TRIB
Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/10/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro
Dott.ssa AN Di AU in data 19/10/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1598/2023R.g.
Tra
n.03/12/1953 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Alfredo Mercatante
RICORRENTE
E
in p.l.r.p.t. (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Laura romano
E
Controparte_2
(c.f. )
[...] P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'avv.ta Mariagraziachiara Vaccaro
RESISTENTI
OGGETTO: assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 01/08/2023, depositato in data 31/07/2023,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: con lo stesso decreto ex art.415 C.p.c., sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato nonché dell'iscrizione a ruolo delle somme in esso indicate, sussistendone il fumus boni iuris ed i gravi motivi in considerazione del fatto che l'Agente della Riscossione nella comunicazione impugnata ha avvisato il contribuente che in caso di mancato pagamento procederà alla riscossione coattiva, con grave danno per la ricorrente;
** NEL MERITO, accogliere
1 integralmente il ricorso, riconoscendo e dichiarando la illegittimità e/o la inesistenza e/o nullità e/o erroneità e/o decadenza della iscrizione a ruolo, della procedura di riscossione intrapresa, dell'intimazione di pagamento impugnata e dell'avviso di addebito sottostante, per i motivi indicati nel presente ricorso ovvero l'intervenuta prescrizione, totale o parziale, del diritto
a riscuotere i crediti indicati nella intimazione impugnata, con conseguente annullamento degli atti illegittimi;
IN OGNI CASO CONDANNARE la
[...]
, Agente della Riscossione per la provincia di Vibo Controparte_1
Valentia, e l' , in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al CP_2 pagamento di spese e compensi professionali con distrazione ex art.93 C.p.c.”
Le parti resistenti, costituitesi in giudizio, hanno rassegnato le conclusioni di cui alle rispettive memorie di costituzione.
Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto alle udien ze del
07.01.2025 e del 07.10.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c., con termine per il deposito fissato per il medesimo giorno;
all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti, ha adottato la sentenza con contestuale motivazione , nei termini di seguito precisati, di cui dispone la comunicazione alle parti.
In via preliminare si rileva che, è intervenuta, nelle more del giudizio la cessazione della materia del contendere, come dedotto e documentato dalle parti resistenti all'atto della costituzione in giudizio, per intervenuto sgravio delle cartelle impugnate.
La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere è largamente diffusa e, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione), ne deriva una deroga al principio per cui il processo dovrebbe
2 restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n.9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151).
Nel caso in esame, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ricorrendone i presupposti.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, valorizzati i motivi della decisione.
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 19 ottobre 2025
Il Giudice
AN Di AU
3