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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3308/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3308/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA ELISA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BATTAGLIA ELISA
ATTORE/I contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE: Voglia il Tribunale Civile di Bologna:
1) Confermare l'affido super esclusivo dei minori alla madre che comprenda la possibilità per la madre di assumere autonomamente le decisioni ordinarie e straordinarie per i figli, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative all'istruzione ed educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori;
alla richiesta e ottenimento di documenti di identità validi per l'espatrio, al disbrigo delle pratiche amministrative nell'interesse degli stessi;
2) Confermare il collocamento dei minori presso la madre;
pagina 1 di 8 3) Conferire mandato ai servizi sociali competenti al fine di mantenere per un periodo di tempo pari ad anni 3 la vigilanza sul nucleo e di organizzare incontri protetti con i figli qualora il padre sia ritenuto adeguato e tutelante per i figli, con facoltà di sospenderli se disturbanti per i figli;
4) Onerare il padre a decorrere dalla data della domanda al versamento in favore della madre dei minori entro il 5 di ogni mese della somma di euro 750,00 (settecentocinquanta), oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) Dare atto che l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla madre;
6) Con vittoria di spese di lite.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dal ricorso si apprende che la Sig.ra nata in [...] il [...], iniziava Parte_1 nel 2019 una convivenza affettiva con il Sig. (nato il [...] a [...] - Costa CP_1
d'Avorio) senza contrarre matrimonio.
La coppia si conosceva ad all'inizio del 2008, tramite amici comuni, dove la Sig.ra abitava. Pt_1 Pt_1
Cont All'epoca il Sig. invece viveva ad Imola con la propria moglie ed il figlio e raggiungeva la compagna nei fine settimana, prima ad e poi a Terni dove la ricorrente si era spostata per stare Pt_1 con i suoi genitori. Quando ancora la coppia viveva in due città diverse, nascevano i primi due dei tre figli della coppia: il 17.03.2013 a (C.F. ); Persona_1 Pt_1 C.F._3 [...]
il 11.01.2016 a Terni (C.F. ; a seguito dell'avvenuta Parte_2 C.F._4
Cont separazione del Sig. dalla moglie, nel 2019, la Sig.ra raggiungeva il compagno a Bologna e il Pt_1 nucleo si stabiliva in una abitazione in locazione in via Giuseppe Bartolomei n. 12 a Castiglione dei
Popoli (Bologna). Dopo due anni nasceva il 08.04.2021 a Bologna Persona_2
(C.F. ). La madre si prendeva cura dei minori e della casa e non lavorava. Il C.F._5 compagno svolgeva invece il lavoro di operaio per Autostrade italiane.
Con querela del 6-9-2023 la ricorrente ha denunciato plurimi episodi di violenza fisica ai suoi danni, commessi dall'ex compagno anche alla presenza dei figli, in particolare nel 2019 e nel settembre 2023, episodi che la ricorrente descrive con precisione nella querela. A seguito della querela si è aperto un procedimento penale contro il convenuto e madre e figli sono stati accolti in una struttura protetta.
La notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio si è perfezionata a mezzo posta per compiuta giacenza ed è stata correttamente eseguita presso la casa familiare, dove il convenuto è rimasto a vivere mentre madre e figli sono stati accolti in struttura protetta;
ciò risulta anche dal coevo certificato anagrafico.
Nel procedimento penale è stato richiesto a gennaio 2024 il rinvio a giudizio del convenuto per l'ipotesi di reato di maltrattamenti ai danni della attrice e dei figli;
il processo è attualmente sospeso perché il marito risulta irreperibile all'autorità penale.
Con relazione del 28-6-2024 il Servizio Sociale ha riferito che la struttura di accoglienza riportava un giudizio positivo sull'accudimento dei figli da parte della madre e sui rapporti fra di loro;
da gennaio
2024 il padre ha accettato di incontrare i figli in modalità protetta, si sono svolti solo tre incontri per via degli impegni di lavoro da lui rappresentati, e hanno avuto un andamento positivo nel senso che il padre si è dimostrato adeguato nei confronti dei bambini. Ha riferito di condotte secondo lui inadeguate da parte della madre verso i figli nel corso della convivenza, come costringerli a pregare a lungo,
pagina 3 di 8 punirli avvicinando loro agli occhi e al naso acqua e peperoncino, ma ciò non ha trovato alcun riscontro né da parte dei racconti di madre e figli, né sulla base di quanto osservato nella permanenza in struttura.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 2.7.2024 era presente la sola attrice, la quale, fra l'altro, circa la questione delle preghiere, ha riferito di essere cattolica e di recitare di norma il rosario alla sera, ma di non costringere affatto i figli a farlo anche loro, limitandosi solitamente gli stessi a recitarne una piccola parte prima di addormentarsi, come abitudine che avrebbe un effetto rilassante e favorente il sonno. Sempre a quell'udienza, l'attrice dichiarava che non aveva lavorato durante la convivenza e si era dedicata alla cura dei figli, a lei integralmente delegata;
stante la loro tenera età, faticava adesso a trovare un'occupazione lavorativa che si conciliasse con le esigenze di accudimento;
tuttavia aveva frequentato e avrebbe continuato a frequentare diversi tirocini organizzati dal Servizio
Sociale; stava percependo integralmente l'assegno unico per i figli che ammontava a una soma variabile, secondo quanto dalla stessa dichiarato, fra i 750 e i 690 euro. A breve il nucleo si sarebbe trasferito in un alloggio di transizione nell'ambito di un progetto per favorire l'autonomia abitativa. Il padre dei minori, secondo quanto da lei dichiarato, lavorava sempre come operaio alle dipendenze di
Autostrade per l'Italia e percepiva – almeno stando agli estratti conto di un conto corrente a lei intestato ma di fatto solo da lui utilizzato, fino al 2022, anche per accreditarvi lo stipendio – un somma mensile variabile fra i 1.100 e i 2.800 euro, probabilmente a seconda delle trasferte e degli straordinari.
La media per l'anno 2022 - il più recente cui si riferivano gli estratti conto - era di euro 1.786.
Alla luce delle conclusioni della relazione del Servizio Sociale del 28.6.2024, che riferiva una positiva valutazione della capacità genitoriale materna e l'impossibilità di svolgere colloqui valutativi col padre a causa dei suoi asseriti impegni lavorativi, che determinavano anche una notevole incostanza nel rispetto del calendario degli incontri coi minori, con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 10.7.2024 si disponeva l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre, il loro collocamento prevalente presso di lei, il proseguimento della vigilanza da parte del Servizio Sociale con l'incarico di continuare a organizzare incontri protetti padre-figli, un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre pari ad euro 250 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, la corresponsione alla madre del 100% dell'assegno unico per i figli, stante l'affido esclusivo a lei.
Erano acquisite dall'Agenzia delle entrate le dichiarazioni dei redditi del padre ed emergeva che per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 egli aveva un reddito netto medio mensile di circa euro 2.700 (1.000 in più della media considerata in sede di provvedimenti provvisorie urgenti). Con relazione di aggiornamento del 4 aprile 2025 il Servizio Sociale riferiva che, secondo quanto affermato dalla madre, il padre non contribuiva al mantenimento dei figli;
inoltre molti degli incontri protetti, organizzati ogni due settimane, o erano saltati per impegni del padre, o non si erano svolti positivamente, nel senso che pagina 4 di 8 egli non aveva risposto adeguatamente alle richieste di attenzione dei figli ed aveva partecipato in modo distaccato;
il Servizio formulava pertanto le seguenti conclusioni:
Il Servizio Sociale Professionale ha potuto osservare le criticità emerse durante gli incontri protetti tra la diade padre-minori e, nello specifico, le numerose assenze perpetuate da questo oltre che il poco coinvolgimento nell'interazione coi minori, tanto da portare a richiami formali da parte dell'Educatrice Professionale. Alla luce degli elementi suddetti, il Servizio Sociale Professionale ritiene valuta auspicabile sospendere temporaneamente gli incontri protetti fino a quando, la figura genitoriale paterna, non abbia svolto un percorso di valutazione delle proprie competenze genitoriali
e, solo al termine di tale percorso, sarà possibile rivalutare la possibilità di riprendere gli incontri in modo adeguato per il benessere e la tutela dei minori. Per ciò che concerne la figura genitoriale materna, ad oggi, si ritiene importante proseguire con il percorso in essere con il supporto delle operatrici della struttura e del Servizio Sociale Professionale con finalità il benessere e la tutela dei minori.
Il Servizio dava atto, inoltre, che la madre da gennaio 2025 aveva reperito un'occupazione come collaboratrice domestica a tempo indeterminato per 18 ore settimanali presso una famiglia residente nelle vicinanze, che si conciliava con le esigenze di accudimento dei figli, pertanto stava contribuendo alle spese dell'alloggio di transizione dove nel frattempo il nucleo era stato collocato.
Ad oggi la ricorrente continua a percepire l'assegno unico per i figli che ammonta a circa euro 700 mensili e da gennaio 2025 grazie all'impiego reperito come collaboratrice domestica a tempo indeterminato, percepisce una somma oscillante fra i 500 e i 700 euro circa mensili a titolo di stipendio.
Viste e condivise le conclusioni del Servizio Sociale, si ritiene di confermare le statuizioni di cui ai provvedimenti provvisori, alla luce dell'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi paterne e nonostante il miglioramento delle condizioni economiche della madre con il reperimento di un lavoro, cui però si associano le maggiori spese dell'alloggio di transizione, rispetto a quando tutto il nucleo era ospitato in comunità. Occorre sottolineare, infatti, che i figli stanno sempre con la madre e che il padre non apporta alcun contributo in forma diretta. Va inoltre disposta la sospensione temporanea delle visite protette padre-figli, con conferma al Servizio del mandato di vigilanza, che comprende altresì lo svolgimento, non appena il padre darà la propria disponibilità, di un percorso di valutazione delle competenze paterne che consenta auspicabilmente di fornire l'eventuale necessario sostegno alle competenze genitoriali e di riprendere gli incontri protetti, con facoltà per il Servizio di liberalizzarli gradualmente qualora se ne ravvisino i presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella istruttoria e decisoria, dal momento che l'istruttoria si è limitata pagina 5 di 8 all'acquisizione di documenti ed è stata depositata la sola comparsa conclusionale. Va disposto il pagamento diretto in favore dello Stato, essendo la attrice ammessa al PSS.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - dispone l'affido dei figli minori nato il [...] a Persona_1 Pt_1 [...]
, nata il [...] a [...], nata il [...] a Parte_2 Persona_2
Bologna, in via esclusiva alla madre;
ella potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i figli, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, alla richiesta e ottenimento di documenti di identità anche validi per l'espatrio; al disbrigo delle pratiche amministrative nell'interesse degli stessi;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
2 – dispone per la durata di 24 mesi la vigilanza sul nucleo familiare del Servizio Sociale territorialmente competente (Unione Comuni Appennino Bolognese) con mandato di verificare periodicamente la situazione sanitaria e scolastica dei minori, supportare la madre nel disbrigo delle pratiche amministrative, qualora risulti necessario;
attivare in favore del nucleo gli interventi di sostegno che riterrà eventualmente opportuni;
svolgere, avvalendosi di uno psicologo, non appena il padre darà la propria disponibilità, un percorso di valutazione delle competenze paterne che consenta auspicabilmente di fornire l'eventuale necessario sostegno alle competenze genitoriali e di riprendere gli incontri protetti, con facoltà per il Servizio di liberalizzarli gradualmente qualora se ne ravvisino i presupposti;
3 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
5 – dispone che il padre possa frequentare i figli secondo quanto disposto al punto 2;
6 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 250 per ciascun figlio al genitore collocatario, su conto corrente intestato al medesimo che gli verrà tempestivamente pagina 6 di 8 comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente
Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L' Assegno unico spetta per il 100% alla madre in ragione dell'affido esclusivo pagina 7 di 8 7 - Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 57 per spese, € 5.261 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge;
ordina il pagamento diretto in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3308/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA ELISA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BATTAGLIA ELISA
ATTORE/I contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE: Voglia il Tribunale Civile di Bologna:
1) Confermare l'affido super esclusivo dei minori alla madre che comprenda la possibilità per la madre di assumere autonomamente le decisioni ordinarie e straordinarie per i figli, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative all'istruzione ed educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori;
alla richiesta e ottenimento di documenti di identità validi per l'espatrio, al disbrigo delle pratiche amministrative nell'interesse degli stessi;
2) Confermare il collocamento dei minori presso la madre;
pagina 1 di 8 3) Conferire mandato ai servizi sociali competenti al fine di mantenere per un periodo di tempo pari ad anni 3 la vigilanza sul nucleo e di organizzare incontri protetti con i figli qualora il padre sia ritenuto adeguato e tutelante per i figli, con facoltà di sospenderli se disturbanti per i figli;
4) Onerare il padre a decorrere dalla data della domanda al versamento in favore della madre dei minori entro il 5 di ogni mese della somma di euro 750,00 (settecentocinquanta), oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) Dare atto che l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla madre;
6) Con vittoria di spese di lite.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dal ricorso si apprende che la Sig.ra nata in [...] il [...], iniziava Parte_1 nel 2019 una convivenza affettiva con il Sig. (nato il [...] a [...] - Costa CP_1
d'Avorio) senza contrarre matrimonio.
La coppia si conosceva ad all'inizio del 2008, tramite amici comuni, dove la Sig.ra abitava. Pt_1 Pt_1
Cont All'epoca il Sig. invece viveva ad Imola con la propria moglie ed il figlio e raggiungeva la compagna nei fine settimana, prima ad e poi a Terni dove la ricorrente si era spostata per stare Pt_1 con i suoi genitori. Quando ancora la coppia viveva in due città diverse, nascevano i primi due dei tre figli della coppia: il 17.03.2013 a (C.F. ); Persona_1 Pt_1 C.F._3 [...]
il 11.01.2016 a Terni (C.F. ; a seguito dell'avvenuta Parte_2 C.F._4
Cont separazione del Sig. dalla moglie, nel 2019, la Sig.ra raggiungeva il compagno a Bologna e il Pt_1 nucleo si stabiliva in una abitazione in locazione in via Giuseppe Bartolomei n. 12 a Castiglione dei
Popoli (Bologna). Dopo due anni nasceva il 08.04.2021 a Bologna Persona_2
(C.F. ). La madre si prendeva cura dei minori e della casa e non lavorava. Il C.F._5 compagno svolgeva invece il lavoro di operaio per Autostrade italiane.
Con querela del 6-9-2023 la ricorrente ha denunciato plurimi episodi di violenza fisica ai suoi danni, commessi dall'ex compagno anche alla presenza dei figli, in particolare nel 2019 e nel settembre 2023, episodi che la ricorrente descrive con precisione nella querela. A seguito della querela si è aperto un procedimento penale contro il convenuto e madre e figli sono stati accolti in una struttura protetta.
La notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio si è perfezionata a mezzo posta per compiuta giacenza ed è stata correttamente eseguita presso la casa familiare, dove il convenuto è rimasto a vivere mentre madre e figli sono stati accolti in struttura protetta;
ciò risulta anche dal coevo certificato anagrafico.
Nel procedimento penale è stato richiesto a gennaio 2024 il rinvio a giudizio del convenuto per l'ipotesi di reato di maltrattamenti ai danni della attrice e dei figli;
il processo è attualmente sospeso perché il marito risulta irreperibile all'autorità penale.
Con relazione del 28-6-2024 il Servizio Sociale ha riferito che la struttura di accoglienza riportava un giudizio positivo sull'accudimento dei figli da parte della madre e sui rapporti fra di loro;
da gennaio
2024 il padre ha accettato di incontrare i figli in modalità protetta, si sono svolti solo tre incontri per via degli impegni di lavoro da lui rappresentati, e hanno avuto un andamento positivo nel senso che il padre si è dimostrato adeguato nei confronti dei bambini. Ha riferito di condotte secondo lui inadeguate da parte della madre verso i figli nel corso della convivenza, come costringerli a pregare a lungo,
pagina 3 di 8 punirli avvicinando loro agli occhi e al naso acqua e peperoncino, ma ciò non ha trovato alcun riscontro né da parte dei racconti di madre e figli, né sulla base di quanto osservato nella permanenza in struttura.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 2.7.2024 era presente la sola attrice, la quale, fra l'altro, circa la questione delle preghiere, ha riferito di essere cattolica e di recitare di norma il rosario alla sera, ma di non costringere affatto i figli a farlo anche loro, limitandosi solitamente gli stessi a recitarne una piccola parte prima di addormentarsi, come abitudine che avrebbe un effetto rilassante e favorente il sonno. Sempre a quell'udienza, l'attrice dichiarava che non aveva lavorato durante la convivenza e si era dedicata alla cura dei figli, a lei integralmente delegata;
stante la loro tenera età, faticava adesso a trovare un'occupazione lavorativa che si conciliasse con le esigenze di accudimento;
tuttavia aveva frequentato e avrebbe continuato a frequentare diversi tirocini organizzati dal Servizio
Sociale; stava percependo integralmente l'assegno unico per i figli che ammontava a una soma variabile, secondo quanto dalla stessa dichiarato, fra i 750 e i 690 euro. A breve il nucleo si sarebbe trasferito in un alloggio di transizione nell'ambito di un progetto per favorire l'autonomia abitativa. Il padre dei minori, secondo quanto da lei dichiarato, lavorava sempre come operaio alle dipendenze di
Autostrade per l'Italia e percepiva – almeno stando agli estratti conto di un conto corrente a lei intestato ma di fatto solo da lui utilizzato, fino al 2022, anche per accreditarvi lo stipendio – un somma mensile variabile fra i 1.100 e i 2.800 euro, probabilmente a seconda delle trasferte e degli straordinari.
La media per l'anno 2022 - il più recente cui si riferivano gli estratti conto - era di euro 1.786.
Alla luce delle conclusioni della relazione del Servizio Sociale del 28.6.2024, che riferiva una positiva valutazione della capacità genitoriale materna e l'impossibilità di svolgere colloqui valutativi col padre a causa dei suoi asseriti impegni lavorativi, che determinavano anche una notevole incostanza nel rispetto del calendario degli incontri coi minori, con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 10.7.2024 si disponeva l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre, il loro collocamento prevalente presso di lei, il proseguimento della vigilanza da parte del Servizio Sociale con l'incarico di continuare a organizzare incontri protetti padre-figli, un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre pari ad euro 250 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, la corresponsione alla madre del 100% dell'assegno unico per i figli, stante l'affido esclusivo a lei.
Erano acquisite dall'Agenzia delle entrate le dichiarazioni dei redditi del padre ed emergeva che per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 egli aveva un reddito netto medio mensile di circa euro 2.700 (1.000 in più della media considerata in sede di provvedimenti provvisorie urgenti). Con relazione di aggiornamento del 4 aprile 2025 il Servizio Sociale riferiva che, secondo quanto affermato dalla madre, il padre non contribuiva al mantenimento dei figli;
inoltre molti degli incontri protetti, organizzati ogni due settimane, o erano saltati per impegni del padre, o non si erano svolti positivamente, nel senso che pagina 4 di 8 egli non aveva risposto adeguatamente alle richieste di attenzione dei figli ed aveva partecipato in modo distaccato;
il Servizio formulava pertanto le seguenti conclusioni:
Il Servizio Sociale Professionale ha potuto osservare le criticità emerse durante gli incontri protetti tra la diade padre-minori e, nello specifico, le numerose assenze perpetuate da questo oltre che il poco coinvolgimento nell'interazione coi minori, tanto da portare a richiami formali da parte dell'Educatrice Professionale. Alla luce degli elementi suddetti, il Servizio Sociale Professionale ritiene valuta auspicabile sospendere temporaneamente gli incontri protetti fino a quando, la figura genitoriale paterna, non abbia svolto un percorso di valutazione delle proprie competenze genitoriali
e, solo al termine di tale percorso, sarà possibile rivalutare la possibilità di riprendere gli incontri in modo adeguato per il benessere e la tutela dei minori. Per ciò che concerne la figura genitoriale materna, ad oggi, si ritiene importante proseguire con il percorso in essere con il supporto delle operatrici della struttura e del Servizio Sociale Professionale con finalità il benessere e la tutela dei minori.
