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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
PROCESSO VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025 il giorno 3del mese di marzo, all'udienza tenuta dal G.O.T. presso la Seconda Sezione
Civile, dott.ssa Luisa Sorrenti, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2079/2022 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
(c.f e p. IVA ), in persona del legale rappr. Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Sbarre Centrali trav. V, n. 33, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Fascì che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce alla comparsa in riassunzione del 6.6.2022 opponente-attore in riconvenzionale contro
(p. IVA ), corrente in Giffoni Valle Piana (SA) in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., sig.ra ( ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_2 C.F._1
procura in calce al ricorso per d.i. n. 3531\19 R.G., dall'avv. Maria Giuseppa Padula con cui è
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Piave n. 3 presso lo studio dell'avv. Maria
Cristina Mascianà opposta-convenuta in riconvenzionale
Compaiono all'udienza i procuratori delle parti:
Per l'attore l'avv. Lorenzo Fascì
Per il convenuto l'avv. Maria Cristina Mascianà per delega dell'avv. Padula
Entrambi i procuratori precisano le rispettive conclusioni riportandosi ai propri atti e alle relative richieste.
L'avv. Mascianà, in particolare, richiama le note conclusive depositate e chiede l'accoglimento delle
1 conclusioni già rassegnate in atti.
Il Giudice
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
Dispone che si proceda alla discussione orale e all'esito della Camera di Consiglio, alle ore 15,30 pronuncia
SENTENZA dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione, in assenza delle parti allontanatesi.
Il Cancelliere Il G.O.T.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La società Geom. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
65/2020 D.I. del 14.01.2020 emesso dal Giudice di Pace di Reggio Calabria per il pagamento della somma di € 4.001,98 - oltre interessi moratori nella misura ex dlgs 231/2002 e spese di lite – relativi alla fornitura di pali per illuminazione e faretti di cui all'ordine n. 77/2019 del e successiva fattura n.
196/2019 di EG Srl.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto ed eccepito il ritardo nella consegna avvenuta solo a fine agosto del 2019 e cioè a oltre 5 mesi di distanza dall'ordine del 4.4.2019 e la non corrispondenza delle merci fornite rispetto a quelle ordinate. Ha precisato che il materiale doveva essere utilizzato in una piazza che stava realizzando per conto dell'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria in seguito a formale appalto e che a causa del ritardo di EG srl non aveva potuto rispettare i tempi di consegna del lavoro.
Conseguentemente, ha spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni che sosteneva di avere subito per € 7.400,00, di cui € 2.000,00 per danno all'immagine, € 2.000,00 per spese di montaggio di un sistema di illuminazione provvisorio per la festa padronale di S. Demetrio, nella piazza ove avrebbero dovuto essere installati i pali ed € 3.400,00 per costi di cantiere che era stato necessario prolungare.
2 1.1 - Si costituiva EG Srl rilevando la pretestuosità e l'infondatezza dell'opposizione e precisando sia la tardività nella segnalazione di vizi della merce, avvenuta solo il 9 ott 2019 a fronte della consegna avvenuta il 12 luglio 2019; sia il fatto che nonostante ci fosse stato ritardo nella consegna
- rispetto ad un termine che doveva intendersi non essenziale - la aveva comunque Parte_1
manifestato interesse alla consegna. Ha quindi respinto ogni addebito sia sulla correttezza del comportamento, per avere aggiornato passo passo il committente sui tempi e i ritardi, che sui vizi della merce, del tutto consona a quanto richiesto nell'ordine ed a regola d'arte, tant'è che era stata installata. Rilevava infine che l'opponente non solo non specificava quali sarebbero stati vizi, ma pur facendo riferimento agli effetti della garanzia di cui all'art 1492 cc non esercitava le opzioni di legge in materia, limitandosi a vantare un ipotetico danno senza dare prova dello stesso.
Concludeva per il rigetto e chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto.
