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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/10/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5759/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giorno 02/10/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- attore
E
+ 1 Controparte_1
- convenuto
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipa- zione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redat- ti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5759/2023 r.g.a.c. tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti dall' Avv. DI PAOLO DANIELA;
- appellante
e
(c.f.: ), rappresenta- Controparte_1 P.IVA_1
ta e difesa giusta procura in atti dall' Avv. DONATIELLO VITO;
- appellata nonché
Controparte_2
-appellata contumace
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. Parte_1
1524/2023 con la quale il giudice di pace di Nola, pur accogliendo la opposizione da questi proposta avverso cartella esattoriale, compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
L'appellante ha censurato la statuizione di primo grado limitatamente al capo sulle spese, assumendo la illegittimità della compensazione delle stesse effettuata dal giu- dice di prime cure; pertanto, denunciando la violazione/falsa applicazione degli artt.
2
91 e 92 c.p.c., concludeva per l'accoglimento del gravame e la condanna delle appel- late al pagamento, in solido, delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la e resisteva all' avverso gravame. Controparte_1
Non si costituiva in giudizio la e, pertanto, ne veniva dichiarata Controparte_2
la contumacia.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito espresse.
Com'è noto, il governo delle spese di lite è informato ai principi di causalità e soc- combenza secondo quanto disposto dall' art. 91 c.p.c., che trovano una deroga nella disciplina della compensazione – totale o parziale – nei soli casi individuati dall' art. 92, 2° comma c.p.c., ovvero nell'ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza.
Nella fattispecie, si ritiene che non ricorra alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92
c.p.c. ai fini della compensazione delle spese di giudizio.
Da un lato, infatti, la pronuncia di accoglimento della domanda proposta in primo grado, fondata sulla mancata notificazione del verbale, dà luogo alla soccombenza esclusiva delle parti convenute in primo grado, atteso che – secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità - la parte soccombente è da individuarsi in quella le cui richieste siano state disattese dal giudice (ex multis, Cassazione, sezione terza, 22 febbraio 2016, n. 3438), tanto nel caso in cui la domanda venga ritenuta in- fondata nel merito, tanto nell'ipotesi in cui l'atto sia dichiarato inammissibile o im- procedibile e, quindi, vi sia una semplice pronunzia in rito.
D' altra parte, non appaiono ricorrere neppure gli altri presupposti di legge richiesti ai fini della compensazione, non ravvisandosi nella presente fattispecie alcuna novità della questione, né alcun revirement della giurisprudenza.
Al riguardo, si prende atto che con la recente pronuncia n. 77 del 2018 la Corte Costi- tuzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del
3
codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, nella legge 10 no- vembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, le quali tuttavia nella fattispecie non appaiono ricorrere.
Ne consegue che l'appello va accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va rifor- mata nella misura in cui dispone la compensazione delle spese di lite, con conseguen- te condanna delle parti appellate, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del
2014 come in dispositivo in relazione al valore della controversia ed all'attività con- cretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte ed alla complessità della materia esaminata, con attribuzione in favore del di- fensore antistatario.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo in favore dell' appellante, anch'esse ai sensi del D. M. n. 55 del 2014, te- nendo conto dell'attività processuale svolta nel presente grado di giudizio, con appli- cazione dei parametri minimi per la bassa complessità e con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'
e la in solido, al pagamento, Controparte_3 Controparte_2
in favore dell' appellante e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Daniela Di
Paolo, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. n. 55 del
2014 in euro 70,00 per spese ed euro 346,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15%), IVA e CPA come per legge;
- condanna l' e la in solido, Controparte_3 Controparte_2
al pagamento, in favore dell' appellante e con attribuzione al difensore antistatario
4
Avv. Daniela Di Paolo , delle spese del giudizio di appello, che liquida ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014 in euro 100,00 per spese ed euro 332,00 per compensi, oltre rim- borso forfettario spese generali (nella misura del 15%), IVA e CPA come per legge.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
5
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giorno 02/10/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Simona Esposito, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- attore
E
+ 1 Controparte_1
- convenuto
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipa- zione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente disposi- tivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redat- ti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5759/2023 r.g.a.c. tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti dall' Avv. DI PAOLO DANIELA;
- appellante
e
(c.f.: ), rappresenta- Controparte_1 P.IVA_1
ta e difesa giusta procura in atti dall' Avv. DONATIELLO VITO;
- appellata nonché
Controparte_2
-appellata contumace
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. Parte_1
1524/2023 con la quale il giudice di pace di Nola, pur accogliendo la opposizione da questi proposta avverso cartella esattoriale, compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
L'appellante ha censurato la statuizione di primo grado limitatamente al capo sulle spese, assumendo la illegittimità della compensazione delle stesse effettuata dal giu- dice di prime cure; pertanto, denunciando la violazione/falsa applicazione degli artt.
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91 e 92 c.p.c., concludeva per l'accoglimento del gravame e la condanna delle appel- late al pagamento, in solido, delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la e resisteva all' avverso gravame. Controparte_1
Non si costituiva in giudizio la e, pertanto, ne veniva dichiarata Controparte_2
la contumacia.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito espresse.
Com'è noto, il governo delle spese di lite è informato ai principi di causalità e soc- combenza secondo quanto disposto dall' art. 91 c.p.c., che trovano una deroga nella disciplina della compensazione – totale o parziale – nei soli casi individuati dall' art. 92, 2° comma c.p.c., ovvero nell'ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza.
Nella fattispecie, si ritiene che non ricorra alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92
c.p.c. ai fini della compensazione delle spese di giudizio.
Da un lato, infatti, la pronuncia di accoglimento della domanda proposta in primo grado, fondata sulla mancata notificazione del verbale, dà luogo alla soccombenza esclusiva delle parti convenute in primo grado, atteso che – secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità - la parte soccombente è da individuarsi in quella le cui richieste siano state disattese dal giudice (ex multis, Cassazione, sezione terza, 22 febbraio 2016, n. 3438), tanto nel caso in cui la domanda venga ritenuta in- fondata nel merito, tanto nell'ipotesi in cui l'atto sia dichiarato inammissibile o im- procedibile e, quindi, vi sia una semplice pronunzia in rito.
D' altra parte, non appaiono ricorrere neppure gli altri presupposti di legge richiesti ai fini della compensazione, non ravvisandosi nella presente fattispecie alcuna novità della questione, né alcun revirement della giurisprudenza.
Al riguardo, si prende atto che con la recente pronuncia n. 77 del 2018 la Corte Costi- tuzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del
3
codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, nella legge 10 no- vembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, le quali tuttavia nella fattispecie non appaiono ricorrere.
Ne consegue che l'appello va accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va rifor- mata nella misura in cui dispone la compensazione delle spese di lite, con conseguen- te condanna delle parti appellate, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del
2014 come in dispositivo in relazione al valore della controversia ed all'attività con- cretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte ed alla complessità della materia esaminata, con attribuzione in favore del di- fensore antistatario.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo in favore dell' appellante, anch'esse ai sensi del D. M. n. 55 del 2014, te- nendo conto dell'attività processuale svolta nel presente grado di giudizio, con appli- cazione dei parametri minimi per la bassa complessità e con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'
e la in solido, al pagamento, Controparte_3 Controparte_2
in favore dell' appellante e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Daniela Di
Paolo, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. n. 55 del
2014 in euro 70,00 per spese ed euro 346,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15%), IVA e CPA come per legge;
- condanna l' e la in solido, Controparte_3 Controparte_2
al pagamento, in favore dell' appellante e con attribuzione al difensore antistatario
4
Avv. Daniela Di Paolo , delle spese del giudizio di appello, che liquida ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014 in euro 100,00 per spese ed euro 332,00 per compensi, oltre rim- borso forfettario spese generali (nella misura del 15%), IVA e CPA come per legge.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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