedente atto del 24/10/2016 rideterminando l’importo della pensione privilegiata annua lorda nella misura di €
83.745,00 con la motivazione “applicato art. 1 comma 707 e 708 legge 190/2014”. Dagli specchi interni del provvedimento si evince che nulla era cambiato negli importi delle componenti della pensione (quote A+B+C+sei scatti+indennità di aeronavigazione), ma nel riquadro
“determinazione della pensione di privilegio” il coefficiente di valutazione moltiplicato per la base retributiva era diminuito da “1,00000” del 2016 a“0,90631” del 2023, senza spiegarne in alcun modo le ragioni.
Pertanto, il [Omissis] tramite lo studio legale Chessa-BA-Chessa di Arezzo, con lettera del 29 maggio 2023, ha chiesto all’Inps di Perugia di provvedere alla verifica ed alla correzione dell’ultima determinazione del 2023, ripristinando l’esatto importo di € 84.913,17 che era stato liquidato nel 2016.
Secondo la ricostruzione effettuata dal pensionato inaudita altera parte, nel 2023 l’Inps avrebbe illegittimamente decurtato la pensione fino ad €
83.745,00 adducendo una motivazione non convincente, in quanto la verifica del “doppio calcolo”ai sensi dell’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014 era stata già effettuata nel 2015, quando era stato riconosciuto l’importo della rendita calcolata con il sistema misto previsto dalla legge n. 214/2011. Invece, la differenza di € 1.168,17
(84.913,17-83.745,00) secondo il [Omissis] corrisponde al 10%
dell’indennità di aeronavigazione (11.681,70). Ciò starebbe a significare che l’ente previdenziale nel 2023 ha calcolato la pensione privilegiata prendendo a base non la pensione normale comprensiva dell’indennità di aeronavigazione (65.512,09+11.681,70=77.193,79) per poi applicare l’aumento del 10% ex art. 67, comma 4, del DPR n. 1092/1973, bensì la sola pensione normale (65.512,09+10% di 65.512,09=72.063,29) e solo dopo questa operazione ha sommato l’indennità di volo, ottenendo così
(72.063,29+11.681,70) € 83.744,99, arrotondato a € 83.745,00.
Comportando tale condotta una palese violazione dell’art. 1869 del C.O.M. e dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973, la lettera di diffida si chiudeva con l’intimazione all’Inps di correggere in autotutela tale anomalia.
Da parte sua, la Direzione provinciale Inps di Perugia ha risposto via pec che “la diminuzione dell’importo è dovuta all’applicazione dell’istituto del cd. doppio calcolo” previsto dall’art. 1, commi 707 e 708, della legge n. 190/2014, ed ha allegato un prospetto esplicativo dei conteggi effettualti dall’ufficio, secondo cui la “PAL Monti/Fornero” (ossia, la pensione annua lorda col metodo contributivo dal 1° gennaio 2012) al lordo dell’indennità di aeronavigazione ammontava ad € 77.193,79, mentre la “PAL comma 707” (ossia, la pensione annua lorda col metodo retributivo puro per tutto il periodo di servizio utile) era di € 77.672,51, per cui l’esito del controllo è stato “confermare calcolo Monti/Fornero importo PAL da mettere in pagamento € 77.193,79”.
Il ricorrente, non soddisfatto dei chiarimenti ricevuti, contraddittori nelle loro conclusioni, ha reiterato la propria istanza con messaggi via pec del 31 luglio e 3 agosto 2023, a cui l’Inps ha risposto ribadendo la correttezza dei provvedimenti assunti nel 2015, 2016 e 2023.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio il [Omissis] ha prodotto i documenti dei rapporti intercorsi con l’Inps ed ha ribadito la propria ricostruzione degli asseriti errori commessi in suo danno.
Pertanto, ha chiesto alla Corte di accertare il suo diritto al ripristino del trattamento privilegiato nella misura già liquidata nel 2016 e di ottenere conseguentemente la condanna dell’Inps a corrispondere quanto per l’effetto dovuto, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
II. L’Inps si è costituito in giudizio il 7/10/2024 mediante memoria difensiva con cui ha contestato i conteggi avversari, frutto di asseriti fraintendimenti e di argomentazioni basate su ragionamenti induttivi.
Infatti, la determina del 2015 specificava già nelle note che l’importo della pensione era stato “determinato con carattere di provvisorietà in attesa di procedere alla rideterminazione d’ufficio appena verranno pubblicati i criteri operativi delle modifiche al calcolo della pensione apportate dal comma 707 della legge di stabilità 2015 sul trattamento”. Poi, “solo nel 2023” è stata emessa la determina di riliquidazione della pensione privilegiata ed “è stato messo in pagamento l’importo annuo lordo di € 83.745,00 per applicazione dell’art. 1, commi 707-708, della L.190/2014”. Pertanto, conclude l’Inps, l’ufficio ha operato in modo corretto e conforme a diritto, attenendosi alle norme di legge sulla verifica del cd. doppio calcolo ed alle istruzioni diramate dalla Direzione centrale con circolare n. 74/2015. Per queste ragioni, il ricorso andrebbe rigettato siccome infondato, in fatto ed in diritto.
III. Letta la memoria dell’Inps, il 13 gennaio 2025 il [Omissis] ha presentato una nota d’udienza con cui ha ribadito che la questione della verifica del doppio calcolo non è decisiva nel caso in esame; ciò che rileva, invece, è il fatto che l’applicativo informatico utilizzato dall’Inps esclude dal calcolo dell’aumento del 10% l’indennità di aeronavigazione la quale, come extra quota, viene ad essere aggiunta solo dopo che l’operazione di maggiorazione ai fini della PPO è stata effettuata.
IV. All’udienza del 23 gennaio 2025 l’avv. Chiara Chessa per conto del ricorrente ha ribadito che la PAL col sistema misto era inferiore alla PAL calcolata con il metodo retributivo puro, per cui la verifica del doppio calcolo non avrebbe dovuto comportare nessuna riliquidazione.
L’avv. ST Di CA per conto dell’Inps ha rappresentato che l’ufficio di Perugia aveva chiesto alla Direzione centrale un chiarimento sulla procedura informatica per il calcolo della PPO, per conoscere se è stata inserita o meno l’indennità di volo nella PAL normale da aumentare del 10%. La risposta non era ancora pervenuta, per cui il difensore chiedeva un rinvio dell’udienza, così da aggiornare la posizione dell’istituto.
A ciò non si è opposto il patrocinante della parte attorea, per cui il giudice ha rinviato il processo all’udienza del 20/3/2025.
Alla ripresa dei lavori il 20 marzo, l’avv. Di CA ha riferito che la Direzione centrale dell’Inps aveva in corso l’aggiornamento dell’applicativo informatico utilizzato per la liquidazione delle pensioni, per cui non era in grado di apportare nuovi elementi , né di precisare i tempi occorrenti per il completamento del software.
L’avv. Chessa ha osservato che nella fattispecie non sussistono problemi particolari di conteggi, in quanto basterebbe ripristinare la PPO che era stata conferita nel 2016, prima della modifica del 2023.
Esaurita la discussione, il giudizio è passato in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.
Considerato in
DIRITTO
1.Il giudizio ha per oggetto la procedura di calcolo della pensione privilegiata ordinaria nei confronti di un ufficiale pilota dell’Esercito Italiano avente diritto, all’atto della cessazione dal servizio, alla pensione normale incrementata delle indennità di aeronavigazione e di volo ai sensi degli articoli 59 e 60 del DPR n. 1092/1973 e dell’art. 1869 del codice dell’ordinamento militare-COM approvato con il D.lgs.
n. 66/2010.
Il ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento adottato dall’Inps nel 2023 che ha modificato la prima determinazione con cui, nel 2016, era stata accordata la PPO di € 84.913,17, fissando il nuovo importo di €
83.745,00 con la motivazione “applicato art. 1, comma 707 e 708, legge n. 190/2014”.
Valutati i fatti e gli elementi di prova allegati dalle parti, il ricorso è meritevole di accoglimento, nei termini di successiva motivazione.
2. Il primo punto da chiarire riguarda l’esatta quantificazione della pensione normale spettante al signor [Omissis].
Dagli atti depositati emerge che il ricorrente alla data del 31/12/1995 aveva maturato un’anzianità di servizio superiore a 18 anni, per cui all’atto del collocamento in congedo (1/6/2015) rientrava nella fascia dei militari aventi diritto al calcolo della pensione col sistema retributivo fino al 31/12/2011, e dal 1° gennaio 2012 assoggettati all’obbligo di calcolare la quota di pensione per il periodo successivo secondo il sistema contributivo, per effetto dell’art. 24, secondo comma, del DL n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 (cd. decreto MontiFornero).
Per evitare possibili vantaggi che l’introduzione della quota contributiva avrebbe potuto arrecare ai pensionati che col vecchio sistema retributivo avevano già raggiunto un coefficiente di rendimento vicino al tetto massimo dell’80% della base pensionabile previsto dall’art. 54, comma 7, del DPR n. 1092/1973, il legislatore è intervenuto nel 2014 imponendo la verifica del “doppio calcolo”e la scelta obbligatoria del sistema meno oneroso per gli interessi erariali, nel quadro della riforma tesa proprio a contenere la spesa previdenziale.
In particolare, l’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014 ha integrato l’art. 24, secondo comma, del DL n. 201/2011 prevedendo che “In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico “ a favore dei soggetti con un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31/12/1995
“non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.
Applicando questa regola al caso del signor [Omissis], emerge che:
-la pensione calcolata applicando i criteri vigenti a partire dal 1°gennaio 2012, ossia mediante le quote A e B con il metodo retributivo
(rispettivamente pari ad € 27.635,08 fino al 31/12/1992 ed € 28.757,77 per il periodo 1993/2011) e la quota C con il metodo contributivo (pari ad € 4.902,63 per il periodo 2012/maggio 2015), con l’aggiunta dei sei aumenti periodici di stipendio ex art. 4 del Dlgs n. 165/1997 (pari ad €
4.593,73) e dell’indennità di aeronavigazione spettante (€ 11.681,70),
raggiungeva l’importo di € 77.193,79;
-invece, la pensione calcolata applicando la regola introdotta dall’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, ossia mediante la quota A (€
27.635,08 fino al 31/12/1992) e la quota B ottenuta con il metodo retributivo per tutto il periodo dal 1993 al maggio 2015 (€ 10.250,15 fino al 1997+€ 23.134,53 maturati dal 1998 al maggio 2015= € 33.274,51), con l’aggiunta dei “sei scatti” e dell’indennità di volo, consisteva nell’importo di € 77.672,51;
-il confronto tra le due somme comportava l’obbligo da parte dell’Inps di mettere in pagamento la pensione d’importo più basso, ossia la PAL
“Monti-Fornero” di € 77.193,79.
Questo è in realtà ciò che è avvenuto nei confronti del signor [Omissis]
sin dalla prima determina n. PG012015818366 emanata dalla Direzione Inps di Perugia, all’atto della concessione della pensione ordinaria diretta di anzianità dal 1° giugno 2015 (vgs. all. 1 del ricorso).
Poi, a seguito di domanda presentata dall’interessato il 3/6/2015, la Direzione provinciale ha concesso con provvedimento n. PG012016857000 la pensione privilegiata per due infermità dipendenti da cause di servizio per l’importo annuo lordo di € 84.913,17 dal 1° giugno 2015.
Nelle note di tale atto veniva precisato che “il trattamento di pensione privilegiata viene liquidato nella misura più favorevole: pensione ordinaria aumentata del decimo (art. 67, comma 4, DPR n. 1092/1973)”. Ciò significa che la prima liquidazione della pensione privilegiata è stata operata dall’Inps nella misura prevista per la pensione normale in godimento aumentata di un decimo, ossia con l’operazione: € 77.193,79+10% (€
7.719,37) = € 84.913,17 (vgs. all. 3 del ricorso).
Infine, il 27/4/2023 la Direzione Inps di Perugia ha sciolto la riserva contenuta nel primo provvedimento del 2015 e con determina n. PG012023956894 ha riliquidato la PPO nel nuovo importo di € 83.745,00 con la motivazione ufficiale della verifica del doppio calcolo (vgs. all. 4 del ricorso).
Stante ciò, il ricorrente deduce l’erroneità di questa motivazione addotta dall’Inps per giustificare la riduzione della PPO annua lorda, in quanto essa presupponeva l’effettuazione della verifica del doppio calcolo e la ipotetica rilevazione di un errore nella messa in pagamento della PAL di € 77.193,79, in quanto eccedente rispetto all’importo della PAL calcolata col metodo retributivo puro per tutto il periodo della anzianità contributiva.
Ciò, però, non corrispondeva alla realtà dei fatti, in quanto dai calcoli sopra descritti si rileva senza ombra di dubbio che la PAL “MontiFornero” liquidata al signor [Omissis] era più bassa della PAL ex art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, per cui nessuna necessità di riliquidazione si poneva a seguito della verifica del doppio calcolo.
Questa ricostruzione induce a ritenere fondata la deduzione del ricorrente secondo cui la motivazione della riliquidazione del 2023 non era quella ufficializzata in atti (verifica del doppio calcolo della PAL),
bensì la modifica della procedura di calcolo della PPO, che nel 2016 era stata adottata includendo l’indennità di aeronavigazione nella pensione normale da aumentare di un decimo, mentre nel 2023 è stata corretta escludendo la maggiorazione aeronavale dall’importo da incrementare di un decimo.
3. Così stando le cose, il punto decisivo per risolvere la controversia riguarda l’esclusione da parte dell’ente previdenziale dell’indennità di volo dal computo della pensione normale prima dell’applicazione del metodo decimale previsto dal quarto comma dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ai fini del calcolo della pensione privilegiata.
A tal riguardo, l’art. 67 statuisce che :
“1.Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.
2.La pensione è pari alla base pensionabile di cui all’articolo 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell’ultimo comma di questo articolo.
[omissis]
4.Qualora sia stata raggiunta l’anzianità indicata dal primo comma dell’art.
52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole.”
L’art. 52 richiamato prevede a sua volta che “L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno 15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo.”
In effetti, il possesso del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, valido in passato per l’accesso alla pensione normale, è attualmente vigente solo in cso di cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma degli articoli 42, primo comma, e 52, primo comma, del DPR n. 1092/1973. Invece, in caso di cessazione dal servizio per cause diverse dalle infermità, il personale militare soggiace alla regolazione posta con il Dlgs n. 165/1997, a cui fa rinvio l’art. 1843 del COM. Occorre, quindi, il raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza (in termini, Corte conti, Sez. App. Sicilia, n. 63/A/2023; id., Sez. III, n. 266/2024).
Nel caso del signor [Omissis], la sussistenza del requisito del raggiungimento della massima anzianità contributiva ai fini della applicabilità del metodo cd. “decimista” di calcolo della PPO previsto dal quarto comma dell’art. 67 è acclarata e non contestata dalle parti.
Il calcolo “decimista” si applica solo se più favorevole rispetto a quello
“percentualista”previsto dal secondo comma dell’articolo 67. Il che avviene normalmente nei casi di infermità o lesioni ascrivibili dalla terza alla ottava categoria, per i quali il conteggio della pensione normale aumentata di un decimo normalmente supera l’importo corrispondente alla fascia tra il 30 e l’80 per cento della base pensionabile.
Questo assunto vale anche per la PPO del signor [Omissis], conseguente ad una causa di servizio ascrivibile alla ottava categoria.
Proseguendo nel percorso interpretativo della normativa di riferimento, molto chiara è l’impostazione sistematica tracciata dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 2/2005/QM, che ha coniato la plastica espressione dell’assorbimento della pensione normale nella pensione privilegiata, affermando che “il dipendente che abbia raggiunto l’anzianità di servizio minima per il riconoscimento della pensione normale e subisca per fatti di servizio una menomazione dell’integrità personale, ha diritto non alla pensione normale, ma alla pensione privilegiata, la quale assorbe l’importo della pensione normale e lo integra (in tal senso cfr. Cass.,
Sez. lav., 27 gennaio 1993, n. 987) e viene a sostituire, eventualmente anticipandolo, il trattamento di pensione normale (cfr. Corte cost., sent. 17 luglio 1981, n. 151)”.
Nel caso del signor [Omissis], la pensione normale che è stata assorbita dalla pensione privilegiata era costituita dalla PAL calcolata con il sistema misto retributivo/contributivo (come somma delle tre quote A, B e C), aumentata delle indennità di aeronavigazione computate ai sensi degli articoli 59 e 60 del DPR n. 1092/1973 e dell’art. 1869 del COM.
Queste indennità rientrano nei trattamenti economici accessori corrisposti in relazione alla peculiarità dei doveri che distinguono la condizione del personale militare e rappresentano il compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni d’impiego di questa categoria di dipendenti pubblici (in termini, Corte conti, Sezioni Riunite, sent. n. 3/2002/QM; id., Sez.
Lombardia, n. 235/2006).
Le indennità d’impiego operativo sono disciplinatre dalla legge n. 78/1983, che all’art. 18 le ha riconosciute integralmente pensionabili. In particolare, le indennità di aeronavigazione e di volo comportano una maggiorazione della pensione normale nei termini previsti dall’art. 19 della legge n. 78/1983, che ha modificato l’art. 59 del DPR n. 1092/1973 statuendo che: “Per gli ufficiali, i sottufficiali e i miltari di truppa dell’Arma aeronautica” (nonché per i militari non appartenenti all’Aeronautica che abbiano svolto attività di volo, ai sensi dell’art. 60 dello stesso DPR n. 1092)
“che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo la pensione normale e l’indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione o di volo.
La pensione normale di cui sopra è altresì aumentata di una ulteriore aliquota pari all’1,30% delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti in servizio fino ad un massimo dell’80% delle indennità stesse, per ogni anno di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al precedente comma.”
Nella fattispecie in esame, l’Inps ha riconosciuto al signor [Omissis] le indennità di aeronavigazione spettanti in relazione ai compensi allo stesso titolo percepiti in servizio entro i primi venti anni (per 7.200 giorni complessivi) e successivamente (per altri 5.721 giorni), per un totale di 12.921 giorni a cui corrispondeva una aliquota aggiuntiva alla pensione normale pari ad € 11.681,70.
Anche a tal riguardo, le parti hanno riconosciuto e non contestato l’esattezza dei conteggi relativi alla quantificazione delle indennità di aeronavigazione spettanti al signor [Omissis].
Le divergenze sono sorte, invece, a proposito del computo delle indennità di aeronavigazione ai fini del calcolo della PPO con il metodo decimista, in quanto la normativa non prevede disposizioni specifiche, limitandosi a stabilire che “la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo”.
Ciò posto, si osserva che in realtà il titolo VI-“trattamento privilegiato” del DPR n. 1092 prevede regole ad hoc per il computo delle indennità di aeronavigazione nei casi di determinazione della PPO con il metodo percentualista. Infatti, l’art. 74 sancisce che:
“1.Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo… e abbiano percepito le relative indennità, la pensione privilegiata di prima categoria è aumentata dell’aliquota indicata nell’art.59…. e nell’art.60, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi.
[omissis]
3.L’aumento della pensione di categoria inferiore alla prima è determinato applicando, alla misura dell’indennità stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui al secondo comma dell’art. 67.
4.In nessun caso la pensione privilegiata può superare l’ultimo stipendio percepito, aumentato dell’ultima indennità di aeronavigazione… calcolata ad anno.”
La ratio che sottende queste disposizioni è evidentemente quella di assoggettare le indennità di aeronavigazione allo stesso trattamento previsto per le basi pensionabili, applicando sia a quest’ultime che alle prime le stesse percentuali previste dal secondo comma dell’art. 67 ai fini del calcolo della PPO.
A parere di questo giudicante, la stessa logica deve guidare l’interprete nel definire i contenuti del concetto di “pensione normale aumentata di un decimo” previsto dal quarto comma dell’art. 67, nel senso che :
-la pensione normale degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione e di volo durante il servizio attivo non può che essere quella comprensiva della maggiorazione spettante a questa categoria particolare di militari, per il combinato disposto degli articoli 52, 54, 59 e 60 del DPR n. 1092;
-per converso, sarebbe illogico ammettere il computo delle indennità di aeronavigazione nel calcolo della PPO soltanto con il metodo percentualista, e non anche con quello decimista; infatti, la tesi sostenuta dall’Inps comporterebbe, a rigore, la perdita di ogni beneficio a favore dei militari aeronaviganti con malattie riconosciute per cause di servizio, in quanto essi avrebbero diritto esclusivamente alla PPO ex art.
67, comma 4, del DPR n. 1092 (ipoteticamente calcolata aumentando di un decimo la pensione normale, al netto delle indennità di volo), e non più all’aumento della pensione normale fissato dagli articoli 59 e 60 del DPR n. 1092, che non sarebbero più applicabili nei loro confronti per il principio di assorbimento enunciato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (cit. sent. n. 2/2005/QM). Una interpretazione del genere condurrebbe evidentemente a conclusioni irrazionali ed ingiuste, introducendo disparità di trattamenti tra soggetti con uguali caratteristiche previdenziali, sol perché si trovino ad adottare l’uno o l’altro metodo di calcolo della PPO. Non è questa la tesi preferibile, tra quelle possibili.
Per le ragioni esposte, va riconosciuto il diritto del signor [Omissis]
[Omissis] [Omissis] a percepire la pensione privilegiata ordinaria nella misura liquidata dall’Inps con la determina n. PG012016857000, pari all’importo di € 84.913,17, a decorrere dall’1/6/2015.
4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
Conseguentemente, l’Inps deve corrispondere al ricorrente le quote dei ratei di pensione privilegiata ordinaria non erogate e/o trattenute a seguito della riliquidazione effettuata con il provvedimento n.PG012023956894 della Direzione provinciale di Perugia, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei e, nei limiti dell’eventuale importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici Istat, ai sensi dell’art. 167, terzo comma, C.G.C..
5. La complessità e la novità della questione trattata giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite. Nulla è dovuto per le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
-accoglie il ricorso in epigrafe ed accerta il diritto di [Omissis] [Omissis]
[Omissis] a percepire una pensione privilegiata ordinaria pari all’importo annuo lordo di € 84.913,17, a decorrere dall’1 giugno 2015;
-condanna l’Inps a corrispondere in favore del ricorrente il trattamento pensionistico così determinato, nonché di pagare le differenze dei ratei arretrati, che vanno maggiorate, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei fino al soddisfo, degli interessi in misura legale e, nei limiti dell’eventuale importo differenziale, della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nell’udienza del 20 marzo 2025.
IL GIUDICE
GI AN
(f.to digitalmente)
DECRETO
Il giudice, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all’articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)
n. 2016/679 e all’articolo 2-septies del D.lgs n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.
IL GIUDICE
GI AN
(f.to digitalmente)
Depositati in Segreteria il 15 dicembre 2025.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.sa EN IC
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:
omettere i dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.sa EN IC
(f.to digitalmente)