TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6847/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 29 novembre 2024 da:
), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca PIGNATELLI e dall'Avv. Aldo PIGNATELLI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Martina BOVE, come Controparte_1 C.F._2
da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da note scritte depositate Parte_1 Controparte_1
telematicamente da entrambe le parti il 16 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile nel comune di Parte_1 Controparte_1
Treviglio (BG) in data 22 ottobre 1994.
Dalla loro unione sono nati, il 16 gennaio 1998, ed , maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti. Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. regolarmente depositato, ha Parte_1
domandato la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con la moglie, dando atto dell'avvenuta cessazione degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli.
regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda dell'ex coniuge. Controparte_1
Atteso l'accordo raggiunto, le parti hanno domandato congiuntamente di disporre la trattazione scritta dell'udienza. Con note scritte depositate telematicamente da entrambe le parti il 16 aprile 2025 i coniugi hanno dato atto dell'accordo e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità.
Con ordinanza del 22 aprile 2025, il Giudice ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinanzi a questo Tribunale con sentenza n.
2369/2008, pubblicata il 4 settembre 2008 e passata in giudicato, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto oltre il periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né parte resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter prendere atto degli accordi raggiunti dai coniugi, in quanto non contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, come concordemente richiesto e atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dispone lo scioglimento del matrimonio celebrato in Treviglio (BG) il 22 ottobre 1994 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Treviglio (Atto n. 16, Parte I, Anno 1994);
3. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 29 novembre 2024 da:
), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianluca PIGNATELLI e dall'Avv. Aldo PIGNATELLI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Martina BOVE, come Controparte_1 C.F._2
da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da note scritte depositate Parte_1 Controparte_1
telematicamente da entrambe le parti il 16 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile nel comune di Parte_1 Controparte_1
Treviglio (BG) in data 22 ottobre 1994.
Dalla loro unione sono nati, il 16 gennaio 1998, ed , maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti. Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. regolarmente depositato, ha Parte_1
domandato la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con la moglie, dando atto dell'avvenuta cessazione degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli.
regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda dell'ex coniuge. Controparte_1
Atteso l'accordo raggiunto, le parti hanno domandato congiuntamente di disporre la trattazione scritta dell'udienza. Con note scritte depositate telematicamente da entrambe le parti il 16 aprile 2025 i coniugi hanno dato atto dell'accordo e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità.
Con ordinanza del 22 aprile 2025, il Giudice ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinanzi a questo Tribunale con sentenza n.
2369/2008, pubblicata il 4 settembre 2008 e passata in giudicato, e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto oltre il periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né parte resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene di poter prendere atto degli accordi raggiunti dai coniugi, in quanto non contrari all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, come concordemente richiesto e atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dispone lo scioglimento del matrimonio celebrato in Treviglio (BG) il 22 ottobre 1994 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Treviglio (Atto n. 16, Parte I, Anno 1994);
3. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo