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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 905/2025 ed instaurata da rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenia De Cesaris, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.04.2025, ha adito questo Tribunale, chiedendo Parte_1 di pronunciare la separazione personale dal coniuge, con addebito al marito;
di disporre Controparte_1
l'affidamento condiviso della figlia minore delle parti, con collocamento della stessa presso la madre;
di assegnare la casa coniugale alla madre;
di regolamentare le visite paterne alla figlia minore;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia minore pari ad euro 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di disporre che la madre percepisca l'assegno unico universale in via esclusiva.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio concordatario in Collepardo (FR) il
28.09.2019, scegliendo il regime della separazione dei beni;
dall'unione sentimentale tra le parti nasceva una figlia, nella data del 6.04.2013; le parti stabilivano la residenza coniugale in un immobile condotto in Per_1 locazione, sito in Collepardo (FR); la nella data del 9.02.2024, rimaneva vittima di un incidente Parte_1 stradale mentre era in auto con il il quale era alla guida in stato di ebrezza, in occasione del quale CP_1 riportava un politrauma con fratture vertebrali e costali e lesioni epatiche e alla milza;
la stessa veniva, pertanto, ricoverata per cinquanta giorni presso il reparto di neurochirurgia dell'Ospedale Spaziani di Frosinone e sottoposta ad intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale;
durante il ricovero, sua sorella,
[...]
si recava quotidianamente presso l'abitazione coniugale per prestare aiuto al cognato e alla nipote Per_2
e per accompagnare il cognato, al quale era stata sospesa la patente di guida, a far visita alla moglie;
dopo le dimissioni, la apprendeva dalle amiche e dalla figlia che la propria sorella si era insinuata nel Parte_1 rapporto coniugale;
in particolare, la figlia minore delle parti riferiva alla madre “zia ha preso il tuo posto con papà”; stante il disagio e la sofferenza manifestato dalla minore per la situazione creatasi tra il padre e la zia, essa intraprendeva un percorso psicologico presso l'istituto scolastico dalla stessa frequentato con la dott.ssa la dal suo canto, decideva di affrontare il marito, il quale dapprima le confessava di Parte_2 Parte_1 essersi innamorato di sua sorella e di avere con essa intrapreso una relazione extraconiugale, successivamente negava tale circostanza, dicendole che si trattava di uno scherzo e pregandola di non interrompere la relazione coniugale;
ciò nonostante il teneva una condotta distaccata e insofferente nei confronti della moglie, CP_1 omettendo di prestarle il supporto di cui essa necessitava;
la difatti, sino al mese di maggio del Parte_1
2024, non riusciva ad alzarsi dal letto in ragione delle lesioni riportate e, stante l'assenza del marito in casa, doveva ricorrere all'aiuto della figlia;
essa, successivamente, si avvedeva del fatto che si era realmente instaurata una relazione tra il marito e la propria sorella, sicché decideva di avere un nuovo confronto con il marito, il quale pur ribadendole che si trattava di uno scherzo, nella data del 13.10.2024 decideva di abbandonare la casa coniugale per trasferirsi in un appartamento condotto in locazione sito in Alatri (FR); dopo l'abbandono della casa coniugale, il teneva con sé la figlia esclusivamente per pochissime ore e CP_1 dietro insistenza della solo dal mese di marzo 2025 il iniziava a frequentare la figlia a serate Parte_1 CP_1 alterne presso la casa coniugale;
nella data del 12.03.2025, la si trovava a passare nei pressi Parte_1 dell'abitazione del marito e vedeva la propria sorella uscire dalla detta abitazione;
il 16.03.2025, la figlia minore delle parti, dopo aver trascorso il week end con il padre, riferiva alla madre che il padre le Per_1 confessava di aver intrapreso una relazione con la zia, della quale si era innamorato;
