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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: d.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel./est d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 20.11.2025 la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.1921/25 RG TRA
, (c.f. , in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di titolare della omonima ditta individuale con sede in S. Maria C.V. alla via Rampetta De Michele snc (p.iva ), rappresentato e difeso dagli P.IVA_1 avv.ti Ruggero M. Pigrini (c.f.: , Mario CodiceFiscale_2 Romano, (c.f.: ) e (c.f.: CodiceFiscale_3 Parte_2
), tutti elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliati presso lo studio sito in S. Maria C.V., alla Via F. Pezzella, n. 19, e che dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria al n. fax0823/812133 ovvero all'indirizzo PEC Email_1 APPELLANTE E
, C.F. rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._5 giusta procura allegata al presente atto a norma dell'art. 83, co. 3, c.p.c. e dell'art. 10 d.P.R. 123/2001 e ss. mm. ii., dall'Avv. Nerino Allocati (C.F.
) e dall'Avv. Vincenzo Ferraiuolo (C.F. C.F._6
), ed C.F._7 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Napoli alla via Renato Gomez D'Ayala n. 6 e che dichiara che le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: e Email_2
Email_3 APPELLATO MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 4.11.2024, l'odierna appellata riferiva di aver lavorato per la ditta individuale oggi parte appellante a partire dal 9.10.2014, in virtù di contratto di
1 lavoro a tempo indeterminato part time orizzontale per 24 ore settimanali, svolgendo le mansioni di “aiuto commessa” e inquadramento al 5° livello del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (cd. «CCNL Commercio –Confcommercio»). Precisava di aver reso la propria prestazione nel reparto ortofrutta del Supermercato della Cooperativa Al Risparmio di Santa Maria Capua Vetere, con orario ore 8:00 alle ore 14:00, mentre solo negli ultimi due anni la prestazione veniva resa negli orari dalle 16:00 alle 20:30. Affermava che, in data 29.04.2024, veniva licenziata oralmente dal resistente, che la invitava a non presentarsi più a lavoro dal giorno successivo, precisando che già nei giorni precedenti il resistente le aveva palesato alcuni problemi nella prosecuzione del rapporto di lavoro, in ragione di dubbi in ordine alla prosecuzione dell'affidamento del reparto, evidenziandole che avrebbe dovuto trasferire l'attività altrove e ridimensionarne l'organico. Deducendo, l'inefficacia e/o nullità del licenziamento irrogato, chiedeva il ripristino del rapporto di lavoro, con conseguente risarcimento del danno, precisando che il proprio stipendio mensile ammontava ad euro 748,02. Lamentava altresì che il proprio datore di lavoro non le aveva riconosciuto il Tfr residuo, ovvero al netto delle anticipazioni riconosciutele) né le spettanze di fine rapporto né i ratei di tredicesima e quattordicesima spettantile sicchè concludeva dunque per la condanna del resistente al pagamento della somma di euro 2.970,39. Nonostante la regolare notifica, il datore di lavoro non si costituiva. Il Tribunale adito, con sentenza n.1273/2025 del 16.6.2025, dichiarava l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente con ordine al datore di lavoro di reintegrarla nel posto di lavoro e con condanna al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative , nonché la condanna al pagamento della somma di euro 1907,41 a titolo di differenze retributive, oltre le spese di lite.
Propone appello deducendo che alla data di Parte_1 emissione della sentenza la risultava nuovamente alle CP_1 proprie dipendenze alle medesime condizioni contrattuali- economiche antecedenti l'impugnato licenziamento sicchè stante il ripristino del rapporto era venuto meno l'interesse della lavoratrice all'ordine di reintegrazione.
Impugna la decisione sottolineando che il risarcimento e le retribuzioni dovute per il periodo di estromissione dovevano essere riconosciute fino alla data di effettiva ripresa del servizio ovvero 1.4.2025 e che dovevano essere detratti gli
2 importi ricevuti dalla lavoratrice per aver lavorato presso altri datori di lavoro .
Replica la costituitasi in giudizio regolarmente CP_2 eccependo l'inammissibilità del gravame in quanto l'odierna appellante, costituitasi tardivamente, non poteva avanzare nuove eccezioni ed istanze istruttorie in aperta violazione dell'art.345 c.p.c. . Precisa di aver in data 26.6.2025, dopo aver notificato la sentenza gravata, comunicato di optare per l'indennità sostitutiva della reintegra, fermo il concreto interesse a percepire il diritto al risarcimento dei danni da licenziamento e l'indennità sostitutiva della reintegrazione . Segnala di essere stata nuovamente licenziata in data 4.8.2025 e di aver proposto all'uopo nuova impugnativa.
Contesta il motivo di appello inerente l'aliunde perceptum, per carenza di interesse ad impugnare per aver il primo Giudice già disposto la detrazione di quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative .
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter cpc ed acquisite le note la causa è stata introitata in decisione.
********* L'appello, che rasenta l'inammissibilità, non merita condivisione.
Ed invero, quanto alla dedotta carenza di interesse all'esito della nuova assunzione ( il nuovo contratto è dell'1.4.2025 mentre il precedente contratto risulta cessato in data 30.4.2024), si evidenzia che la attualmente non è più dipendente di parte CP_1 appellante, essendole stato irrogato un provvedimento di licenziamento in data 4.8.2025 .Inoltre risulta, come documentato dalla difesa della lavoratrice, che la stessa non ha mai inteso rinunziare alla domanda in oggetto avendo provveduto a notificare la sentenza gravata in forma esecutiva e in data 26.6.2025 - prima del deposito dell'appello avvenuto in data 25.7.2025 - provveduto ad optare per l'indennità sostitutiva di reintegra.
Quanto alle contestazioni inerenti l'aliunde perceptum, occorre rilevare un difetto di interesse ad impugnare la sentenza sul punto e tanto per aver già il primo Giudice disposto la detrazione di quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorativa .
In ogni caso appaiono tardive, oltre che generiche, le richieste istruttorie avanzate – esibizione documenti ex art.210 c.cp.c. – in sede di appello.
Sul tema la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n.33108/22) ha affermato che l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. n. 26597 del 2020) in quanto il potere istruttorio officioso previsto dagli
3 artt. 421 e 437, secondo comma, cod. proc. civ., pone un contemperamento al principio dispositivo, sostenuto dall'esigenza della ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro (sul punto, Cass. n. 12902 del 2015), ma più specificamente (proprio in un caso in cui sia in primo che in secondo grado erano stati attivati i poteri istruttori d'ufficio sui fatti allegati dalla datrice resistente tardivamente costituitasi;
cfr. Cassazione n.23605/20) ha chiarito che l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro, non può mai essere volta a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in modo da attribuire al giudice una funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto con la norma di cui all'art. 421 del codice di rito si è inteso affermare che costituisce caratteristica precipua di tale rito speciale il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, cosicché, allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (v., ancora, Cass. SS.UU. n. 11353/2004, cit.), ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti di istruzione la cui esigenza nasca da quanto già ritualmente acquisito;
atti istruttori idonei a superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si verte;
pertanto, all'utilizzo dei poteri del giudice ai sensi della citata disposizione deve sempre presiedere il principio di imparzialità, e tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto ed in una conseguente sanatoria della decadenza radicale in cui il medesimo è incorso, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti (cfr., ex multis, Cass. nn. 3117/2012; 154/2006).
Nel caso in esame con la tardiva costituzione in giudizio e la conseguente decadenza dalla rituale produzione documentale ex art.416 comma 3 cpc, nonché, dalle richieste di prova orale, l'acquisizione d'ufficio della documentazione richiesta di fatto comporterebbe la sanatoria delle decadenze maturate in violazione del principio di terzietà del Giudice, né può, peraltro, ritenersi sussistente alcuna pista probatoria da integrare (quanto piuttosto l'assenza totale di sia di prova tempestiva sia di richieste istruttorie tempestive) .
In conclusione difetta ex art.437 cpc il presupposto legittimante l'iniziativa d'ufficio costituita dalla presenza di una prova semiplena o di una c.d pista probatoria considerato che (cfr. Cassazione n.8381/19) “costituisce, infatti, orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte di cassazione ritenere che nel rito del lavoro, i mezzi istruttori, preclusi alle parti, possono essere ammessi d'ufficio, ma suppongono,
4 tuttavia, la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell'integrazione affidata alle prove ufficiose”.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado liquidate in € 3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione. Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Napoli 20.11.25 Il Presidente d.ssa Anna Carla Catalano
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, (c.f. , in proprio e nella Parte_1 C.F._1 qualità di titolare della omonima ditta individuale con sede in S. Maria C.V. alla via Rampetta De Michele snc (p.iva ), rappresentato e difeso dagli P.IVA_1 avv.ti Ruggero M. Pigrini (c.f.: , Mario CodiceFiscale_2 Romano, (c.f.: ) e (c.f.: CodiceFiscale_3 Parte_2
), tutti elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliati presso lo studio sito in S. Maria C.V., alla Via F. Pezzella, n. 19, e che dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria al n. fax0823/812133 ovvero all'indirizzo PEC Email_1 APPELLANTE E
, C.F. rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._5 giusta procura allegata al presente atto a norma dell'art. 83, co. 3, c.p.c. e dell'art. 10 d.P.R. 123/2001 e ss. mm. ii., dall'Avv. Nerino Allocati (C.F.
) e dall'Avv. Vincenzo Ferraiuolo (C.F. C.F._6
), ed C.F._7 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Napoli alla via Renato Gomez D'Ayala n. 6 e che dichiara che le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: e Email_2
Email_3 APPELLATO MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 4.11.2024, l'odierna appellata riferiva di aver lavorato per la ditta individuale oggi parte appellante a partire dal 9.10.2014, in virtù di contratto di
1 lavoro a tempo indeterminato part time orizzontale per 24 ore settimanali, svolgendo le mansioni di “aiuto commessa” e inquadramento al 5° livello del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (cd. «CCNL Commercio –Confcommercio»). Precisava di aver reso la propria prestazione nel reparto ortofrutta del Supermercato della Cooperativa Al Risparmio di Santa Maria Capua Vetere, con orario ore 8:00 alle ore 14:00, mentre solo negli ultimi due anni la prestazione veniva resa negli orari dalle 16:00 alle 20:30. Affermava che, in data 29.04.2024, veniva licenziata oralmente dal resistente, che la invitava a non presentarsi più a lavoro dal giorno successivo, precisando che già nei giorni precedenti il resistente le aveva palesato alcuni problemi nella prosecuzione del rapporto di lavoro, in ragione di dubbi in ordine alla prosecuzione dell'affidamento del reparto, evidenziandole che avrebbe dovuto trasferire l'attività altrove e ridimensionarne l'organico. Deducendo, l'inefficacia e/o nullità del licenziamento irrogato, chiedeva il ripristino del rapporto di lavoro, con conseguente risarcimento del danno, precisando che il proprio stipendio mensile ammontava ad euro 748,02. Lamentava altresì che il proprio datore di lavoro non le aveva riconosciuto il Tfr residuo, ovvero al netto delle anticipazioni riconosciutele) né le spettanze di fine rapporto né i ratei di tredicesima e quattordicesima spettantile sicchè concludeva dunque per la condanna del resistente al pagamento della somma di euro 2.970,39. Nonostante la regolare notifica, il datore di lavoro non si costituiva. Il Tribunale adito, con sentenza n.1273/2025 del 16.6.2025, dichiarava l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente con ordine al datore di lavoro di reintegrarla nel posto di lavoro e con condanna al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative , nonché la condanna al pagamento della somma di euro 1907,41 a titolo di differenze retributive, oltre le spese di lite.
Propone appello deducendo che alla data di Parte_1 emissione della sentenza la risultava nuovamente alle CP_1 proprie dipendenze alle medesime condizioni contrattuali- economiche antecedenti l'impugnato licenziamento sicchè stante il ripristino del rapporto era venuto meno l'interesse della lavoratrice all'ordine di reintegrazione.
Impugna la decisione sottolineando che il risarcimento e le retribuzioni dovute per il periodo di estromissione dovevano essere riconosciute fino alla data di effettiva ripresa del servizio ovvero 1.4.2025 e che dovevano essere detratti gli
2 importi ricevuti dalla lavoratrice per aver lavorato presso altri datori di lavoro .
Replica la costituitasi in giudizio regolarmente CP_2 eccependo l'inammissibilità del gravame in quanto l'odierna appellante, costituitasi tardivamente, non poteva avanzare nuove eccezioni ed istanze istruttorie in aperta violazione dell'art.345 c.p.c. . Precisa di aver in data 26.6.2025, dopo aver notificato la sentenza gravata, comunicato di optare per l'indennità sostitutiva della reintegra, fermo il concreto interesse a percepire il diritto al risarcimento dei danni da licenziamento e l'indennità sostitutiva della reintegrazione . Segnala di essere stata nuovamente licenziata in data 4.8.2025 e di aver proposto all'uopo nuova impugnativa.
Contesta il motivo di appello inerente l'aliunde perceptum, per carenza di interesse ad impugnare per aver il primo Giudice già disposto la detrazione di quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative .
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter cpc ed acquisite le note la causa è stata introitata in decisione.
********* L'appello, che rasenta l'inammissibilità, non merita condivisione.
Ed invero, quanto alla dedotta carenza di interesse all'esito della nuova assunzione ( il nuovo contratto è dell'1.4.2025 mentre il precedente contratto risulta cessato in data 30.4.2024), si evidenzia che la attualmente non è più dipendente di parte CP_1 appellante, essendole stato irrogato un provvedimento di licenziamento in data 4.8.2025 .Inoltre risulta, come documentato dalla difesa della lavoratrice, che la stessa non ha mai inteso rinunziare alla domanda in oggetto avendo provveduto a notificare la sentenza gravata in forma esecutiva e in data 26.6.2025 - prima del deposito dell'appello avvenuto in data 25.7.2025 - provveduto ad optare per l'indennità sostitutiva di reintegra.
Quanto alle contestazioni inerenti l'aliunde perceptum, occorre rilevare un difetto di interesse ad impugnare la sentenza sul punto e tanto per aver già il primo Giudice disposto la detrazione di quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorativa .
In ogni caso appaiono tardive, oltre che generiche, le richieste istruttorie avanzate – esibizione documenti ex art.210 c.cp.c. – in sede di appello.
Sul tema la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n.33108/22) ha affermato che l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. n. 26597 del 2020) in quanto il potere istruttorio officioso previsto dagli
3 artt. 421 e 437, secondo comma, cod. proc. civ., pone un contemperamento al principio dispositivo, sostenuto dall'esigenza della ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro (sul punto, Cass. n. 12902 del 2015), ma più specificamente (proprio in un caso in cui sia in primo che in secondo grado erano stati attivati i poteri istruttori d'ufficio sui fatti allegati dalla datrice resistente tardivamente costituitasi;
cfr. Cassazione n.23605/20) ha chiarito che l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro, non può mai essere volta a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in modo da attribuire al giudice una funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto con la norma di cui all'art. 421 del codice di rito si è inteso affermare che costituisce caratteristica precipua di tale rito speciale il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, cosicché, allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (v., ancora, Cass. SS.UU. n. 11353/2004, cit.), ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti di istruzione la cui esigenza nasca da quanto già ritualmente acquisito;
atti istruttori idonei a superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si verte;
pertanto, all'utilizzo dei poteri del giudice ai sensi della citata disposizione deve sempre presiedere il principio di imparzialità, e tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto ed in una conseguente sanatoria della decadenza radicale in cui il medesimo è incorso, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti (cfr., ex multis, Cass. nn. 3117/2012; 154/2006).
Nel caso in esame con la tardiva costituzione in giudizio e la conseguente decadenza dalla rituale produzione documentale ex art.416 comma 3 cpc, nonché, dalle richieste di prova orale, l'acquisizione d'ufficio della documentazione richiesta di fatto comporterebbe la sanatoria delle decadenze maturate in violazione del principio di terzietà del Giudice, né può, peraltro, ritenersi sussistente alcuna pista probatoria da integrare (quanto piuttosto l'assenza totale di sia di prova tempestiva sia di richieste istruttorie tempestive) .
In conclusione difetta ex art.437 cpc il presupposto legittimante l'iniziativa d'ufficio costituita dalla presenza di una prova semiplena o di una c.d pista probatoria considerato che (cfr. Cassazione n.8381/19) “costituisce, infatti, orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte di cassazione ritenere che nel rito del lavoro, i mezzi istruttori, preclusi alle parti, possono essere ammessi d'ufficio, ma suppongono,
4 tuttavia, la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell'integrazione affidata alle prove ufficiose”.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado liquidate in € 3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione. Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Napoli 20.11.25 Il Presidente d.ssa Anna Carla Catalano
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