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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10268 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 11202/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, in persona dei giudici: dott. Ulisse Forziati - presidente est. dott. Valerio Colandrea - giudice dott. Mario Fucito - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 19.07.2023 da
, nato a [...] il [...], cod. fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio MUSU e Carlo RUSSO in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
cod. fiscale con sede legale in Modena, via S. Carlo nn. 8- Controparte_1 P.IVA_1
20, in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo CP_2
Volino in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione normativa antitrust
Conclusioni per la parte attrice: 1) dato atto dell'avvenuta ed eccepita decadenza ex art. 1957
c.c. della banca già ad escutere la fideiussione ed accertata la CP_1 Controparte_3 nullità parziale delle clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione del 11.03.2008 ed in specie della clausola n. 6, in quanto nulle perché redatte su schema ABI del luglio 2003 e come tali dichiarate illegittime dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia quale, allora, autorità garante della concorrenza e del mercato bancario e finanziario, per violazione della normativa anti-trust (legge n. 287 del 1990 art. 2 co. 2 lettera a) di diritto pubblico economico inderogabile ex art. 1418 c.c., nonchè degli artt. 24 e 47 cost., dichiarare l'intervenuta decadenza della banca ad escutere le fideiussioni oggetto di giudizio. 2) Di CP_1 conseguenza, dichiarare che l'attore nulla deve alla banca in relazione all'obliterata CP_1
1 fideiussione del 11.03.2008. 3) col favore delle spese di lite da attribuirsi ai sottoscritti procuratori anticipatari.
Conclusioni per la parte convenuta: Conclude perchè, disattesa ogni avversa istanza istruttorie per le ragioni illustrate in memorie ex art.171 ter cpc, l'on.le Tribunale adito, voglia rigettare le domande attoree nei confronti di poiché inammissibili, infondate in fatto e CP_1 diritto. Vinte le spese e i compensi professionali. Condannare parte ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.96 cpc.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. ha agito nei confronti della (di seguito, per comodità, Parte_1 Controparte_1 Con
) per sentir accertare: a) la decadenza della banca dalla garanzia per mancato rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 cod. civ.; b) la nullità integrale o, in subordine, parziale della fideiussione omnibus stipulata in data 11.03.2008 a garanzia delle obbligazioni assunte da nei confronti della Unipol Banca s.p.a., Controparte_5 istituto di credito successivamente fuso per incorporazione con la convenuta. In particolare,
l'attore ha fondato la domanda di accertamento della nullità della garanzia fideiussoria su due ordini di ragioni: in primis, la detta fideiussione sarebbe nulla, in quanto immeritevole di protezione ex artt. 1322 e 1175 cod. civ. e 127 del d.lgs. n. 385 del 01/09/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); in subordine, la fideiussione sarebbe parzialmente nulla, atteso che nel tessuto pattizio sono inserite le stesse tre clausole presenti nello schema
ABI del luglio 2003 e dichiarate illegittime dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia per violazione della normativa anti-trust.
La si è costituita, contestando quanto sostenuto dalla controparte e replicando che: - CP_1 la fideiussione era stata stipulata nel 2008 e quindi al di fuori dei limiti temporali dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005; - era dunque onere dell'attore dimostrare che l'inserimento delle clausole contestate era frutto di un'intesa anticoncorrenziale degli operatori del settore esistente nell'anno 2008; - la garanzia impugnata andava qualificata come contratto autonomo di garanzia e non come una fideiussione omnibus. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto delle avverse pretese.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c., il precedente istruttore ha sollevato la questione di incompetenza per materia del giudice adito in relazione alla domanda principale avente ad oggetto l'accertamento della nullità integrale della fideiussione, in quanto immeritevole di protezione ex artt. 1322 e 1175 cod. civ. e 127 TUB.
A seguito del deposito di memorie in ordine alla questione sollevata d'ufficio, la causa è stata assegnata al collegio per la decisione.
Con ordinanza del 27.05.2024, il Tribunale ha disposto la separazione della domanda di accertamento della nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust
2 dalla domanda di nullità della fideiussione “per non meritevolezza di protezione ex artt. 1322
c.c., 1175 c.c. e 127 TUB” e si è dichiarato incompetente rispetto a tale ultima domanda.