lo stesso padre, inoltre, riferiva alla figlia di dover accettare la detta relazione se voleva la sua felicità; a causa dell'incidente stradale in cui rimaneva vittima, la perdeva l'impiego a termine che aveva ottenuto presso un supermercato Parte_1 della zona;
la stessa, dopo la convalescenza, si impiegava alle dipendenze del di Collepardo Parte_3
(FR), con contratto stagionale, nel periodo da giugno a settembre, e saltuariamente lavorava nei fine settimana invernali;
il al contrario, era occupato come elettricista alle dipendenze della ditta Petrucci e percepiva CP_1 stipendio netto pari ad euro 2.100,00, cui si sommavano i compensi per straordinari, ammontanti a circa euro
120/200,00 settimanali;
dall'abbandono della casa coniugale, il eseguiva in favore della CP_1 Parte_1 sporadici versamenti di somme di denaro;
egli, in particolare, versava, durante il mese di ottobre 2024 la somma di euro 350,00, nella data del 23.10.2024, e la somma di euro 700,00 nella data del 13.10.2024, durante il mese di gennaio 2025 la somma di euro 600,00, durante il mese di febbraio 2025 la somma di euro 400,00, durante il mese di marzo 2025 la somma di euro 400,00; i detti importi risultavano insufficienti per il mantenimento della figlia minore delle parti, ciò anche in ragione del fatto che la e la figlia Parte_1 rimanevano a vivere presso l'abitazione coniugale il cui canone locatizio ammontava ad euro 350,00 mensili. ha scelto la contumacia. Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, il Procuratore della parte ricorrente, unico comparso, ha precisato le conclusioni ai fini della pronuncia non definitiva sullo status coniugale, riportandosi ai propri atti difensivi. Sicché il Giudice delegato alla trattazione ha rimesso la causa in decisione al Collegio, ex art. 473-bis.22, co. 4, c.p.c., ai fini della pronuncia sulla separazione.
1. Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta.
Il tenore degli atti di causa e, in particolare, la richiesta di addebito della separazione al marito, unitamente alla mancata reazione giudiziaria dello stesso a fronte della domanda sullo status coniugale, nonché la cessazione della convivenza coniugale tra le parti prima del giudizio, convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
2. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69 d.p.r. 396/2000.
3. Il governo delle spese di lite deve essere rimesso alla successiva sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Collepardo (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019, n. 1, p. I);
− rimette la causa in istruttoria per le ulteriori questioni;
− spese di lite alla sentenza definitiva.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 905/2025 ed instaurata da rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenia De Cesaris, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.04.2025, ha adito questo Tribunale, chiedendo Parte_1 di pronunciare la separazione personale dal coniuge, con addebito al marito;
di disporre Controparte_1
l'affidamento condiviso della figlia minore delle parti, con collocamento della stessa presso la madre;
di assegnare la casa coniugale alla madre;
di regolamentare le visite paterne alla figlia minore;
di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia minore pari ad euro 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di disporre che la madre percepisca l'assegno unico universale in via esclusiva.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio concordatario in Collepardo (FR) il
28.09.2019, scegliendo il regime della separazione dei beni;
dall'unione sentimentale tra le parti nasceva una figlia, nella data del 6.04.2013; le parti stabilivano la residenza coniugale in un immobile condotto in Per_1 locazione, sito in Collepardo (FR); la nella data del 9.02.2024, rimaneva vittima di un incidente Parte_1 stradale mentre era in auto con il il quale era alla guida in stato di ebrezza, in occasione del quale CP_1 riportava un politrauma con fratture vertebrali e costali e lesioni epatiche e alla milza;
la stessa veniva, pertanto, ricoverata per cinquanta giorni presso il reparto di neurochirurgia dell'Ospedale Spaziani di Frosinone e sottoposta ad intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale;
durante il ricovero, sua sorella,
[...]
si recava quotidianamente presso l'abitazione coniugale per prestare aiuto al cognato e alla nipote Per_2
e per accompagnare il cognato, al quale era stata sospesa la patente di guida, a far visita alla moglie;
dopo le dimissioni, la apprendeva dalle amiche e dalla figlia che la propria sorella si era insinuata nel Parte_1 rapporto coniugale;
in particolare, la figlia minore delle parti riferiva alla madre “zia ha preso il tuo posto con papà”; stante il disagio e la sofferenza manifestato dalla minore per la situazione creatasi tra il padre e la zia, essa intraprendeva un percorso psicologico presso l'istituto scolastico dalla stessa frequentato con la dott.ssa la dal suo canto, decideva di affrontare il marito, il quale dapprima le confessava di Parte_2 Parte_1 essersi innamorato di sua sorella e di avere con essa intrapreso una relazione extraconiugale, successivamente negava tale circostanza, dicendole che si trattava di uno scherzo e pregandola di non interrompere la relazione coniugale;
ciò nonostante il teneva una condotta distaccata e insofferente nei confronti della moglie, CP_1 omettendo di prestarle il supporto di cui essa necessitava;
la difatti, sino al mese di maggio del Parte_1
2024, non riusciva ad alzarsi dal letto in ragione delle lesioni riportate e, stante l'assenza del marito in casa, doveva ricorrere all'aiuto della figlia;
essa, successivamente, si avvedeva del fatto che si era realmente instaurata una relazione tra il marito e la propria sorella, sicché decideva di avere un nuovo confronto con il marito, il quale pur ribadendole che si trattava di uno scherzo, nella data del 13.10.2024 decideva di abbandonare la casa coniugale per trasferirsi in un appartamento condotto in locazione sito in Alatri (FR); dopo l'abbandono della casa coniugale, il teneva con sé la figlia esclusivamente per pochissime ore e CP_1 dietro insistenza della solo dal mese di marzo 2025 il iniziava a frequentare la figlia a serate Parte_1 CP_1 alterne presso la casa coniugale;
nella data del 12.03.2025, la si trovava a passare nei pressi Parte_1 dell'abitazione del marito e vedeva la propria sorella uscire dalla detta abitazione;
il 16.03.2025, la figlia minore delle parti, dopo aver trascorso il week end con il padre, riferiva alla madre che il padre le Per_1 confessava di aver intrapreso una relazione con la zia, della quale si era innamorato;
lo stesso padre, inoltre, riferiva alla figlia di dover accettare la detta relazione se voleva la sua felicità; a causa dell'incidente stradale in cui rimaneva vittima, la perdeva l'impiego a termine che aveva ottenuto presso un supermercato Parte_1 della zona;
la stessa, dopo la convalescenza, si impiegava alle dipendenze del di Collepardo Parte_3
(FR), con contratto stagionale, nel periodo da giugno a settembre, e saltuariamente lavorava nei fine settimana invernali;
il al contrario, era occupato come elettricista alle dipendenze della ditta Petrucci e percepiva CP_1 stipendio netto pari ad euro 2.100,00, cui si sommavano i compensi per straordinari, ammontanti a circa euro
120/200,00 settimanali;
dall'abbandono della casa coniugale, il eseguiva in favore della CP_1 Parte_1 sporadici versamenti di somme di denaro;
egli, in particolare, versava, durante il mese di ottobre 2024 la somma di euro 350,00, nella data del 23.10.2024, e la somma di euro 700,00 nella data del 13.10.2024, durante il mese di gennaio 2025 la somma di euro 600,00, durante il mese di febbraio 2025 la somma di euro 400,00, durante il mese di marzo 2025 la somma di euro 400,00; i detti importi risultavano insufficienti per il mantenimento della figlia minore delle parti, ciò anche in ragione del fatto che la e la figlia Parte_1 rimanevano a vivere presso l'abitazione coniugale il cui canone locatizio ammontava ad euro 350,00 mensili. ha scelto la contumacia. Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, il Procuratore della parte ricorrente, unico comparso, ha precisato le conclusioni ai fini della pronuncia non definitiva sullo status coniugale, riportandosi ai propri atti difensivi. Sicché il Giudice delegato alla trattazione ha rimesso la causa in decisione al Collegio, ex art. 473-bis.22, co. 4, c.p.c., ai fini della pronuncia sulla separazione.
1. Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta.
Il tenore degli atti di causa e, in particolare, la richiesta di addebito della separazione al marito, unitamente alla mancata reazione giudiziaria dello stesso a fronte della domanda sullo status coniugale, nonché la cessazione della convivenza coniugale tra le parti prima del giudizio, convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
2. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69 d.p.r. 396/2000.
3. Il governo delle spese di lite deve essere rimesso alla successiva sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Collepardo (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019, n. 1, p. I);
− rimette la causa in istruttoria per le ulteriori questioni;
− spese di lite alla sentenza definitiva.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema