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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/09/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
155 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione Civile
Sottosezione Crisi d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Enrico Quaranta Presidente est.
dr.ssa Marta Sodano Giudice
dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
a scioglimento della riserva assunta il 10.9.25 ed all'esito della camera di consiglio dell'11.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. R.G. N. 155/2025 presentato da
(codice fiscale: ATU72459902) con sede in A-5585 Parte_1
, Stranach 26, in persona del legale rappresentante signor rappresentata Parte_1 Parte_2
e difesa, come da delega in atti, dall'Avv. Gianfranco Mattei in Bolzano, Via Argentieri 2 (codice fiscale: , pec: fax: 0471981180) e dall'Avv. C.F._1 Email_1
Salvatore Guzzi in 80135 Napoli, Corso Vittorio Emanuele 397 (codice fiscale:
, pec: fax 0815642782), C.F._2 Email_2 quest'ultimo domiciliatario
- Ricorrente -
per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della:
(codice fiscale. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in 81030 Cancello Ed Arnone (CE), Via Roma 26
- Resistente - MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 40 CCII, ha chiesto all'intestato Tribunale Parte_1 di dichiarare ai sensi dell'art. 49 CCII l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
[...]
A fondamento della domanda ha dedotto di essere titolare di un credito complessivo di € 672.510,04 oltre agli interessi dalla notifica dell'atto di precetto d.d. 25.03.2025, come da documentazione allegata e specificata.
In particolare ha evidenziato:
- di aver richiesto ed ottenuto nei confronti della debitrice dal Tribunale di Santa Maria C.V. il decreto ingiuntivo no. 111/2024 sub R.G. 8029/2023 del 16.01.2024, notificato il 23.01.2024, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 30.05.2024 (allegato no. 1).
- sulla base del titolo esecutivo di cui sopra, di aver tentato un'esecuzione presso terzi nei confronti della e presso la presso le quali, per precedenti Controparte_2 Parte_3 rapporti, la CA 20 RL risultava avere conti correnti bancari;
- che le banche pignorate avevano effettuato una dichiarazione negativa come risultante dalla documentazione che si allega (allegati 3 e 4);
-che, assunte ulteriori informazioni , veniva a sapere che la non possedeva né beni Controparte_1 immobili, né automezzi e risultava avere un solo dipendente. L'ultimo bilancio, inoltre, risultava depositato al 31.12.2021;
- che la società debitrice non era più reperibile né presso la sede, né presso le unità locali e pertanto non svolgeva più alcuna attività.
Pertanto, ritenendo sussistere requisito soggettivo ed oggettivo per la pronunzia richiesta, ha concluso come in premessa.
Ciò posto, il Collegio rileva che è stata individuata correttamente la competenza per territorio di questo Tribunale ex art. 27 CCII, giacché come risulta dagli atti (cfr. visura camerale prodotta da parte istante), la società resistente ha stabilito la propria sede legale - coincidente, in mancanza di elementi di segno contrario, neppure desumibile dal supplemento istruttorio svolto sul punto, con il centro degli interessi principali – in Cancello ed Arnone e, dunque, nel circondario del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere.
In via preliminare, si osserva poi che il contraddittorio è stato correttamente instaurato in ossequio al disposto dell'art. 40 CCII. Ed invero - la notifica del ricorso e del decreto di convocazione dinanzi al G.D. - tentata a cura dell'ufficio all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posa elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 40 comma 6, CCII – ha avuto esito positivo.
Ciononostante la resistente non ha inteso costituirsi.
Quanto alla legittimazione ad agire, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 CCII - in coerenza con quanto affermato in proposito in sede interpretativa dello stesso requisito soggettivo, già previsto dall'art. 6 della legge fallimentare - creditore deve intendersi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo la norma la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della legge fallimentare ha avuto modo di chiarire che “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 30827 del
28/11/2018).
Ne consegue che sussiste la legittimazione sostanziale della ricorrente, il cui diritto di credito si fonda decreto ingiuntivo munito di clausola di esecutorietà.
Risulta, poi, senz'altro integrato il presupposto di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5 CCII, secondo cui “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila…”, alla luce del credito vantato dalla ricorrente per € 672.510,04 e, in special modo, dell'esposizione debitoria nei confronti dell'erario, pari ad € 11.255.372,42 per debiti tributari e previdenziali iscritti a ruolo, come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate acquisita in via istruttoria.
Inoltre, l'esame del ricorso e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa resistente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) e d) come richiamato dall'art. 121 CCI. La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale del soggetto resistente deve ritenersi sussistere dalla natura soggettiva, dalle dimensioni economico organizzative della società nonché dall'oggetto dell'attività (commercio all'ingrosso ed al dettaglio di abbigliamento….).
Ne consegue che ricorre il presupposto soggettivo in esame.
Quanto al possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI – ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348” - quale fatto impeditivo alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, il Codice della Crisi ribadisce ex art. 121 che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore.
Tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, anche qui come avveniva con riguardo al ricorso di fallimento
(cfr. Cass., n. 501/2016, secondo cui “in tema di requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, ai fini del computo del triennio cui fa riferimento l'art. 1, comma 2, lett. a), l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007) per la determinazione dell'attivo patrimoniale occorre fare riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del deposito dell'istanza di fallimento”).
Quanto ai mezzi di prova ammissibili, si deve ritenere che - come da consolidato orientamento di legittimità formatosi con la legge fallimentare, in ragione dell'analogia delle disposizioni ivi contenute con quelle del CCI appena richiamate - ai fini di tale dimostrazione sono ammissibili strumenti probatori anche alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi (Cass. 26 novembre 2018, n. 30541), ma questi comunque devono avere riferimento, con riguardo ai requisiti dimensionali, al medesimo periodo cui si riferisce la L. Fall., art. 1 (ancora Cass. N. 16117/19).
Nel caso di specie la società resistente, non costituendosi in giudizio, non ha assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa.
Infine, con riguardo allo stato di insolvenza dell'impresa resistente, si rammenta che l'art. 2, comma
1, let. b) CCI, riproducendo il contenuto dell'art. 5 l. fall., definisce l'insolvenza come l'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte con mezzi normali di pagamento.
Il presupposto in esame va inteso in una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte sulla nozione di insolvenza contenuta nell'art. 5 L.F., replicato dal CCI nei termini appena rassegnati, “Lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che
l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069).
Ne deriva che l'indagine diretta a verificare se l'imprenditore versi in uno stato di insolvenza irreversibile deve compiersi in una ottica dinamica finalizzata ad accertare l'incapacità dell'imprenditore medesimo ad estinguere le obbligazioni assunte nell'immediato futuro e comunque alle scadenze delle stesse.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, lo stato di insolvenza emerge chiaramente: 1) dall'inadempimento del rilevante credito posto a fondamento della presente domanda;
2) dall'enorme esposizione debitoria emergente dagli estratti di ruolo depositati dall'Agenzia delle Entrate, per omesso pagamento di debiti previdenziali e tributari¸3) dal mancato deposito di bilanci dal 2021.
Tali elementi, in ogni caso, valutati complessivamente, consentono di ritenere assolutamente esistente lo stato d'insolvenza della resistente - inteso come incapacità, strutturale e non transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni – e dunque, l'assenza di prospettive di ripresa della società.
Va, pertanto, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di: (codice fiscale. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in 81030 Cancello Ed Arnone (CE), Via Roma 26
NOMINA
giudice delegato alla procedura il dr. Quaranta Enrico;
curatore il ) in possesso dei requisiti di cui all'art. Parte_4 C.F._3
358 CCI;
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCI;
ORDINA
che il curatore proceda, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 CCII;
FISSA
il giorno 08/01/2026 , ore 10:00 , presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione.
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 20, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 20, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Sentenza da prenotarsi a debito.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 11/09/2025
Il Presidente est.
dr. Enrico Quaranta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione Civile
Sottosezione Crisi d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Enrico Quaranta Presidente est.
dr.ssa Marta Sodano Giudice
dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
a scioglimento della riserva assunta il 10.9.25 ed all'esito della camera di consiglio dell'11.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. R.G. N. 155/2025 presentato da
(codice fiscale: ATU72459902) con sede in A-5585 Parte_1
, Stranach 26, in persona del legale rappresentante signor rappresentata Parte_1 Parte_2
e difesa, come da delega in atti, dall'Avv. Gianfranco Mattei in Bolzano, Via Argentieri 2 (codice fiscale: , pec: fax: 0471981180) e dall'Avv. C.F._1 Email_1
Salvatore Guzzi in 80135 Napoli, Corso Vittorio Emanuele 397 (codice fiscale:
, pec: fax 0815642782), C.F._2 Email_2 quest'ultimo domiciliatario
- Ricorrente -
per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della:
(codice fiscale. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in 81030 Cancello Ed Arnone (CE), Via Roma 26
- Resistente - MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 40 CCII, ha chiesto all'intestato Tribunale Parte_1 di dichiarare ai sensi dell'art. 49 CCII l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
[...]
A fondamento della domanda ha dedotto di essere titolare di un credito complessivo di € 672.510,04 oltre agli interessi dalla notifica dell'atto di precetto d.d. 25.03.2025, come da documentazione allegata e specificata.
In particolare ha evidenziato:
- di aver richiesto ed ottenuto nei confronti della debitrice dal Tribunale di Santa Maria C.V. il decreto ingiuntivo no. 111/2024 sub R.G. 8029/2023 del 16.01.2024, notificato il 23.01.2024, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 30.05.2024 (allegato no. 1).
- sulla base del titolo esecutivo di cui sopra, di aver tentato un'esecuzione presso terzi nei confronti della e presso la presso le quali, per precedenti Controparte_2 Parte_3 rapporti, la CA 20 RL risultava avere conti correnti bancari;
- che le banche pignorate avevano effettuato una dichiarazione negativa come risultante dalla documentazione che si allega (allegati 3 e 4);
-che, assunte ulteriori informazioni , veniva a sapere che la non possedeva né beni Controparte_1 immobili, né automezzi e risultava avere un solo dipendente. L'ultimo bilancio, inoltre, risultava depositato al 31.12.2021;
- che la società debitrice non era più reperibile né presso la sede, né presso le unità locali e pertanto non svolgeva più alcuna attività.
Pertanto, ritenendo sussistere requisito soggettivo ed oggettivo per la pronunzia richiesta, ha concluso come in premessa.
Ciò posto, il Collegio rileva che è stata individuata correttamente la competenza per territorio di questo Tribunale ex art. 27 CCII, giacché come risulta dagli atti (cfr. visura camerale prodotta da parte istante), la società resistente ha stabilito la propria sede legale - coincidente, in mancanza di elementi di segno contrario, neppure desumibile dal supplemento istruttorio svolto sul punto, con il centro degli interessi principali – in Cancello ed Arnone e, dunque, nel circondario del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere.
In via preliminare, si osserva poi che il contraddittorio è stato correttamente instaurato in ossequio al disposto dell'art. 40 CCII. Ed invero - la notifica del ricorso e del decreto di convocazione dinanzi al G.D. - tentata a cura dell'ufficio all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posa elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 40 comma 6, CCII – ha avuto esito positivo.
Ciononostante la resistente non ha inteso costituirsi.
Quanto alla legittimazione ad agire, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 CCII - in coerenza con quanto affermato in proposito in sede interpretativa dello stesso requisito soggettivo, già previsto dall'art. 6 della legge fallimentare - creditore deve intendersi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo la norma la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della legge fallimentare ha avuto modo di chiarire che “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 30827 del
28/11/2018).
Ne consegue che sussiste la legittimazione sostanziale della ricorrente, il cui diritto di credito si fonda decreto ingiuntivo munito di clausola di esecutorietà.
Risulta, poi, senz'altro integrato il presupposto di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5 CCII, secondo cui “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila…”, alla luce del credito vantato dalla ricorrente per € 672.510,04 e, in special modo, dell'esposizione debitoria nei confronti dell'erario, pari ad € 11.255.372,42 per debiti tributari e previdenziali iscritti a ruolo, come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate acquisita in via istruttoria.
Inoltre, l'esame del ricorso e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa resistente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) e d) come richiamato dall'art. 121 CCI. La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale del soggetto resistente deve ritenersi sussistere dalla natura soggettiva, dalle dimensioni economico organizzative della società nonché dall'oggetto dell'attività (commercio all'ingrosso ed al dettaglio di abbigliamento….).
Ne consegue che ricorre il presupposto soggettivo in esame.
Quanto al possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI – ovvero: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348” - quale fatto impeditivo alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, il Codice della Crisi ribadisce ex art. 121 che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore.
Tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, anche qui come avveniva con riguardo al ricorso di fallimento
(cfr. Cass., n. 501/2016, secondo cui “in tema di requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, ai fini del computo del triennio cui fa riferimento l'art. 1, comma 2, lett. a), l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007) per la determinazione dell'attivo patrimoniale occorre fare riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del deposito dell'istanza di fallimento”).
Quanto ai mezzi di prova ammissibili, si deve ritenere che - come da consolidato orientamento di legittimità formatosi con la legge fallimentare, in ragione dell'analogia delle disposizioni ivi contenute con quelle del CCI appena richiamate - ai fini di tale dimostrazione sono ammissibili strumenti probatori anche alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi (Cass. 26 novembre 2018, n. 30541), ma questi comunque devono avere riferimento, con riguardo ai requisiti dimensionali, al medesimo periodo cui si riferisce la L. Fall., art. 1 (ancora Cass. N. 16117/19).
Nel caso di specie la società resistente, non costituendosi in giudizio, non ha assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa.
Infine, con riguardo allo stato di insolvenza dell'impresa resistente, si rammenta che l'art. 2, comma
1, let. b) CCI, riproducendo il contenuto dell'art. 5 l. fall., definisce l'insolvenza come l'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte con mezzi normali di pagamento.
Il presupposto in esame va inteso in una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte sulla nozione di insolvenza contenuta nell'art. 5 L.F., replicato dal CCI nei termini appena rassegnati, “Lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che
l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069).
Ne deriva che l'indagine diretta a verificare se l'imprenditore versi in uno stato di insolvenza irreversibile deve compiersi in una ottica dinamica finalizzata ad accertare l'incapacità dell'imprenditore medesimo ad estinguere le obbligazioni assunte nell'immediato futuro e comunque alle scadenze delle stesse.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, lo stato di insolvenza emerge chiaramente: 1) dall'inadempimento del rilevante credito posto a fondamento della presente domanda;
2) dall'enorme esposizione debitoria emergente dagli estratti di ruolo depositati dall'Agenzia delle Entrate, per omesso pagamento di debiti previdenziali e tributari¸3) dal mancato deposito di bilanci dal 2021.
Tali elementi, in ogni caso, valutati complessivamente, consentono di ritenere assolutamente esistente lo stato d'insolvenza della resistente - inteso come incapacità, strutturale e non transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni – e dunque, l'assenza di prospettive di ripresa della società.
Va, pertanto, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata dichiara aperta la liquidazione giudiziale a carico di: (codice fiscale. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in 81030 Cancello Ed Arnone (CE), Via Roma 26
NOMINA
giudice delegato alla procedura il dr. Quaranta Enrico;
curatore il ) in possesso dei requisiti di cui all'art. Parte_4 C.F._3
358 CCI;
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCI;
ORDINA
che il curatore proceda, all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, a norma dell'art. 193 CCII;
FISSA
il giorno 08/01/2026 , ore 10:00 , presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione.
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 20, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 20, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Sentenza da prenotarsi a debito.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 11/09/2025
Il Presidente est.
dr. Enrico Quaranta