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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3101/2023 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 9 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 9/07/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. GALLO FLAMINIA ha concluso come da nota depositata in data Parte_1
8/01/2025 per essuno è comparso;
Controparte_1
Il Giudice dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la decisione, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:58 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3101/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3101/2023 R.G. promossa da: tra avv. (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GALLO FLAMINIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma (RM), Via
Germanico n. 197, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attore in riassunzione contro
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. MESSINA Controparte_1 C.F._2
PIETRO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma (RM), Viale Giulio Cesare n.
95, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuto in riassunzione
OGGETTO: pagamento compensi professionali; accordo conciliativo; cessata materia contendere;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. ha tempestivamente Parte_1
riassunto il presente giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – ivi convenendo il sig. CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Eccellentissimo
[...]
Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere la domanda proposta dall'attore e per l'effetto Voler così provvedere: - Accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. a conseguire dal sig. Parte_1
il compenso professionale a saldo delle prestazioni giudiziali dallo stesso svolte Controparte_1 come meglio indicate nel presente atto per un importo complessivo residuo pari ad € 14.636,44 (seo)
o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi ex art 1284, comma 4 c.c dalla data del 11/13.07.2017 al saldo. - Condannare conseguentemente il sig. CP_1
a corrispondere all'Avv. la somma come sopra indicata e che sarà
[...] Parte_1
determinata dal Tribunale, il tutto oltre interessi ex art 1284, comma 4 c.c dalla data dell'11/13.07.2017 al saldo;
- Emettere ogni altro provvedimento utile e/o conseguenziale per la tutela del buon diritto dell'attore. - Condannare il sig. al pagamento delle spese Controparte_1 processuali oltre addizionale forfettaria, Cpa ed Iva come per legge.”.
Il signor costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata il 19/12/2023, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: In accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex art. 2956 cod. civ., accertare e dichiare l'insussistenza della pretesa creditoria ex adverso vantata;
in considerazione della condotta osservata da parte opposta, condannare controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria, da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia e/o equità. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Espletata con esito positivo la procedura di mediazione demandata da questo G.I., come evidenziato e documentato dal patrocinio attoreo, all'odierna udienza il patrocinio attoreo, rappresentando di aver sottoscritto un accordo con la controparte in sede di mediazione, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del presente giudizio.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, ritenuta matura per la decisione, viene così decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Orbene, alla luce della documentazione versata in atti e della mancata contestazione di parte convenuta, può essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo le parti trovato un pieno accordo sulla vicenda per cui è causa (vd. accordo mediazione, all. a), nota dep. 23.12.24).
È noto che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese.
Tanto premesso, è riconducibile alla fattispecie sopra descritta la circostanza, sopravvenuta in corso di causa, del raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti. Come rilevato, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale o, come nel caso di specie, la richiesta delle parti di pronunciare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Nel caso di specie, ancorché la richiesta di compensazione delle spese di lite sia stata formulata esclusivamente dal patrocinio attoreo, si ritiene che la stessa sia stata implicitamente avallata da parte convenuta, la quale, in vista della presente udienza e in ragione dell'accordo debitamente sottoscritto in sede di mediazione, ha omesso di comparire alla presente udienza.
Conclusivamente, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e dichiara integralmente compensate le spese di lite inter partes.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 9/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 9/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini