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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/12/2024, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
composto dai signori Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa Maria Margiotta Giudice dr. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 975 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Villafrati, via Vittorio Emanuele 109, presso lo studio dell'avv. Rosalia
Costanza che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Villafrati, via Vittorio Emanuele 109, presso lo studio dell'avv. Rosalia
Costanza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: come da verbale del 24.10.2024
n. 975/2024 r.g.a.c. Pag. 1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione consensuale alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato in data 17.05.2024, esprimendo, altresì, all'udienza del 24.10.2024, la loro volontà di non volersi riconciliare.
È intervenuto il Pubblico Ministero, non opponendosi.
Si ritiene, inoltre, che le condizioni della separazione, espressione della concorde volontà delle parti quale dichiarata in ricorso, dai punti 1. ad 6. non sono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico, sicché possono essere omologate e adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione tra le parti. Il collegio prende, altresì, atto di quanto dedotto dalle parti al punto 7. del ricorso.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
- pronunzia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio Controparte_1
in Ventimiglia di Sicilia, in data 30.04.2015, trascritto nei registri dello Stato Civile del sopra menzionato Comune al n. 1 parte I, Ufficio 1, dell'anno 2015.
- omologa e prende atto delle condizioni indicate dalle parti in ricorso, nei termini stabiliti in parte motiva;
- nulla riguardo le spese di lite tra le parti;
- dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 03.12.2024.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice rel.
Dott. Andrea Quintavalle
n. 975/2024 r.g.a.c. Pag. 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
composto dai signori Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa Maria Margiotta Giudice dr. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 975 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Villafrati, via Vittorio Emanuele 109, presso lo studio dell'avv. Rosalia
Costanza che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Villafrati, via Vittorio Emanuele 109, presso lo studio dell'avv. Rosalia
Costanza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: come da verbale del 24.10.2024
n. 975/2024 r.g.a.c. Pag. 1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione consensuale alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato in data 17.05.2024, esprimendo, altresì, all'udienza del 24.10.2024, la loro volontà di non volersi riconciliare.
È intervenuto il Pubblico Ministero, non opponendosi.
Si ritiene, inoltre, che le condizioni della separazione, espressione della concorde volontà delle parti quale dichiarata in ricorso, dai punti 1. ad 6. non sono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico, sicché possono essere omologate e adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione tra le parti. Il collegio prende, altresì, atto di quanto dedotto dalle parti al punto 7. del ricorso.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
- pronunzia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio Controparte_1
in Ventimiglia di Sicilia, in data 30.04.2015, trascritto nei registri dello Stato Civile del sopra menzionato Comune al n. 1 parte I, Ufficio 1, dell'anno 2015.
- omologa e prende atto delle condizioni indicate dalle parti in ricorso, nei termini stabiliti in parte motiva;
- nulla riguardo le spese di lite tra le parti;
- dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 03.12.2024.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice rel.
Dott. Andrea Quintavalle
n. 975/2024 r.g.a.c. Pag. 2