Art. 78.2.
Art. 78-b.
L'ammissione in un ospedale, qualora non sia richiesta a pagamento, non puo' effettuarsi, se dal richiedente non siano dimostrate la condizione di poverta' e la necessita' del ricovero, in dipendenza dell'impossibilita' della cura o dell'assistenza ostetrica a domicilio, o negli ambulatori o dispensari.
In caso d'urgenza il ricovero dev'essere provvisoriamente consentito, salvo all'amministrazione ospedaliera di accertare successivamente il concorso delle suindicate condizioni.
Qualora, pero', si tratti di persona che, secondo le disposizioni statutarie dell'istituto, non abbia titolo all'assistenza gratuita, l'ammissione nell'ospedale dev'essere, di regola, preceduta, sotto pena di decadere dal diritto al rimborso della relativa spesa, dall'ordinanza emessa a termini dello articolo 79 della presente legge, dalla quale risulti accertata l'urgenza del ricovero. Solo quando l'urgenza sia tale da non consentire l'emissione dell'ordinanza prima del ricovero, questo puo' essere effettuato in via provvisoria, in seguito a verbale d'ammissione, redatto da un apposito sanitario dell'ospedale, e da cui risulti la circostanza dell'eccezionale urgenza; ma anche in questo caso devesi promuovere, nei due giorni successivi, l'emissione dell'ordinanza.
Agli effetti del rimborso della relativa spesa, il ricovero dev'essere in tutti i casi notificato, entro cinque giorni dalla data dell'ammissione, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, al Comune del presunto domicilio di soccorso del ricoverato.
(3) (4)
((Quando, all'atto del ricovero, risulti che l'infermo ha titolo all'assistenza da parte di un istituto mutualistico od assicurativo di diritto pubblico dovra' anche procedersi alla notifica all'istituto competente, ai fini, nei modi e termini di cui al comma precedente.
Nel caso che l'istituto non faccia pervenire all'amministrazione ospedaliera motivata contestazione dell'onere della spedalita' entro il termine di giorni 30 da quello di notifica del ricovero, tale onere si ritiene assunto dall'istituto stesso.
In caso di contestazione e ove la spedalita' non venga in tutto o in parte assunta dall'istituto mutualistico o assicurativo, l'importo intero di essa o quello residuo sara' a carico del Comune di domicilio di soccorso, salvo rivalsa di quest'ultimo verso chi di ragione.
Nel caso che la spedalita' venga posta - in qualunque momento - a carico di un istituto mutualistico o assicurativo, questo dovra' corrispondere agli ospedali anche il compenso fisso attribuito ai sanitari ospedalieri a norma dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Art. 78-b.
L'ammissione in un ospedale, qualora non sia richiesta a pagamento, non puo' effettuarsi, se dal richiedente non siano dimostrate la condizione di poverta' e la necessita' del ricovero, in dipendenza dell'impossibilita' della cura o dell'assistenza ostetrica a domicilio, o negli ambulatori o dispensari.
In caso d'urgenza il ricovero dev'essere provvisoriamente consentito, salvo all'amministrazione ospedaliera di accertare successivamente il concorso delle suindicate condizioni.
Qualora, pero', si tratti di persona che, secondo le disposizioni statutarie dell'istituto, non abbia titolo all'assistenza gratuita, l'ammissione nell'ospedale dev'essere, di regola, preceduta, sotto pena di decadere dal diritto al rimborso della relativa spesa, dall'ordinanza emessa a termini dello articolo 79 della presente legge, dalla quale risulti accertata l'urgenza del ricovero. Solo quando l'urgenza sia tale da non consentire l'emissione dell'ordinanza prima del ricovero, questo puo' essere effettuato in via provvisoria, in seguito a verbale d'ammissione, redatto da un apposito sanitario dell'ospedale, e da cui risulti la circostanza dell'eccezionale urgenza; ma anche in questo caso devesi promuovere, nei due giorni successivi, l'emissione dell'ordinanza.
Agli effetti del rimborso della relativa spesa, il ricovero dev'essere in tutti i casi notificato, entro cinque giorni dalla data dell'ammissione, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, al Comune del presunto domicilio di soccorso del ricoverato.
(3) (4)
((Quando, all'atto del ricovero, risulti che l'infermo ha titolo all'assistenza da parte di un istituto mutualistico od assicurativo di diritto pubblico dovra' anche procedersi alla notifica all'istituto competente, ai fini, nei modi e termini di cui al comma precedente.
Nel caso che l'istituto non faccia pervenire all'amministrazione ospedaliera motivata contestazione dell'onere della spedalita' entro il termine di giorni 30 da quello di notifica del ricovero, tale onere si ritiene assunto dall'istituto stesso.
In caso di contestazione e ove la spedalita' non venga in tutto o in parte assunta dall'istituto mutualistico o assicurativo, l'importo intero di essa o quello residuo sara' a carico del Comune di domicilio di soccorso, salvo rivalsa di quest'ultimo verso chi di ragione.
Nel caso che la spedalita' venga posta - in qualunque momento - a carico di un istituto mutualistico o assicurativo, questo dovra' corrispondere agli ospedali anche il compenso fisso attribuito ai sanitari ospedalieri a norma dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".