Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'accordo.
Articolo 2 della Legge 24 febbraio 1994, n. 157
Articolo 1Articolo 3
- Legge 24 febbraio 1994, n. 157
Articolo 2 della Legge 24 febbraio 1994, n. 157
Versione
10 marzo 1994
10 marzo 1994