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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/12/2025, n. 3277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3277 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 2846/2025
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
in qualità di procuratrice del figlio Parte_1 Parte_2
, giusta procura generale notarile del 21 febbraio 2018,
[...]
rappr. e dif. dall'avv. Alessandra BOCCUNI - Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI,
CE ER e IT TO - Convenuto -
OGGETTO: “QUOTA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 18 marzo 2025 la parte ricorrente – nella spiegata qualità - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il diritto di a percepire la quota della pensione di Parte_2 reversibilità (inutilmente richiesta in via amministrativa il 22 marzo 2024) con riferimento alla prestazione già attribuita al padre Persona_1
(già titolare di pensione diretta e deceduto il 7 marzo 2024), in
[...] quanto inabile alla data del decesso di quest'ultimo e a carico dello stesso, e conseguentemente condannare l' convenuto alla corresponsione di CP_1 quanto dovuto, oltre accessori di legge e spese.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, CP_1
1 Sentenza R.G. n° 2846/25 chiedendone il rigetto sul rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La causa, documentalmente istruita, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto: è stata comprovata, infatti, la sussistenza dei presupposti del diritto (oggetto di specifica contestazione e configurabili quali “elementi costitutivi dell'azione”: cfr. CASS. 10 FEBBRAIO 1998 N° 1367) richiesti dall'art. 13, co. 1, R.D.L. 14 Pt_3 aprile 1939 n° 636 (conv. in L. 6 luglio 1939 n° 1272, sì come sostituito dall'art. 2, L. 4 aprile 1952, n. 218 e poi dall'art. 22, L. 21 luglio 1965 n°
903), e cioè – trattandosi di figlio ultramaggiorenne - lo stato di inabilità al lavoro al momento del decesso del “dante causa” e la vivenza a carico di questi.
-----------------------
Ed invero, in ordine alla condizione di inabilità al lavoro al momento del decesso del genitore, emerge ex actis – senza necessità di alcuna ulteriore indagine tecnica - che la parte ricorrente risulta affetta da patologie che ne comportano la inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, con decorrenza sin dal novembre 2017 (come risulta giusta verbale della COMMISSIONE INVALIDI CIVILI che ne attestano la condizione di totale inabilità civile in data 29 gennaio 2018), nonché la impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore: e tale condizione sicuramente era persistente alla data del decesso del genitore
(marzo 2024), avendo parte ricorrente dimostrato la titolarità della pensione di inabilità civile (nonché dell'indennità di accompagnamento) anche nell'anno 2025.
2 Sentenza R.G. n° 2846/25 È poi appena il caso di rilevare come sia ben possibile per il giudice decidere discrezionalmente di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio purché, ovviamente, si fornisca una motivazione adeguata in merito al rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, ove si ritenga di poter comunque risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (cfr.
CASS. SEZ. I, 1° SETTEMBRE 2015 N° 17399).
-------------
Ed invero, quanto alla natura del suddetto accertamento sanitario, in linea di principio deve certamente rilevarsi che: «L'art. 8 della l. n. 222 del 1984, attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate dalla norma, nonché della pensione di riversibilità prevista dagli artt. 21 e 22 della l. n. 903 del 1965, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto» (sic CASS. LAV. 9 APRILE 2018
N° 8678).
E parimenti, deve darsi atto che: «In materia di invalidità pensionabile, la l.
n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del
1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue
l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare
l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione
3 Sentenza R.G. n° 2846/25 all'attività svolta» (cfr. CASS. SEZ. . 23 FEBBRAIO 2021 N° 4879, nonché Pt_4
23 APRILE 2019 N. 11185, 10 MARZO 2016 N. 4710, 4 OTTOBRE 2013 N. 22737 e 3
APRILE 2006 N. 7760).
In tali sentenze, tuttavia, si fa salva comunque la possibilità che, nell'ambito di questa diversa valutazione: «… si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare», avendo la S.C. finanche precisato (in CASS. LAV. 23 MAGGIO 2001 N° 7058) che:
«L'accertamento del requisito della "inabilità" (di cui all'art. 8 della legge n.
222 del 1984) richiesto ai fini della riconoscibilità della pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato presuppone, con riguardo ai soggetti il cui grado di invalidità civile sia molto elevato, una indagine molto accurata sull'usura psico - fisica che una eventuale attività lavorativa può provocare sull'interessato, tenendo conto che una attività il cui svolgimento comprometta la dignità della persona si risolve in una usura abnorme delle residue capacità psico - fisiche del soggetto».
Ora, nel caso di specie rileva il fatto che a carico della parte ricorrente sia stata riconosciuta la inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, nonché la impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, dovendosi quindi richiamare il principio di diritto secondo il quale: «La pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971, è una prestazione di natura assistenziale che non presuppone lo svolgimento di una pregressa attività lavorativa, ha come punto di riferimento la capacità lavorativa generica dell'assistito e prescinde dal possibile svolgimento di alcuna attività lavorativa, sicché ne è preclusa
l'erogazione in presenza di una residua capacità lavorativa” (sic CP_2
. 16 MARZO 2017 N° 6887): in sostanza, mentre ai fini della L. 12 giugno
[...]
1984 n. 222, art. 2 la presenza di una residua capacità lavorativa non è ostativa al riconoscimento della totale inabilità, il riconoscimento della inabilità civile totale prevista dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12 appare radicalmente incompatibile con la presenza di una qualsiasi residua capacità lavorativa, neppure generica.
4 Sentenza R.G. n° 2846/25 Dall'esame del verbale della COMMISSIONE INVALIDI CIVILI (operante nell'ambito del CENTRO MEDICO LEGALE della sede di TARANTO dello stesso ) del 29 CP_1 gennaio 2018, si evincono infatti i seguenti accertamenti:
Ora, ritiene il TRIBUNALE che già le condizioni sanitarie sì come sopra descritte
(pur se valutate ai fini della invalidità civile) consentano ex se di ritenere accertato che la parte ricorrente non possegga alcuna residua capacità lavorativa, né generica né, a maggior ragione si direbbe, specifica, trattandosi
5 Sentenza R.G. n° 2846/25 peraltro di situazione risalente anche all'infanzia (derivando da una
“cerebropatia connatale”) e perdurante anche oltre il compimento della maggiore età, essendo quindi ragionevolmente presumibile la non configurabilità di alcuna attività lavorativa il cui svolgimento non comprometta la dignità della persona e/o non si risolva in una usura abnorme delle residue capacità psico - fisiche del soggetto.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Quanto, poi, alla vivenza a carico del genitore al momento del decesso del “dante causa”, deve certamente premettersi che, secondo gli univoci arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. N° 9237 e Parte_5 [...]
N° 3678, nonché N° 14996): Parte_6 Parte_7
✓ il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va nondimeno considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile, configurandosi quindi una “rilevante dipendenza economica”;
✓ agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla DELIBERA dell'ISTITUTO previdenziale n. 478 del 2000
e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale;
✓ l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 cod. civ..
6 Sentenza R.G. n° 2846/25 In sostanza, come ulteriormente precisato da CASS. LAV. 29 MAGGIO 2024 N°
15041: «… per beneficiare della prestazione in questione, non basta la non autosufficienza economica completa dell'istante (pur valutata secondo i criteri di Sez. L, Sentenza n. 14996 del 03/07/2007), ma occorre la vivenza
a carico del pensionato diretto, che è requisito diverso, sicché, in presenza di soggetti tutti percettori di redditi, si rende necessaria una comparazione tra i redditi medesimi al fine di verificarne la rispettiva entità. …».
Orbene, nella specie parte ricorrente ha adeguatamente dimostrato che – all'epoca del decesso del “dante causa” - essa fosse titolare di un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di inabilità civile totale, risultando infatti che era (e tuttora è) beneficiario di tale prestazione assistenziale.
Risulta altresì che, sin dal 2014, a seguito della separazione personale dei genitori, il TRIBUNALE DI TARANTO – I SEZ. CIVILE dispose (con la sentenza 21-26 novembre 2014 n° 3584) che in favore di entrambi i figli (i gemelli e Pt_2
Antonio) il padre fosse obbligato a corrispondere un Persona_1 assegno mensile a titolo di mantenimento.
Del resto, il fatto che entrambi i figli fossero a carico del padre anche al momento del decesso di costui può dedursi altresì dalla circostanza, pure emergente ex actis, che l' (in data 25 marzo 2024) ha riconosciuto la CP_1 quota di pensione di reversibilità non solo in favore della coniuge Pt_1
ma anche in favore di , fratello gemello
[...] Persona_2 dell'odierno ricorrente, quale figlio universitario, avendo evidentemente ritenuto che sussistesse la vivenza a carico (quale requisito anche in tale ipotesi richiesto ex art. 13, co. 1 e 3, R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636): sicché, non si vede per quale motivo non debba essere considerato a carico del padre al momento del decesso di costui anche il fratello Gaetano, odierno ricorrente, attese altresì le gravi condizioni sanitarie accertate e la mancanza di redditi da lavoro.
In definitiva, deve essere dichiarato il diritto di Parte_2 all'attribuzione della quota di pensione di reversibilità con riferimento alla prestazione già attribuita al padre (già Persona_1 titolare di pensione diretta e deceduto il 7 marzo 2024) e l' va condannato CP_1 al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme dovute per tale titolo, con la decorrenza e nella misura di legge, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla domanda.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' . CP_1
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 - si è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo in acquisizioni documentali): sull'argomento, si vedano 3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla Parte_5 applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14. Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna
(sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, CP_2
18 SETTEMBRE 2012 N° 15656).
[...]
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Essendo stati considerati nella motivazione dati relativi alla salute della parte ricorrente, va adottata al riguardo la statuizione specificata in dispositivo, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. «CODICE DELLA PRIVACY»), sub art.
52 (relativo ai: «Dati identificativi degli interessati»), nella stesura successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, di
8 Sentenza R.G. n° 2846/25 adeguamento dell'ordinamento nazionale al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del
PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO, del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018 (art. 99, comma 2, del regolamento).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto di Parte_2
all'attribuzione della quota di pensione di reversibilità con
[...] riferimento alla prestazione già attribuita al padre Persona_1
(già titolare di pensione diretta e deceduto il 7 marzo
[...]
2024), condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle somme dovute per tale titolo, con la decorrenza e nella misura di legge, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla domanda;
2. condanna, altresì, l' convenuto al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Alessandra BOCCUNI, dichiaratasi antistataria;
3. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri elementi identificativi della parte ricorrente, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.
Taranto, 9 dicembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 Sentenza R.G. n° 2846/25
9 Sentenza R.G. n° 2846/25
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
in qualità di procuratrice del figlio Parte_1 Parte_2
, giusta procura generale notarile del 21 febbraio 2018,
[...]
rappr. e dif. dall'avv. Alessandra BOCCUNI - Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI,
CE ER e IT TO - Convenuto -
OGGETTO: “QUOTA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 18 marzo 2025 la parte ricorrente – nella spiegata qualità - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il diritto di a percepire la quota della pensione di Parte_2 reversibilità (inutilmente richiesta in via amministrativa il 22 marzo 2024) con riferimento alla prestazione già attribuita al padre Persona_1
(già titolare di pensione diretta e deceduto il 7 marzo 2024), in
[...] quanto inabile alla data del decesso di quest'ultimo e a carico dello stesso, e conseguentemente condannare l' convenuto alla corresponsione di CP_1 quanto dovuto, oltre accessori di legge e spese.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, CP_1
1 Sentenza R.G. n° 2846/25 chiedendone il rigetto sul rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La causa, documentalmente istruita, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto: è stata comprovata, infatti, la sussistenza dei presupposti del diritto (oggetto di specifica contestazione e configurabili quali “elementi costitutivi dell'azione”: cfr. CASS. 10 FEBBRAIO 1998 N° 1367) richiesti dall'art. 13, co. 1, R.D.L. 14 Pt_3 aprile 1939 n° 636 (conv. in L. 6 luglio 1939 n° 1272, sì come sostituito dall'art. 2, L. 4 aprile 1952, n. 218 e poi dall'art. 22, L. 21 luglio 1965 n°
903), e cioè – trattandosi di figlio ultramaggiorenne - lo stato di inabilità al lavoro al momento del decesso del “dante causa” e la vivenza a carico di questi.
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Ed invero, in ordine alla condizione di inabilità al lavoro al momento del decesso del genitore, emerge ex actis – senza necessità di alcuna ulteriore indagine tecnica - che la parte ricorrente risulta affetta da patologie che ne comportano la inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, con decorrenza sin dal novembre 2017 (come risulta giusta verbale della COMMISSIONE INVALIDI CIVILI che ne attestano la condizione di totale inabilità civile in data 29 gennaio 2018), nonché la impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore: e tale condizione sicuramente era persistente alla data del decesso del genitore
(marzo 2024), avendo parte ricorrente dimostrato la titolarità della pensione di inabilità civile (nonché dell'indennità di accompagnamento) anche nell'anno 2025.
2 Sentenza R.G. n° 2846/25 È poi appena il caso di rilevare come sia ben possibile per il giudice decidere discrezionalmente di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio purché, ovviamente, si fornisca una motivazione adeguata in merito al rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, ove si ritenga di poter comunque risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (cfr.
CASS. SEZ. I, 1° SETTEMBRE 2015 N° 17399).
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Ed invero, quanto alla natura del suddetto accertamento sanitario, in linea di principio deve certamente rilevarsi che: «L'art. 8 della l. n. 222 del 1984, attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate dalla norma, nonché della pensione di riversibilità prevista dagli artt. 21 e 22 della l. n. 903 del 1965, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto» (sic CASS. LAV. 9 APRILE 2018
N° 8678).
E parimenti, deve darsi atto che: «In materia di invalidità pensionabile, la l.
n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del
1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue
l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare
l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione
3 Sentenza R.G. n° 2846/25 all'attività svolta» (cfr. CASS. SEZ. . 23 FEBBRAIO 2021 N° 4879, nonché Pt_4
23 APRILE 2019 N. 11185, 10 MARZO 2016 N. 4710, 4 OTTOBRE 2013 N. 22737 e 3
APRILE 2006 N. 7760).
In tali sentenze, tuttavia, si fa salva comunque la possibilità che, nell'ambito di questa diversa valutazione: «… si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare», avendo la S.C. finanche precisato (in CASS. LAV. 23 MAGGIO 2001 N° 7058) che:
«L'accertamento del requisito della "inabilità" (di cui all'art. 8 della legge n.
222 del 1984) richiesto ai fini della riconoscibilità della pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato presuppone, con riguardo ai soggetti il cui grado di invalidità civile sia molto elevato, una indagine molto accurata sull'usura psico - fisica che una eventuale attività lavorativa può provocare sull'interessato, tenendo conto che una attività il cui svolgimento comprometta la dignità della persona si risolve in una usura abnorme delle residue capacità psico - fisiche del soggetto».
Ora, nel caso di specie rileva il fatto che a carico della parte ricorrente sia stata riconosciuta la inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, nonché la impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, dovendosi quindi richiamare il principio di diritto secondo il quale: «La pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971, è una prestazione di natura assistenziale che non presuppone lo svolgimento di una pregressa attività lavorativa, ha come punto di riferimento la capacità lavorativa generica dell'assistito e prescinde dal possibile svolgimento di alcuna attività lavorativa, sicché ne è preclusa
l'erogazione in presenza di una residua capacità lavorativa” (sic CP_2
. 16 MARZO 2017 N° 6887): in sostanza, mentre ai fini della L. 12 giugno
[...]
1984 n. 222, art. 2 la presenza di una residua capacità lavorativa non è ostativa al riconoscimento della totale inabilità, il riconoscimento della inabilità civile totale prevista dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12 appare radicalmente incompatibile con la presenza di una qualsiasi residua capacità lavorativa, neppure generica.
4 Sentenza R.G. n° 2846/25 Dall'esame del verbale della COMMISSIONE INVALIDI CIVILI (operante nell'ambito del CENTRO MEDICO LEGALE della sede di TARANTO dello stesso ) del 29 CP_1 gennaio 2018, si evincono infatti i seguenti accertamenti:
Ora, ritiene il TRIBUNALE che già le condizioni sanitarie sì come sopra descritte
(pur se valutate ai fini della invalidità civile) consentano ex se di ritenere accertato che la parte ricorrente non possegga alcuna residua capacità lavorativa, né generica né, a maggior ragione si direbbe, specifica, trattandosi
5 Sentenza R.G. n° 2846/25 peraltro di situazione risalente anche all'infanzia (derivando da una
“cerebropatia connatale”) e perdurante anche oltre il compimento della maggiore età, essendo quindi ragionevolmente presumibile la non configurabilità di alcuna attività lavorativa il cui svolgimento non comprometta la dignità della persona e/o non si risolva in una usura abnorme delle residue capacità psico - fisiche del soggetto.
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Quanto, poi, alla vivenza a carico del genitore al momento del decesso del “dante causa”, deve certamente premettersi che, secondo gli univoci arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. N° 9237 e Parte_5 [...]
N° 3678, nonché N° 14996): Parte_6 Parte_7
✓ il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va nondimeno considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile, configurandosi quindi una “rilevante dipendenza economica”;
✓ agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla DELIBERA dell'ISTITUTO previdenziale n. 478 del 2000
e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale;
✓ l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell'art. 2697 cod. civ..
6 Sentenza R.G. n° 2846/25 In sostanza, come ulteriormente precisato da CASS. LAV. 29 MAGGIO 2024 N°
15041: «… per beneficiare della prestazione in questione, non basta la non autosufficienza economica completa dell'istante (pur valutata secondo i criteri di Sez. L, Sentenza n. 14996 del 03/07/2007), ma occorre la vivenza
a carico del pensionato diretto, che è requisito diverso, sicché, in presenza di soggetti tutti percettori di redditi, si rende necessaria una comparazione tra i redditi medesimi al fine di verificarne la rispettiva entità. …».
Orbene, nella specie parte ricorrente ha adeguatamente dimostrato che – all'epoca del decesso del “dante causa” - essa fosse titolare di un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di inabilità civile totale, risultando infatti che era (e tuttora è) beneficiario di tale prestazione assistenziale.
Risulta altresì che, sin dal 2014, a seguito della separazione personale dei genitori, il TRIBUNALE DI TARANTO – I SEZ. CIVILE dispose (con la sentenza 21-26 novembre 2014 n° 3584) che in favore di entrambi i figli (i gemelli e Pt_2
Antonio) il padre fosse obbligato a corrispondere un Persona_1 assegno mensile a titolo di mantenimento.
Del resto, il fatto che entrambi i figli fossero a carico del padre anche al momento del decesso di costui può dedursi altresì dalla circostanza, pure emergente ex actis, che l' (in data 25 marzo 2024) ha riconosciuto la CP_1 quota di pensione di reversibilità non solo in favore della coniuge Pt_1
ma anche in favore di , fratello gemello
[...] Persona_2 dell'odierno ricorrente, quale figlio universitario, avendo evidentemente ritenuto che sussistesse la vivenza a carico (quale requisito anche in tale ipotesi richiesto ex art. 13, co. 1 e 3, R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636): sicché, non si vede per quale motivo non debba essere considerato a carico del padre al momento del decesso di costui anche il fratello Gaetano, odierno ricorrente, attese altresì le gravi condizioni sanitarie accertate e la mancanza di redditi da lavoro.
In definitiva, deve essere dichiarato il diritto di Parte_2 all'attribuzione della quota di pensione di reversibilità con riferimento alla prestazione già attribuita al padre (già Persona_1 titolare di pensione diretta e deceduto il 7 marzo 2024) e l' va condannato CP_1 al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme dovute per tale titolo, con la decorrenza e nella misura di legge, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla domanda.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' . CP_1
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 - si è avuto riguardo alla semplicità sia dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale) sia della attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo in acquisizioni documentali): sull'argomento, si vedano 3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla Parte_5 applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14. Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna
(sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, CP_2
18 SETTEMBRE 2012 N° 15656).
[...]
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Essendo stati considerati nella motivazione dati relativi alla salute della parte ricorrente, va adottata al riguardo la statuizione specificata in dispositivo, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. «CODICE DELLA PRIVACY»), sub art.
52 (relativo ai: «Dati identificativi degli interessati»), nella stesura successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, di
8 Sentenza R.G. n° 2846/25 adeguamento dell'ordinamento nazionale al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del
PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO, del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018 (art. 99, comma 2, del regolamento).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto di Parte_2
all'attribuzione della quota di pensione di reversibilità con
[...] riferimento alla prestazione già attribuita al padre Persona_1
(già titolare di pensione diretta e deceduto il 7 marzo
[...]
2024), condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 delle somme dovute per tale titolo, con la decorrenza e nella misura di legge, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla domanda;
2. condanna, altresì, l' convenuto al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Alessandra BOCCUNI, dichiaratasi antistataria;
3. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri elementi identificativi della parte ricorrente, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.
Taranto, 9 dicembre 2025.
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