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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3793/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. GI LA Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 3793 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
codice fiscale: , elettivamente domiciliato in Sant'Antioco, presso lo studio C.F._1
dell'Avv. Giovanni Locci, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella via Controparte_1
Silesu n. 32/a, elettivamente domiciliata in Sant'Antioco nella P.zza Umberto n. 11/a, presso lo studio legale dell' avv. Mariano Aste, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-CONVENUTO-
Conclusioni:
Nell'interesse delle parti “ Voglia l'Ill.mo Tribunale :
- Disporre la revoca della collocazione prevalente della minore presso la madre e Persona_1
stabilire che la minore vivrà stabilmente col padre presso il quale avrà residenza anagrafica, con libertà di incontrare la madre liberamente secondo accordi tra le stesse. - Disporre che venga revocato l'obbligo in capo al signor di corrispondere il contributo al mantenimento per la Pt_1
minore figlia alla signora e sia quest'ultima invece obbligata a corrispondere all'ex coniuge CP_1
la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN e straordinarie secondo la qualificazione del Protocollo del CNF anno 2017, somme tutte annualmente rivalutande secondo indici ISTAT sul costo della vita a decorrere dal dicembre 2025. - Con spese di lite compensate.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 giugno 2024, ha adito il Tribunale chiedendo la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio già stabilite nella sentenza n. 408/2023 pubblicata il 03.03.2023. In
particolare, il ricorrente ha chiesto. disporre la revoca della disposizione di cui al punto 3 della predetta sentenza nella parte in cui, dopo aver disposto l'affidamento della minore figlia ad Per_1
entrambe i genitori, disponeva il collocamento prevalentemente della minore presso la madre e, per l'effetto, 2. disporre che la figlia minore abbia collocazione anagrafica prevalente Persona_1
presso il padre;
3. disporre, la revoca dell'obbligo in capo al padre, , di corrispondere Parte_1
alla madre, a titolo di mantenimento della minore figlia , la somma Controparte_1 Per_1
mensile di € 300,00, a decorrere dalla data di proposizione della presente domanda e, per l'effetto,
4. disporre, l'obbligo della madre di corrispondere al padre, a titolo di contributo al mantenimento della minore figlia , la somma mensile di € 200,00 o di una somma diversa ritenuta Persona_1
equa dal Tribunale, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione annuale in base alle variazioni degli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio;
stabilire che la signora possa vedere e Controparte_1 tenere con sé la minore figlia quando vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di svago della stessa, previ accordi diretti con , oramai sedicenne. Per_1
La resistente si è regolarmente costituita in data 18.12.2024.
Con note di trattazione scritta depositate in data 9.01.2025, i procuratori delle parti hanno dato che le stesse hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- Disporre la revoca della collocazione prevalente della minore presso la madre Persona_2
e stabilire che la minore vivrà stabilmente col padre presso il quale avrà residenza anagrafica, con libertà di incontrare la madre liberamente secondo accordi tra le stesse.
- Disporre che venga revocato l'obbligo in capo al signor di corrispondere il contributo Pt_1
al mantenimento per la minore figlia alla signora e sia quest'ultima invece CP_1
obbligata a corrispondere all'ex coniuge la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN e straordinarie secondo la qualificazione del Protocollo del CNF anno
2017, somme tutte annualmente rivalutande secondo indici ISTAT sul costo della vita a decorrere dal dicembre 2025.
- - Con spese di lite compensate
Il Giudice dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha provveduto ai sensi dell'art. 473 bis 22
c.p.c. ha disposto come da conclusioni conformi sopra riportate, inoltre non essendo necessaria ulteriore istruzione ha trattenuto la causa in decisione.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale così dispone: 1) Omologa gli accordi raggiunti come sopra riportati.
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 24.11.2025, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice est. Mario Farina Il Presidente
GI LA