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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2106/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.12.2024 da
nato a [...] il [...] e , nata il [...], Parte_1 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via Laurentina 185, presso lo studio dell'Avv.
Pierpaolo Righetti, il quale li rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio civile in data 28.08.2018 a Grumo Parte_1 Parte_2
Appula (BA), trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2018, n. 23,
Parte II, Serie C, Ufficio 1.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. i coniugi sopra indicati, deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, venuto meno l'affectio coniugalis, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) nulla è reciprocamente dovuto per mantenimento o alimenti di alcun genere.
Con note scritte depositate per l'udienza del 9.1.2025 il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c ***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto conforme a legge.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Parte_2
matrimonio in data 28.08.2018 a Grumo Appula (BA), trascritto nel registro degli atti di
Matrimonio, anno 2018, n. 23, Parte II, Serie C, Ufficio 1;
- omologa le condizioni di separazione;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grumo Appula (BA), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 16.1.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.12.2024 da
nato a [...] il [...] e , nata il [...], Parte_1 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via Laurentina 185, presso lo studio dell'Avv.
Pierpaolo Righetti, il quale li rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio civile in data 28.08.2018 a Grumo Parte_1 Parte_2
Appula (BA), trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2018, n. 23,
Parte II, Serie C, Ufficio 1.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. i coniugi sopra indicati, deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, venuto meno l'affectio coniugalis, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) nulla è reciprocamente dovuto per mantenimento o alimenti di alcun genere.
Con note scritte depositate per l'udienza del 9.1.2025 il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c ***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto conforme a legge.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Parte_2
matrimonio in data 28.08.2018 a Grumo Appula (BA), trascritto nel registro degli atti di
Matrimonio, anno 2018, n. 23, Parte II, Serie C, Ufficio 1;
- omologa le condizioni di separazione;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grumo Appula (BA), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 16.1.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini