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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 5456/2021 promossa da:
), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di mandato in atti, dall'avv. Nicola Delcuratolo, presso il cui studio in Barletta alla via Indipendenza n. 12 è elettivamente domiciliato
INTIMANTE OPPOSTO contro
), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Agata Rosa Oliva, presso il cui studio in Barletta alla via Brigata Barletta n.
21 è elettivamente domiciliata
INTIMATA OPPONENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 13 Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificato il 13 ottobre 2021, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di chiedere la convalida dell'intimato sfratto per morosità.
[...]
A tale scopo, l'attore premetteva che:
-con contratto sottoscritto 29 novembre 2020 aveva concesso in locazione alla
[...]
per sei anni (dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2026), ad uso opificio CP_1
industriale, una porzione del complesso immobiliare sito in Barletta, alla via
Dell'Unione Europea n. 65/B, composto da: a) locale per attività a pianterreno, all'interno del quale vi era un vano per ufficio, spogliatoi e servizi igienici;
b) primo piano destinato ad uffici, composto da due vani e bagno;
c) piazzali scoperti ad uso esclusivo con accesso dalla pubblica via;
- il canone, per il primo anno, era stato pattuito in € 9.600,00, da corrispondersi, entro il primo giorno di ogni mese, in rate anticipate di € 800,00;
- dal mese di giugno 2021, la conduttrice si era resa morosa del pagamento dei canoni di locazione, per un numero complessivo di cinque mensilità, maturando, alla data della notifica dell'atto di intimazione, un debito di € 4.000,00.
Costituendosi in giudizio, deduceva che l'immobile era attinto da vizi che CP_1
ne avevano ridotto o annullato il godimento e avevano precluso il rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento dell'attività industriale.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda di convalida di sfratto per morosità e, in via riconvenzionale, la condanna del locatore alla restituzione di €
6.400,00 versati a titolo di canoni e di deposito cauzionale;
in via riconvenzionale gradata, la risoluzione del contratto per vizi della cosa locata ex art. 1578 c.c. e al risarcimento dei danni nella misura di € 10.000,00 nonché alla restituzione dell'importo di € 3.127,00 per le migliorie apportate all'immobile.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 5 novembre 2021, il Giudice, in ragione della opposizione spiegata dall'intimato non convalidava lo sfratto, non ordinava il pagina 2 di 13 rilascio dell'immobile locato, disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667
c.p.c., fissando l'udienza di discussione e concedendo i termini per il deposito di memorie integrative.
Con memoria integrativa, depositata il 4 gennaio 2022, , nel Parte_1
riportarsi al contenuto ed alle richieste formulate nei propri atti difensivi, contestava le eccezioni sollevate dalla in quanto prive di qualsivoglia riscontro CP_1
probatorio.
Con memoria integrativa depositata il 25 gennaio 2022 l'intimata opponente deduceva l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito, ribadendo quanto già rilevato nella fase sommaria, evidenziava che il capannone non era idoneo all'uso convenuto;
era privo di autorizzazione amministrativa allo scarico delle acque meteoriche nella fogna bianca urbana;
vi era stata una interlocuzione informale tra le parti in ordine a una riduzione del canone fino a quando le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento dell'attività non fossero pervenute dal Comune di Barletta;
il contratto era nullo per impossibilità dell'oggetto, dal momento che l'uso dell'immobile locato era stato negato a seguito di conferenza di servizi;
il contratto doveva essere risolto, poiché l'immobile, stante l'assenza di provvedimenti amministrativi indispensabili per la legale destinazione della cosa locata, era affetto da un grave vizio che ne diminuiva,
o, comunque, ne escludeva l'idoneità all'uso pattuito;
a parità di inadempimenti, quello posto in essere dal locatore era da considerarsi più grave;
al fine di rendere l'immobile idoneo all'uso pattuito, aveva realizzato interventi, sostenendo una spesa di
€ 3.127,52 che doveva essere rimborsata dal locatore.
Fallito il tentativo di mediazione, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 16 gennaio 2025, la cui trattazione veniva fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
pagina 3 di 13 Depositate le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter del c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda proposta da è fondata e deve, quindi, essere accolta. Parte_1
Di contro, la domanda riconvenzionale proposta dalla è infondata e deve, CP_1
quindi, essere rigettata.
Deve premettersi che entrambe le parti hanno chiesto che sia dichiarato risolto il contratto di locazione stipulato il 29 novembre 2020 per inadempimenti reciproci: il locatore, per omesso pagamento dei canoni di locazione;
la conduttrice, per presenza di vizi nell'immobile, tali da non consentire il rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie all'esercizio dell'attività industriale. Invero, parte conduttrice e intimata ha proposto, per un verso, domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del locatore e di condanna al risarcimento del danno;
per altro verso, ha proposto domanda di accertamento della nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto (sempre in ragione della presenza di vizi dell'immobile che non hanno consentito lo svolgimento dell'attività industriale).
Orbene, deve osservarsi che la domanda di convalida dello sfratto per morosità, quando in ragione dell'opposizione dell'intimato non possa avere il suo naturale epilogo nel provvedimento di convalida, all'esito del mutamento di rito si trasforma in un'ordinaria azione di risoluzione del contratto per inadempimento e condanna al pagamento dei canoni dovuti, la cui statuizione va contemplata nella decisione finale.
Ne consegue che al procedimento speciale subentra un ordinario giudizio di cognizione nel quale, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo pagina 4 di 13 emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte dalla controparte.
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
L'accoglimento della domanda di risoluzione di un contratto di locazione ad uso commerciale presuppone che la valutazione dell'inadempimento sia effettuata non con riferimento ai criteri predeterminati dal legislatore all'art. 5 l. n. 392/1978, applicabile alle locazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione, ma in relazione alle norme di carattere generale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., che richiedono un inadempimento di non scarsa importanza di una delle parti.
Ne consegue, quindi, che “la risoluzione del contratto di locazione a uso commerciale per mancato pagamento di canoni e/o oneri accessori può aversi solo con riferimento
a inadempimenti tali da rompere l'equilibrio contrattuale, tenuto conto del complessivo comportamento osservato dal conduttore” (si confronti, Cassazione civile n. 8076/2002).
Segnatamente, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, richiesta per la declaratoria di risoluzione del contratto, va operata alla stregua di un criterio oggettivo e di un criterio soggettivo.
Il primo ha riguardo all'entità oggettiva dell'inadempimento; il secondo, invece, tenendo in considerazione l'interesse che la parte creditrice intende realizzare con il contratto, dà rilievo alle modalità e alle circostanze dello svolgimento concreto del rapporto, al fine di verificare se l'inadempimento abbia, in concreto, generato un'alterazione notevole dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto. arti, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
Nel caso in esame, entrambe le parti hanno proposto domanda di risoluzione del contratto di locazione del 29 novembre 2020, con la conseguenza per cui occorrerà verificare, in primo luogo, a quale delle due parti sia imputabile l'inadempimento; in pagina 5 di 13 secondo luogo, qualora l'inadempimento sia ravvisabile nelle condotte di entrambe le parti, dovrà verificarsi a carico di chi debba essere addebitata la condotta più grave.
In particolare, ha contestato alla l'omesso Parte_1 CP_1
pagamento dei canoni di locazione dal mese di giugno 2021 fino all'attualità.
Nella fattispecie in esame, il locatore ha fornito la prova del fatto costitutivo della propria pretesa, mediante la produzione del contratto di locazione regolarmente registrato, dal quale risulta l'obbligazione di parte convenuta di corrispondere il canone nei termini espressi nell'atto introduttivo del giudizio.
Tutte le predette circostanze, oltre che provate dall'attore, non sono state contestate dalla convenuta che, di contro, a fondamento della domanda di risoluzione del medesimo contratto, ha dedotto l'inadempimento del locatore per inidoneità dell'immobile rispetto alla destinazione d'uso di opificio industriale.
Orbene, dalle evidenze documentali in atti, è dato evincere che: 1) al momento della sottoscrizione del contratto di locazione del 29 novembre 2020, la conduttrice ha espressamente dichiarato “di aver preso piena ed esatta visione e conoscenza delle caratteristiche dell'unità immobiliare in oggetto e di averla trovata in buonissime condizioni di manutenzione, di suo pieno gradimento e adatta all'espletamento della sua attività” (v. art. 7 del contratto di locazione allegato all'atto di intimazione di sfratto), rinunciando, in tal modo, a far valere eventuali vizi e accettando il rischio economico dell'eventuale riduzione dell'uso pattuito, laddove, successivamente all'atto, si fossero manifestati vizi nel locale che, al momento della stipula, non erano noti;
2) l'integrale inadempimento posto in essere dalla conduttrice dal mese di giugno
2021 e sino ad oggi (dunque, a distanza di soli 6 mesi dall'inizio dell'efficacia del contratto e per quasi 4 anni) non appare proporzionato né causalmente riconducibile alla mancanza di asseriti requisiti tecnici, essendo l'utilizzazione del locale proseguita senza soluzione di continuità, con integrale godimento dell'immobile per l'esercizio della propria attività industriale, anche in epoca successiva alla sospensione del pagina 6 di 13 pagamento del canone;
3) la permanenza, ancora attuale, della conduttrice nell'immobile concesso in locazione, pur in assenza di pagamento di qualsivoglia somma a titolo di godimento;
4) la condotta contraddittoria della conduttrice che, pur a fronte di vizi dell'immobile, continua ad occuparlo, senza corrispondere alcunchè al locatore, causando, dunque, uno squilibrio contrattuale di rilevante gravità.
Deve, quindi, presumersi non solo che l'immobile oggetto di causa è stato, ed è tuttora, effettivamente utilizzato per l'attività industriale prevista nel contratto, ma era, ed è tuttora, anche a tanto idoneo, posto che la conduttrice ha continuato a godere e permanere nella disponibilità materiale dell'immobile: tali considerazioni consentono, pertanto, di ritenere infondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla conduttrice e, dunque, illegittima la sospensione del pagamento dei canoni di locazione.
In particolare, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che “la principale e fondamentale obbligazione del conduttore è il pagamento del canone di locazione, sì che non gli è consentito di astenersi dal corrisponderlo anche nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, e ciò anche quando egli assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione parziale o totale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore di pagamento del canone, ai sensi dell'art. 1460 c.c., è, difatti, legittima qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, ovvero anche nell'ipotesi di inesatto inadempimento, purché nel rispetto dell'equilibrio contrattuale
e dell'obbligo di buona fede. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore” (cfr. Trib.
Roma Sez. VI, n. 8640/2019; Cass. Sent. n. 22039/2017; Cass. Sent. n. 6850/2012).
pagina 7 di 13 Pertanto, il conduttore non ha la facoltà di procedere, unilateralmente e in assenza di formali accordi con il locatore (che, occorre evidenziarlo, non sono intercorsi tra le parti, dovendo tali accordi avere la stessa forma del contratto di cui costituiscono una modifica), alla riduzione o sospensione del canone nella misura che ritiene proporzionale al mancato godimento dell'immobile locato, essendo tale opzione sempre subordinata ad uno specifico accordo con il locatore o ad una domanda da proporre al giudice (rectius: risoluzione del contratto o riduzione del corrispettivo): circostanza non ravvisabile nel caso di specie, mancando in atti un accordo espresso tra le parti circa eventuali diverse modalità di adempimento delle obbligazioni contrattuali.
A ciò si aggiunga l'ulteriore e dirimente considerazione per cui la pretesa presenza di vizi che avrebbero, secondo la prospettazione della conduttrice opponente, impedito il rilascio, in suo favore, di autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività industriale, non appare supportata da un riscontro documentale certo, dal momento che, in sede di stipula del contratto di locazione, la stessa si era fatta carico, prima di iniziare l'attività, di richiedere e di ottenere i nulla osta necessari degli Enti preposti ed adempiere alle relative prescrizioni (si confronti, l'art. 10 e l'art. 13).
Non può, dunque, la conduttrice, porre a fondamento delle proprie difese,
l'inadempimento del locatore, connesso a vizi che non le consentirebbero l'esercizio della sua attività industriale.
Alla luce di tali evidenze fattuali e processuali, non sembra, quindi, potersi dubitare del fatto che, a fronte di risultanze, positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal locatore, il mancato pagamento dei canoni di locazione dal mese di giugno 2021 fino all'attualità costituisca inadempimento “grave” per la inosservanza dell'obbligazione principale che il contratto genera in capo al conduttore (pagamento del corrispettivo) e che incida in modo intollerabile (avuto riguardo all'interesse del locatore) sull'equilibrio contrattuale voluto dalle parti.
pagina 8 di 13 Non può ritenersi, infatti, che l'omesso pagamento del canone di locazione per 4 anni e la permanenza nell'immobile senza soluzione di continuità costituiscano inadempimento meno grave rispetto alla pretesa presenza di vizi nell'immobile.
È indubbio che l'ordinamento giuridico non possa tutelare la posizione giuridica di colui (in particolare, di un imprenditore) che contesta un inadempimento o una nullità del contratto per la presenza di vizi che ne rendono impossibile l'oggetto e cionondimeno continui a permanere nell'immobile in relazione al quale contesta i vizi, implicitamente riconoscendone l'idoneità allo scopo convenuto.
Il canone di locazione, infatti, ponendosi in rapporto di corrispettività rispetto alla prestazione del locatore, integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e, pertanto, il mancato pagamento del canone incide in modo intollerabile sul sinallagma negoziale e priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo, giustificando la risoluzione del contratto (cfr. Cass. n.12769/98).
Del pari, infondata è la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto di locazione per impossibilità dell'oggetto.
La mancanza di titoli autorizzativi non incide, infatti, sulla validità del contratto, bensì, ma non è il caso di specie, essendovi un accordo in senso espressamente contrario
(artt. 10 e 13 del contratto di locazione), su una eventuale responsabilità per inadempimento del locatore che, in sede di stipula del contratto, abbia assunto l'impegno di ottenere i detti titoli
Sussistono, quindi, tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di locazione del 29 novembre 2020, registrato il 3 dicembre 2020 al n.
004355- serie 3 T, per grave inadempimento di e per la condanna di CP_1 quest'ultima al rilascio immediato in favore di del complesso Parte_1
immobiliare sito in Barletta alla via dell'Unione Europea n. 65/B catastalmente censito al Foglio 108, particella 1270, sub 3, cat. D/1, R. C. 2234,38 nonché al pagamento, in favore di , della somma di € 37.150,00, a titolo di canoni di Parte_1
pagina 9 di 13 locazione non corrisposti dal mese di giugno 2021 (per anno 2021, € 800 x 7 mensilità; per anni dal 2022 al 2025, € 850,00 al mese) fino alla data di deposito del presente provvedimento, oltre interessi decorrenti dalla singola mensilità, oneri fiscali nonché delle ulteriori somme dovute per i canoni successivi scaduti e non pagati sino all'effettivo rilascio.
Va, invece, rigettata la speculare domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento formulata dalla CP_1
Non merita, invece, accoglimento la domanda di condanna della conduttrice ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.
Ove si applicasse tale norma, si consentirebbe, infatti, una ingiusta duplicazione delle forme di riequilibrio, anche patrimoniale, tra le parti previste dall'ordinamento all'art. 1591 c.c.
La funzione della disposizione di cui all'art. 614 bis c.p.c. è, invero, garantita, in materia di locazione, dall'art. 1591 c.c. che impone al conduttore in mora, che non restituisca la cosa locata, l'obbligo di dare al locatore il corrispettivo convenuto nel contratto fino all'effettiva consegna del bene.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della e CP_1 liquidate, in favore dell'avv. Nicola Delcuratolo, dichiaratosi anticipatario, in €
1.024,00 per compensi, per la fase di studio e per la fase introduttiva del procedimento sommario (applicate le tariffe medie ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M.
147/2022, in ragione della media complessità delle questioni controverse, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, essendo la morosità, al momento della proposizione della domanda, pari ad € 4.000,00) ed in €
4.711,00 per la fase istruttoria e per la fase decisionale relative al procedimento incardinatosi a seguito del mutamento del rito (applicate le tariffe medie ex D.M.
55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della media complessità delle questioni controverse, avuto riguardo scaglione di valore compreso tra €
pagina 10 di 13 26.001,00 ed € 52.000,00, essendo la morosità, al momento della conclusione del presente procedimento, pari ad € 37.150,00), oltre spese borsuali, rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
Merita, infine, accoglimento la domanda di condanna della ai sensi CP_1 dell'art. 96 c.p.c., proposta dalla parte attrice.
L'applicazione della norma in esame è circoscritta ai soli casi in cui dagli atti di causa emerga un comportamento processuale della parte soccombente volutamente preordinato (o anche solo negligentemente destinato) ad ottenere dalla controparte un beneficio indebito attraverso il deterrente del ricorso all'azione giudiziaria (anche attraverso una resistenza in giudizio, rivelatasi infondata) o a determinare un ingiustificato allungamento dei tempi processuali, per ritardare l'intervento della risposta giudiziaria.
Sul punto, la costante giurisprudenza di legittimità ha disposto che “la condanna ex art. 96 c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame
pagina 11 di 13 ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.” (Cass. Civ.
Sez. Unite n. 22405 del 13/09/2018).
Ebbene, sussistono nel caso di specie i presupposti per condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della parte vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, ai sensi della disposizione normativa di cui all'art. 96
c.p.c.
Infatti, è apparso in modo evidente che, per la completa inconsistenza delle argomentazioni difensive della parte intimata opponente, infondate e prive di qualsivoglia pregio, per la totale assenza di elementi probatori a sostegno delle eccezioni sollevate, nonché per il complessivo contegno processuale di proseguire il giudizio, pur nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, l'unico scopo perseguito dalla convenuta con la sua dilatoria e pretestuosa difesa, è stato quello di dilatare i tempi di definizione del giudizio, per ritardare la pronuncia di un provvedimento giudiziale che appariva probabile essere a sé sfavorevole.
L'integrale infondatezza e l'evidente pretestuosità dei motivi posti a fondamento della domanda, in carenza di qualsivoglia allegazione, costituiscono, quindi, giusti motivi per condannare la al pagamento in favore di di una CP_1 Parte_1 somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in una misura pari a
1/3 delle spese legali così come testé quantificate (dunque, € 1.911,66) oltre al solo rimborso forfettario.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 5456/2021 introdotto da con atto di intimazione di sfratto per morosità e Parte_1
contestuale citazione, notificato il 13 ottobre 2021, nei confronti della CP_1
mutato il rito e ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così dispone:
pagina 12 di 13 1) dichiara risolto il contratto di locazione sottoscritto il 29 novembre 2020, registrato il 3 dicembre 2020 al n. 004355- serie 3 T, per grave inadempimento di CP_1
2) per l'effetto, condanna al rilascio immediato in favore di CP_1
del complesso immobiliare sito in Barletta alla via Parte_1 dell'Unione Europea n. 65/B catastalmente censito al Foglio 108, particella
1270, sub 3, cat. D/1, R. C. 2234,38 nonché al pagamento, in favore di
, della somma di € 37.150,00, a titolo di canoni di Parte_1
locazione non corrisposti dal mese di giugno 2021 fino alla data di deposito del presente provvedimento, oltre interessi decorrenti dalla singola mensilità, oneri fiscali nonché delle ulteriori somme dovute per i canoni successivi scaduti e non pagati sino all'effettivo rilascio;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposte dalla CP_1
4) condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore dell'avv. CP_1
Nicola Delcuratolo, dichiaratosi anticipatario, che si liquidano in € 5.735,00 per compensi oltre a spese borsuali, spese generali, I.V.A. e C.A.P.;
5) condanna al pagamento, in favore di , di una CP_1 Parte_1 somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura di
€ 1.911,66, oltre al solo rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa all'esito di udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Trani, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
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