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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/06/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 04/06/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 112/2025 R.G., promossa
DA
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. PARRINELLO MARCO
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, , CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 16.1.2025, ha rappresentato di Parte_1 avere prestato attività lavorativa, in favore di dal 20/11/2021 al 15/07/2024, CP_1 con qualifica di operaio e mansione di addetto al banco ortofrutta, di cui al livello IV del
CCNL Commercio-Confcommercio senza, tuttavia, ricevere il pagamento della 14esima mensilità per l'anno 2022, la retribuzione di giugno 2023, la retribuzione e 14esima giugno
2024, la mensilità di luglio 2024 (14 giorni di lavoro), il TFR nonché le indennità per mancato godimento delle ferie e dei permessi;
ha chiesto, all'adito Tribunale, di “- Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 20/11/2021 al
15/07/2024;
- Ritenere e dichiarare, il diritto del ricorrente ad aver corrisposto, in applicazione del CCNL di settore
o, in subordine, ex art. 36 Cost. e 2099 c.c., dalla resistente, il pagamento integrale della 14esima mensilità per l'anno 2022, la retribuzione di giugno 2023, retribuzione e 14esima giugno 2024, e la retribuzione luglio 2024, oltre al TFR maturato;
- Per gli effetti, condannare, la resistente al pagamento in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 10.495,51, il tutto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del debito al soddisfo”
La società convenuta, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 19.4.2025.
La causa, istruita con la documentazione prodotta da parte ricorrente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Occorre in via preliminare evidenziare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul lavoratore l'onere di provare i fatti posti a fondamento della propria domanda ovvero, nel caso di specie, l'espletamento di attività lavorativa in favore della società convenuta.
Tale onere - benché non operante del principio di non contestazione in caso di contumacia (cfr. Cass. civ., 14 gennaio 2015, n. 461; Cass. civ., 21 febbraio 2014, n. 4161) -
è stato sufficientemente assolto atteso che dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore della convenuta dal 20.11.2021 al
15.7.2024 (cfr. contratto individuale, unilav, buste paga). In particolare, dalla lettura della busta paga emerge la qualifica rivestita dal ricorrente, il livello e l'applicazione del CCNL invocato in ricorso.
Accertato lo svolgimento dell'attività lavorativa e la correlativa insorgenza di obbligazioni retributive, gravava sul datore di lavoro l'onere di provare il relativo pagamento secondo il disposto generale dell'art. 2697 c.c.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide,
l'attore che agisce per l'esatto adempimento può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre il convenuto deve dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Orbene, nel caso di specie, rinunziando a costituirsi, la convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio sicché la stessa va condannata al pagamento delle mensilità richieste.
Passando alla quantificazione del dovuto si condividono i conteggi elaborati in ricorso in quanto conformi a quanto risultante dalle buste paga in atti, anche per ciò che attiene la quattordicesima mensilità dell'anno 2022. Va, invece, respinta la domanda spiegata per la percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi in misura maggiore rispetto a quanto già indicato nelle citate buste paga (cfr. busta paga aprile 2024); sul punto, infatti, il ricorrente non ha fornito, com'era suo onere, un'adeguata e precisa prova in ordine al mancato godimento di essi né ha formulato idonei capitoli di prova. È noto, infatti, che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (tra le altre: Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass.
3 dicembre 2004, n. 22751).
In conclusione, la convenuta va condannata al pagamento della somma di € 8.360,83; il tutto oltre rivalutazione ed interessi calcolati dalla maturazione di ogni rata di credito al pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nella determinazione del relativo ammontare si è tenuto conto: a) dei parametri indicati nella tabella n. 3 “Cause di lavoro” allegata al D.M. 10 marzo 2014 n. 55; b) del valore della controversia determinata ai sensi dell'art. 5 del D.M. citato;
c) dei valori minimi di cui alla sopra indicata tabella in ragione della natura della controversia non comportante la valutazione di questioni giuridiche complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, nella contumacia del convenuto:
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro € 8.360,83 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni rata di credito al pagamento.
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione CP_1 delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 2.695,00 per compensi
Professionali, oltre spese generali, I.V.A. da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala, il 04/06/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.