1.3 - Il GdP, stante la domanda riconvenzionale per €. 7.400,00 ha dichiarato la sua incompetenza rimettendo le parti davanti al Tribunale.
Regolarmente riassunto il giudizio, le parti hanno ribadito le loro difese.
Con provvedimento reso all'udienza cartolare del 25.1.2023 il GI ha ritenuto di formulare una proposta conciliativa nei seguenti termini: a) corresponsione a parte opposta, da parte
dell'opponente, a definizione integrale della controversia, della somma di euro 2.200,00, già
comprensiva d'interessi; b) pagamento, da parte dell'opponente, della somma di € 600,00 quale
liquidazione forfettaria delle spese processuali, oltre CPA ed IVA; c) revoca del decreto ingiuntivo
opposto.
La proposta non è stata accettata dall'opposta e il giudizio è proseguito con la prova per testi articolata dalle parti ed ammessa dal GI. All'esito, la causa è passata alla fase decisoria con le modalità previste dall'art 281 sex cpc.
Per l'udienza di discussione, risultano depositate le sole note conclusive dell'opposta. Risultano
altresì precedenti note scritte di precisazione delle conclusoni anche dell'opponente.
2. – Tutto quanto sopra richiamato, l'opposizione è accoglibile nei limiti di quanto si dirà.
3 2.1 - Va detto in via preliminare che il rapporto tra le parti è provato e non contestato. E' altresì
provato e non contestato il ritardo nella consegna della merce ma anche il regolare utilizzo della stessa da parte dell'opponente, che ha provveduto ad installarla.
Può quindi ritenersi che l'opposta, attore sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
prova il contratto e la fornitura e dunque prova il titolo su cui fonda la sua domanda e le sue ragioni creditorie.
2.2 - Rispetto a tutto ciò, le contestazioni sollevate dall'opponente sulla qualità della merce fornita o su presunti difetti non hanno trovato riscontro istruttorio. Nessuna specifica prova è stata prodotta o
è comunque risultata in corso di causa circa il fatto che i materiali per i quali EG srl richiede il pagamento fossero privi delle caratteristiche attese o tali da non essere idonei all'uso cui erano destinati, tant'è che gli stessi sono stati montati e messi in opera a tutti gli effetti.
Non solo, ma nessuna contestazione o denuncia di vizi o inidoneità allo specifico utilizzo l'opponente ha ritenuto di formalizzare nei confronti del fornitore nei temini e modi di legge secondo le indicazioni contenute nell'art 1490 c.c. e ss.
Invero, a fronte della messa in opera del materiale acquistato - avvenuta tra fine luglio e fine agosto
2019 - solo il 9.10.2019 la ha sollevato contestazioni, peraltro in risposta alla pec del CP_3
4.10.2019 con cui EG srl la diffidava al saldo delle fattura n. 196 del 26.7.2019 relativa alla fornitura in questione.
Ne consegue che, ogni domanda che sia connessa ad assunti vizi non solo è intempestiva, ma è anche del tutto infondata.
3. - Quanto alla pretesa risarcitoria, che l'opponente fonda sull'inesatto e tardivo adempimento dell'opposta, ciò che in concreto è risultato dall'istruttoria svolta in giudizio è che i pali consegnati erano“ grigio antracite chiaro”. …“Il grigio ghisa prevedeva due possibilità: chiaro e scuro. Poichè
nell'ordine fatto dall'azienda EG non era specificato quale tipo, e neanche la aveva Parte_1
specificato il colore nella conferma d'ordine - anche se nessuno gli aveva spiegato che il grigio ghisa
avesse due tonalità - i pali sono arrivati chiari”; così riferisce il rappresentante sig. CP_4
4 all'udienza dell'8.7.2024, e così in effetti risulta dalla conferma d'ordine n. 77/2019, allegata al fascicolo dell'opponente, dove si parla di grigio antracite senza specificare se chiaro o scuro. Un
dettaglio che certamente sarebbe stato opportuno curare - anche dal lato del committente, specie ove egli abbia fatto ricorso all'assistenza di un rappresentante – ma che non appare, né può ritenersi sufficiente a negare il prezzo al venditore.
