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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/05/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4005/23 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
, , N.Q. DI Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 elett.te dom.ti presso lo studio dell'avv. LAURETTA ALESSANDRO che li rapp.ta e difende come da mandato in atti
RICORRENTI Interventori E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti, dall'avv. MARIA MELOGRANI con il quale è CP_1 elett.te dom.to in C/Mare di Stabia alla via Savorito n. 8
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di reversibilità a figlio inabile
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/06/23, premesso di essere figlio legittimo di , Parte_4 Persona_1 titolare del trattamento pensionistico VO n. 36521683 con decorrenza dal 01/12/1999 e deceduto in data 31/1/2015, CP esponeva di essere inabile sin dal decesso del genitore, del quale era a carico, e di aver avanzato all' domanda di pensione di reversibilità; evidenziava che la domanda veniva respinta e che aveva proposto ricorso amministrativo, senza esito. CP_ Pertanto, adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata per sentir condannare l' alla corresponsione a suo favore della pensione di reversibilità, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. CP_2 A seguito dell'intervenuto decesso del ricorrente in corso di causa, si costituivano gli eredi e chiedevano accogliersi il ricorso. Disposta ed espletata C.T.U. medico legale all'odierna udienza, a seguito del deposito di note di trattazione scritta con cui s riportavano alle rispettive conclusioni, il Tribunale decideva con la presente sentenza.
La domanda non può essere accolta. L'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, modificato dall'art. 22 L. n. 903/65, stabilisce che “nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lett. A) e B), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Per quanto riguarda il requisito dell'inabilità si osserva che la pensione di reversibilità è attualmente regolamentata dall'art. 8 della stessa legge 222/84. Questa legge introduce un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nell'art. 8 della stessa agli artt. 21 e 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903), sia alle altre prestazioni previste dal medesimo art. 8 (ossia a quelle di cui alla legge 4 agosto 1955 n. 692, che riguarda l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia ed ai loro familiari, ed a quelle di cui alla legge 9 agosto 1954 n. 657 che riguarda i provvedimenti relativi ai lavoratori tubercolotici e ai loro familiari); la stessa nozione vale anche ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che il secondo comma dello stesso art. 8 sostituisce l'art. 4 del TU 30 maggio 1955 n. 797. Sono quindi "inabili" alla stregua dell'art. 2 e dell'art. 8 della legge 222/84 contenenti identica dizione «le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».
In precedenza, la pensione di reversibilità era regolata dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903 (che aveva sostituito l'art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952 n. 218), il quale riconosceva il diritto alla prestazione per «... i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi». La legge citata non conteneva però la definizione dell'inabilità, per la quale si doveva quindi continuare a far riferimento al disposto dell'art. 39 del DPR 26 aprile 1957 n. 818 il quale prevedeva che «Ai fini dell'applicazione degli artt. 12 e 13, sub. art. 2, della legge 4 aprile 1952 n. 218 si considerano inabili le persone che, per grave infermità fisica o mentale, si trovano nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro». Dal raffronto tra quest'ultima norma e quella di cui all'art. 8 della legge 222/84, si rileva in primo luogo l'accentuazione del nesso eziologico tra infermità e "assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa", giacché l'espressione "per grave infermità fisica o mentale" è stata sostituita con "a causa di infermità o difetto fisico o mentale".
Pertanto la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute.
Inoltre scompare il riferimento al "proficuo lavoro", contenuto nella disposizione precedente (nonostante in alcune pronunzie di legittimità si continui a richiamare tale requisito ai fini del diritto a pensione di inabilità, cfr. Cass. n. 3456 del
1995), il quale faceva sì che l'accertamento della inabilità comportasse l'esame delle condizioni soggettive della persona colpita dall'infermità o dal difetto fisico o mentale e dei fattori ambientali, poiché si trattava di stabilire non solo se il soggetto avesse una generica capacità lavorativa, ma se potesse utilizzare "proficuamente" la residua efficienza psico fisica, e quindi se conservasse una pur minima capacità di guadagno. Ne conseguiva che il giudizio sull'inabilità non poteva esaurirsi con l'accertamento medico, ma doveva risultare da una valutazione più complessa, mediante la quale il dato sanitario si collocava nel quadro delle circostanze socio - economiche e personali.
L'art. 8 della legge 222/84 viceversa tende alla oggettivizzazione del giudizio medico legale (al pari di quanto previsto dall'art. 1 della stessa legge in tema di assegno di invalidità) e ricollega l'inabilità alla impossibilità di svolgere "qualsiasi" attività lavorativa e quindi a disimpegnare ogni e qualsiasi mansione (cfr. Cassazione civile , sez. lav., 26 agosto 2004, n. 16955). Il requisito dell'inabilità al lavoro, come quello ulteriore della vivenza a carico, deve sussistere al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non essendo consentito spostare la decorrenza del predetto trattamento ad un momento successivo per aggravamento della malattia. Ciò premesso in diritto, si osserva che il C.T.U., dopo aver visionato gli atti, ha ritenuto che non vi sia sufficiente documentazione medica per poter retrodatare la patologia del ricorrente al momento del decesso del genitore (31/1/15). Anche dalla cartella clinica del 2006, successivamente acquisita, non emergono elementi che possano far ritenere che a quell' epoca presentasse una patologia tanto grave da renderlo inabile al lavoro. L'apertura della Parte_4 cartella clinica è del 2006, e la diagnosi è di “depressione reattiva”. Successivi accessi al DSM sono del 2011 e del 2015, e nel 2015 con diagnosi di “calo del tono dell'umore”. Ha ritenuto pertanto il ctu che non potesse definirsi inabile alla data del decesso del genitore.
Tali conclusioni, basate su precisi dati obiettivi e sorrette da congrua e persuasiva motivazione tecnica, vanno pienamente condivise, sottraendosi a qualsiasi critica.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese sono a carico degli eredi intervenuti soccombenti nella misura liquidata in dispositivo, non essendovi dichiarazioni ex art 152 disp. att. cpc in atti a loro riferibili. Le spese di ctu sono liquidate con separato decreto e vengono poste a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna gli eredi intervenuti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in € 600 per compenso professionale, oltre oneri accessori come per legge;
liquida le spese di ctu con separato decreto.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti