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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9232 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26662 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 13.5.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Roma, via di Casal Bianco 184, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini
131, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Nazzaro che la rappresenta e difende per procura in atti
- attore/opponente -
E società a responsabilità limitata con socio unico, con sede Controparte_1 legale in Milano, Viale Brenta n. 18/B, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano n. , e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, come da P.IVA_1 procura richiamata in atti, la (denominazione assunta da già CP_2 CP_3
a decorrere dal 25 giugno 2019), con sede sociale in Controparte_4
Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Verona
n. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Francesco Piselli, come da procura generale alle liti per atto a rogito del notaio dott.
di Verona del 12 luglio 2016, rep. n. 73166 racc. 22172, elettivamente Controparte_5 domiciliata presso lo studio del predetto avvocato in Roma, viale dei Parioli n. 74
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI
Di seguito le conclusioni formalizzate dalle parti.
Atto di citazione di parte attrice: “Piaccia all'adito Tribunale di Roma, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato anche inaudita altera parte,
l'insussistenza del diritto di procedere alla esecuzione forzata in forza del contratto di mutuo stipulato a rogito
1 del Notaio il 13 febbraio 2007 Rep. N.
3.676 Racc.
2.799 e la nullità dell'atto di precetto Persona_1 opposto per tutti i motivi dedotti e per ogni altro si palesasse in corso di causa e comunque la non debenza degli importi precettati, con condanna dell'opposta al pagamento competenze ed onorari di giudizio con distrazione all'Avv. Pierluigi NAZZARO che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Comparsa di risposta di parte convenuta: “(…) - sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la titolarità del credito in capo alla relativamente al credito per cui è causa per le ragioni Controparte_1 precedentemente esposte;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della relativamente a domande restitutorie e/o risarcitorie ovvero a condotte Controparte_1 processuali tenute dalla Banche cedenti;
- in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra in quanto inammissibile, tardiva ed infondata, in fatto e diritto, per le ragioni precedentemente Pt_1 esposte. Il tutto con condanna alle spese di lite. Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettare le domanda degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto oltre che inammissibili e condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di causa”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 12.6.2024, proponeva opposizione Parte_1 contro il precetto alla stessa notificato da parte di e, per essa, quale Controparte_1 mandataria, con il quale le era stato intimato il pagamento di € 129.349,33 CP_6 derivante da un contratto di mutuo stipulato nel corso del 2007.
A base della opposizione, la stessa poneva tre diversi motivi: innanzi tutto, la carenza di un titolo suscettibile di essere posto in esecuzione, in considerazione delle particolari modalità attraverso le quali era avvenuto il presunto trasferimento delle somme in favore della mutuataria;
in secondo luogo, la carenza di legittimazione attiva in capo alla intimante, in assenza di prova circa l'intervenuta cessione del credito;
in ultimo, l'indeterminatezza dell'importo precettato e, comunque, l'incertezza e la illiquidità del credito oggetto di precetto.
L'opposta, nel costituirsi, rilevava l'infondatezza della proposta domanda, precisando come, in relazione al mutuo in questione, fossero state già proposte due distinte domande giudiziali da parte della tutte ormai definite con pronunce di rigetto passate in giudicato. Pt_1
Stante la natura documentale della causa, la stessa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
13.5.2025.
***
1. L'opposizione è insuscettibile di accoglimento per motivi non dissimili da quelli già posti a base della ordinanza depositata l'11.10.2024, che respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
2 Con un primo motivo di opposizione, come accennato in precedenza, parte attrice ha contestato che nel presente caso di sia in presenza di un valido titolo esecutivo.
Ha così evidenziato come il titolo posto a base del precetto sia costituito da un contratto di mutuo nel quale, tuttavia, le somme non venivano immediatamente poste a disposizione della parte mutuataria, come chiaramente si evince dagli articoli 8 e 9 del Capitolato allegato al contratto di mutuo.
Da tale premessa parte attrice fa discendere la conseguenza che, non essendovi stata materiale traditio rei, deve escludersi l'integrazione di un tipico contratto di mutuo, con l'effetto che l'atto in questione non può essere considerato come un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
A riguardo, deve osservarsi come nell'art. 1 del contratto di mutuo la parte mutuataria desse espressamente atto dell'avvenuta consegna delle somme oggetto di mutuo, rilasciandone ampia quietanza.
Tale elemento testuale pare invero sufficiente a far ritenere che all'atto della stipula del contratto vi sia stata consegna delle somme oggetto di mutuo e che, di conseguenza, il contratto di mutuo possa ritenersi perfetto in ogni sua parte ed idoneo ad essere utilizzato quale titolo esecutivo.
Del resto, quand'anche volesse evincersi, dal contenuto delle menzionate disposizioni del capitolato allegato al contratto di mutuo, che la somma oggetto di finanziamento sia stata posta, immediatamente dopo la consegna, in un deposito cauzionale infruttifero in attesa di una serie di adempimenti a tutela del mutuante (primo fra tutti, il consolidamento della garanzia ipotecaria), comunque tale ricostruzione non farebbe affatto venir meno la tipicità del contratto così come congegnato dalle parti, stando alla posizione recentemente assunta dalla giurisprudenza della Cassazione sul punto (Cass., SS.UU., n. 5968/2025).
2. Superabili appaiono anche i rilievi di parte attrice in punto di carenza di legittimazione attiva in capo a . CP_1
Sul punto, è utile ricordare come il titolo alla base del precetto sia costituito da un contratto di mutuo intercorso in data 13.2.2007 tra la e la sig.ra CP_7 Pt_1
Parte convenuta ha così puntualmente allegato come per atto di fusione intervenuto nel corso del 2008, (già , confluisse in Controparte_8 Controparte_8 CP_4
[...]
Dalla documentazione in atti, emerge poi come divenisse titolare di Controparte_1 una serie di crediti, ivi compreso quello oggetto del presente giudizio, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione intercorsa con avente ad oggetto un portafoglio CP_4
3 di crediti pecuniari derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza.
In particolare, di tale operazione veniva dato riscontro con avviso di pubblicazione, di cui alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 93 del 8/8/2017, così come integrato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 126 del
26/10/2019 (si veda doc. 5 di parte convenuta).
Avuto riguardo all'avviso di cessione appena menzionato, nello stesso si specifica che la cessione in favore di ha riguardato “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, CP_1 spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di Controparte_4 apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”, con l'ulteriore precisazione che “i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
Al riguardo, va peraltro richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pur non attenendo al perfezionamento della cessione, risulta tuttavia di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche in mancanza della produzione in giudizio del relativo atto di cessione, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze, i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione (cfr. Cass. civ. n. 5617/2020; Cass. civ. n. 15884/2019 e Cass. Civ. n. 31188/2017).
A tal proposito, deve segnalarsi come, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993, abbia inteso agevolare la realizzazione della cessione
“in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2020, n. 20495).
Peraltro, un riconoscimento implicito della intervenuta cessione si evince dal contenuto dell'atto di citazione proposto nei confronti di da parte della per pervenire alla CP_1 Pt_1 dichiarazione di nullità del medesimo contratto di mutuo posto a base del precetto ora opposto: in tale atto di citazione (che dava origine ad una causa poi definita con sentenza definitiva di rigetto, anch'essa allegata in atti da parte convenuta), la dava espressamente atto della Pt_1
4 intervenuta cessione del credito a (si veda il punto 9 dell'atto di citazione – doc. 10 di CP_1 parte convenuta).
Non sembrano allora sussistere dubbi sulla legittimazione attiva della intimante.
3. Quanto, poi, ai rilievi sollevati da parte opponente in merito alla incertezza e illiquidità del credito portato dall'atto di precetto, gli stessi paiono destituiti di fondamento.
Sotto un profilo strettamente formale, l'atto di precetto reca una chiara indicazione delle somme pretese nei confronti dell'intimata, peraltro chiarendo nella parte motiva dello stesso come la somma pretesa si componga di una residua sorte capitale e di consistenti importi dovuti a titolo di interessi.
Pertanto, una volta appurato che il precetto risulta fondato su un valido titolo esecutivo, costituito da contratto di mutuo con il quale riceveva un finanziamento di € Parte_1
88.000,00, impegnandosi a restituirlo in 300 rate mensili a tasso di interesse fisso del 5.450% annuo e una volta preso atto che alla parte debitrice veniva contestato, con l'atto di precetto, il mancato pagamento di una sorte capitale residua di € 76.000,00, oltre interessi maturati, deve ritenersi che sarebbe stato onere di parte attrice provare l'insussistenza dell'inadempimento o, quanto meno, allegare specifiche circostanze dalle quali inferire l'erroneità o l'insussistenza della pretesa vantata nei propri confronti.
Non resta, allora, che respingere la proposta opposizione, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite, da ridursi in relazione alla particolare concentrazione della presente causa e nella sostanziale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
e, per essa, di che si quantificano in € 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa.
[...] CP_2
Roma, 19.6.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26662 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 13.5.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Roma, via di Casal Bianco 184, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini
131, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Nazzaro che la rappresenta e difende per procura in atti
- attore/opponente -
E società a responsabilità limitata con socio unico, con sede Controparte_1 legale in Milano, Viale Brenta n. 18/B, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano n. , e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, come da P.IVA_1 procura richiamata in atti, la (denominazione assunta da già CP_2 CP_3
a decorrere dal 25 giugno 2019), con sede sociale in Controparte_4
Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Verona
n. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Francesco Piselli, come da procura generale alle liti per atto a rogito del notaio dott.
di Verona del 12 luglio 2016, rep. n. 73166 racc. 22172, elettivamente Controparte_5 domiciliata presso lo studio del predetto avvocato in Roma, viale dei Parioli n. 74
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI
Di seguito le conclusioni formalizzate dalle parti.
Atto di citazione di parte attrice: “Piaccia all'adito Tribunale di Roma, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato anche inaudita altera parte,
l'insussistenza del diritto di procedere alla esecuzione forzata in forza del contratto di mutuo stipulato a rogito
1 del Notaio il 13 febbraio 2007 Rep. N.
3.676 Racc.
2.799 e la nullità dell'atto di precetto Persona_1 opposto per tutti i motivi dedotti e per ogni altro si palesasse in corso di causa e comunque la non debenza degli importi precettati, con condanna dell'opposta al pagamento competenze ed onorari di giudizio con distrazione all'Avv. Pierluigi NAZZARO che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Comparsa di risposta di parte convenuta: “(…) - sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la titolarità del credito in capo alla relativamente al credito per cui è causa per le ragioni Controparte_1 precedentemente esposte;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della relativamente a domande restitutorie e/o risarcitorie ovvero a condotte Controparte_1 processuali tenute dalla Banche cedenti;
- in via principale e nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra in quanto inammissibile, tardiva ed infondata, in fatto e diritto, per le ragioni precedentemente Pt_1 esposte. Il tutto con condanna alle spese di lite. Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettare le domanda degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto oltre che inammissibili e condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di causa”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 12.6.2024, proponeva opposizione Parte_1 contro il precetto alla stessa notificato da parte di e, per essa, quale Controparte_1 mandataria, con il quale le era stato intimato il pagamento di € 129.349,33 CP_6 derivante da un contratto di mutuo stipulato nel corso del 2007.
A base della opposizione, la stessa poneva tre diversi motivi: innanzi tutto, la carenza di un titolo suscettibile di essere posto in esecuzione, in considerazione delle particolari modalità attraverso le quali era avvenuto il presunto trasferimento delle somme in favore della mutuataria;
in secondo luogo, la carenza di legittimazione attiva in capo alla intimante, in assenza di prova circa l'intervenuta cessione del credito;
in ultimo, l'indeterminatezza dell'importo precettato e, comunque, l'incertezza e la illiquidità del credito oggetto di precetto.
L'opposta, nel costituirsi, rilevava l'infondatezza della proposta domanda, precisando come, in relazione al mutuo in questione, fossero state già proposte due distinte domande giudiziali da parte della tutte ormai definite con pronunce di rigetto passate in giudicato. Pt_1
Stante la natura documentale della causa, la stessa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
13.5.2025.
***
1. L'opposizione è insuscettibile di accoglimento per motivi non dissimili da quelli già posti a base della ordinanza depositata l'11.10.2024, che respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
2 Con un primo motivo di opposizione, come accennato in precedenza, parte attrice ha contestato che nel presente caso di sia in presenza di un valido titolo esecutivo.
Ha così evidenziato come il titolo posto a base del precetto sia costituito da un contratto di mutuo nel quale, tuttavia, le somme non venivano immediatamente poste a disposizione della parte mutuataria, come chiaramente si evince dagli articoli 8 e 9 del Capitolato allegato al contratto di mutuo.
Da tale premessa parte attrice fa discendere la conseguenza che, non essendovi stata materiale traditio rei, deve escludersi l'integrazione di un tipico contratto di mutuo, con l'effetto che l'atto in questione non può essere considerato come un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
A riguardo, deve osservarsi come nell'art. 1 del contratto di mutuo la parte mutuataria desse espressamente atto dell'avvenuta consegna delle somme oggetto di mutuo, rilasciandone ampia quietanza.
Tale elemento testuale pare invero sufficiente a far ritenere che all'atto della stipula del contratto vi sia stata consegna delle somme oggetto di mutuo e che, di conseguenza, il contratto di mutuo possa ritenersi perfetto in ogni sua parte ed idoneo ad essere utilizzato quale titolo esecutivo.
Del resto, quand'anche volesse evincersi, dal contenuto delle menzionate disposizioni del capitolato allegato al contratto di mutuo, che la somma oggetto di finanziamento sia stata posta, immediatamente dopo la consegna, in un deposito cauzionale infruttifero in attesa di una serie di adempimenti a tutela del mutuante (primo fra tutti, il consolidamento della garanzia ipotecaria), comunque tale ricostruzione non farebbe affatto venir meno la tipicità del contratto così come congegnato dalle parti, stando alla posizione recentemente assunta dalla giurisprudenza della Cassazione sul punto (Cass., SS.UU., n. 5968/2025).
2. Superabili appaiono anche i rilievi di parte attrice in punto di carenza di legittimazione attiva in capo a . CP_1
Sul punto, è utile ricordare come il titolo alla base del precetto sia costituito da un contratto di mutuo intercorso in data 13.2.2007 tra la e la sig.ra CP_7 Pt_1
Parte convenuta ha così puntualmente allegato come per atto di fusione intervenuto nel corso del 2008, (già , confluisse in Controparte_8 Controparte_8 CP_4
[...]
Dalla documentazione in atti, emerge poi come divenisse titolare di Controparte_1 una serie di crediti, ivi compreso quello oggetto del presente giudizio, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione intercorsa con avente ad oggetto un portafoglio CP_4
3 di crediti pecuniari derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza.
In particolare, di tale operazione veniva dato riscontro con avviso di pubblicazione, di cui alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 93 del 8/8/2017, così come integrato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 126 del
26/10/2019 (si veda doc. 5 di parte convenuta).
Avuto riguardo all'avviso di cessione appena menzionato, nello stesso si specifica che la cessione in favore di ha riguardato “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, CP_1 spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di Controparte_4 apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”, con l'ulteriore precisazione che “i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
Al riguardo, va peraltro richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pur non attenendo al perfezionamento della cessione, risulta tuttavia di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche in mancanza della produzione in giudizio del relativo atto di cessione, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze, i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione (cfr. Cass. civ. n. 5617/2020; Cass. civ. n. 15884/2019 e Cass. Civ. n. 31188/2017).
A tal proposito, deve segnalarsi come, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993, abbia inteso agevolare la realizzazione della cessione
“in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2020, n. 20495).
Peraltro, un riconoscimento implicito della intervenuta cessione si evince dal contenuto dell'atto di citazione proposto nei confronti di da parte della per pervenire alla CP_1 Pt_1 dichiarazione di nullità del medesimo contratto di mutuo posto a base del precetto ora opposto: in tale atto di citazione (che dava origine ad una causa poi definita con sentenza definitiva di rigetto, anch'essa allegata in atti da parte convenuta), la dava espressamente atto della Pt_1
4 intervenuta cessione del credito a (si veda il punto 9 dell'atto di citazione – doc. 10 di CP_1 parte convenuta).
Non sembrano allora sussistere dubbi sulla legittimazione attiva della intimante.
3. Quanto, poi, ai rilievi sollevati da parte opponente in merito alla incertezza e illiquidità del credito portato dall'atto di precetto, gli stessi paiono destituiti di fondamento.
Sotto un profilo strettamente formale, l'atto di precetto reca una chiara indicazione delle somme pretese nei confronti dell'intimata, peraltro chiarendo nella parte motiva dello stesso come la somma pretesa si componga di una residua sorte capitale e di consistenti importi dovuti a titolo di interessi.
Pertanto, una volta appurato che il precetto risulta fondato su un valido titolo esecutivo, costituito da contratto di mutuo con il quale riceveva un finanziamento di € Parte_1
88.000,00, impegnandosi a restituirlo in 300 rate mensili a tasso di interesse fisso del 5.450% annuo e una volta preso atto che alla parte debitrice veniva contestato, con l'atto di precetto, il mancato pagamento di una sorte capitale residua di € 76.000,00, oltre interessi maturati, deve ritenersi che sarebbe stato onere di parte attrice provare l'insussistenza dell'inadempimento o, quanto meno, allegare specifiche circostanze dalle quali inferire l'erroneità o l'insussistenza della pretesa vantata nei propri confronti.
Non resta, allora, che respingere la proposta opposizione, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite, da ridursi in relazione alla particolare concentrazione della presente causa e nella sostanziale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
e, per essa, di che si quantificano in € 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa.
[...] CP_2
Roma, 19.6.2025.
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