Sentenza 25 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2002, n. 9222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9222 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
09222 /02 IANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.n.21069/00 e Composta dagli Ill mi Sigg ri Magistrati: n.24253/00 Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente ..24925 Cron. Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Rep. Dott Luciano VIGOLO Consigliere Ud.
9.4.02 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AR GI, elettivamente domiciliato in al viale Carso, 23 in Roma, presso l'avv. Antonino Della Sciucca, rappresentato e difeso giusta procura a margine dall'avv. Guido Trioni;
f
- ricorrente -
contro
S.A.B. Autoservizi s.r.l. in persona del Direttore Generale ing. Cesare Salerno, elettivamente domiciliata in Roma, via Costantino Morin, n.27 presso l'avv. Vincenzo Gutterrez, che unitamente all'avv. Nicoletti Valfredo la rappresenta e difende giusta procura in calce;
- controricorrente ricorrente incidentale - 1537 avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.1129 del 29.10.1999 reg.gen. n.758/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 aprile 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Trioni e Nicoletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fuzio Riccardo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 29.10.1999 il Tribunale di Bergamo, decidendo sull'appello proposto dalla SAB Autoservizi s.r.l. nei confronti di GI CA, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva in parte l'appello riducendo a £.16.709.573 la differenza di t.f.r. dovuta, oltre accessori. Osservava in motivazione, per quello che ancora interessa, che il criterio onnicomprensivo della determinazione base di calcolo dell'indennità di anzianità fissato dall'art.2120 c.c., salva diversa statuizione dell'autonomia collettiva, non era stato derogato dal contratto nazionale 12 luglio 1985, che aveva previsto la riserva alla contrattazione nazionale della materia e la costituzione di una commissione paritetica per l'individuazione della base di calcolo. La deroga era stata attuata con il contratto aziendale del 14 dicembre del 1987, che aveva previsto il computo di alcune voci al 100%, di altre al 50% e l'esclusione di altre ancora. Riteneva, quindi, che il rapporto tra la contrattazione nazionale e quella aziendale, non sussistendo né una gerarchia tra le due -2- contrattazioni né un principio di specialità, andasse ricercata nell'effettiva volontà delle parti da accertarsi sulla base dei comuni criteri di ermeneutica contrattuale. Premessa la natura obbligatoria e non reale della clausola di riserva, la mancata attuazione nel termine previsto del 31 dicembre 1985 della determinazione della base di calcolo da parte della contrattazione nazionale, la mancanza di allegazione e prova di vincoli statutari che precludessero alle associazioni territoriali di contrattare materie riservate alla contrattazione nazionale, concludeva per la validità della pattuizione aziendale a derogare il criterio legale con effetto dalla data della sua stipulazione. Riteneva, infatti, che la previsione di retroattività sino al maggio 1982 della contrattazione aziendale fosse invalida in quanto disponeva su quote di accantonamento già entrato nella disponibilità del lavoratore. Riteneva, pertanto, che la differenza di t.f.r., accertata da primo giudice sulla base di calcolo fissata dalla legge, calcolata sulla minor base fissata dalla contrattazione collettiva solo per il periodo dal 15 dicembre 1987 al termine del rapporto. Dava atto, infine, che la cifra indicata nel dispositivo per errore corrispondeva alle sole differenze della indennità di buonuscita e non anche alle differenze dovute per il periodo giugno 1983-13 dicembre 1987. Propone ricorso per cassazione il Cortesi affidato due motivi;
la S.A.B. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. Ricorso e controricorso sono illustrati con memorie. -3- MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo il CA, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 della Costituzione in tema di rappresentanza sindacale, 1387 c.c. in tema di rappresentanza negoziale e delle norme legali in tema di interpretazione del contratto, nonché il vizio di motivazione, assume che l'interpretazione come obbligatoria e non reale della clausola di riserva alla contrattazione nazionale è contraria al principio di effettività che vige nella materia contrattuale, nega quindi che tutti i sindacati abbiano natura di associazioni di associazioni, assumendo notorio il fatto che la C.G.I.L. sia sindacato unitario, possa presumersi un mandato sindacale a negoziare delle associazioni locali sindacali. Assume poi che è in contrasto con il principio della conservazione del contratto art. 1367 c.c) il desumere la necessità di una disciplina derogatoria dall'art. 6 del contratto e che dallo scadere del termine previsto per la commissione paritetica la rinuncia alla clausola di riserva. Censura con il secondo motivo l'insufficienza e illogicità della motivazione in ordine alla liquidazione delle differenze dovute deducendo anche la violazione dell'art. 112 c.p.c. Le censure sono solo in parte fondate. L'eccezione di carenza di potere rappresentativo del sindacato locale in ordine alla disciplina del computo del t.f.r. è questione di fatto che contrasta con il contrario accertamento del Tribunale, senza indicare i vizi di esso, ed è inammissibile in sede di legittimità. - 4- L'interpretazione della natura obbligatoria, e cioè vincolante per i sindacati stipulanti, e non normativa della riserva alla contrattazione nazionale della materia è coerente con la pari dignità dei contratti collettivi di vario livello. Da questa parità deriva che la riserva stabilita da un contratto nazionale in una certa materia non può comportare l'invalidità delle successive pattuizioni in sede locale sulla medesima materia, potendo l'autonomia collettiva modificare il precedente assetto contrattuale. Dal primo comma dell'art.39 della Costituzione: “L'organizzazione sindacale è libera" non è dato ricavare alcun elemento in favore della tesi sostenuta dal ricorrente. I principi di effettività e di conservazione del contratto non sono in questione, ma la possibilità, che è indiscutibile, di modificazione di un contratto da parte di un contratto successivo. Il principio affermato dal Tribunale si uniforma ai principi enunciati da questa Corte in tema si successione di contratti collettivi."Nell'ipotesi di successione di contratti collettivi di diverso livello il conflitto tra le relative clausole contrattuali va risolto alla stregua della effettiva volontà delle parti contraenti e non già secondo i principi di gerarchia e di specialità, fermo restando che un contratto collettivo aziendale- che, avendo natura ed efficacia dei contratti collettivi, non è soggetto alla disciplina di cui all'art.2077 c.c. che regola soltanto i rapporti tra contratto collettivo e contratto individuale- può anche introdurre una disciplina che modifichi -5- in senso peggiorativo quella precedente contenuta in un contratto collettivo nazionale." Cass. n.3092 del 1996 e nello stesso senso n. 13300 del 2000. Fondata, tuttavia, è la censura di vizio per insufficienza della motivazione e di violazione dell'art. 112 c.p.c. della parte della sentenza in cui, dopo avere affermato che si applica la più ridotta base di calcolo del t.f.r. fissata dal contratto collettivo aziendale limitatamente al periodo della sua vigenza, non ha liquidato nel dispositivo anche la differenza di t.f.r., dovuta per le medesime voci già incluse nella base di calcolo della indennità di buonuscita, sino all'entrata in vigore del contratto aziendale, affermando che ciò era dovuto ad errore, ma senza precisare la natura e la portata di esso, sicché dalla interpretazione della sentenza non è dato ricavare se sia dovuta un'ulteriore somma e la misura di essa in base ai principi affermati in sentenza. Tale vizio della motivazione, incidendo su un punto decisivo, ne determina la cassazione ex art.360 n.5 c.p.c. L'unico motivo del ricorso incidentale, con il quale si censura la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla efficacia temporale del contratto aziendale, resta assorbito dall'accoglimento del ricorso principale. La causa va rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Brescia, allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. -6-
P Q M
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza. impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Brescia. Così deciso in Roma il 9 aprile 2002 bryliche land Il Consigliere est. Il Presidente Темал hville IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria IL CANCELLIEREelle oggi, 25 610.2002 M e Marst 3 0 A 1 3 5 . S T A : T R N , A ' A L * T S L S E O D P I I * M N S I * G N A E O S D A O I E D G A T I E N , O L E O T S T R E I A T R L S I I L D G E E D O R -7-