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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/09/2024, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 1714/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
13/09/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 05/07/2024 da e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dagli avv.ti MOSCATIELLO FRANCESCO e MOSCATIELLO BRUNO tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Carinaro in data 24/05/2007 dal quale sono nati i figli il 28/09/2007 e il 09/12/2014; Persona_1 Persona_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
• i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
• la casa coniugale viene assegnata alla madre con tutti gli arredi e il sig. rinuncia a Pt_1 rivendicare qualsiasi pretesa in merito;
• i coniugi, entrambi autonomi ed autosufficienti economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
• il sig. verserà alla moglie un assegno di mantenimento in favore dei figli Pt_1 Per_1
e pari ad € 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio); spese straordinarie
[...] Persona_2
(indifferibili ed imprevedibili) per i predetti figli al 50% previo accordo preventivo;
• i figli vengono affidati in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
1 • il padre potrà tenere con sé i figli minori nel rispetto delle loro esigenze e comunque per 3 gg settimanali, di cui obbligatoriamente 2 sabati e 2 domeniche al mese, e per 15 gg continuativi nel periodo estivo di ogni anno da concordare entro il 30 maggio, nonché per 7 gg. non consecutivi durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale e il
Capodanno e per quelle Pasquali ad anni alterni;
• la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli minori saranno assunte di comune accordo tra loro;
• l'assegno unico e ogni altro BONUS che interverrà sarà accreditato in toto alla ricorrente
[...]
; Pt_2
• ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto e rinunciano pertanto espressamente ad avanzare in futuro pretese di qualunque tipologia per fatti passati;
• i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio; rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e Parte_1
, nata il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARINARO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 5, parte I, serie /, anno 2007);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 13/09/2024 Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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