Pertanto, a seguito della dichiarazione di incompetenza la presente decisione ha ad oggetto la domanda volta all'accertamento della nullità parziale delle clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione e la conseguente domanda di accertamento della decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 cod. civ..
§ 2. Le suddette domande sono infondate.
La fideiussione stipulata in data 11.03.2008 contiene le tre clausole oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 (cfr. doc. A e doc. 11 attore). In particolare:
- l'art. 6 delle condizioni contrattuali prevede la deroga all'art. 1957 cod. civ. (“i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957 cod. civ., che si intende derogato”); - l'art. 8 enunzia la c.d. clausola di “sopravvivenza” della fideiussione in caso di invalidità dell'obbligazione principale (“nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende sin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”); - l'art. 2 enunzia la c.d. clausola di “reviviscenza” (“il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla
Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”).
Tuttavia, poiché la fideiussione risulta stipulata nel 2008, e quindi al di fuori del periodo oggetto dell'accertamento operato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005,
l'attore non può avvalersi dell'efficacia probatoria privilegiata connessa al detto atto amministrativo, ma deve fornire la prova del collegamento del contratto stipulato “a valle” con un'intesa anticoncorrenziale intercorsa “a monte” tra gli operatori del settore. Come osservato dalla Corte di Cassazione, l'accertamento della Banca d'Italia, risalendo al 2005, “non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (cfr. Cass., sez. I, 17/01/2025, n. 1170; in senso conforme: Cass., sez.
I, 25/01/2025, n. 1851; Cass., sez. I, 27/04/2025, n.11060). Peraltro, come documentato dallo stesso attore, all'indomani del provvedimento della Banca d'Italia, l'Associazione Bancaria
Italiana ha diffuso un nuovo schema di fideiussione omnibus privo delle clausole “sanzionate”
(cfr. doc. 12 e doc. 13), il che ha determinato il venir meno di uno dei perni della decisione dell'Autorità di vigilanza ossia la deliberazione con cui l'associazione di imprese bancarie ha
3 proposto alle proprie aderenti uno schema contrattuale in grado di restringere la concorrenza nel mercato di riferimento (cfr. paragrafo “conclusioni” del provvedimento n. 55 del 2005).
Pertanto, il doveva fornire elementi istruttori idonei a provare che, nell'anno 2008, Pt_1 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, ha consapevolmente coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva, e non solo apparente, tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Ma tale onere probatorio non è stato assolto, in quanto manca la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie. Le 26 fideiussioni omnibus in atti (cfr. doc. 14 attore), relative ad un periodo di tempo che va dal 2006 al 2011, non sono certo sufficienti a provare l'esistenza di una violazione del diritto antitrust, in quanto non sono rappresentative dell'esistenza, nell'anno
2008, di una pratica uniforme a livello nazionale, che sia frutto di un'intesa tra istituti di credito idonea ad alterare, in modo consistente, il gioco della concorrenza nel mercato di riferimento.
Inoltre, le fideiussioni relative al 2008 sono soltanto 6, di cui due provenienti dallo stesso istituto di credito (Banca Intesa San Paolo), sicché si tratta di un numero troppo esiguo per supportare la richiesta di emanazione di ordine di esibizione avanzata dall'attore e già respinta con ordinanza del 19.09.2024, perché caratterizzata da finalità esplorative.
Pertanto, poiché manca la prova in ordine al fatto che lo schema contrattuale adottato dalla sia il prodotto di un'intesa anticoncorrenziale esistente nel 2008 e poiché l'art. 1957 cod. CP_1 civ. è liberamente derogabile dalle parti, la domanda di accertamento della nullità per violazione della normativa antitrust deve essere respinta.
La validità della clausola in esame comporta, in via consequenziale, il rigetto della domanda di accertamento della decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria: non essendovi un termine entro cui escutere il debitore principale, la creditrice non è incorsa nella decadenza prevista dalla norma codicistica.
In conclusione, le domande avanzate dall'attore devono essere respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), del valore della controversia (vedi importo massimo garantito, pari € 1.000.000,00, e credito vantato dalla banca, pari a €
1.047.504,70, doc. C attore) e dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 a) rigetta le domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
b) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite della convenuta, liquidate in € 14.598,00 per compenso del difensore (di cui € 2.304,00 per la fase di studio, € 1.520,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 4.007,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il presidente estensore
(dott. Ulisse Forziati)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, in persona dei giudici: dott. Ulisse Forziati - presidente est. dott. Valerio Colandrea - giudice dott. Mario Fucito - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 19.07.2023 da
, nato a [...] il [...], cod. fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio MUSU e Carlo RUSSO in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
cod. fiscale con sede legale in Modena, via S. Carlo nn. 8- Controparte_1 P.IVA_1
20, in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo CP_2
Volino in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di accertamento della nullità della fideiussione per violazione normativa antitrust
Conclusioni per la parte attrice: 1) dato atto dell'avvenuta ed eccepita decadenza ex art. 1957
c.c. della banca già ad escutere la fideiussione ed accertata la CP_1 Controparte_3 nullità parziale delle clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione del 11.03.2008 ed in specie della clausola n. 6, in quanto nulle perché redatte su schema ABI del luglio 2003 e come tali dichiarate illegittime dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia quale, allora, autorità garante della concorrenza e del mercato bancario e finanziario, per violazione della normativa anti-trust (legge n. 287 del 1990 art. 2 co. 2 lettera a) di diritto pubblico economico inderogabile ex art. 1418 c.c., nonchè degli artt. 24 e 47 cost., dichiarare l'intervenuta decadenza della banca ad escutere le fideiussioni oggetto di giudizio. 2) Di CP_1 conseguenza, dichiarare che l'attore nulla deve alla banca in relazione all'obliterata CP_1
1 fideiussione del 11.03.2008. 3) col favore delle spese di lite da attribuirsi ai sottoscritti procuratori anticipatari.
Conclusioni per la parte convenuta: Conclude perchè, disattesa ogni avversa istanza istruttorie per le ragioni illustrate in memorie ex art.171 ter cpc, l'on.le Tribunale adito, voglia rigettare le domande attoree nei confronti di poiché inammissibili, infondate in fatto e CP_1 diritto. Vinte le spese e i compensi professionali. Condannare parte ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.96 cpc.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. ha agito nei confronti della (di seguito, per comodità, Parte_1 Controparte_1 Con
) per sentir accertare: a) la decadenza della banca dalla garanzia per mancato rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 cod. civ.; b) la nullità integrale o, in subordine, parziale della fideiussione omnibus stipulata in data 11.03.2008 a garanzia delle obbligazioni assunte da nei confronti della Unipol Banca s.p.a., Controparte_5 istituto di credito successivamente fuso per incorporazione con la convenuta. In particolare,
l'attore ha fondato la domanda di accertamento della nullità della garanzia fideiussoria su due ordini di ragioni: in primis, la detta fideiussione sarebbe nulla, in quanto immeritevole di protezione ex artt. 1322 e 1175 cod. civ. e 127 del d.lgs. n. 385 del 01/09/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); in subordine, la fideiussione sarebbe parzialmente nulla, atteso che nel tessuto pattizio sono inserite le stesse tre clausole presenti nello schema
ABI del luglio 2003 e dichiarate illegittime dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia per violazione della normativa anti-trust.
La si è costituita, contestando quanto sostenuto dalla controparte e replicando che: - CP_1 la fideiussione era stata stipulata nel 2008 e quindi al di fuori dei limiti temporali dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005; - era dunque onere dell'attore dimostrare che l'inserimento delle clausole contestate era frutto di un'intesa anticoncorrenziale degli operatori del settore esistente nell'anno 2008; - la garanzia impugnata andava qualificata come contratto autonomo di garanzia e non come una fideiussione omnibus. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto delle avverse pretese.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c., il precedente istruttore ha sollevato la questione di incompetenza per materia del giudice adito in relazione alla domanda principale avente ad oggetto l'accertamento della nullità integrale della fideiussione, in quanto immeritevole di protezione ex artt. 1322 e 1175 cod. civ. e 127 TUB.
A seguito del deposito di memorie in ordine alla questione sollevata d'ufficio, la causa è stata assegnata al collegio per la decisione.
Con ordinanza del 27.05.2024, il Tribunale ha disposto la separazione della domanda di accertamento della nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust
2 dalla domanda di nullità della fideiussione “per non meritevolezza di protezione ex artt. 1322
c.c., 1175 c.c. e 127 TUB” e si è dichiarato incompetente rispetto a tale ultima domanda.
Pertanto, a seguito della dichiarazione di incompetenza la presente decisione ha ad oggetto la domanda volta all'accertamento della nullità parziale delle clausole n. 2, 6 e 8 della fideiussione e la conseguente domanda di accertamento della decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 cod. civ..
§ 2. Le suddette domande sono infondate.
La fideiussione stipulata in data 11.03.2008 contiene le tre clausole oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 (cfr. doc. A e doc. 11 attore). In particolare:
- l'art. 6 delle condizioni contrattuali prevede la deroga all'art. 1957 cod. civ. (“i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957 cod. civ., che si intende derogato”); - l'art. 8 enunzia la c.d. clausola di “sopravvivenza” della fideiussione in caso di invalidità dell'obbligazione principale (“nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende sin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”); - l'art. 2 enunzia la c.d. clausola di “reviviscenza” (“il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla
Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”).
Tuttavia, poiché la fideiussione risulta stipulata nel 2008, e quindi al di fuori del periodo oggetto dell'accertamento operato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005,
l'attore non può avvalersi dell'efficacia probatoria privilegiata connessa al detto atto amministrativo, ma deve fornire la prova del collegamento del contratto stipulato “a valle” con un'intesa anticoncorrenziale intercorsa “a monte” tra gli operatori del settore. Come osservato dalla Corte di Cassazione, l'accertamento della Banca d'Italia, risalendo al 2005, “non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (cfr. Cass., sez. I, 17/01/2025, n. 1170; in senso conforme: Cass., sez.
I, 25/01/2025, n. 1851; Cass., sez. I, 27/04/2025, n.11060). Peraltro, come documentato dallo stesso attore, all'indomani del provvedimento della Banca d'Italia, l'Associazione Bancaria
Italiana ha diffuso un nuovo schema di fideiussione omnibus privo delle clausole “sanzionate”
(cfr. doc. 12 e doc. 13), il che ha determinato il venir meno di uno dei perni della decisione dell'Autorità di vigilanza ossia la deliberazione con cui l'associazione di imprese bancarie ha
3 proposto alle proprie aderenti uno schema contrattuale in grado di restringere la concorrenza nel mercato di riferimento (cfr. paragrafo “conclusioni” del provvedimento n. 55 del 2005).
Pertanto, il doveva fornire elementi istruttori idonei a provare che, nell'anno 2008, Pt_1 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, ha consapevolmente coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva, e non solo apparente, tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Ma tale onere probatorio non è stato assolto, in quanto manca la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie. Le 26 fideiussioni omnibus in atti (cfr. doc. 14 attore), relative ad un periodo di tempo che va dal 2006 al 2011, non sono certo sufficienti a provare l'esistenza di una violazione del diritto antitrust, in quanto non sono rappresentative dell'esistenza, nell'anno
2008, di una pratica uniforme a livello nazionale, che sia frutto di un'intesa tra istituti di credito idonea ad alterare, in modo consistente, il gioco della concorrenza nel mercato di riferimento.
Inoltre, le fideiussioni relative al 2008 sono soltanto 6, di cui due provenienti dallo stesso istituto di credito (Banca Intesa San Paolo), sicché si tratta di un numero troppo esiguo per supportare la richiesta di emanazione di ordine di esibizione avanzata dall'attore e già respinta con ordinanza del 19.09.2024, perché caratterizzata da finalità esplorative.
Pertanto, poiché manca la prova in ordine al fatto che lo schema contrattuale adottato dalla sia il prodotto di un'intesa anticoncorrenziale esistente nel 2008 e poiché l'art. 1957 cod. CP_1 civ. è liberamente derogabile dalle parti, la domanda di accertamento della nullità per violazione della normativa antitrust deve essere respinta.
La validità della clausola in esame comporta, in via consequenziale, il rigetto della domanda di accertamento della decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria: non essendovi un termine entro cui escutere il debitore principale, la creditrice non è incorsa nella decadenza prevista dalla norma codicistica.
In conclusione, le domande avanzate dall'attore devono essere respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), del valore della controversia (vedi importo massimo garantito, pari € 1.000.000,00, e credito vantato dalla banca, pari a €
1.047.504,70, doc. C attore) e dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 a) rigetta le domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
b) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite della convenuta, liquidate in € 14.598,00 per compenso del difensore (di cui € 2.304,00 per la fase di studio, € 1.520,00 per la fase introduttiva, € 6.767,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 4.007,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il presidente estensore
(dott. Ulisse Forziati)
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