Il Servizio dava atto, inoltre, che la madre da gennaio 2025 aveva reperito un'occupazione come collaboratrice domestica a tempo indeterminato per 18 ore settimanali presso una famiglia residente nelle vicinanze, che si conciliava con le esigenze di accudimento dei figli, pertanto stava contribuendo alle spese dell'alloggio di transizione dove nel frattempo il nucleo era stato collocato.
Ad oggi la ricorrente continua a percepire l'assegno unico per i figli che ammonta a circa euro 700 mensili e da gennaio 2025 grazie all'impiego reperito come collaboratrice domestica a tempo indeterminato, percepisce una somma oscillante fra i 500 e i 700 euro circa mensili a titolo di stipendio.
Viste e condivise le conclusioni del Servizio Sociale, si ritiene di confermare le statuizioni di cui ai provvedimenti provvisori, alla luce dell'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi paterne e nonostante il miglioramento delle condizioni economiche della madre con il reperimento di un lavoro, cui però si associano le maggiori spese dell'alloggio di transizione, rispetto a quando tutto il nucleo era ospitato in comunità. Occorre sottolineare, infatti, che i figli stanno sempre con la madre e che il padre non apporta alcun contributo in forma diretta. Va inoltre disposta la sospensione temporanea delle visite protette padre-figli, con conferma al Servizio del mandato di vigilanza, che comprende altresì lo svolgimento, non appena il padre darà la propria disponibilità, di un percorso di valutazione delle competenze paterne che consenta auspicabilmente di fornire l'eventuale necessario sostegno alle competenze genitoriali e di riprendere gli incontri protetti, con facoltà per il Servizio di liberalizzarli gradualmente qualora se ne ravvisino i presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella istruttoria e decisoria, dal momento che l'istruttoria si è limitata pagina 5 di 8 all'acquisizione di documenti ed è stata depositata la sola comparsa conclusionale. Va disposto il pagamento diretto in favore dello Stato, essendo la attrice ammessa al PSS.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - dispone l'affido dei figli minori nato il [...] a Persona_1 Pt_1 [...]
, nata il [...] a [...], nata il [...] a Parte_2 Persona_2
Bologna, in via esclusiva alla madre;
ella potrà assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i figli, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, alla richiesta e ottenimento di documenti di identità anche validi per l'espatrio; al disbrigo delle pratiche amministrative nell'interesse degli stessi;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
2 – dispone per la durata di 24 mesi la vigilanza sul nucleo familiare del Servizio Sociale territorialmente competente (Unione Comuni Appennino Bolognese) con mandato di verificare periodicamente la situazione sanitaria e scolastica dei minori, supportare la madre nel disbrigo delle pratiche amministrative, qualora risulti necessario;
attivare in favore del nucleo gli interventi di sostegno che riterrà eventualmente opportuni;
svolgere, avvalendosi di uno psicologo, non appena il padre darà la propria disponibilità, un percorso di valutazione delle competenze paterne che consenta auspicabilmente di fornire l'eventuale necessario sostegno alle competenze genitoriali e di riprendere gli incontri protetti, con facoltà per il Servizio di liberalizzarli gradualmente qualora se ne ravvisino i presupposti;
3 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
5 – dispone che il padre possa frequentare i figli secondo quanto disposto al punto 2;
6 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 250 per ciascun figlio al genitore collocatario, su conto corrente intestato al medesimo che gli verrà tempestivamente pagina 6 di 8 comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente
Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L' Assegno unico spetta per il 100% alla madre in ragione dell'affido esclusivo pagina 7 di 8 7 - Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 57 per spese, € 5.261 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge;
ordina il pagamento diretto in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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