Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 30/04/2025, n. 8474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8474 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08474/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16804/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16804 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Righi, Riccardo Sensi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 ottobre 2023 – di cui a comunicazione ricevuta in data 13 ottobre 2023- con la quale si è delibato il mancato superamento per valutazione negativa della quarta valutazione di professionalità da parte del ricorrente: “magistrato di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice presso il Tribunale di EN (dove non ha preso possesso), già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, della quarta valutazione di professionalità a decorrere dall'8/07/2010, con invito al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Firenze di procedere a rivalutazione per il periodo dall'8.7.2010 all'8.7.2012”, nonché del conseguenziale D.M. del 7 novembre 2023 conclusivo del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.È impugnata la delibera del 4 ottobre 2023, adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura, con la quale è stato deliberato il mancato superamento, da parte del ricorrente, della quarta valutazione di professionalità.
È altresì gravato il conseguente decreto ministeriale del 7 novembre 2023, di recepimento della delibera, conclusivo del relativo procedimento.
Ha ricordato l’istante in ricorso che la delibera gravata si iscriverebbe nel contesto di una vicenda caratterizzata da procedimenti disciplinari per comportamenti extra funzionali, i quali non sarebbero esitati in sentenze di condanna penale, ma unicamente nella sentenza resa dalla sezione disciplinare n. -OMISSIS- (in relazione ai fatti descritti in atti, accaduti a RP in data 19 febbraio 2010), confermata dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.-OMISSIS-, con cui è stata disposta la sospensione dalle funzioni per due anni, nonché il trasferimento disciplinare presso l'Ufficio di EN con funzioni di giudice civile ex articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n.109/2006.
L’esponente ha dedotto l'illegittimità della determinazione consiliare e, per invalidità derivata del decreto ministeriale, articolando i seguenti motivi di diritto:
- violazione degli artt.6,8 e 13 CEDU in relazione all’art.46 di essa e all’art.117, comma 1, Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art.11 del d.lgs. n.160 del 5 aprile 2006; violazione dell’art.3 della legge n.241 del 7 agosto 1990. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento. Invalidità derivata.
- ulteriore violazione dell’art.11 del d.lgs. n.160 del 5 aprile 2006 in relazione agli artt. 129, 529, 531 e 533 c.p.p. e all’art.27 Cost.. Eccesso di potere per sviamento e per illogicità manifesta.
- ulteriore violazione degli artt.11 del d.lgs. n.160 del 5 aprile 2006 e dell’art.3 della legge n.241 del 7 agosto del 1990. Ulteriore eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per sviamento. Eccesso di potere per carenza di motivazione.
Sulla base delle sopra descritte doglianze, l’istante ha concluso per l’annullamento degli atti gravati. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, ampiamente argomentando nel senso dell'infondatezza del ricorso.
La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 19 febbraio 2025.
2. Tanto premesso in fatto e rilevato che, come affermato nella memoria depositata il 17 gennaio 2025, perdura l’interesse del ricorrente (che non fa più parte della magistratura) alla decisione del ricorso, il Collegio reputa opportuno ricordare il quadro normativo di riferimento, in cui si iscrive la valutazione di professionalità dei magistrati resa periodicamente dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Al riguardo può rinviarsi a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti e segnatamente alla disciplina dettagliatamente esposta nella memoria depositata dalla difesa erariale e segnatamente alle pagine da 2 a 4 della memoria, laddove viene menzionato in primis l'articolo 11, comma 2 del d.lgs. n. 160/2006, nonché le pertinenti previsioni della circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007 recante i criteri per la valutazione di professionalità dei giudici.
Per quanto di interesse, va sottolineato che (come più volte affermato dalla giurisprudenza della Sezione confermata dal Giudice d'appello), pur non essendo menzionati espressamente dall'articolo 11, comma 2, del d.lgs. n.160/2006, i cd. “prerequisiti” dell'equilibrio, dell'indipendenza e dell'imparzialità del magistrato rientrano comunque nella valutazione di professionalità, giacché si tratta delle precondizioni immanenti ed ontologicamente costituenti il prius logico di ogni giudizio sui magistrati stessi (anche di quello, quindi, di cui ci si occupa nella specie (cfr. ex plurimis TAR Lazio nn. 1732/2022 e 12567/2022).
Ne deriva che la valutazione di cui è controversia non si incentra solo sul mero esame della professionalità “pura” del magistrato (legata alla capacità tecnico-giuridica, alla laboriosità e alla diligenza), ma deve tener conto anche della necessaria permanenza delle riferite precondizioni di indipendenza e di equilibrio, consustanziali alla stessa immagine del magistrato.
Inoltre, deve ugualmente essere ricordato che le valutazioni periodiche di professionalità sostanziano dei giudizi autonomi, scissi da quelli resi in altri procedimenti che riguardano la figura del magistrato, e oggetto di spendita di potere discrezionale. In tale ambito, il CSM può dunque valorizzare fatti desunti da altre procedure (di natura penale, disciplinare o anche relative al cd. “trasferimento ambientale”), i quali, tuttavia, sono, per l’appunto, oggetto di rinnovata valutazione, non condizionata dagli esiti dei ridetti paralleli procedimenti.
Nel caso di specie, peraltro, se è pur vero che il ricorrente si è giovato di parziali effetti favorevoli derivanti dalle decisioni del giudice penale, è anche vero che lo stesso istante è stato condannato disciplinarmente con decisione confermata nel 2021 dalle SS.UU., sempre con riferimento ai fatti oggetto della denegata valutazione di professionalità.
Si deve altresì aggiungere come la valutazione oggetto di ricorso attenga a esclusiva responsabilità e discrezionalità del CSM, il quale procede ad una considerazione sinottica e globale della personalità del magistrato, come risulta dal suo comportamento giudiziario e dalle sue condotte extra funzionali, il tutto per mezzo di un giudizio unitario che rappresenta la figura professionale del soggetto, per mezzo del vaglio di ogni elemento utile a formulare una valutazione complessiva, la quale, se immune da palesi illogicità o da evidenti travisamenti, resiste al sindacato del TAR, afferendo lo scrutinio di quest'ultimo unicamente all’eventuale sussistenza di vizi logici che attengano all'iter formativo della volontà consiliare, quali possano emergere dalla motivazione adottata.
Orbene, nel caso di specie, il Collegio rileva la coerenza del ragionamento adottato dall'organo di autogoverno e la plausibilità delle conclusioni raggiunte nella determinazione impugnata.
3. Deve innanzitutto essere respinta la prima doglianza, con cui l’istante assume l’invalidità della delibera, per contrasto con i principi derivanti dalla CEDU e per non aver atteso il CSM l’esito del procedimento incardinato dal ricorrente dinanzi alla ridetta Corte Europea.
Osserva il Collegio che non risulta allo stato alcun contrasto con decisioni provenienti dall’organo sovranazionale e che in modo del tutto legittimo l’amministrazione si è determinata senza attendere ipotetiche decisioni derivanti da Corti estere, per nulla ostative o pregiudicanti rispetto alla valutazione di cui è controversa.
4. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Secondo parte esponente, il CSM non avrebbe considerato che la vicenda penale di RP descritta in atti, su cui la delibera ha fondato il proprio convincimento, si è conclusa con la sentenza della VI sezione penale della Cassazione n. 4936 del 5 febbraio 2020, la quale ha dichiarato la prescrizione per tutti i reati contestati, così annullando senza rinvio la sentenza del 22 settembre 2014 emessa dalla Corte d'appello di Ancona. L'organo di autogoverno avrebbe omesso di tenere conto degli effetti extra processuali della ridetta sentenza della Cassazione e neppure avrebbe considerato che, soprattutto dopo la cd. “riforma Cartabia”, il CSM non potrebbe ritenere come accertati fatti che siano stati contraddetti da altre fonti di conoscenza e, segnatamente, da sentenze penali annullate ovvero nelle quali non si rinvengano accertamenti (anche impliciti) di colpevolezza.
Osserva il Collegio, in senso contrario, che la delibera si è basata sui fatti storici accertati in sede disciplinare, con sentenza irrevocabile emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione.
La Suprema Corte, in sede di impugnazione della sentenza n.-OMISSIS- della sezione disciplinare, ha chiarito come, di là dalla prescrizione accertata in sede penale, fosse comunque emersa la prova delle circostanze storiche oggetto di giudizio e della ricostruzione fattuale operata nelle sedi di merito.
La sentenza disciplinare non ha attribuito efficacia di giudicato ad un pronunciamento penale, ma ha messo in essere (come in suo potere) una rinnovata e doverosa attività di apprezzamento delle condotte dell’istante, sino a giungere alla conclusione che le circostanze emerse nel processo penale di merito fossero realmente accadute e non avessero trovato smentita nelle censure mosse dal ricorrente.
Detto altrimenti, il fatto che la Cassazione abbia dichiarato la prescrizione dei reati contestati non ha pregiudicato l’autonoma valenza delle stesse circostanze nell'ambito del procedimento di cui si verte. Si aggiunga che, come ricordato in modo condivisibile dalla difesa erariale, l'invocata sentenza della Corte di Cassazione penale n. 4936/2020 ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello, per intervenuta prescrizione, riconoscendo tuttavia la correttezza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
Inoltre, il CSM ha valutato gli esiti dell'audizione disposta a carico del ricorrente, nel corso della quale l’istante ha pervicacemente mantenuto una condotta negativamente apprezzata dal consiglio.
5. Egualmente infondate sono anche le censure rivolte al merito del giudizio negativo reso dal CSM, laddove l'esponente, per un verso, contesta il divisato difetto del prerequisito dell'equilibrio e la rilevanza dei fatti considerati dal CSM e, per altro verso, assume il proprio profilo positivo con riguardo ai parametri della capacità e dell'impegno.
Sul punto, il Collegio precisa che la mancanza delle cd. “precondizioni” del magistrato può essere, già di per sé, ostativa alla valutazione positiva, indipendentemente dal positivo apprezzamento delle capacità del magistrato sotto il profilo della professionalità “pura”.
Ciò posto, si rileva che, circa la divisata mancanza di equilibrio, il CSM, lungi dal porre in essere un vieto automatismo tra condanna disciplinare e valutazione di professionalità, ha, per converso, apprezzato, con giudizio novativo ed autonomo, i fatti emersi dal primo procedimento; il tutto nell'ambito di una valutazione del tutto indipendente che concerne la professionalità del magistrato e l'attività svolta dallo stesso in un intero quadriennio.
La motivazione della delibera ha dato conto delle specifiche e caratterizzate condotte tenute dalla ricorrente, di carattere extra funzionale, che si riflettevano sul parametro dell'equilibrio.
L’istante ha tentato di sminuire la portata dei fatti e la loro incidenza effettiva sulle precondizioni.
Il Collegio reputa, per converso, il ragionamento del CSM del tutto ragionevole ed immune da travisamenti, tal che un diverso opinamento del TAR finirebbe per entrare, in modo sostitutivo, nel merito del giudizio reso dall'organo di autogoverno (esito questo inammissibile).
Il CSM ha ritenuto provati, come già sopra detto, i fatti storici avvenuti a RP il 19 febbraio 2010 e soprattutto l’abuso della qualità di magistrato posta in essere dal ricorrente, come emergente dal diverbio avuto con gli agenti della polizia municipale, meglio descritto in atti e sfociato nella contestazione di resistenza a pubblico ufficiale.
L’atto ha ben motivato gli aspetti critici individuati nella personalità dell’istante, corroborati anche dagli esiti dell’audizione personale.
Il CSM ha pure valutato il parere del competente Consiglio Giudiziario (gravato dal ricorrente con separato ricorso, rigettato dal giudice amministrativo), il quale ha evidenziato una palese e gravissima carenza di equilibrio in capo all’istante, peculiarmente connotata sotto il profilo della mancanza di autocontrollo e di misura, doti sicuramente imprescindibili per un magistrato.
Il CSM neppure ha potuto compensare in alcun modo il divisato difetto di equilibrio con le risultanze derivanti dalla valutazione dei parametri della capacità e dell’impegno, anch’essi profili contestati nel ricorso introduttivo.
Quanto al primo aspetto, con giudizio plausibile non sostituibile da un diverso opinamento del TAR, la delibera ha ritenuto cha i provvedimenti depositati dal ricorrente per giustificare un livello alto di capacità professionale, fossero per lo più costituiti da provvedimenti di tipo standardizzato ovvero di contenuto essenzialmente descrittivo di operazioni e di attività; atti dai quali non poteva dunque inferirsi un giudizio particolarmente positivo circa la capacità dell’esponente.
Anche sotto il profilo dell’impegno, il CSM, anche qui con apprezzamento immune da incoerenza, ha ritenuto la grave carenza in ragione della mancata disponibilità dell’istante a partecipare ai corsi di formazione istituzionale.
6. Circa poi l’ultima doglianza (rubricata al n. 4) del ricorso introduttivo), si osserva che la valutazione negativa espressa si è riferita al quadriennio 8 luglio 2006 - 8 luglio 2010, nel quale il ricorrente ha svolto funzioni di Sostituto Procuratore presso l’Ufficio di Reggio Emilia, mentre il parere rinnovato del Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Firenze atteneva al successivo periodo, tal che alcuna influenza poteva avere quest’ultimo sul giudizio gravato nella presente sede.
7. Deve, in conclusione, ribadirsi che il giudizio di cui si verte si caratterizza, come le altre valutazioni di competenza del CSM, per un’ampia discrezionalità, che rende le relative decisioni suscettibili di sindacato solo sotto il profilo della congruenza dei presupposti e sufficienza della motivazione, nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.
Lo scrutinio di legittimità di competenza del giudice amministrativo non può entrare nel merito dell’apprezzamento del Consiglio, ma può solo verificarne la logicità e l’assenza di travisamenti di fatti.
8. In conclusione e alla luce delle superiori considerazioni, il giudizio valutativo sotteso alla delibera impugnata resiste alle censure esposte in ricorso, con riveniente reiezione della domanda annullatoria. Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese di lite, tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.