E' anche risultato che ci sia stato un disguido nella consegna dei faretti da incasso: , Testimone_1
a cui l'impresa ha affidato l'impianto elettrico della piazza, ha così dichiarato “Ho montato i Pt_1
pali della vicenda per cui è causa, era intorno a luglio del 2019”. ADR: … I problemi veri sono nati
sul montaggio del faretti, … sono arrivati 15 con un diametro e 15 con un altro e poichè c'erano già
gli scassi e il marmo, … si è dovuto interrompere il lavoro finche non sono arrivati i faretti giusti,...
almeno dopo un mese”. Disguido a cui EG srl ha, quindi, fatto fronte, sostituendo il materiale.
Che i lavori siano stati completati dopo la pausa estiva lo conferma pure il tecnico comunale
[...]
, escusso alla stessa udienza, il quale dichiara: “Conosco i fatti per quanto mi riferiva la Tes_2
mia direzione lavori che intorno a… fine giugno o luglio del 2019 … mi comunicava che c'era stata
una interruzione dei lavori perché sul materiale elettrico che era arrivato c'era stato qualche
disguido rispetto a quanto era stato ordinato e quindi è stato necessario sospendere i lavori. ...
Sicuramente l'impresa non poteva più consegnare l'opera prima della pausa di agosto e infatti i
lavori mi pare siano stati completati dopo la pausa estiva.”
Delle dichiarazioni dei testi non c'è motivo di dubitare, ma oltre a ciò le circostanze riferite dagli stessi non sono sostanzialmente contestate.
3.1 - Ebbene, se può ritenersi che tutto ciò configuri un quadro di generale negligenza nella prestazione resa dall'opposta - sia per il ritardo, rispetto a cui nessuna causa di forza maggiore o specifica motivazione è stata addotta o provata;
sia per l'inesattezza della fornitura per quanto riguarda la misura dei faretti, (che si è concretizzata in un ulteriore ritardo arrecato all'opponente) –
di cui certamente va tenuto conto nell'ambito del sinallagma contrattuale, non può però ritenersi sufficiente ad elidere in toto il diritto della stessa alla controprestazione. Tanto più che l'opponente
5 non ha neanche formalizzato una domanda di risoluzione del contratto ex art 1453 c.c, né è stato allegato o si è configurato un vero inadempimento, tenuto conto che, sia pure in ritardo, la merce è
stata regolarmente fornita e, ove necessario, sostituita, oltre che utilizzata regolarmente.
Né, infine, il ritardo è stato tale da superare ogni ragionevole limite di tolleranza nell'economia complessiva del rapporto, così da ritenere applicabile l'ipotesi di cui all'art 1455 c.c .
Lo stesso art. 1223 cc, in caso di ritardo (c.d. inadempimento relativo) implica che la prestazione pattuita rimanga dovuta ed è semmai il risarcimento ad aggiungersi ad essa. Fermo restando che, sulla base dei principi che governano il nostro sistema di norme, il danno implica sempre una causalità tra l'inadempimento (o il ritardo) e il pregiudizio lamentato, la prova della stessa e l'ascrivibilità di tale pregiudizio al debitore (nella specie la EG srl) .
3.2 - Senonchè, Cass. civ., sez. II, ord., 6 aprile 2022, n. 11126 afferma che , «Nel contratto di
vendita, fuori dei casi di cui all'art. 1518 c.c., in caso di ritardo da parte del venditore nella consegna
della merce è onere dell'acquirente provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio,
per la perdita di valore del bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente,
o ancora per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli;
con valutazione rimessa al giudice del
merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, anche sulla base di elementi indiziari allegati
dallo stesso danneggiato».
Ebbene, nonostante l'opponente vanti in via riconvenzionale tutta una serie di danni che sarebbero derivati dal ritardo in cui è incorsa l'opposta, non fornisce in concreto prova alcuna degli stessi: Non
c'è prova di un danno all'immagine, non c'è penale, non c'è danno emergente dato da costi che l'opponente abbia dovuto sopportare per sopperire alla illuminazione della piazza in vista delle ricorrenza festiva, tant'è che lo stesso - che è risultato essere il titolare della ditta Testimone_1
Meiel incaricata dalla a seguire l'aspetto elettrico di quell'appalto (cfr dichiarazioni del teste Parte_1
, capocantiere della - dichiara: I faretti sostituiti sono arrivati almeno dopo Tes_3 Parte_1
6 un mese;
nel frattempo ho montato un faro alto per illuminare la piazza ed è rimasto così fino al
completamento dei lavori. E comunque, nessuna specifica spesa è documentata a tal proposito.
Infine, non c'è specifica prova che il prolungamento del cantiere abbia determinato maggiori esborsi per l'opponente nella misura di 3.700,00 euro, come lo stesso adduce.
3.3 - C'è però una precisa allegazione in merito al danno che il prolungamento del cantiere avrebbe arrecato all'impresa , la quale offre concreti elementi, anche di comune esperienza, di cui - una Pt_1
volta verificata ed accertata la negligenza in cui è incorsa l'opposta nel corso del suo adempimento -
si ritiene corretto tenere conto, anche in via presuntiva.
Difatti, quand'anche il ritardo di EG srl non possa classificarsi tanto grave da configurare un sostanziale inadempimento, non si può non considerare, però, che esso abbia alterato l'equilibrio del rapporto tra le parti, urtando l'interesse dell'impresa all'esatto adempimento nel Parte_1
termine stabilito, sia rispetto alla sua organizzazione interna che rispetto alla specifica contingenza dell'appalto in corso con il Comune di Reggio Calabria.
Così da riconoscere che la consegna del lavoro con un ritardo di circa tre mesi (da quasi fine maggio
- era prevista nei 20 giorni dall'ordine del 2.5.2019 - a fine agosto) non solo ha configurato un non esatto adempimento da parte dell'opposta, ma ha certamente comportato un prolungamento del cantiere, un fermo macchine e un connesso impegno economico o comunque un disagio che merita di essere ponderato e considerato, sia pure con liquidazione equitativa.
Pertanto, in ragione di tutto quanto e tenuto anche conto che nel periodo in cui è maturato il ritardo ricadeva la pausa estiva, si reputa congruo determinare tale importo nella somma di €.1.250,00, che dal punto di vista di EG srl si converte nel diritto ad una minor pretesa, pari a €. 2.751,98, rispetto a quella vantata in monitorio;
con la conseguente e inevitabile revoca del decreto ingiuntivo.
In questi termini è definito il giudizio.
7 4. - Le spese seguono la soccombenza sostanziale dell'opponente e si liquidano secondo i parametri di legge, anche minimi, tenuto conto del giudizio, della concreta attività svolta, ma anche della ripetitività delle difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Luisa Sorrenti, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa;
disattesa ogni contraria domanda eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione nei limiti di quanto in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 65/2020 (RG 3531/2019) emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 14.1.2020.
2. Ridetermina il credito dell'opposta nella minor somma di € 2.751,98 e, per CP_1
l'effetto, condanna l'opponente IE , in persona del leg. r.p.t. a Parte_1
pagare alla stessa in persona del leg. p.t. detta somma, oltre interessi commerciali CP_1
come per legge ex dlgs 231/02.
3. Condanna altresì l'opponente al rimborso delle spese di causa sempre in favore di CP_1
nella misura di €. 1.500,00, oltre rimb. forfett. e iva e cap se dovuti.
Così deciso in Reggio Calabria, il 3.3.2025
Il Got
Dott.ssa Luisa Sorrenti
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