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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentito la Giudice relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1450 Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
DI
(c.f.: Parte_1 C.F._1
E
(c.f.: CP_1 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Madeo
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Riforma e hanno contratto matrimonio in Corigliano Parte_1 CP_1
Rossano (Cs) in data 17/8/2019 (atto trascritto al Registro Atti di Matrimonio del
Comune di Corigliano Rossano, anno 2019, Numero 57 Parte II, serie A).
Con sentenza n. 128/2024 pubblicata in data 22/01/2024 il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 01/8/2024 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate. L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, sentenza n. 128/2024 pubblicata in data 22/01/2024 il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno chiesto di emettere sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa emessa all'esito della separazione consensuale, sopra richiamata, in base alle quali: “1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
2) La casa coniugale di proprietà esclusiva della Sig.ra sita in Parte_1
Corigliano Rossano, A. U. Corigliano alla Via Dante Alighieri 2, è assegnata alla medesima che ne è proprietaria;
3) Con la sottoscrizione del presente ricorso, entrambi i ricorrenti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ad ogni reciproca pretesa di mantenimento, dichiarando reciprocamente di non aver null'altro a che pretendere.”
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: 1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Corigliano Rossano (Cs) in data Parte_1 CP_1
17/8/2019 (atto trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Corigliano
Rossano, anno 2019, Numero 57 Parte II, serie A) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in data 28/01/2025.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentito la Giudice relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1450 Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
DI
(c.f.: Parte_1 C.F._1
E
(c.f.: CP_1 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Madeo
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Riforma e hanno contratto matrimonio in Corigliano Parte_1 CP_1
Rossano (Cs) in data 17/8/2019 (atto trascritto al Registro Atti di Matrimonio del
Comune di Corigliano Rossano, anno 2019, Numero 57 Parte II, serie A).
Con sentenza n. 128/2024 pubblicata in data 22/01/2024 il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 01/8/2024 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate. L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, sentenza n. 128/2024 pubblicata in data 22/01/2024 il Tribunale di Castrovillari ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno chiesto di emettere sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa emessa all'esito della separazione consensuale, sopra richiamata, in base alle quali: “1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
2) La casa coniugale di proprietà esclusiva della Sig.ra sita in Parte_1
Corigliano Rossano, A. U. Corigliano alla Via Dante Alighieri 2, è assegnata alla medesima che ne è proprietaria;
3) Con la sottoscrizione del presente ricorso, entrambi i ricorrenti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ad ogni reciproca pretesa di mantenimento, dichiarando reciprocamente di non aver null'altro a che pretendere.”
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: 1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Corigliano Rossano (Cs) in data Parte_1 CP_1
17/8/2019 (atto trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Corigliano
Rossano, anno 2019, Numero 57 Parte II, serie A) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in data 28/01/2025.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò